Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 14 dicembre 2017

«Rinvio pregiudiziale - Diritto delle società - Direttiva 2009/101/CE - Articoli 2 e da 6 a 8 - Direttiva 2012/30/UE - Articoli 19 e 36 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articoli 20, 21 e 51 - Recupero dei crediti derivanti da un contratto di lavoro - Diritto di agire, dinanzi allo stesso giudice, contro la società e contro il suo amministratore in qualità di responsabile e condebitore solidale per i debiti della società».

Nella causa C-243/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 30 di Barcellona, Spagna), con decisione del 14 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 2016, nel procedimento Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García, Juan Gregorio Benito García contro Contimark SA, Jordi Socías Gispert.

[...]

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 2 e da 6 a 8 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, [CE] per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU 2009, L 258, pag. 11), degli articoli 19 e 36 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, [TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 2012, L 315, pag. 74), nonché degli articoli 20, 21 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, i sigg. Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García e Juan Gregorio Benito García e, dall'altro, la Contimark SA e il suo amministratore, il sig. Jordi Socías Gispert, avente ad oggetto il recupero di arretrati salariali e di altre indennità che tale società è stata condannata a versare ai primi.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

La direttiva 2009/101

3. La direttiva 2009/101 è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 69, pag. 46). All'epoca dei fatti del procedimento principale, rimaneva applicabile la direttiva 2009/101.

4. I considerando 1 e 2 della direttiva 2009/101 enunciavano quanto segue:

«(1) La [prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (JO 1968, L 65, pag. 8)], ha subito diverse e sostanziali modificazioni (...). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e la nullità di queste ultime riveste un'importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi».

5. L'articolo 2 di tale direttiva così dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'obbligo della pubblicità per le società di cui all'articolo 1 concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato;

b) le modifiche degli atti menzionati alla lettera a), compresa la proroga della società;

c) dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata;

d) la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo:

i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità devono precisare se le persone che hanno il potere di obbligare la società possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

ii) partecipano all'amministrazione, all'ispezione o al controllo della società;

e) almeno una volta l'anno, l'importo del capitale sottoscritto, quando l'atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;

f) i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza [della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU 1978, L 222, pag. 11), della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU 1983, L 193, pag. 1), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU 1986, L 372, pag. 1) e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU 1991, L 374, pag. 7)];

g) ogni trasferimento della sede sociale;

h) lo scioglimento della società;

i) la sentenza che dichiara la nullità della società;

j) la nomina e le generalità dei liquidatori ed i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;

k) la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici».

6. L'articolo 6 della suddetta direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri stabiliscono quali persone devono compiere le formalità relative alla pubblicità».

7. L'articolo 7 della stessa direttiva era formulato nel modo seguente:

«Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni almeno per i casi di:

a) mancata pubblicità dei documenti contabili, come prescritta dall'articolo 2, lettera f);

b) mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 5».

8. L'articolo 8 della direttiva 2009/101 prevedeva quanto segue:

«Qualora siano stati compiuti degli atti in nome di una società in formazione prima che essa acquistasse la personalità giuridica e la società non assuma gli obblighi che derivano da tali atti, le persone che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente, salvo convenzione contraria».

La direttiva 2012/30

9. La direttiva 2012/30 è stata anch'essa abrogata dalla direttiva 2017/1132. All'epoca dei fatti del procedimento principale, rimaneva applicabile la direttiva 2012/30.

10. Il considerando 3 della direttiva 2012/30 così recitava:

«Per assicurare l'equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle società occorre in particolare coordinare le disposizioni nazionali riguardanti la loro costituzione nonché la salvaguardia, l'aumento e la riduzione del capitale delle società per azioni».

11. L'articolo 19 di tale direttiva così disponeva:

«1. In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.

2. La legislazione di uno Stato membro non può fissare a più di metà del capitale sottoscritto l'importo della perdita considerata come grave ai sensi del paragrafo 1».

