Corte di cassazione
Sezione I civile
Ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2813

Presidente: Tirelli - Relatore: Acierno

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Marina F. ha convenuto la s.p.a. Credit Suisse deducendone la responsabilità per violazione degli obblighi informativi in ordine agli acquisti di obbligazioni Cirio per euro 158.000.

Il Tribunale ha statuito la nullità degli ordini di acquisito con condanna alla restituzione delle somme investite.

La Corte d'Appello di Venezia, accogliendo l'eccezione di difetto dello jus postulandi prospettata dalla F. in primo grado e reiterata nell'impugnazione incidentale ha rilevato che neanche in secondo grado è stato prodotto atto attestante la regolare costituzione in giudizio in primo grado della s.p.a. Credit Suisse ed, inoltre, che il mancato rilievo del difetto di procura in primo grado non ha determinato la sanatoria del vizio.

Nel merito ha ritenuto non essere stato rinvenuto alcun atto integrante valida procura non essendovi il foglio spillato.

Dalla mancata valida costituzione della s.p.a. Credit Suisse la Corte territoriale ha desunto che tutti gli atti e i documenti prodotti non potessero essere esaminati ed in particolare che non potesse ritenersi prodotto il contratto quadro. Esso pertanto doveva ritenersi nullo ex art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 essendone richiesta la forma scritta ad substantiam.

Al riguardo, ha precisato la Corte d'Appello, la nullità ben può essere rilevata d'ufficio anche in appello poiché nelle domande di annullamento, rescissione o risoluzione del contratto è implicitamente postulata quella di nullità.

In conclusione l'impugnazione principale è stata rigettata e la sentenza di primo grado, ancorché con motivazione diversa, confermata.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Credit Suisse. Ha resistito con controricorso Marina F. Le parti hanno depositato memoria. Il Sostituto procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Nel primo motivo è stata dedotta la violazione art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 1421 c.c. per non aver ritenuto che l'esistenza del contratto quadro nella sua fattualità non poteva essere contestata. Al riguardo la parte ricorrente ha evidenziato che solo nel secondo grado del giudizio, riproponendo la censura relativa al difetto di jus postulandi, l'appellante incidentale ha rilevato la nullità del contratto quadro per la sua inesistenza meramente processuale.

Accogliendo tale prospettazione, la Corte d'appello ha omesso di prendere in considerazione un fatto decisivo ovvero l'incontestata esistenza del contratto quadro emergente dal convergente comportamento concludente delle parti.

La Corte d'Appello è incorsa, peraltro, nel vizio di ultrapetizione perché l'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 impone che la nullità sia rilevata dalla parte che ne ha interesse e non possa essere invece sollevata d'ufficio. Poiché la F. ha formulato l'eccezione solo in appello la Corte nell'accoglierla ha violato l'art. 345 c.p.c. La censura è stata prospettata anche in ordine al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo consistente nell'avere la Corte d'Appello erroneamente sollevato d'ufficio l'eccezione di nullità del contratto quadro ed aver ritenuto la decisione confermativa di quella di primo grado.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1418 c.c. e 21 d.lgs. n. 58 del 1998 in ordine alla nullità dei singoli ordini di acquisto riconosciuta dal giudice di primo grado. Al riguardo si evidenzia che non può essere dichiarata la nullità dei singoli ordini di acquisto per violazione degli obblighi informativi ma soltanto la risoluzione ed il diritto al risarcimento del danno. La pronuncia impugnata nella parte in cui ha fatto propria confermandola la pronuncia di primo grado ha violato il principio sopra esposto facendo discendere dalla pretesa negligenza contrattuale della banca la nullità radicale degli ordini.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 157 c.p.c. e 83 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello ritenuto intempestiva l'eccezione formulata in appello ed altresì (come meglio illustrato in memoria) non sanabile il riscontrato vizio relativo al difetto dello jus postulandi.

Per ragioni di pregiudizialità logica deve essere affrontato per primo quest'ultimo motivo.

Si deve preliminarmente rilevare che la natura della censura prospettata consente l'esame diretto degli atti processuali ed in particolare dei fascicoli di parte, regolarmente depositati, riguardanti i due gradi di merito.

La procura alle liti, come peraltro riconosciuto anche nella sentenza impugnata, non è assente od inesistente. Risulta depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado. L'esame del suo contenuto rende inequivocabile il riferimento alla parte che l'ha sottoscritto ed al giudizio cui si riferisce anche sotto il profilo cronologico. Trova, pertanto, applicazione l'orientamento, del tutto consolidato, di questa Corte, formatosi, in particolare in sede d'interpretazione della modifica del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. intervenuta con l'art. 1 della l. 27 maggio 1997, n. 141, secondo il quale la congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l'atto cui essa accede non richiede la necessità di una cucitura meccanica (Cass. 12332 del 2009; 336 del 2012) dovendosi avere riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass. 7731 del 2004).

Ne consegue che il giudice del merito era tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sopraindicati, non potendo omettere l'esame del contenuto intrinseco della procura e non potendo dedurre, dalla separazione meramente materiale della procura dall'atto, la sua inesistenza.

A fini di completezza si deve segnalare la recente sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 26638 del 2017 [recte: 26338/2017 - n.d.r.] nella quale, partendo da fattispecie del tutto analoga viene ribadito che "la strumentalità che le forme processuali assumono è in funzione della attuazione della giurisdizione mediante decisioni di merito e che la giustizia della decisione (Sez. un., 10531/2013; 26242/2014; 12310/2015) è scopo dell'equo processo". La pronuncia è di particolare rilievo dal momento che assume un orientamento fortemente antiformalistico, fondato anche sui criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti umani in tema di diritto al giusto processo, proprio in tema di procura alle liti di cui si contesti per difetto di congiunzione materiale, il riferimento all'atto difensivo cui invece accede, tracciando una coerente linea interpretativa che parte ancor prima della citata novella del 1997 (al riguardo viene richiamata Cass. 11178 del 1995) per pervenire agli orientamenti attuali, successivi all'entrata in vigore dell'art. 182 c.p.c. novellato ex art. 46 l. n. 69 del 2009.

A tale ultimo riguardo, deve essere anche richiamato il più recente orientamento in tema di sanabilità dei vizi relativi alla validità della procura ex art. 182, secondo comma, c.p.c. anche nella versione vigente anteriormente alla modifica applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. 24068 del 2013 e 22559 del 2015).

L'orientamento richiamato prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite n. 9217 del 2010, nella quale è stato interpretato il testo antevigente dell'art. 182 c.p.c., con riferimento al difetto di rappresentanza, alla luce della novella.

Si è, pertanto, ritenuto, di poter adottare un'interpretazione estensiva dell'art. 182, secondo comma, nella formulazione antevigente anche con riferimenti a vizi di nullità della procura, con conseguente obbligo del giudice del merito di disporne la rinnovazione od integrazione.

Da tutti i principi sopraesposti consegue l'accoglimento del quarto motivo, non potendo il giudice del merito esimersi dal verificare, alla luce dell'esistenza della procura alle liti di cui si discute, il suo contenuto intrinseco e la sua coerenza logica cronologica con l'atto cui accede, ancorché manchi una congiunzione meccanica.

I primi tre motivi rimangono assorbiti dall'accoglimento [del] quarto.

Alla cassazione segue il rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso. Assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese processuali del presente giudizio.

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