Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 26 settembre 2017, n. 22411

Presidente: Petitti - Relatore: D'Ascola

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Cassino con sentenza del 4 aprile 2016 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del tribunale di Firenze, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2936/15 proposta da Libra s.p.a. (già Clima Impianti s.p.a.) contro Lazio Impianti.

Libra s.p.a. con atto notificato il 7 giugno 2016 ha proposto regolamento di competenza per impugnare il rigetto della eccezione di incompetenza del Tribunale in forza della clausola arbitrale prevista dall'art. 25 dei contratti intercorsi tra le parti.

Lazio Impianti in controricorso ha eccepito la "improcedibilità del ricorso per tardività dello stesso".

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancata produzione della prova della data di comunicazione dell'ordinanza, atto rilevante per il controllo della tempestività del ricorso, di cui ha rilevato comunque la tardività.

Fissata l'adunanza camerale, il difensore di parte ricorrente ha fatto pervenire atto di "rinuncia al mandato", datato 4 gennaio 2017.

Preliminarmente il Collegio, in risposta a una osservazione di parte intimata, rileva che il rimedio è ammissibile, perché l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza (Cass., Sez. un., 24153/2013; 17908/2014).

Sono però fondati i rilievi di rito formulati da parte resistente e dal procuratore generale.

Parte ricorrente Libra ha prodotto copia della notifica telematica dell'ordinanza, inoltratale da controparte il 9 maggio 2017, notifica alla quale ha fatto cenno in ricorso.

Come rilevato dal procuratore generale, nel procedimento per regolamento di competenza questa notifica non ha rilievo per rimettere in termini il ricevente, non potendo essa produrre l'effetto di riaprire il termine perentorio per proporre il regolamento, termine che, secondo l'art. 47, secondo comma, c.p.c., è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Pertanto era onere del ricorrente produrre comunque la prova della comunicazione. In mancanza il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c. (Cass., Sez. un., 9004/2009).

Nel fascicolo d'ufficio non si rinviene alcuna prova circa la data in cui la comunicazione è avvenuta (Cass., Sez. un., 10648/2017).

La mancata dimostrazione della data di ricevimento della comunicazione in ogni caso rileva anche quale ragione di inammissibilità per tardività, perché impedisce il controllo della tempestività, come puntualmente dedotto da parte resistente.

Questa ha eccepito che l'ordinanza è stata comunicata per via telematica il giorno stesso del deposito, documentando di averla ricevuta, senza poter documentare il ricevimento della comunicazione da parte della Libra s.p.a.

Parte ricorrente nulla ha replicato ai rilievi del Procuratore generale e del resistente; né ha allegato che la comunicazione sia stata omessa.

Sussistendo entrambi i vizi nell'instaurazione del ricorso, prevale, in dispositivo, la declaratoria di improcedibilità.

Discende da quanto esposto anche la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della l. n. 228/2012, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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