12. L'articolo 36 della suddetta direttiva dispone quanto segue:

«1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto, almeno i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione relativa alla riduzione hanno quanto meno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento della pubblicazione. Gli Stati membri possono negare tale diritto soltanto se il creditore gode di adeguate garanzie o se tali garanzie non sono necessarie, tenuto conto del patrimonio della società.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di cui al primo comma. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate tutele, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la riduzione del capitale sottoscritto pregiudichi i loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate tutele.

2. Inoltre le legislazioni degli Stati membri dispongono almeno che la riduzione non è operante o che gli azionisti non possono beneficiare di alcun pagamento finché i creditori non siano stati soddisfatti o finché un'autorità giudiziaria non abbia disposto il rigetto della loro domanda.

3. Il presente articolo si applica qualora la riduzione del capitale sottoscritto abbia luogo mediante la totale o parziale liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti».

Il diritto spagnolo

13. L'articolo 236 della Ley de Sociedades de Capital (legge sulle società di capitali), approvata mediante il Real Decreto Legislativo 1/2010 (regio decreto legislativo n. 1/2010) del 2 luglio 2010 (in prosieguo: la «legge sulle società»), intitolato «Condizioni ed ambito soggettivo della responsabilità», prevede quanto segue:

«1. Gli amministratori rispondono nei confronti della società, dei suoi soci e dei suoi creditori dei danni da essi causati con atti od omissioni contrari alla legge o agli statuti e per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni (...)

2. In nessun caso costituisce motivo di esonero da responsabilità la circostanza che l'atto o l'accordo lesivo sia stato adottato, autorizzato o approvato dall'assemblea.

(...)».

14. L'articolo 237 di detta legge, intitolato «Responsabilità solidale», dispone quanto segue:

«Tutti i membri dell'organo di amministrazione che abbia adottato l'accordo o compiuto l'atto lesivo rispondono in solido, salvo nel caso in cui dimostrino che non erano a conoscenza dell'atto in questione giacché non hanno partecipato né alla sua adozione né alla sua esecuzione o, qualora ne abbiano avuto conoscenza, che hanno posto in essere quanto necessario per prevenire il danno o che vi si erano almeno opposti espressamente».

15. L'articolo 238, paragrafo 1, di detta legge, intitolato «Azione sociale di responsabilità», prevede quanto segue:

«L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è promossa dalla società, previa delibera dell'assemblea, che può essere adottata su richiesta di qualsiasi socio (...)».

16. L'articolo 241 di detta legge, intitolato «Azione individuale di responsabilità», prevede quanto segue:

«Sono fatte salve le azioni di risarcimento che i soci o i terzi possono intentare per gli atti degli amministratori che ledano direttamente i loro interessi».

17. L'articolo 362 della medesima legge, intitolato «Scioglimento della società per una causa prevista dalla legge o dallo statuto», dispone quanto segue:

«Le società di capitali sono sciolte quando si verifica una causa legale o statutaria di scioglimento che sia debitamente accertata dall'assemblea o in forza di una decisione giudiziaria».

18. Dall'articolo 363, paragrafo 1, della suddetta legge, intitolato «Cause di scioglimento», risulta che:

«La società di capitali si scioglie:

a) Per cessazione dell'attività o delle attività che costituiscono il suo oggetto sociale. In particolare, la cessazione delle attività è presunta trascorso un periodo di inattività superiore a un anno.

(...)

e) Per perdite che riducano il patrimonio netto a un valore inferiore alla metà di quello del capitale sociale, salvo che questo venga aumentato o ridotto in misura sufficiente, e sempre che non sia necessario presentare un'istanza di fallimento.

(...)».

19. L'articolo 365, paragrafo 1, di detta legge, intitolato «Obbligo di convocazione», dispone quanto segue:

«Gli amministratori convocano l'assemblea entro un termine di due mesi affinché adotti la delibera di scioglimento o, qualora la società sia insolvente, per presentare istanza di fallimento.

(...)».

