Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 26 luglio 2017

«Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articolo 20 - Avvio della procedura di determinazione - Presentazione di una domanda di protezione internazionale - Verbale redatto dalle autorità, pervenuto alle autorità competenti - Articolo 21, paragrafo 1 - Termini previsti per la formulazione di una richiesta di presa in carico - Trasferimento della competenza a un altro Stato membro - Articolo 27 - Mezzo di impugnazione - Portata del sindacato giurisdizionale».

Nella causa C-670/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania), con decisione del 22 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2016, nel procedimento Tsegezab Mengesteab contro Bundesrepublik Deutschland.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Tsegezab Mengesteab, cittadino eritreo, e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Agenzia federale per l'immigrazione e i rifugiati, Germania) (in prosieguo: l'«Agenzia»), riguardo alla decisione di quest'ultimo che respinge la domanda di asilo presentata dal sig. Mengesteab, rileva l'assenza di motivi che impediscano il suo allontanamento, ordina il suo trasferimento verso l'Italia e pronuncia nei suoi confronti un divieto d'ingresso e di soggiorno per la durata di sei mesi dalla data dell'allontanamento.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento (CE) n. 343/2003

3. Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento Dublino III.

4. L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 prevedeva quanto segue:

«La domanda d'asilo si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile».

Regolamento (CE) n. 1560/2003

5. Il punto 7 della parte I dell'elenco A, inserito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (GU 2003, L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39, pag. 1), menziona, tra le prove dell'ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna, un «risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell'articolo 14 del regolamento [(UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2013, L 180, pag. 1)]».

Direttiva 2013/32/UE

6. L'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2013/32/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva "procedure"»), dispone quanto segue:

«1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

(...)

2. Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. (...)

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato.

4. In deroga al paragrafo 3, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario [è] sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato».

7. L'articolo 31, paragrafo 3, della medesima direttiva enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Qualora una domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento [Dublino III], il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l'esame ai sensi di detto regolamento, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato ed è stato preso in carico dall'autorità competente.

(...)».

Direttiva 2013/33/UE

8. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96), prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

(...)».

9. L'articolo 14, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone:

«L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

(...)».

10. L'articolo 17, paragrafo 1, della citata direttiva è del seguente tenore:

«Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale».

Regolamento Eurodac

11. Il regolamento n. 603/2013 (in prosieguo: il «regolamento Eurodac») dispone, al suo articolo 9, paragrafo 1, quanto segue:

«Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento [Dublino III], trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 11, lettere da b) a g), del presente regolamento.

(...)».

12. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Eurodac prevede quanto segue:

«Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento».

Regolamento Dublino III

13. I considerando 4, 5, 9, e 19 del regolamento Dublino III così recitano:

«(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo [nell'ambito della sua riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e del 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

(5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(...)

(9) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento [n. 343/2003] apportando i miglioramenti necessari, in vista dell'esperienza acquisita, a migliorare l'efficienza del sistema di Dublino e la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema. (...)

(...)

(19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

14. L'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento così dispone:

«Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata».

15. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento in parola prevede quanto segue:

«Non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:

(...)

b) i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri;

c) il colloquio personale ai sensi dell'articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni;

(...)».

16. L'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore».

17. L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III è così formulato:

«Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento [Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera».

18. L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in parola enuncia quanto segue:

«In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

(...)».

19. L'articolo 18, paragrafo 1, del suddetto regolamento così dispone:

«Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

20. L'articolo 20, paragrafi 1, 2 e 5, del medesimo regolamento così prevede:

«1. La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

2. La domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

(...)

5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

(...)».

21. L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III stabilisce quanto segue:

«Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

In deroga al primo comma, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento [Eurodac], la richiesta è inviata entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata».

22. L'articolo 22 del regolamento Dublino III così dispone:

«1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.

(...)

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

a) Prove:

i) si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie;

(...)

6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l'urgenza (...), lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l'esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la sua risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. (...)

7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo della stessa».

23. L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento in parola prevede quanto segue:

«Il richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale».

