Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 21 settembre 2017

«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Decisione quadro 2008/675/GAI - Ambito di applicazione - Considerazione, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro volta alla fissazione di una pena cumulativa - Procedimento nazionale di riconoscimento previo di tale decisione - Modifica delle modalità d'esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro».

Nella causa C-171/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 7 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2016, nel procedimento Trayan Beshkov contro Sofiyska rayonna prokuratura.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un ricorso proposto dal sig. Trayan Beshkov al Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), ai fini della considerazione, da parte del giudice in parola, della condanna pronunciata precedentemente nei suoi confronti da un giudice di un altro Stato membro.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. I considerando 2, da 5 a 7 e 13 della decisione quadro 2008/675 sono del seguente tenore:

«(2) Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ha adottato il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (...), il quale prevede "l'adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili".

(...)

(5) È opportuno stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale. Tuttavia, la presente decisione quadro non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all'esistenza di condanne precedenti e l'obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale.

(6) A differenza di altri strumenti, la presente decisione quadro non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto a far sì che, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze a una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro in questione, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali.

(...)

(7) Gli effetti attribuiti alle decisioni di condanna degli altri Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelli attribuiti alle decisioni nazionali, sia nella fase precedente al processo penale, sia nel processo penale vero e proprio, sia nella fase di esecuzione della pena.

(...)

(13) La presente decisione quadro rispetta la varietà delle soluzioni e delle procedure nazionali necessarie per tener conto di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro. L'esclusione della possibilità di riesame di una precedente decisione di condanna non dovrebbe impedire agli Stati membri di pronunciare, se necessario, una decisione che produca effetti giuridici equivalenti a quelli della precedente decisione di condanna. Tuttavia, l'iter di emissione di tale decisione non dovrebbe rendere impossibile, dati i tempi e le procedure o formalità necessari, pronunciare una decisione che produca effetti equivalenti a quelli di una precedente decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro».

4. L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro dispone che:

«La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri».

5. L'articolo 3 della menzionata decisione quadro, intitolato «Considerazione, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro», ai paragrafi da 1 a 4 così prevede:

«1. Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

2. Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l'esecuzione della decisione.

3. Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

4. A norma del paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui, se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe, a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione, né con la loro revoca o riesame».

Diritto bulgaro

Codice penale

6. Il Nakazatelen kodeks (codice penale) così dispone, all'articolo 8, paragrafo 2, entrato in vigore il 27 maggio 2011, finalizzato all'attuazione della decisione quadro 2008/675 nel diritto bulgaro:

«Una condanna pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione europea, passata in giudicato, per una condotta che costituisce reato in base al codice penale bulgaro, è presa in considerazione in ciascun procedimento penale svolto nella Repubblica di Bulgaria nei confronti della stessa persona».

7. L'articolo 23, paragrafo 1, di detto codice prevede quanto segue:

«Se, con un medesimo atto, sono commessi più reati o se una persona ha commesso più reati distinti prima di essere condannata per uno di tali reati con decisione di condanna passata in giudicato, il giudice, dopo aver determinato una pena separatamente per ciascuno dei reati di cui trattasi, infligge la pena più grave fra quelle determinate».

8. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, di detto codice:

«1. Le disposizioni [dell'articolo 23] si applicano parimenti quando la persona sia stata condannata con decisioni di condanna distinte.

2. Quando la pena inflitta in una delle condanne sia stata scontata in tutto o in parte, essa, se è della stessa natura della pena cumulativa, viene defalcata da quest'ultima ai fini della sua esecuzione».

9. L'articolo 66, paragrafo 1, del medesimo codice è del seguente tenore:

«Se il giudice condanna a una pena detentiva fino a tre anni, l'esecuzione della pena comminata può essere oggetto di sospensione condizionale (...) se la persona non è stata condannata a una pena detentiva per un reato perseguibile d'ufficio (...)».

Codice di procedura penale

10. L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) così dispone:

«2. Alla condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato e passata in giudicato, e che non sia stata riconosciuta secondo la procedura della normativa bulgara, non è data esecuzione da parte della Repubblica di Bulgaria.

3. Il [paragrafo 2] non [trova] applicazione in caso di diversa previsione in un trattato internazionale ratificato, pubblicato ed entrato in vigore di cui la Repubblica di Bulgaria sia parte».