20. L'articolo 367, paragrafo 1, della suddetta legge, intitolato «Responsabilità solidale degli amministratori», prevede quanto segue:

«Gli amministratori sono solidalmente responsabili per gli obblighi sociali successivi al verificarsi di una causa legale di scioglimento qualora vengano meno all'obbligo di convocare l'assemblea entro un termine di due mesi, affinché adotti, eventualmente, la delibera di scioglimento della società, o qualora non ne chiedano lo scioglimento giudiziale o, se necessario, la dichiarazione di fallimento entro un termine di due mesi a partire dalla data prevista per l'assemblea qualora questa non si sia riunita o dalla data dell'assemblea stessa qualora il voto di quest'ultima sia stato contrario allo scioglimento.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21. La Contimark è una società per azioni amministrata dal sig. Socías Gispert in qualità di amministratore unico. Essa ha subito perdite nel corso del 2012 e del 2013, ed ha cessato le proprie attività nel corso del secondo semestre del 2013.

22. I ricorrenti nel procedimento principale son ex dipendenti della Contimark, ai quali tale società è stata condannata a versare, con sentenze del Juzgado de lo Social de Barcelona (Tribunale del lavoro di Barcellona, Spagna), retribuzioni arretrate e indennità in conseguenza della risoluzione del loro contratto di lavoro in tale contesto. A causa dell'insolvenza della Contimark e del limite massimo dell'importo della garanzia salariale, essi non hanno potuto recuperare l'intero ammontare dei loro crediti.

23. Nell'ambito del successivo procedimento di esecuzione di dette sentenze, i ricorrenti nel procedimento principale hanno avviato, dinanzi al giudice del rinvio, il Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona (Tribunale del lavoro n.°30 di Barcellona), in via incidentale, un'azione di responsabilità nei confronti del sig. Socías Gispert, nella sua qualità di amministratore della Contimark, affinché fosse dichiarato responsabile della violazione della legge sulle società e condebitore in solido con detta società delle restanti somme loro dovute. Essi fanno valere la responsabilità del sig. Socías Gispert per aver omesso di convocare l'assemblea generale della Contimark affinché votasse lo scioglimento o chiedesse l'apertura di un procedimento d'insolvenza, tenuto conto delle gravi perdite subite da tale società nel corso del 2012 e del 2013.

24. Il giudice del rinvio, in base alla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) afferma di non essere competente a conoscere della responsabilità degli amministratori di società per azioni. Secondo tale giurisprudenza, i titolari di crediti salariali non sarebbero legittimati ad adire il Juzgado de lo Social (Tribunale del lavoro) con un'azione volta, rispettivamente, a far valere i propri crediti nei confronti della società commerciale che li impiegava e ad ottenere che un amministratore di quest'ultima sia dichiarato condebitore solidale per tali crediti. Diversamente dagli altri creditori di tale società, questi ultimi dovrebbero, in un primo tempo, adire il Juzgado de lo Social (Tribunale del lavoro) per ottenere il riconoscimento del loro credito e, in un secondo momento, rivolgersi al giudice civile o commerciale competente a conoscere di un'azione esercitata nei confronti dell'amministratore di detta società, per farne valere la responsabilità solidale.

25. Il giudice del rinvio aggiunge che la legge sulle società prevede la responsabilità degli amministratori in caso di violazione delle disposizioni delle direttive 2009/101 e 2012/30. In particolare, l'articolo 367 di detta legge, relativo alla responsabilità solidale degli amministratori, sarebbe inteso a recepire nel diritto nazionale l'articolo 19 della direttiva 2012/30. Detto giudice ritiene quindi che tale responsabilità sia riconducibile a tali direttive e considera che la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) potrebbe violare dette direttive, lette alla luce dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti negli articoli 20 e 21 della Carta, obbligando i creditori il cui credito derivi da un contratto di lavoro, riguardo al diritto di esercitare una siffatta azione di responsabilità, ad adire un giudice diverso da quello competente per il riconoscimento del loro credito.