24. L'articolo 28, paragrafo 3, del suddetto regolamento così recita:

«Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento a norma del presente regolamento.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico non può superare un mese dalla presentazione della domanda. (...)

(...)

Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico (...), la persona non è più trattenuta. (...)».

Diritto tedesco

25. L'articolo 5, paragrafo 1, dell'Asylgesetz (legge relativa all'asilo), nella sua versione pubblicata il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798; in prosieguo: l'«AsylG») così dispone:

«Sulle domande d'asilo si pronuncia [l'Agenzia]. [L'Agenzia] è competente, in conformità della presente legge, anche per l'adozione di misure e decisioni in materia di diritto degli stranieri».

26. L'articolo 14, paragrafo 1, dell'AsylG prevede quanto segue:

«La domanda di asilo dev'essere presentata all'ufficio distaccato [dell'Agenzia] collegato al centro di accoglienza competente ad accogliere lo straniero».

27. L'articolo 23 dell'AsylG così recita:

«(1) Lo straniero accolto nel centro di accoglienza è tenuto a comparire di persona, immediatamente o alla data fissatagli dal centro di accoglienza, dinanzi all'ufficio distaccato [dell'Agenzia] per la presentazione della domanda di asilo.

(2) (...) Il centro di accoglienza informa immediatamente l'ufficio distaccato [dell'Agenzia] ad esso collegato di aver accolto lo straniero (...)».

28. L'articolo 63a, paragrafo 1, dell'AsylG dispone quanto segue:

«Allo straniero che chiede asilo ma non ha ancora presentato una domanda di asilo viene immediatamente rilasciata una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo. Essa contiene le generalità della persona e una fotografia dello straniero oltre al nome del centro di accoglienza presso cui lo straniero deve recarsi immediatamente per presentare domanda di asilo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

29. Il sig. Mengesteab ha chiesto asilo il 14 settembre 2015 a Monaco di Baviera (Germania) presso la Regierung von Oberbayern (governo dell'Alta Baviera, Germania). Lo stesso giorno, gli è stata rilasciata da tale autorità una prima certificazione sulla registrazione come richiedente asilo. Una seconda certificazione di questo tipo gli è stata rilasciata, in data 8 ottobre 2015, dalla Zentrale Ausländerbehörde Bielefeld (autorità centrale competente per gli stranieri di Bielefeld, Germania).

30. Sebbene, nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, non sia stato accertato il momento in cui una di queste autorità ha trasmesso all'Agenzia informazioni relative al richiedente, detto giudice ha tuttavia potuto rilevare che il sig. Mengesteab aveva inviato all'Agenzia la sua certificazione sulla registrazione come richiedente asilo in più occasioni, e che l'Agenzia aveva ricevuto, non più tardi del 14 gennaio 2016, l'originale di tale certificazione, una copia della stessa o le principali informazioni in essa contenute.

31. Il 22 luglio 2016 il sig. Mengesteab è stato sentito dall'Agenzia e ha potuto depositare una domanda ufficiale d'asilo.

32. Poiché da una ricerca nel sistema Eurodac è emerso che le impronte digitali dell'interessato erano state rilevate in Italia, l'Agenzia, il 19 agosto 2016, ha chiesto alle autorità italiane di prendere il sig. Mengesteab in carico ai sensi dell'articolo 21 del regolamento Dublino III.

33. Le autorità italiane non hanno risposto a tale richiesta di presa in carico.

34. Con decisione del 10 novembre 2016, l'Agenzia ha respinto la domanda di asilo presentata dal sig. Mengesteab, ha rilevato l'assenza di motivi che impedivano il suo allontanamento, ha ordinato il suo trasferimento verso l'Italia e ha pronunciato nei suoi confronti un divieto di ingresso e di soggiorno per la durata di sei mesi dalla data di allontanamento.

35. Il sig. Mengesteab ha contestato tale decisione dell'Agenzia dinanzi al Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania), accompagnando il suo ricorso a una domanda di effetto sospensivo. Detto giudice ha accolto la domanda di effetto sospensivo il 22 dicembre 2016.

36. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente nel procedimento principale fa valere che la competenza a esaminare la sua domanda di protezione internazionale è stata trasferita alla Repubblica federale di Germania in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, dato che la richiesta di presa in carico è stata presentata solamente dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto al primo comma di tale disposizione.

37. Il giudice del rinvio rileva che il diritto tedesco distingue l'adempimento consistente nel chiedere asilo, generalmente effettuato presso un'autorità diversa dall'Agenzia, dalla presentazione a quest'ultima di una domanda formale di asilo. Il cittadino di un paese terzo che chiede asilo è orientato verso un centro di accoglienza, dove riceve una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo. Tale centro deve quindi informare tempestivamente l'Agenzia del fatto che l'interessato ha chiesto asilo. Tuttavia, le autorità incaricate di trasmettere tale informazione sono spesso venute meno a tale obbligo, in particolare nel secondo semestre 2015, a causa dell'aumento inconsueto del numero di richiedenti asilo che hanno fatto ingresso in Germania durante tale periodo. In tale contesto, numerosi richiedenti asilo hanno dovuto attendere vari mesi per presentare le loro domande ufficiali d'asilo, senza essere in grado di far accelerare tale procedimento.

38. Alla luce di tali circostanze, il Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competenza in capo allo Stato membro richiedente per decorso del termine per la presentazione della richiesta di presa in carico (articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del [regolamento Dublino III]).

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competenza anche quando lo Stato membro richiesto conferma la sua disponibilità a prenderlo in carico.

3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se dall'accettazione esplicita o implicita (articolo 22, paragrafo 7, del [regolamento Dublino III]) dello Stato membro richiesto si possa desumere che detto Stato membro continua ad essere disponibile a prendere in carico il richiedente asilo.

4) Se il termine di due mesi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, del [regolamento Dublino III] possa terminare dopo il decorso del termine trimestrale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in parola quando lo Stato membro richiedente lascia passare più di un mese dal momento in cui detto ultimo termine inizia a decorrere prima di inoltrare una richiesta alla banca dati "Eurodac".

5) Se una domanda di protezione internazionale si consideri presentata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del [regolamento Dublino III] già con il primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo o soltanto con la registrazione di una domanda formale di asilo. In particolare:

a) Se la certificazione sulla registrazione come richiedente asilo sia un formulario o un verbale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del [regolamento Dublino III].

b) Se l'autorità competente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del [regolamento Dublino III] sia l'autorità competente per il ricevimento del formulario o la redazione del verbale o l'autorità competente a decidere sulla domanda di asilo.

c) Se un verbale redatto dalle autorità debba considerarsi pervenuto all'autorità competente anche quando a quest'ultima è stato comunicato il contenuto essenziale del formulario o del verbale o se sia invece a tal fine necessario che le sia inviato l'originale o una copia del verbale.

6) Se eventuali ritardi tra la prima richiesta di asilo o il primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo e la presentazione di una richiesta di presa in carico possano comportare un trasferimento della competenza in capo allo Stato membro richiedente in applicazione analogica dell'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del [regolamento Dublino III] od obbligare lo Stato membro richiedente a servirsi del suo diritto di avocazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in questione.

7) In caso di risposta affermativa alla sesta questione rispetto a una delle due alternative: a partire da quale momento debba ravvisarsi la sussistenza di un ritardo eccessivo nella presentazione di una richiesta di presa in carico.

8) Se una richiesta di presa in carico in cui lo Stato membro richiedente indica soltanto la data dell'ingresso nel proprio territorio e la data della presentazione della domanda formale di asilo, omettendo di precisare anche la data della prima richiesta di asilo o la data del primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo, rispetti il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del [regolamento Dublino III] o se una siffatta domanda sia "inefficace"».

Procedimento dinanzi alla Corte

39. Il giudice del rinvio ha chiesto l'applicazione del procedimento accelerato previsto all'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

40. Con ordinanza del 15 febbraio 2017, Mengesteab (C-670/16, non pubblicata, EU:C:2017:120), il presidente della Corte ha accolto tale domanda.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

41. Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell'ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza di un termine indicato all'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, e ciò anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prendere tale richiedente in carico.

