Corte di cassazione
Sezione VI penale
Ordinanza 8 gennaio 2018, n. 2723

Presidente: Paoloni - Relatore: Criscuolo

FATTO E DIRITTO

Il difensore di A. Giuseppina, parte civile costituita nel procedimento a carico di A. Domenico per calunnia, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale in data 27 settembre 2017 il G.u.p. del Tribunale di Castrovillari ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perche il fatto non sussiste.

Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe travalicato i limiti di cognizione propri dell'udienza preliminare, non limitandosi ad una valutazione di natura processuale, ma effettuando valutazioni di merito. In particolare, ha valutato le dichiarazioni testimoniali del R. e del R., assunte in sede di indagini difensive, estranee al fascicolo del P.m. e fuorvianti, ma ha anche valutato nel merito le dichiarazioni testimoniali ritrattate di A. Achiropita e A. Teresa, effettuando valutazioni sostanziali, spettanti al giudice dibattimentale.

Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo, va rilevato che ai sensi dell'art. 428 c.p.p., come riformulato dalla l. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, la sentenza di non luogo a procedere è appellabile, non ricorribile, e l'impugnazione può essere proposta soltanto dal P.m. o dall'imputato.

In secondo luogo, va evidenziato che ai sensi dell'art. 428, comma 2, c.p.p. novellato alla persona offesa è consentito l'appello solo nei casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, c.p.p., all'evidenza non ricorrenti nella fattispecie, in quanto le censure formulate attengono al merito della decisione e non ai vizi processuali contemplati dall'art. 419, comma 7, c.p.p.: ne discende la superfluità della conversione in appello, ex art. 568, comma 5, c.p.p., dell'impugnazione proposta, in quanto destinata ad analoga sorte.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, e 591, comma 1, lett. a), c.p.p. per difetto di legittimazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Depositata il 22 gennaio 2018.

F. Caringella

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