Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 31 maggio 2017, n. 38662

Presidente: Cavallo - Estensore: Socci

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza predibattimentale del 6 ottobre 2015, in riforma della decisione del Tribunale di Napoli - sezione di Afragola - del 19 gennaio 2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti di L. Maria in ordine al reato di cui all'art. 349 c.p., per intervenuta prescrizione, e confermava le statuizioni civili di primo grado.

2. L. Maria ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

2.1. La sentenza deve annullarsi per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Artt. 178 e 179 c.p.p. Era stata eccepita l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. all'imputata.

La Corte di appello avrebbe dovuto fissare udienza pubblica per discutere i motivi di impugnazione, soprattutto sulle statuizioni civili; la sentenza è senza motivazione sui motivi dell'atto di appello, e neanche sull'eventuale assoluzione ex art. 129 c.p.p.

La conferma delle statuizioni civili della decisione di primo grado imponeva una adeguata motivazione ed il contraddittorio e non certo una sentenza predibattimentale.

Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame.

"Nell'ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p."; in tal senso Sez. un. del 9 giugno 2017, n. 28954, Iannelli.

Le sezioni unite della Corte Suprema quindi ritengono prevalente la dichiarazione della causa di estinzione del reato sulla violazione del contraddittorio con una sentenza predibattimentale; principio comunque temperato dal riscontro, da valutare e motivare, che "non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.".

Inoltre la prevalenza della definizione del processo con la dichiarazione di estinzione del reato non può certamente avvenire se sussistono le questioni civili (oltre all'estinzione del reato per prescrizione) da definire e valutare. Nel nostro caso sono state confermate le statuizioni civili, il risarcimento del danno, senza nessuna valutazione nel contraddittorio delle parti dei motivi dell'appello. Conseguentemente la causa di nullità per violazione del contraddittorio deve ritenersi non soccombente con la rapida definizione del processo. La prescrizione potrebbe non essere rilevante per gli interessi dell'impugnante, invece la conferma delle statuizioni civili sicuramente è lesiva degli interessi dell'impugnante.

Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., e sempreché non sussiste una questione civile da valutare".

La sentenza deve pertanto annullarsi con rinvio per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

Depositata il 2 agosto 2017.

M.N. Bugetti

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