11. L'articolo 463 del codice in parola, incluso nella sezione II del capo 36 del medesimo, intitolata «Riconoscimento ed esecuzione della sentenza di condanna pronunciata da un giudice straniero», prevede quanto segue:

«Una condanna passata in giudicato pronunciata da un giudice straniero è riconosciuta e ad essa viene data esecuzione da parte delle autorità della Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, quando:

1) il fatto per il quale è stata presentata la richiesta costituisce reato in base al diritto bulgaro;

2) l'autore è penalmente responsabile in base al diritto bulgaro;

3) la condanna è stata pronunciata nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai relativi protocolli, di cui la Repubblica di Bulgaria è parte;

4) l'autore non è stato condannato per un reato qualificato come reato politico o per un reato ad esso connesso o per un crimine di guerra;

5) la Repubblica di Bulgaria non ha riconosciuto una sentenza di condanna di un altro giudice straniero nei confronti dello stesso autore e per lo stesso reato;

6) la condanna non contrasta con i principi del diritto penale e del diritto processuale penale bulgari».

12. L'articolo 465 del suddetto codice, che precisa le modalità del riconoscimento di cui trattasi, è così formulato:

«1. La domanda di riconoscimento della sentenza di condanna di un giudice straniero nella Repubblica di Bulgaria deve essere inviata dall'autorità competente dell'altro Stato al Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia trasmette la domanda unitamente alla sentenza e agli altri documenti in suo possesso all'okrazhen sad [Tribunale regionale] del luogo di residenza del condannato. Se quest'ultimo non vive sul territorio nazionale, competente a pronunciarsi sulla domanda è il Sofiyski gradski sad.

(...)».

13. Ai sensi dell'articolo 466, paragrafo 1, del codice in parola, che definisce gli effetti del riconoscimento in discussione:

«La decisione con cui è stata riconosciuta una condanna pronunciata da un giudice straniero spiega l'effetto di una condanna pronunciata da un giudice bulgaro».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14. Il sig. Beshkov è stato condannato, con decisione che ha acquisito forza di res iudicata del Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt, Austria) del 13 dicembre 2010, ad una pena detentiva di diciotto mesi, di cui sei mesi da scontare in carcere e dodici mesi di sospensione condizionale della pena, con un periodo di messa alla prova di tre anni, per il reato di ricettazione commesso in territorio austriaco il 14 novembre 2010. La parte della pena detentiva di sei mesi è stata scontata e dal 14 maggio 2011 iniziava a decorrere il periodo di messa alla prova di tre anni.

15. Successivamente, il sig. Beshkov, con decisione che ha acquisito forza di res iudicata del giudice del rinvio del 29 aprile 2013, è stato condannato ad una pena detentiva da scontare effettivamente di un anno, per fatti qualificati come lesioni personali lievi sotto forma di danno alla salute arrecato per motivi di violenza e turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive commessi il 19 novembre 2008 a Sofia (Bulgaria). Essendo il sig. Beshkov ricercato dalle autorità bulgare, tale pena non era ancora stata ancora eseguita alla data della decisione di rinvio.

16. Il 14 maggio 2015, il sig. Beshkov, tramite il suo procuratore ad litem, ha trasmesso al giudice del rinvio una domanda, fondata sull'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 25, paragrafo 1, del codice penale, volta ad ottenere che, ai fini dell'esecuzione, fosse disposta una pena privativa della libertà personale cumulativa corrispondente alla più elevata delle pene inflitte, da un lato, con la decisione del 13 dicembre 2010 del Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt) e, dall'altro, con quella del giudice del rinvio del 29 aprile 2013.

17. Le due menzionate disposizioni, in effetti, prevedono segnatamente che, quando una persona ha commesso più reati prima di essere condannata per ciascuno di tali reati, con decisioni di condanna distinte a pene distinte, il giudice nazionale infligge a detta persona, ai fini dell'esecuzione delle suddette pene, una pena cumulativa unica corrispondente alla più elevata delle pene inizialmente stabilite. Dalla decisione di rinvio risulta, in sostanza, che, nella situazione in esame, la pena più grave assorbe le pene iniziali più lievi. Inoltre, dalle summenzionate disposizioni emerge che quando una delle pene iniziali sia già stata scontata, in tutto o in parte, se è della stessa natura della pena cumulativa, viene defalcata da quest'ultima ai fini della sua esecuzione.

