Corte di giustizia dell'Unione Europea
Settima Sezione
Sentenza 14 dicembre 2017

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 805/2004 - Ambito di applicazione - Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati - Titoli esecutivi idonei ad essere certificati come titolo esecutivo europeo - Decisione sull'importo delle spese relative al procedimento giudiziario contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato - Esclusione».

Nella causa C-66/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sad Rejonowy Poznan-Grunwald i Jezyce w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznan-Grunwald e Jezyce con sede a Poznan, Polonia), con decisione del 31 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2017, nel procedimento Grzegorz Chudas, Irena Chudas contro DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 4, punto 1, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia fra, da un lato, il sig. Grzegorz Chudas e la sig.ra Irena Chudas e, dall'altro, la DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, riguardo ad una domanda diretta ad ottenere la certificazione come titolo esecutivo europeo di una decisione sull'importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari contenuta in una sentenza non vertente su di un credito non contestato.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. Ai sensi dei considerando da 4 a 7 del regolamento n. 805/2004:

«(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [GU 2001, C 12, pag. 1]. Il programma prevede, per la prima fase, la soppressione dell'exequatur, ovvero l'istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

(5) La nozione di "credito non contestato" dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

(6) L'assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere la forma di mancata comparizione in un'udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell'invito di un giudice a notificare l'intenzione di difendere la propria causa per iscritto.

(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come titoli esecutivi europei».

4. L'articolo 2 del regolamento in parola, intitolato «Campo di applicazione», dispone, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta jure imperii")».

5. L'articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo», al paragrafo 1, lettera b), è così formulato:

«Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera "non contestato" se:

(...)

b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; (...)».

6. L'articolo 4 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "decisione giudiziaria": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

2. "credito": un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell'atto pubblico;

(...)».

7. Con il titolo «Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo», l'articolo 6 del regolamento n.°805/2004, paragrafo 1, lettera a), così enuncia:

«Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine».

8. Ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Spese relative ai procedimenti giudiziari»:

«Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine».

9. L'articolo 16 del regolamento in parola, intitolato «Informazioni al debitore riguardo al credito», stabilisce quanto segue:

«Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati:

(...)

b) l'importo del credito;

(...)».

10. Al capo VII del regolamento n. 805/2004, intitolato «Relazioni con gli altri atti comunitari», l'articolo 27 del medesimo, esso stesso intitolato «Relazioni con il regolamento (CE) n.°44/2001», così dispone:

«Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)], di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato».

Diritto polacco

11. In conformità dell'articolo 189 dell'ustawa - Kodeks postepowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. n. 43, posizione 296) come modificata (versione consolidata Dz. U. del 2016, posizione 1822) (in prosieguo: il «CPC»), un soggetto può adire il giudice di una domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto giuridico o di un diritto, se vi ha un legittimo interesse.

12. Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del CPC, si statuisce sulle spese in tutte le decisioni che chiudono il grado di giudizio.

13. Secondo gli articoli 339 e 340 del CPC, viene pronunciata una sentenza in contumacia quando il convenuto non è comparso all'udienza e non ha presentato osservazioni orali o scritte nella causa. L'articolo 343 del CPC prevede che la sentenza contumaciale venga notificata d'ufficio a entrambe le parti unitamente all'indicazione dei mezzi di impugnazione a loro disposizione. Ai sensi dell'articolo 344, paragrafo 1, del CPC, il convenuto nei confronti del quale è stata emessa una sentenza contumaciale può presentare opposizione entro due settimane dalla data in cui detta sentenza gli è stata notificata. In conformità dell'articolo 394, paragrafo 1, punto 9, e paragrafo 2, del CPC, una parte, se non propone un ricorso nel merito, può presentare opposizione entro una settimana, presso il giudice di secondo grado, contro una decisione del giudice di primo grado vertente sul rimborso delle spese e la condanna alle spese.

14. Dalla formulazione letterale dell'articolo 7951 del CPC risulta che il giudice che ha pronunciato una decisione rilascia, su richiesta del creditore, una certificazione come titolo esecutivo europeo, se tale decisione soddisfa le condizioni di cui al regolamento n. 805/2004.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15. Il sig. e la sig.ra Chudas hanno adito il Sad Rejonowy Poznan-Grunwald i Jezyce w Poznaniu (tribunale circondariale di Poznan-Grunwald e Jezyce con sede a Poznan, Polonia) di una domanda volta all'accertamento dell'acquisizione del diritto di proprietà relativo ad un autoveicolo, cosicché detto tribunale ha invitato la DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, stabilita a Oberursel (Germania), a partecipare al procedimento in quanto parte convenuta.