42. L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III precisa che il richiedente protezione internazionale ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

43. La portata del ricorso consentito al richiedente protezione internazionale avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti è precisata al considerando 19 di tale regolamento, il quale indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni di trasferimento deve avere a oggetto, da una parte, l'esame dell'applicazione di detto regolamento e, dall'altra, l'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C-63/15, EU:C:2016:409, punti 38 e 39).

44. Tali precisazioni sono corroborate dall'evoluzione generale che ha conosciuto il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri (in prosieguo: il «sistema di Dublino») in conseguenza dell'adozione del regolamento Dublino III, nonché dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C-63/15, EU:C:2016:409, punto 45).

45. Con riferimento a tale evoluzione, occorre ricordare che il legislatore dell'Unione, nell'ambito del suddetto regolamento, non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri al fine di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, obbligando gli Stati membri a informarli dei criteri di competenza e a offrire loro l'opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione di tali criteri, nonché garantendo loro un diritto di ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento eventualmente adottata in esito alla procedura (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C-63/15, EU:C:2016:409, punti da 47 a 51).

46. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal suddetto regolamento, occorre, in particolare, sottolineare come dal considerando 9 di quest'ultimo risulti che il medesimo regolamento, pur ribadendo i principi che ispirano il regolamento n. 343/2003, è diretto ad apportare i miglioramenti necessari, in vista dell'esperienza acquisita, non solo al sistema di Dublino, ma anche alla protezione offerta ai richiedenti, garantita in particolare dalla tutela giurisdizionale effettiva e completa di cui questi ultimi godono (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C-63/15, EU:C:2016:409, punto 52).

47. Orbene, un'interpretazione restrittiva della portata del diritto di ricorso previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III potrebbe ostacolare la realizzazione di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C-63/15, EU:C:2016:409, punto 53).

48. Da tali considerazioni risulta che questa disposizione dev'essere interpretata nel senso che assicura al richiedente protezione internazionale una tutela giurisdizionale effettiva garantendogli, in particolare, la possibilità di presentare ricorso avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, ricorso che può avere ad oggetto l'esame dell'applicazione di tale regolamento, ivi compreso il rispetto delle garanzie procedurali previste da quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Karim, C-155/15, EU:C:2016:410, punto 22).

49. A tale riguardo, sebbene l'applicazione del regolamento Dublino III riposi essenzialmente sull'espletamento di una procedura di determinazione dello Stato membro competente, designato sulla base dei criteri di cui al capo III di tale regolamento (sentenze del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C-63/15, EU:C:2016:409, punto 41, e del 7 giugno 2016, Karim, C-155/15, EU:C:2016:410, punto 23), occorre sottolineare che tale procedura costituisce un aspetto delle procedure di presa in carico e di ripresa in carico che devono obbligatoriamente essere espletate in conformità con le regole stabilite, in particolare, al capo VI di tale regolamento.

50. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, tali procedure devono, in particolare, svolgersi nel rispetto di una serie di termini imperativi.

51. In tal senso, l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che la richiesta di presa in carico debba essere formulata quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale. In deroga a questo primo termine, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Eurodac, tale richiesta dev'essere formulata entro due mesi dal ricevimento della menzionata risposta.

52. Occorre al riguardo rilevare che il legislatore dell'Unione ha definito gli effetti della scadenza di tali termini precisando, all'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento Dublino III, che, se la suddetta richiesta non è formulata entro i termini citati, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

53. Ne consegue che, anche se le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento mirano a disciplinare la procedura di presa in carico, esse contribuiscono altresì, alla pari dei criteri indicati al capo III di detto regolamento, a determinare lo Stato membro competente, ai sensi del medesimo regolamento. Pertanto, una decisione di trasferimento verso uno Stato membro diverso da quello presso cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata non può essere validamente adottata una volta scaduti i termini che figurano in tali disposizioni.

54. Le suddette disposizioni contribuiscono quindi, in modo determinante, alla realizzazione dell'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 del regolamento Dublino III, garantendo, in caso di ritardo nell'espletamento della procedura di presa in carico, che l'esame della domanda di protezione internazionale sia effettuata nello Stato membro in cui tale domanda è stata presentata, al fine di non differire ulteriormente detto esame con l'adozione e l'esecuzione di una decisione di trasferimento.