18. Nondimeno, il giudice del rinvio rileva che, ad avviso della prevalente giurisprudenza nazionale e del Sofiyska rayonna prokuratura (Procura della Repubblica del distretto di Sofia, Bulgaria), è impossibile, in considerazione segnatamente dell'articolo 4, paragrafo 2, del codice di procedura penale, fissare una pena cumulativa tenendo conto della pena inflitta da una decisione di condanna adottata precedentemente da un giudice di un altro Stato membro senza che tale decisione sia stata previamente riconosciuta dagli organi giurisdizionali bulgari competenti conformemente allo speciale procedimento di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di condanna emesse dagli organi giurisdizionali stranieri previsto in particolare agli articoli da 463 a 466 del codice menzionato. Alla luce di siffatta giurisprudenza, il giudice del rinvio si chiede in sostanza se, al fine di accogliere il ricorso del sig. Beshkov, la decisione di condanna pronunciata dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt) debba, previamente, essere riconosciuta conformemente, in particolare, ai suddetti articoli da 463 a 466, oppure se, come fatto valere dal sig. Beshkov, il giudice del rinvio possa o debba accogliere il ricorso in discussione, senza che la condanna di cui trattasi sia oggetto di un siffatto previo riconoscimento, fondandosi sull'articolo 8, paragrafo 2, del codice penale che traspone la decisione quadro 2008/675 nel diritto bulgaro.

19. Per fornire una risposta a simile questione, il giudice del rinvio ritiene, in sostanza, che sia necessario determinare se la decisione quadro in parola si applichi ad una procedura, come quella in discussione nel procedimento principale, vertente sull'imposizione, ai fini dell'esecuzione, di una pena privativa della libertà personale cumulativa che tenga conto di una decisione di condanna resa da un giudice di un altro Stato membro e, più specificamente, della pena inflitta alla persona condannata con tale decisione.

20. In caso di risposta in senso affermativo, e nell'ipotesi in cui la considerazione della decisione di condanna emessa dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt) fosse, nella fattispecie, soggetta al previo espletamento del procedimento di riconoscimento previsto in particolare agli articoli da 463 a 466 del codice di procedura penale, il giudice del rinvio si pone del pari interrogativi circa la compatibilità, con la summenzionata decisione quadro, di quest'ultimo procedimento nei limiti in cui lo stesso non può essere avviato direttamente dalla persona condannata.

21. A tal proposito il giudice del rinvio sottolinea infatti, in sostanza, che, se, conformemente alla normativa bulgara in vigore, qualsiasi persona condannata può adire i competenti organi giurisdizionali bulgari di una domanda diretta alla fissazione di una pena cumulativa in forza degli articoli 23 e 25 del codice penale, il procedimento di riconoscimento previsto dalle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, segnatamente ai suoi articoli da 463 a 466, per contro, può essere avviato unicamente su iniziativa delle autorità competenti bulgare o di quelle dello Stato in cui la prima decisione di condanna è stata pronunciata. Ne conseguirebbe che la persona condannata non potrebbe, in pratica, dare avvio essa stessa al procedimento volto all'imposizione di una pena cumulativa che tiene conto di una condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro, e ciò anche in caso di inattività da parte delle autorità competenti.

22. Il giudice del rinvio desidera peraltro accertare se la decisione quadro 2008/675 osta a che, ai fini dell'imposizione di una pena cumulativa che tiene conto di quella inflitta al sig. Beshkov dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt), la modalità di esecuzione di quest'ultima pena sia modificata. Nella fattispecie in esame, difatti, giacché la pena detentiva di 18 mesi, di cui un periodo di 12 mesi con sospensione condizionale, inflitta al sig. Beshkov da quest'ultimo giudice era più elevata di quella comminata dal giudice del rinvio nella sua decisione del 29 aprile 2013, quest'ultimo sarebbe tenuto ad applicare al sig. Beshkov una pena cumulativa corrispondente alla prima pena menzionata. Tuttavia, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del codice penale, il sig. Beshkov, il quale, nel passato, è già stato condannato varie volte a pene detentive in Bulgaria, non potrebbe più essere condannato a una pena con sospensione condizionale in tale Stato membro. Conseguentemente, il giudice del rinvio dovrebbe modificare la modalità di esecuzione della pena inflitta al sig. Beshkov dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt) e applicare a quest'ultimo una pena cumulativa di 18 mesi da scontare effettivamente, deducendo al contempo da siffatta pena il periodo di 6 mesi di detenzione già scontato in Austria.