16. Una copia del ricorso introduttivo, unitamente ad una traduzione in lingua tedesca, nonché la convocazione all'udienza del 18 maggio 2016 sono state notificate in data 30 marzo 2016 tramite posta alla DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft; quest'ultima poteva depositare le proprie osservazioni entro un termine pari a 30 giorni. La convenuta non ha presentato osservazioni né è comparsa all'udienza.

17. In tale contesto, il 18 maggio 2016, il Sad Rejonowy Poznan-Grunwald i Jezyce w Poznaniu (tribunale circondariale di Poznan-Grunwald e Jezyce con sede a Poznan) ha pronunciato una sentenza in contumacia con cui ha constatato che il sig. e la sig.ra Chudas avevano acquisito il diritto di proprietà sull'autoveicolo in discussione e, di conseguenza, la DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft è stata condannata a pagare loro spese relative al procedimento giudiziario per un importo pari a 3 900 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 921).

18. Il 4 luglio 2016, una copia della menzionata sentenza, tradotta in tedesco, è stata notificata tramite posta alla DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, presso l'ufficio della sua sede sociale, con l'indicazione della possibilità di presentare opposizione entro le due settimane seguenti, nonché della possibilità di proporre, entro la settimana seguente, un reclamo vertente sulle spese relative al procedimento giudiziario.

19. Poiché la DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft non ha proposto ricorso avverso la sentenza del 18 maggio 2016, quest'ultima è divenuta definitiva il 19 luglio 2016.

20. L'11 ottobre 2016, il sig. e la sig.ra Chudas hanno avviato il procedimento principale diretto ad ottenere la certificazione come titolo esecutivo europeo della parte vertente sulle spese relative al procedimento giudiziario della sentenza del 18 maggio 2016.

21. Il giudice del rinvio, in sostanza, nutre dubbi sul punto di stabilire se una domanda del genere rientri nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 805/2004.

22. A tale riguardo, detto giudice fa presente che dall'interpretazione letterale dell'articolo 7 del regolamento n.°805/2004, segnatamente dall'utilizzo del termine «anche», potrebbe dedursi che un certificato di titolo esecutivo europeo potrebbe essere rilasciato, per quanto riferito alle spese relative ai procedimenti giudiziari, unicamente allorché la decisione nel merito concerne un credito non contestato e che può essere certificato esso stesso come titolo esecutivo europeo.

23. Per contro, a parere del giudice del rinvio non può escludersi che un'analisi teleologica delle disposizioni del regolamento n. 805/2004 induca a considerare che le decisioni vertenti sulle spese relative ai procedimenti giudiziari possono costituire decisioni giudiziarie concernenti crediti non contestati, che giustificano la certificazione come titolo esecutivo europeo, in applicazione del summenzionato regolamento.

24. In tale contesto, il Sad Rejonowy Poznan-Grunwald i Jezyce w Poznaniu (tribunale circondariale di Poznan-Grunwald e Jezyce con sede a Poznan) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 4, punto 1, in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento (...) n. 805/2004 (...) debba essere interpretato nel senso che la certificazione come titolo esecutivo europeo possa essere rilasciata per una decisione sul rimborso delle spese processuali contenuta in una sentenza avente ad oggetto l'accertamento di un diritto».

Sulla questione pregiudiziale

25. Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, punto 1, e l'articolo 7 del regolamento n. 805/2004 devono essere interpretati nel senso che una decisione dotata di efficacia esecutiva sull'importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato, possa essere certificata come titolo esecutivo europeo.

26. Il giudice del rinvio si interroga sul punto di accertare se l'azione di cui al procedimento principale rientri nell'ambito d'applicazione del menzionato regolamento considerato che la decisione di cui il sig. e la sig.ra Chudas chiedono la certificazione come titolo esecutivo europeo concerne unicamente la parte attinente alle spese relative al procedimento giudiziario di una sentenza che, essa stessa, stante il suo oggetto principale, ossia l'accertamento della sussistenza di un diritto di proprietà, non è adatta ad essere eseguita e pertanto non rientra nell'ambito d'applicazione del menzionato regolamento.