55. Ciò considerato, al fine di garantire che la decisione di trasferimento contestata sia stata adottata a seguito di una corretta applicazione della procedura di presa in carico prevista da tale regolamento, il giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso avverso una decisione di trasferimento deve poter esaminare le allegazioni di un richiedente asilo che lamenta la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento. (v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2016, Karim, C-155/15, EU:C:2016:410, punto 26).

56. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall'argomento, dedotto dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, secondo cui il carattere procedurale di tale norma implica che essa non può essere invocata nell'ambito del ricorso previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

57. Infatti, oltre a quanto già illustrato al punto 53 della presente sentenza, occorre constatare che l'articolo 27 del regolamento Dublino III non opera alcuna distinzione tra le norme invocabili nell'ambito del ricorso da esso previsto e che il considerando 19 di tale regolamento si riferisce, in modo generale, al controllo dell'applicazione di tale regolamento.

58. Del resto, la restrizione così prospettata della portata della tutela giurisdizionale offerta dal regolamento Dublino III non sarebbe coerente con l'obiettivo, espresso al considerando 9 di detto regolamento, di rafforzare la tutela di cui beneficiano i richiedenti protezione internazionale, dato che questa tutela rafforzata si manifesta principalmente attraverso la concessione di garanzie di ordine essenzialmente procedurale a detti richiedenti (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C-63/15, EU:C:2016:409, punti da 47 a 51).

59. Quanto alla circostanza, menzionata dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, che lo Stato membro richiesto sarebbe disposto a prendere in carico la persona interessata malgrado la scadenza dei termini indicati all'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento, essa non può essere determinante.

60. Infatti, dal momento che il ricorso previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III può intervenire, per principio, solamente in una situazione in cui lo Stato membro richiesto abbia accettato o esplicitamente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, o implicitamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, del medesimo, tale presa in carico, questa circostanza non può, in linea generale, condurre a limitare la portata del controllo giurisdizionale previsto al citato articolo 27, paragrafo 1 (v., in tal senso, sentenza odierna A.S., C-490/16, punti 33 e 34).

61. Inoltre, con più specifico riferimento all'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, occorre sottolineare che il suo terzo comma prevede, in caso di scadenza dei termini indicati ai due commi che lo precedono, un trasferimento automatico della competenza allo Stato membro al quale la domanda di protezione internazionale è stata presentata, senza subordinare tale trasferimento a qualsivoglia reazione dello Stato membro richiesto.

62. Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell'ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza di un termine indicato all'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, e ciò anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prendere tale richiedente in carico.

Sulla quarta questione

63. Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che una richiesta di presa in carico può validamente essere formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, nel caso in cui tale richiesta venga formulata entro due mesi dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac, ai sensi di detta disposizione.

64. Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III dispone che la richiesta di presa in carico debba essere formulata quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale.

65. L'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento prevede che, in deroga all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Eurodac, tale richiesta dev'essere formulata entro due mesi dal ricevimento della suddetta risposta.

66. L'articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento Dublino III precisa che, «[s]e la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata».

67. Emerge dunque dalla formulazione stessa di quest'ultima disposizione che la richiesta deve imperativamente essere formulata nel rispetto dei termini indicati all'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento, il che implica che una richiesta di presa in carico non può, in ogni caso, essere formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale, senza che il ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac sia idonea a consentire un superamento di tale termine.

68. Tale rilievo è corroborato dal contesto in cui si inserisce l'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché dagli obiettivi di quest'ultimo, che occorre prendere in considerazione ai fini dell'interpretazione della disposizione in parola.

69. Infatti, il termine specifico previsto all'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento Dublino III è applicabile solamente in caso di ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Eurodac, ossia con dati relativi alle impronte digitali rilevati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna.