23. In tali circostanze, il Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Dica la Corte di giustizia come debba essere interpretata la nozione di "nuovo procedimento penale" di cui alla decisione quadro 2008/675; se esso debba necessariamente ricollegarsi all'accertamento della responsabilità rispetto a un reato commesso o se possa, invece, trattarsi parimenti di un procedimento nel quale, in base al diritto nazionale del secondo Stato membro, la pena inflitta in una precedente decisione giudiziaria debba assorbire un'altra pena o debba essere imputata a quest'ultima oppure debba essere disposta la sua separata espiazione.

2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 13 della decisione quadro 2008/675, debba essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali in base alle quali un procedimento volto a prendere in considerazione una precedente condanna pronunciata in un altro Stato membro non possa essere avviato dal condannato, ma soltanto dallo Stato membro nel quale sia stata emanata la sentenza anteriore o dallo Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento.

3) Se l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che esso non consente allo Stato che avvia il nuovo procedimento penale di modificare le modalità di esecuzione della pena inflitta dallo Stato membro in cui sia stata pronunciata la precedente condanna e ciò anche nei casi in cui, in base al diritto nazionale del secondo Stato membro, la pena imposta dalla decisione giudiziaria precedente debba assorbire un'altra pena o venga ad essa imputata o debba essere disposta la sua separata previa espiazione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

24. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2008/675 debba essere interpretata nel senso che si applica unicamente ai procedimenti collegati all'accertamento dell'eventuale colpevolezza della persona nei cui confronti è esercitata l'azione penale o che si applica parimenti ad un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell'esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a detta persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell'ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi.

25. Al fine di rispondere a siffatta questione, occorre rilevare che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 prevede che la stessa è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali le precedenti decisioni di condanna pronunciate in uno Stato membro nei confronti di una persona sono prese in considerazione nel corso di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona e per fatti diversi.

26. A tal fine, l'articolo 3, paragrafo 1, della menzionata decisione quadro, letto alla luce del considerando 5 della medesima, attribuisce agli Stati membri l'obbligo di far sì che, in un'occasione del genere, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, da un lato, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e, dall'altro, siano loro riconosciuti effetti equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto in parola, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale.

27. L'articolo 3, paragrafo 2, della summenzionata decisione quadro precisa che l'obbligo in parola si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l'esecuzione della decisione. I considerando 2 e 7 di detta decisione quadro enunciano infatti che il giudice nazionale deve essere in grado di tener conto delle condanne pronunciate negli altri Stati membri, anche per determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili e che gli effetti attribuiti alle decisioni di condanna di cui trattasi dovrebbero essere equivalenti a quelli attribuiti alle decisioni nazionali in ciascuna di tali fasi del procedimento.

28. Ne consegue che la decisione quadro 2008/675 non si applica soltanto ai procedimenti collegati alla determinazione e all'accertamento dell'eventuale colpevolezza della persona nei cui confronti è esercitata l'azione penale, ma altresì a quelli relativi all'esecuzione della pena per i quali deve essere presa in considerazione la pena inflitta con una decisione di condanna resa precedentemente in un altro Stato membro. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, nella fattispecie in esame, il procedimento volto all'imposizione di una pena cumulativa avviato dal sig. Beshkov rientra nell'ambito di detta seconda categoria, cosicché ricade nell'ambito di applicazione della menzionata decisione quadro.

29. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la decisione quadro 2008/675 deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell'esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell'ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi.

Sulla seconda questione

30. In via preliminare, occorre rilevare, come esposto al punto 18 della presente sentenza, che il giudice del rinvio si chiede se la decisione di condanna pronunciata dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt) in discussione nel procedimento principale debba essere previamente riconosciuta dagli organi giurisdizionali bulgari competenti conformemente al procedimento previsto in particolare agli articoli da 463 a 466 del codice di procedura penale, per poter essere presa in considerazione ai fini dell'imposizione di una pena cumulativa.