26. In tali circostanze, il Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 30 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, in forza delle direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, come recepite dagli articoli 236, 237, 238, 241 e 367, tra gli altri, della [legge sulle società], il creditore di una società commerciale che reclami il proprio credito di lavoro dinanzi ai giudici spagnoli competenti - i giudici del lavoro - abbia il diritto di esercitare simultaneamente dinanzi allo stesso organo giurisdizionale l'azione intentata nei confronti dell'impresa per ottenere il riconoscimento dei debiti di lavoro e, congiuntamente, l'azione nei confronti della persona fisica - l'amministratore della società - come responsabile in solido dei debiti societari, invocando l'inadempimento degli obblighi commerciali previsti da tali direttive e recepiti dalla [legge sulle società].

2) Se la giurisprudenza della Sala de lo Social del Tribunal Supremo español (Sezione lavoro della Corte suprema spagnola) (...) possa integrare una violazione degli articoli 2, 6, 7 e 8 della direttiva 2009/101/CE e degli articoli 19 e 36 della direttiva 2012/30/UE, poiché statuisce che i giudici spagnoli del lavoro non possono applicare direttamente ai crediti di lavoro le garanzie previste da tali direttive comunitarie, recepite dagli articoli 236, 237, 238, 241, 367 e altri della [legge sulle società], per i creditori delle società commerciali qualora i massimi responsabili di queste ultime - persone fisiche - non soddisfino i requisiti formali di pubblicità degli atti societari essenziali, che sono previsti dalle direttive 2009/101 e 2012/30, e sono stati recepiti dalla [legge sulle società].

3) Se la giurisprudenza della Sala de lo Social del Tribunal Supremo español (Sezione lavoro della Corte suprema spagnola) (...) possa costituire una violazione degli articoli 20 e 21, in combinato disposto con l'articolo 51 della [Carta], in quanto costringe il titolare di crediti di lavoro - lavoratore subordinato - ad avviare due procedimenti giurisdizionali - prima dinanzi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del proprio credito di lavoro nei confronti dell'impresa e successivamente dinanzi al giudice per le controversie in materia civile/commerciale, per ottenere la garanzia in solido dell'amministratore societario o di altre persone fisiche, mentre tale requisito non è previsto per nessun altro tipo di creditore, indipendentemente dalla natura del credito, né dalle direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, né tantomeno dalla normativa interna che ha recepito tali disposizioni comunitarie».

Sulle questioni pregiudiziali

27. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2009/101, in particolare i suoi articoli 2 e da 6 a 8, e la direttiva 2012/30, in particolare i suoi articoli 19 e 36, lette alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta, debbano essere interpretate nel senso che conferiscono a lavoratori subordinati, creditori di una società per azioni a seguito della risoluzione del loro contratto di lavoro, il diritto di agire dinanzi allo stesso giudice del lavoro competente a conoscere della loro azione per il riconoscimento del credito retributivo, facendo valere la responsabilità dell'amministratore di tale società per aver omesso di convocare l'assemblea generale della società nonostante le gravi perdite da essa subite, affinché tale amministratore sia dichiarato condebitore solidale di tale credito retributivo.

28. In via preliminare, si deve constatare che il giudice del rinvio è investito di un'azione di responsabilità contro l'amministratore della Contimark per inadempimento dell'obbligo di convocare l'assemblea generale nonostante le gravi perdite subite, sul fondamento delle disposizioni della legge sulle società, tra cui l'articolo 367 di quest'ultima, che permette ai creditori, secondo le indicazioni di cui alla decisione di rinvio, d'invocare tale responsabilità.

29. Al riguardo, dai considerando 1 e 2 della direttiva 2009/101 risulta che quest'ultima è volta al coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e la nullità di queste ultime. Riguardo alla direttiva 2012/30, ai sensi del suo considerando 3, essa intende assicurare l'equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle società per azioni. A tal fine, tale direttiva armonizza le disposizioni nazionali riguardanti la costituzione nonché la salvaguardia, l'aumento e la riduzione del capitale di dette società (riguardo alla direttiva 2012/30, v. sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C-526/14, EU:C:2016:570, punto 86).