70. Orbene, dal punto 7 della parte I dell'elenco A inserito nell'allegato II del regolamento n. 1560/2003 emerge che una risposta pertinente siffatta costituisce una prova dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, ai sensi del criterio indicato all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Tale risposta costituisce quindi, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punto i), di detto regolamento, una prova formale che determina la competenza sulla base di tale criterio, fintanto che essa non venga superata da una prova contraria.

71. Pertanto, il ricevimento della risposta pertinente di Eurodac menzionata all'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento è in grado di semplificare la procedura di determinazione dello Stato membro competente rispetto ai casi in cui una risposta del genere non viene ricevuta.

72. Tale circostanza può quindi giustificare l'applicazione, eventualmente, di un termine più breve di quello di tre mesi indicato all'articolo 21, paragrafo 1, primo comma del medesimo regolamento, e non quella di un termine supplementare, in aggiunta a quest'ultimo termine.

73. Peraltro, l'interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III fornita al punto 67 della presente sentenza è coerente con l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 di detto regolamento, in quanto garantisce che una richiesta di presa in carico non potrà essere validamente formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.

74. Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione che l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III dev'essere interpretato nel senso che una richiesta di presa in carico non può essere validamente formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, anche qualora tale richiesta venga formulata entro due mesi dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac, ai sensi di detta disposizione.

Sulla quinta questione

75. In limine, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio emerge che l'originale della certificazione sulla registrazione come richiedente asilo, una copia della stessa o le principali informazioni in essa contenute sono pervenute all'Agenzia, che è l'autorità preposta all'esecuzione, in Germania, degli obblighi derivanti dal regolamento Dublino III, oltre tre mesi prima della formulazione di una richiesta di presa in carico, mentre il deposito, da parte del cittadino di paese terzo interessato, di una domanda formale di asilo è intervenuta meno di tre mesi prima della formulazione di tale richiesta.

76. Alla luce di tale premessa, occorre ritenere che, con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale, e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia, o se, al contrario, una domanda siffatta si consideri presentata unicamente al momento del deposito di una domanda formale di asilo.

77. L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III dispone che la domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità.

78. Poiché un documento scritto, elaborato dalle autorità, non può essere considerato un formulario presentato dal richiedente, è dunque necessario, per rispondere alla quinta questione, determinare se un documento come quello di cui al procedimento principale possa costituire un «verbale redatto dalle autorità», ai sensi di tale disposizione.

79. A tale riguardo, si deve rilevare che, sebbene i termini utilizzati dal legislatore dell'Unione rinviino chiaramente a un documento scritto, redatto dalle autorità, essi non forniscono alcuna precisazione quanto al procedimento da seguire per la stesura di tale documento o quanto alle informazioni che quest'ultimo dovrebbe contenere.

80. Indubbiamente, l'utilizzo del termine «verbale» o di un termine equivalente nelle versioni in lingua tedesca, spagnola, francese, italiana, olandese o rumena potrebbe indurre a ritenere che tale documento debba necessariamente rivestire una forma particolare.

81. Tuttavia, il termine utilizzato in altre versioni linguistiche, come le versioni in lingua danese, inglese, croata, lituana o svedese, per designare il documento redatto dalle autorità, indicato all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, non contiene indicazioni chiare quanto alla forma che tale documento dovrebbe rivestire.

82. Orbene, secondo giurisprudenza costante, le disposizioni del diritto dell'Unione devono essere interpretate e applicate in maniera uniforme, alla luce delle versioni redatte in tutte le lingue dell'Unione (v., in tal senso, sentenza dell'8 dicembre 2005, Jyske Finans, C-280/04, EU:C:2005:753, punto 31).

83. Inoltre, per interpretare la prima frase dell'articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento, occorre altresì tenere conto del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi di detto regolamento.

84. A tale riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che questa disposizione precisa, alla sua seconda frase, che, nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile, il che tendenzialmente indica, da un lato, che la stesura di tale verbale costituisce essenzialmente una formalità destinata a raccogliere la dichiarazione di volontà di un cittadino di paese terzo di chiedere protezione internazionale e, dall'altro, che la realizzazione di quest'ultima non deve essere differita.