31. Come rilevato ai punti 20 e 21 della presente sentenza, pur nutrendo dubbi al riguardo, il giudice del rinvio parte nondimeno dal presupposto secondo cui detto procedimento di riconoscimento previo dovrebbe essere attuato a tal fine e s'interroga, con la seconda questione, sul punto se la decisione quadro 2008/675 osti ai menzionati articoli da 463 a 466 laddove questi ultimi prevedono che il procedimento in parola non può essere avviato direttamente dalla persona condannata.

32. Tuttavia, per fornire una risposta utile a suddetto giudice, è necessario, previamente, verificare se la decisione quadro in parola osti all'attuazione di siffatto procedimento di riconoscimento.

33. A tal fine, occorre, conformemente alla possibilità riconosciuta da una costante giurisprudenza della Corte (sentenza del 21 dicembre 2016, Ucar e Kilic, C-508/15 e C-509/15, EU:C:2016:986, punto 51 e giurisprudenza ivi citata), riformulare la seconda questione posta come diretta in sostanza ad accertare se la decisione quadro 2008/675 debba essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione, in uno Stato membro, di una decisione di condanna resa precedentemente da un giudice di un altro Stato membro sia soggetta allo svolgimento di un procedimento nazionale di previo riconoscimento della decisione stessa da parte dei giudici competenti di tale primo Stato membro, come quello previsto in particolare agli articoli da 463 a 466 del codice di procedura penale in discussione nel procedimento principale, e, in caso di risposta in senso negativo, se la menzionata decisione quadro osti ad una normativa nazionale in base alla quale siffatto procedimento può essere avviato unicamente dalle autorità nazionali competenti, escludendo invece la persona condannata.

34. Ai fini della risposta a tale questione si deve rinviare a quanto esposto nel contenuto degli articoli da 463 a 466 del codice di procedura penale riportati ai punti da 11 a 13 della presente sentenza, da cui risulta che detti articoli istituiscono un procedimento speciale di previo riconoscimento, da parte degli organi giurisdizionali bulgari competenti, delle condanne definitive pronunciate dai giudici stranieri, inteso ad attribuire alla decisione tramite la quale le medesime condanne sono riconosciute l'effetto di una decisione di condanna pronunciata da un organo giurisdizionale bulgaro. Siffatto procedimento comporta un esame della condanna straniera interessata al fine di verificare che le condizioni enunciate al suddetto articolo 463 siano soddisfatte.

35. A tale riguardo, il giudice nazionale deve senz'altro, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, citato al punto 26 della presente sentenza, essere in grado di verificare segnatamente se le precedenti condanne nazionali sono prese in considerazione in forza del diritto nazionale e, eventualmente, quali effetti siano alle stesse attribuiti ai sensi del diritto nazionale.

36. Tuttavia, come illustrato dal considerando 2 della suddetta decisione quadro, la stessa si propone di attuare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, sancito all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che ha sostituito l'articolo 31 UE sulla base del quale la stessa decisione quadro è stata adottata. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 30, 31 e 64 delle sue conclusioni, il principio in parola osta a che la considerazione, nell'ambito della menzionata decisione quadro, di una decisione di condanna resa precedentemente in un altro Stato membro sia soggetta all'attuazione di un procedimento nazionale di riconoscimento previo, come quello in discussione nel procedimento principale, e che siffatta decisione costituisca, a tale titolo, oggetto di un riesame (v., per analogia, sentenza del 9 giugno 2016, Balogh, C-25/15, EU:C:2016:423, punto 54).

37. In tal modo, dunque, l'articolo 3, paragrafo 3, il considerando 13 della decisione quadro 2008/675 vietano espressamente un simile riesame, poiché le precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri devono infatti essere prese in considerazione quali sono state pronunciate.

38. Pertanto, contrariamente a quanto fatto valere dal governo austriaco, se il citato considerando 13 fa del pari presente che la decisione quadro di cui trattasi rispetta la varietà delle soluzioni e delle procedure nazionali necessarie per tener conto di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro e non impedisce a uno Stato membro di pronunciare, se necessario, una decisione che produca effetti giuridici equivalenti a quelli della precedente decisione di condanna, l'adozione di una siffatta decisione non può tuttavia, e in ogni caso, comportare l'attuazione di un procedimento nazionale di previo riconoscimento come quello in discussione nel procedimento principale.