27. L'ambito d'applicazione ratione materiae del regolamento n. 805/2004 risulta, segnatamente, dalle disposizioni in combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 3, paragrafo 1, nonché dell'articolo 4, punto 2, del medesimo regolamento secondo cui quest'ultimo si applica in materia civile e commerciale, alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati, laddove questi ultimi sono definiti come un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nelle suddette decisioni giudiziarie, transazioni o atti pubblici.

28. Affinché una decisione giudiziaria possa essere certificata, in applicazione dell'articolo 6 del citato regolamento, come titolo esecutivo europeo, essa deve riguardare un credito non contestato e soddisfare taluni requisiti enunciati nello stesso articolo. Uno dei requisiti della certificazione in parola è quello previsto al paragrafo 1, lettera a), del medesimo articolo, ossia che la decisione sia esecutiva secondo il diritto dello Stato membro d'origine.

29. Per quanto riguarda le spese relative ai procedimenti giudiziari, il regolamento n. 805/2004 prevede talune disposizioni specifiche. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento stesso, una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.

30. Dalla formulazione letterale di quest'ultima disposizione, come correttamente posto in evidenza dal governo polacco e dalla Commissione europea, risulta che una decisione giudiziaria attinente alle spese relative ai procedimenti giudiziari non è considerata come una decisione autonoma nel contesto del regolamento n. 805/2004, in quanto detto regolamento si applica a spese del genere unicamente quando queste ultime siano comprese, accessoriamente, in una decisione giudiziaria principale. L'utilizzo del termine «anche» nella formulazione letterale dell'articolo 7 del summenzionato regolamento indica infatti che una «decisione che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari» è certificata come titolo esecutivo europeo unicamente allorché la decisione giudiziaria principale verte, conformemente all'oggetto del regolamento in parola, su di un credito non contestato.

31. Una simile conclusione non può essere rimessa in discussione dalle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Definizioni». A tale riguardo, è certo vero che, da un lato, l'articolo 4, punto 1, del regolamento stesso definisce una «decisione giudiziaria» nel senso che quest'ultima ricomprende qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, ivi inclusa segnatamente la «determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere». D'altro lato, una decisione che ha efficacia esecutiva sull'importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari costituisce, in via di principio, un «credito», ai sensi della definizione di siffatta nozione riportata all'articolo 4, punto 2, del regolamento in parola.

32. Nondimeno, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, in forza delle disposizioni specifiche attinenti alle spese relative ai procedimenti giudiziari di cui all'articolo 7 del regolamento n. 805/2004, una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese in parola non può essere certificata come titolo esecutivo europeo indipendentemente da una decisione giudiziaria principale vertente su di un credito non contestato. Poiché la decisione giudiziaria attinente alle spese in discussione è intrinsecamente collegata all'esito dell'azione principale che, solo essa, giustifica la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo, le definizioni previste all'articolo 4 del succitato regolamento non possono incidere sull'applicabilità stessa di siffatto regolamento.

33. Dato che il giudice del rinvio s'interroga sul punto di accertare se gli obiettivi del regolamento n. 805/2004 potrebbero condurre ad una conclusione diversa, occorre ricordare che l'obiettivo principale del suddetto strumento è, in conformità al suo articolo 1, quello di istituire un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione. Tuttavia, considerando che le condizioni d'applicazione del meccanismo di deroga al regime comune di riconoscimento delle sentenze instaurato dal regolamento in parola sono soggette a un'interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, G, C-292/10, EU:C:2012:142, punto 64), siffatto obiettivo non può rimettere in discussione l'interpretazione dell'ambito d'applicazione del menzionato regolamento che risulta dal testo dell'articolo 7 del medesimo.

34. Nella fattispecie in esame, dalla decisione di rinvio risulta che l'azione principale all'origine del procedimento principale verteva su di una domanda di accertamento della sussistenza di un diritto afferente ad un bene immobile, ossia un veicolo privato, e non su di un credito non contestato. Poiché una simile azione non rientra nell'ambito del regolamento n. 805/2004, nemmeno una decisione giudiziaria sull'importo delle spese relative al procedimento giudiziario attinente alla medesima può essere certificata come titolo esecutivo europeo in applicazione del regolamento in parola.

35. Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 4, punto 1, e l'articolo 7 del regolamento n. 805/2004 devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva sull'importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

Sulle spese

36. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L'articolo 4, punto 1, e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva sull'importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.