Corte di giustizia dell'Unione Europea
Nona Sezione
Sentenza 11 luglio 2018

«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/5/CE - Reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione - Esistenza di norme armonizzate - Necessità per il fabbricante di rivolgersi a un organismo notificato - Apposizione del numero di identificazione di un organismo notificato».

Nella causa C-192/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 23 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 13 aprile 2017, nel procedimento COBRA SpA contro Ministero dello Sviluppo economico.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU 1999, L 91, pag. 10), come modificata dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU 2009, L 188, pag. 14) (in prosieguo: la «direttiva 1999/5»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la COBRA SpA e il Ministero dello Sviluppo economico (in prosieguo: il «MISE») in merito all'assenza del numero di identificazione dell'organismo notificato su apparecchi fabbricati dalla COBRA e sulle loro confezioni.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. La direttiva 1999/5 è stata abrogata e sostituita, con effetto dal 13 giugno 2016, dalla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU 2014, L 153, pag. 62). Tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale è, tuttavia, esaminato alla luce della direttiva 1999/5.

4. I considerando 14, 27 e 32 della direttiva 1999/5 enunciavano quanto segue:

«(14) considerando che si dovrebbe vigilare attentamente a che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione non costituiscano un inutile rischio per la salute;

(...)

(27) considerando che è nel pubblico interesse disporre di norme armonizzate a livello europeo, in relazione alla progettazione ed alla produzione di apparecchiature radio e di apparecchiature terminali di telecomunicazione; che il rispetto delle suddette norme pone in essere una presunzione di conformità ai requisiti essenziali; che sono consentiti altri mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali;

(...)

(32) considerando che le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione conformi ai requisiti essenziali corrispondenti dovrebbero poter circolare liberamente; che tali apparecchiature dovrebbero poter essere messe in servizio agli scopi previsti; che la messa in servizio può essere subordinata ad autorizzazioni per l'uso dello spettro delle radiofrequenze e la fornitura del servizio interessato».

5. L'articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Ambito di applicazione e scopo», così disponeva al paragrafo 1:

«La presente direttiva istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione».

6. L'articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Definizioni», disponeva quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

(...)

c) "apparecchiatura radio": è il prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali;

(...)

h) "norma armonizzata": è la specificazione tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione e secondo le procedure definite dalla direttiva 98/34/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37)] allo scopo di stabilire un "requisito europeo", al quale non è obbligatorio conformarsi».

7. L'articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Requisiti essenziali», così recitava al paragrafo 1:

«I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi:

a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE [del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU 1973, L 77, pag. 29)], ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione;

b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE [del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU 1989, L 139, pag. 19)]».

8. L'articolo 5 della direttiva 1999/5, intitolato «Norme armonizzate», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri presumono che gli apparecchi conformi alle norme tecniche armonizzate, o a parte di esse, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle dette norme armonizzate o in parte di esse».

9. L'articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Messa in servizio e diritto di collegamento», al paragrafo 1 così disponeva:

«Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della presente direttiva».

10. L'articolo 10 della suddetta direttiva, intitolato «Procedure di valutazione della conformità», enunciava quanto segue:

«1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'apparecchio a tutti i requisiti essenziali pertinenti definiti nell'articolo 3.

(...)

3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le componenti di ricezione delle apparecchiature radio sono sottoposte alle procedure descritte negli allegati II, IV o V, a scelta del fabbricante.

4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V, a scelta del fabbricante.

5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le apparecchiature radio non contemplate nel paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposte alle procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V, a scelta del fabbricante.

(...)».

11. Ai sensi dell'articolo 11 della medesima direttiva, intitolato «Organismi notificati e autorità di sorveglianza»:

«1. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi da essi designati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10. Per individuare gli organismi da designare gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità stabilite nel rispettivo territorio che devono svolgere i compiti di sorveglianza connessi all'applicazione della presente direttiva.

(...)».

12. L'articolo 12 della direttiva 1999/5, intitolato «Marcatura CE», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato.

Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 11, paragrafo 1. Le apparecchiature radio sono inoltre accompagnate dall'identificatore della categoria di apparecchiature, ove ne sia stato assegnato uno. È consentito apporre sull'apparecchiatura altre marcature, purché non riducano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità».

13. L'allegato III di tale direttiva, relativo alla procedura di valutazione della conformità prevista dall'articolo 10, paragrafo 4 (Controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche dell'apparecchio), così disponeva:

«Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti requisiti supplementari:

Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme armonizzate. L'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo notificato».

14. Ai sensi del punto 3 dell'allegato VII di tale direttiva, relativo alla marcatura da apporre sulle apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, la marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua placca di identificazione. Inoltre, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio, se del caso, e sulla documentazione che accompagna il prodotto.

Diritto italiano

15. Il decreto legislativo del 9 maggio 2001, n. 269 - Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità (supplemento ordinario alla GURI n. 156, del 7 luglio 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 269/2001»), nella versione vigente all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, prevedeva, al suo articolo 11, comma 3, che «[l]e apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri e spaziali nonché le componenti di ricezione delle apparecchiature radio, sono sottoposte alle procedure di valutazione della conformità descritte negli allegati II, IV o V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante».

16. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, di tale decreto legislativo, «[q]ualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o V annessi al presente decreto, a scelta del fabbricante».

17. L'articolo 13 di tale decreto legislativo disponeva che «[l]'apparecchio conforme ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. Tale marcatura è apposta sotto la responsabilità del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio. Quando si ricorre alle procedure di cui agli allegati III, IV o V annessi al presente decreto, la marcatura è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto nell'articolo 12, comma 1».