39. In considerazione di quanto su esposto, non è necessario rispondere alla questione diretta ad accertare se la menzionata decisione quadro richieda che la persona condannata possa avviare essa stessa il procedimento in parola.

40. Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la decisione quadro 2008/675 deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione, in uno Stato membro, di una decisione di condanna resa precedentemente da un giudice di un altro Stato membro sia assoggettata allo svolgimento di un procedimento nazionale di previo riconoscimento della decisione stessa da parte dei giudici competenti di tale primo Stato membro, come quello previsto agli articoli da 463 a 466 del codice di procedura penale in discussione nel procedimento principale.

Sulla terza questione

41. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che il giudice nazionale, adito di una domanda volta all'imposizione, ai fini dell'esecuzione, di una pena detentiva cumulativa che prende segnatamente in considerazione la pena inflitta nell'ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, modifichi a tal fine le modalità di esecuzione di detta ultima pena.

42. In via preliminare è d'uopo far presente che dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, con una decisione del 15 ottobre 2014, il Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt) ha constatato che il periodo di messa alla prova di tre anni previsto dalla sua decisione del 13 dicembre 2010 era trascorso e ha, di conseguenza, definitivamente posto termine alla parte della pena inflitta al sig. Beshkov corredata dalla sospensione condizionale della pena, cosicché deve ritenersi che la totalità di tale pena sia stata integralmente eseguita. Ai fini dell'esame della presente questione, è necessario tenere conto della menzionata circostanza, di cui il giudice del rinvio è stato informato nell'ambito di una domanda di chiarimenti rivolta a quest'ultimo dalla Corte in applicazione dell'articolo 101 del regolamento di procedura di quest'ultima.

43. In risposta a tale questione, è senz'altro necessario rammentare che, come illustrato al punto 26 della presente sentenza, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, le decisioni di condanna anteriori pronunciate in un altro Stato membro devono, in via di principio, essere prese in considerazione nella misura in cui le precedenti condanne nazionali lo sono in forza del diritto nazionale e alle stesse vanno riconosciuti effetti equivalenti a quelli derivanti dalle suddette precedenti condanne conformemente a tale diritto.

44. Ciò nondimeno, l'articolo 3, paragrafo 3, della citata decisione quadro precisa che siffatta considerazione non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti pronunciate dagli organi giurisdizionali degli altri Stati membri né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle. Come esposto al punto 37 della presente sentenza, detta disposizione esclude inoltre qualsiasi riesame delle suddette condanne, di cui occorre quini tenere conto quali sono state pronunciate.

45. Peraltro, dal considerando 6 della menzionata decisione quadro si evince che quest'ultima non mira a far eseguire, in uno Stato membro, decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri.

46. Ne consegue che il giudice nazionale non può, in forza della decisione quadro in parola, riesaminare e modificare le modalità di esecuzione di una decisione di condanna resa precedentemente in un altro Stato membro e a cui sia già stata data esecuzione, segnatamente revocando la sospensione condizionale unita alla pena inflitta da tale decisione e trasformando la stessa in una pena detentiva da scontare effettivamente. Esso non può nemmeno disporre, a siffatto titolo, una nuova esecuzione di detta pena così modificata.

47. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che il giudice nazionale, adito di una domanda volta alla fissazione, ai fini dell'esecuzione, di una pena detentiva cumulativa che prende segnatamente in considerazione la pena inflitta nell'ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, modifichi a tal fine le modalità di esecuzione di detta ultima pena.

Sulle spese

48. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell'esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell'ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi.

2) La decisione quadro 2008/675 deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione, in uno Stato membro, di una decisione di condanna resa precedentemente da un giudice di un altro Stato membro sia assoggettata allo svolgimento di un procedimento nazionale di previo riconoscimento della decisione stessa da parte dei giudici competenti di tale primo Stato membro, come quella prevista agli articoli da 463 a 466 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale).

3) L'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che il giudice nazionale, adito di una domanda volta all'imposizione, ai fini dell'esecuzione, di una pena detentiva cumulativa che prende segnatamente in considerazione la pena inflitta nell'ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, modifichi a tal fine le modalità di esecuzione di detta ultima pena.

M.N. Bugetti

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Dike Giuridica, 2024