85. Dall'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento emerge, in secondo luogo, che la procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

86. I meccanismi istituiti dal regolamento Dublino III per raccogliere gli elementi necessari nell'ambito di tale procedura sono quindi destinati a essere applicati a seguito della presentazione di una domanda di protezione internazionale.

87. L'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede del resto espressamente che è dopo la presentazione di tale domanda che il richiedente dev'essere informato, in particolare, dei criteri di determinazione dello Stato membro competente, dell'organizzazione di un colloquio personale e della possibilità di presentare informazioni alle autorità competenti. Risulta altresì dall'articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento che le opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti di un minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, al fine in particolare di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente se il richiedente protezione internazionale è un minore non accompagnato, indicate all'articolo 8 del medesimo regolamento, devono essere attuate a seguito della presentazione di una domanda di protezione internazionale.

88. Ne consegue che, per poter avviare efficacemente la procedura di determinazione dello Stato membro competente, l'autorità competente ha bisogno di essere informata, in modo certo, del fatto che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale, senza che sia necessario che il documento scritto redatto a tal fine rivesta una forma precisamente determinata o che contenga elementi aggiuntivi rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri fissati dal regolamento Dublino III o, a maggior ragione, ai fini dell'esame nel merito della domanda di protezione internazionale. Non è neppure necessario, in questa fase del procedimento, che sia già stato organizzato un colloquio personale.

89. L'esame dei lavori preparatori del regolamento n. 343/2003, il cui articolo 4, paragrafo 2, è stato ripreso, senza modifiche sostanziali, all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, corrobora tale valutazione.

90. Emerge, infatti, dalla relazione che accompagna la proposta della Commissione [COM(2001) 447 final] che ha condotto all'adozione del regolamento n. 343/2003, da un lato, che una domanda di asilo dev'essere considerata inoltrata a tutti gli effetti non appena la volontà del richiedente asilo è confermata presso un'autorità competente e, dall'altro, che l'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento è ripreso dall'articolo 2 della decisione n. 1/97, del 9 settembre 1997, del comitato istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, relativa a talune disposizioni per l'attuazione della convenzione (GU 1997, L 281, pag. 1). Orbene, quest'ultimo articolo precisava, al paragrafo 1, che una domanda d'asilo si ritiene presentata «dal momento in cui una prova scritta al riguardo - modulo presentato dal richiedente asilo o processo verbale redatto dalle autorità, a seconda dei casi - perviene alle autorità dello Stato membro interessato».

91. In terzo luogo, l'efficacia di talune importanti garanzie concesse ai richiedenti protezione internazionale risulterebbe diminuita se la ricezione di un documento scritto, come quello di cui al procedimento principale, non fosse sufficiente a manifestare la presentazione di una domanda di protezione internazionale.

92. L'adozione di una simile interpretazione avrebbe quindi l'effetto non solo di ritardare l'attuazione dei provvedimenti destinati a garantire il ricongiungimento di un minore isolato dai suoi familiari, ma anche di prolungare la durata del trattenimento di un richiedente protezione internazionale, dato che il termine massimo di trattenimento nell'attesa di una richiesta di presa in carico è calcolato, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, a partire dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.

93. In quarto luogo, il regolamento Dublino III attribuisce un ruolo specifico al primo Stato membro in cui viene presentata una domanda di protezione internazionale. In tal senso, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 5, di detto regolamento, tale Stato membro è, in linea di principio, tenuto a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro, fintanto che la procedura di determinazione dello Stato membro competente non sia stata portata a termine. Inoltre, dall'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento risulta che, quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri elencati nel medesimo regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

94. Al fine, in particolare, di garantire un'effettiva applicazione di tali disposizioni, l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Eurodac prevede che le impronte digitali di ogni richiedente asilo debbano, in linea di principio, essere trasmesse al sistema Eurodac entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

95. Ciò considerato, ritenere che un documento come quello discusso nel procedimento principale non costituisca un «verbale», ai sensi di tale disposizione, consentirebbe, in pratica, ai cittadini di paesi terzi di abbandonare lo Stato membro in cui hanno chiesto protezione internazionale e di chiedere di nuovo tale protezione in un altro Stato membro, senza che essi possano essere trasferiti, per tale ragione, verso il primo Stato membro e senza che sia nemmeno possibile ritrovare traccia del loro adempimento iniziale utilizzando il sistema Eurodac. Una situazione del genere potrebbe pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema di Dublino, rimettendo in discussione lo status particolare che il regolamento Dublino III conferisce al primo Stato membro in cui viene presentata una domanda di protezione internazionale.