30. Rispetto alle disposizioni di tali direttive, cui il giudice del rinvio fa riferimento, gli articoli 2, 6 e 7 della direttiva 2009/01 prevedono gli obblighi degli Stati membri in materia di formalità relative alla pubblicità delle società e l'articolo 8 di quest'ultima riguarda gli atti compiuti in nome di una società in formazione. Tali disposizioni, come peraltro le altre disposizioni di tale direttiva, non prevedono né l'obbligo di convocare l'assemblea generale di una società commerciale in caso di perdite gravi subite da quest'ultima, né il diritto dei creditori di far valere la responsabilità dell'amministratore in un simile caso di specie, né disposizioni procedurali a tale titolo. Esse sono quindi manifestamente prive di un collegamento con i fatti all'origine del procedimento principale. La stessa considerazione vale per l'articolo 36 della direttiva 2012/30, che disciplina solo il diritto dei creditori di ottenere una garanzia in caso di riduzione del capitale sottoscritto.

31. Quanto all'articolo 19 della direttiva 2012/30, non distinguendosi dalle altre disposizioni di tale direttiva, esso non si riferisce alla responsabilità degli amministratori e non stabilisce requisiti particolari quanto alla competenza dei giudici a conoscerne. Vero è che tale articolo prevede un obbligo di convocare l'assemblea generale della società in caso di perdita grave del capitale sottoscritto. Tuttavia, detto articolo si limita ad enunciare tale obbligo, senza precisare le altre condizioni necessarie a farlo valere, come, in particolare, l'organo societario su cui quest'obbligo gravi. Soprattutto, tale articolo non prevede le eventuali conseguenze di un inadempimento di tale obbligo.

32. Pertanto, l'articolo 19 della direttiva 2012/30 non stabilisce un diritto al risarcimento nei confronti dell'amministratore di una società per azioni, né disciplina le modalità materiali e procedurali per far valere la responsabilità di quest'ultimo, in caso di omessa convocazione dell'assemblea generale malgrado una grave perdita del capitale sottoscritto.

33. La questione se, e a quali condizioni materiali e procedurali, i creditori di una società per azioni possano eventualmente agire contro l'amministratore per ottenere il risarcimento dal danno da essi lamentato, quando l'assemblea generale non sia stata convocata nel caso di perdita grave del capitale sottoscritto, ricade quindi nell'ambito di applicazione del diritto nazionale.

34. Poiché l'articolo 19 della direttiva 2012/30 non impone agli Stati membri nessun obbligo specifico al riguardo, la situazione controversa nel procedimento principale non può essere valutata con riferimento alle disposizioni della Carta (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C-198/13, EU:C:2014:2055, punto 35 e giurisprudenza citata).

35. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate che la direttiva 2009/101, in particolare i suoi articoli 2 e da 6 a 8, e la direttiva 2012/30, in particolare i suoi articoli 19 e 36, devono essere interpretate nel senso che esse non conferiscono a lavoratori subordinati, creditori di una società per azioni a causa della risoluzione del loro contratto di lavoro, il diritto di agire dinanzi allo stesso giudice del lavoro competente a conoscere della loro azione per il riconoscimento del credito retributivo, al fine di far valere la responsabilità dell'amministratore di tale società per aver omesso di convocare l'assemblea generale della società nonostante le gravi perdite da essa subite, affinché tale amministratore sia dichiarato condebitore solidale di tale credito retributivo.

Sulle spese

36. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma [CE] per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, in particolare i suoi articoli 2 e da 6 a 8, e la direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, [TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, in particolare i suoi articoli 19 e 36, devono essere interpretate nel senso che esse non conferiscono a lavoratori subordinati, creditori di una società per azioni a causa della risoluzione del loro contratto di lavoro, il diritto di agire dinanzi allo stesso giudice del lavoro competente a conoscere della loro azione per il riconoscimento del credito retributivo, al fine di far valere la responsabilità dell'amministratore di tale società per aver omesso di convocare l'assemblea generale della società nonostante le gravi perdite da essa subite, affinché tale amministratore sia dichiarato condebitore solidale di tale credito retributivo.

P. Valensise e al. (curr.)

Il codice della crisi

Giappichelli, 2024

L. Di Muro, G. Correale (curr.)

Codice dell'immigrazione

La Tribuna, 2024

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024