Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 19 giugno 2017, n. 15053

Presidente: Rordorf - Estensore: Manna

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 2 luglio 2015 la Corte d'appello di Bologna rigettava il gravame di Paolo M. contro la sentenza n. 274/12 del Tribunale di Rimini che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riammissione in servizio, ex art. 26 c.c.n.l. 2000 enti locali, proposta dallo stesso M. nei confronti del Comune di Riccione.

All'origine della controversia vi erano le dimissioni di Paolo M. dal rapporto di pubblico impiego con il Comune di Riccione (ove lavorava dal 14 giugno 1999 come istruttore di polizia municipale, categoria C), rassegnate a far data dal 12 febbraio 2007, cui però aveva fatto seguito, entro i sette mesi successivi, la richiesta di essere riammesso nel posto di lavoro prima ricoperto. Tale richiesta era stata ripetutamente respinta dal Comune di Riccione che poi però, a dire dell'odierno ricorrente, aveva riammesso in servizio altro istruttore di polizia municipale che si era trovato in una situazione sostanzialmente identica.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre Paolo M. affidandosi ad un solo motivo di censura.

3. Il Comune di Riccione resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, 26 c.c.n.l. enti locali del 2000 (come modificato dal successivo art. 17 c.c.n.l. del 1° maggio 2001) e 2907 c.c., per avere la sentenza impugnata affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di riammissione in servizio di chi, come l'odierno ricorrente, aveva dato le proprie dimissioni, così cessando dal rapporto di impiego con il Comune di Riccione in data 12 febbraio 2007; sostiene il ricorrente di avere, nei sette mesi dalla cessazione del rapporto e precisamente il 4 settembre 2007, chiesto di essere riammesso nel posto di lavoro prima ricoperto (e ancora vacante) e di essersi visto rigettare la domanda sull'asserito presupposto della mancata previsione, nell'ambito della dotazione organica dell'ente e del programma relativo al fabbisogno di personale, della figura di istruttore di polizia municipale; identiche istanze erano state presentate e rigettate nei mesi seguenti fino a quando non aveva appreso che il Comune aveva invece accolto analoga domanda di riammissione (sempre come istruttore di polizia municipale, categoria C) presentata da altro collega del ricorrente, anch'egli in precedenza dimessosi; a sostegno del proprio ricorso in punto di giurisdizione il ricorrente invoca la giurisprudenza di queste S.U. secondo cui le questioni inerenti alla riammissione in servizio sono estranee alla vicende (che, invece, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo) proprie della costituzione ex novo del rapporto.

1.2. Il ricorso è fondato.

La domanda di riammissione in servizio non importa l'adozione di atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, di tale decreto legislativo, né procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, del medesimo decreto, di guisa che non introduce un procedimento amministrativo, ma una mera proposta contrattuale (cfr. Cass. n. 21660 del 2008; Cass. n. 3360 del 2005, cit.; Cass., Sez. un., n. 9100 del 2005).

A sua volta tale proposta contrattuale, come questa Corte ha già avuto modo di statuire, si fonda sull'esistenza d'un precedente rapporto di lavoro ed è estranea, pertanto, alle vicende proprie della costituzione ex novo del rapporto lavorativo, quali i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro (cfr. Cass., Sez. un., n. 26827/2009; Cass. n. 3360 del 2005).

Ne discende che l'individuazione del giudice cui spetta conoscere delle relative controversie consegue all'applicazione delle norme che regolano l'attribuzione della giurisdizione per i rapporti di pubblico impiego.

Nel caso di specie, avente ad oggetto un'istanza di riammissione in servizio presentata nel 2007, trova applicazione ratione temporis la disciplina dettata dall'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce le controversie relative ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

In base a tale normativa il potere dell'amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale che restano tali a prescindere dall'esistenza o meno di margini di discrezionalità dell'amministrazione nel decidere se accogliere o respingere la domanda di riammissione in servizio del lavoratore (di guisa che non è conferente il richiamo a Cass., Sez. un., n. 8522/2012 che si legge nella memoria del Comune di Riccione).

Pertanto, versandosi al di fuori delle materie conservate all'ambito del diritto pubblico ai sensi dapprima dell'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993 e, poi, dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia in esame è devoluta al giudice ordinario (cfr. Cass. n. 21660/2008).

2.1. In conclusione, si accoglie il ricorso e si dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza impugnata va perciò cassata, con rinvio al Tribunale di Rimini, che pronuncerà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Rimini, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Loddo (cur.)

L'amministratore di sostegno

Cedam, 2024

P. Tonini, C. Conti

Diritto processuale penale

Giuffrè, 2024

V. De Gioia

Concorso in magistratura 2024

La Tribuna, 2024