96. In quinto luogo, ritenere che un documento come quello discusso nel procedimento principale costituisca un «verbale», ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, è conforme all'obiettivo di rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 di tale regolamento, dal momento che una tale interpretazione garantisce che la procedura di determinazione dello Stato membro competente inizi appena possibile, senza dover subire ritardi dovuti al compimento di una formalità non necessaria ai fini dell'espletamento di tale procedura. Tale obiettivo sarebbe, per contro, pregiudicato se la data di avvio di tale procedura dipendesse unicamente da una scelta compiuta dall'autorità competente, quale la concessione di un appuntamento per effettuare un colloquio personale.

97. Tenuto conto dell'insieme di tali elementi, un documento scritto, come quello discusso nel procedimento principale, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale dev'essere considerato un «verbale», ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento.

98. Alla luce del ruolo di tale disposizione nel sistema istituito da detto regolamento e della finalità della medesima, quali risultano dalle considerazioni sopra espresse, deve ritenersi che la trasmissione delle principali informazioni contenute in un simile documento all'autorità competente costituisca una trasmissione a tale autorità dell'originale o di una copia di detto documento. Tale trasmissione è quindi sufficiente per affermare che una domanda di protezione internazionale si considera presentata.

99. L'argomento dedotto dai governi tedesco e del Regno Unito nonché dalla Commissione, secondo cui si dovrebbe principalmente tenere conto della distinzione tra «presentazione» e «inoltro» di una domanda di protezione internazionale derivante dall'articolo 6 della direttiva «procedure», non può rimettere in discussione tali conclusioni.

100. Infatti, senza che occorra precisare, nella presente causa, la portata di tale distinzione, occorre anzitutto rilevare che l'esame del lessico utilizzato, al riguardo, nei vari atti rientranti nel sistema europeo comune di asilo non si rivela concludente. Così, l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Dublino III fa riferimento, in varie versioni linguistiche, in modo indistinto all'inoltro e alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, mentre, in altre versioni linguistiche, rinvia esclusivamente o all'inoltro o alla presentazione di tale domanda. Parimenti, la direttiva 2013/33 utilizza questi termini in modo variabile nelle differenti versioni linguistiche del suo articolo 6, paragrafo 1, del suo articolo 14, paragrafo 2, e del suo articolo 17, paragrafo 1.

101. Inoltre, sebbene l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «procedure» e l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III presentino significative somiglianze, nondimeno tali disposizioni differiscono, in particolare, in quanto la prima tra loro contempla la presa in considerazione di un documento redatto dalle autorità solo se essa è prevista dal diritto nazionale. L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «procedure» si presenta, poi, come un'eccezione alla regola enunciata all'articolo 6, paragrafo 3, della stessa, regola che non trova equivalenti nel regolamento Dublino III.

102. Infine, l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «procedure» e l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III si inseriscono in due procedimenti differenti, che presentano esigenze ad essi proprie e che sono soggetti, segnatamente in materia di termini, a regimi distinti, come previsto all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva «procedure».

103. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quinta questione che l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III dev'essere interpretato nel senso che una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia.

Sulle questioni terza e da sesta a ottava

104. Alla luce delle risposte fornite alle altre questioni, non occorre rispondere alle questioni terza e da sesta a ottava.

Sulle spese

105. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell'ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza di un termine indicato all'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, e ciò anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prendere tale richiedente in carico.

2) L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 dev'essere interpretato nel senso che una richiesta di presa in carico non può essere validamente formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, anche qualora tale richiesta venga formulata entro due mesi dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac, ai sensi di detta disposizione.

3) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 dev'essere interpretato nel senso che una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia.

F. Del Giudice, B. Locoratolo

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