18. L'allegato III del medesimo decreto legislativo prevedeva che «per ciascun tipo di apparecchio sono effettuate, ad opera del fabbricante o su mandato dello stesso, le prove radio essenziali. L'individuazione delle prove considerate essenziali è fatta sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le prove siano definite dalle norme armonizzate».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19. La COBRA è un'impresa del settore dell'elettronica di consumo e commercializza, con il marchio Pascal, un ripetitore per uso domestico che si installa vicino ad una sorgente di segnale audio o video, raccoglie il segnale da questa sorgente e lo rilancia per l'ascolto o la visione ad un televisore posto fino a 100 metri di distanza. Tale rilancio utilizza lo spettro radio e costituisce pertanto una trasmissione in radiofrequenza.

20. La competenza a controllare questo tipo di apparecchi in Italia spetta al MISE. Nel corso di un controllo effettuato il 18 maggio 2011, esso ha accertato che, sugli esemplari di apparecchi con tale marchio offerti in vendita al pubblico, il numero di identificazione di un organismo notificato, ai sensi della direttiva 1999/5, non era impresso né sull'apparecchio né sul relativo imballaggio, ma compariva solamente nel manuale di istruzioni fornito con l'apparecchio.

21. Il MISE, ritenendo che tale indicazione dovesse figurare sul dispositivo stesso al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva 1999/5 e dal decreto legislativo n. 269/2001, che ne ha garantito il recepimento nel diritto italiano, ha sottoposto a sequestro amministrativo gli apparecchi ritenuti irregolari e ha inflitto alla COBRA una sanzione. Inoltre, con decisione del 22 giugno 2011, esso ha ordinato a tale società di ricondurre a conformità gli esemplari sequestrati nonché quelli già immessi nel mercato italiano.

22. La COBRA ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), sostenendo che essa si basava su una lettura errata della direttiva 1999/5 e, in particolare, dell'allegato III, secondo comma, di quest'ultima. Detto giudice ha respinto il ricorso, dichiarando che la direttiva 1999/5 e il decreto legislativo n. 269/2001 impongono l'indicazione dell'organismo notificato responsabile della correttezza della verifica di conformità sugli apparecchi con marchio Pascal in questione. La COBRA ha quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato (Italia), dinanzi al quale ha nuovamente lamentato la non conformità della decisione controversa alla direttiva 1999/5.

23. Il Consiglio di Stato osserva che gli apparecchi interessati rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/5, trattandosi di apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale direttiva. Esso precisa che, ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, per i prodotti conformi alle norme armonizzate i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 si presumono soddisfatti. Esso rileva, peraltro, un'apparente incoerenza nella direttiva 1999/5 per quanto riguarda la conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, l'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII della stessa, ma questa disposizione prevederebbe anche che, quando si ricorre alla procedura di cui all'allegato III della medesima direttiva, tale marcatura sia accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato. Per contro, secondo il Consiglio di Stato, da tale allegato III risulta che, quando le serie di prove radio essenziali da effettuarsi sono definite dalle norme armonizzate, non è necessario che l'apposizione della marcatura CE sia accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato.

24. Il Consiglio di Stato ritiene illogico e contrario ai principi di proporzionalità e di adeguatezza imporre l'intervento di un organismo notificato qualora esistano norme armonizzate a livello europeo. Tale impostazione sarebbe confermata dalla nota esplicativa della Commissione relativa all'interpretazione della direttiva 1999/5, secondo cui, allorquando le norme armonizzate indicano l'insieme delle prove tecniche essenziali per l'apparecchiatura radio, il fabbricante che vi si conforma non è tenuto a indicare sul prodotto il numero di un organismo notificato.

25. In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la direttiva [1999/5] debba essere interpretata nel senso che il fabbricante, il quale faccia ricorso alla procedura prevista all'allegato III secondo paragrafo e qualora vi siano norme armonizzate che definiscano la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, debba rivolgersi ad un organismo notificato e accompagnare quindi la marcatura CE (attestante la conformità ai requisiti essenziali di cui alla stessa direttiva) con il numero di identificazione dell'organismo notificato stesso;

2) nel caso in cui la risposta al quesito 1) che precede fosse affermativa, e nel caso in cui il fabbricante - dopo aver fatto ricorso alla procedura di cui all'allegato III secondo paragrafo, [della direttiva 1999/5] in presenza di norme armonizzate che definiscono la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, e abbia comunque interpellato di sua volontà un organismo notificato, chiedendogli di ribadire l'elenco delle suddette prove - debba accompagnare la marcatura CE attestante la conformità ai requisiti essenziali di cui [a tale direttiva] con il numero di identificazione dell'organismo notificato;

3) nel caso in cui la risposta al quesito 2) che precede fosse affermativa, e nel caso in cui il fabbricante - dopo aver fatto ricorso alla procedura di cui all'allegato III secondo paragrafo, [della direttiva 1999/5] in presenza di norme armonizzate che definiscono la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, ed aver comunque successivamente interpellato di sua volontà un organismo notificato, chiedendogli di ribadire l'elenco delle suddette prove, abbia di sua volontà accompagnato il prodotto con il numero di identificazione dell'organismo interpellato - debba riportare il numero di identificazione dell'organismo anche sul prodotto e sul relativo imballaggio».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

26. Si deve rilevare, in primo luogo, che dall'ordinanza di rinvio non emerge chiaramente la procedura seguita dalla ricorrente nel procedimento principale per valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della direttiva 1999/5. La seconda questione posta dal giudice del rinvio si basa, tuttavia, sulla premessa secondo cui un fabbricante si è rivolto a un organismo notificato, ma al solo scopo di confermare l'elenco delle serie di prove radio essenziali da effettuarsi sulla base di norme armonizzate. Occorre quindi rispondere al giudice del rinvio fondandosi su tale premessa, ma lasciandogli il compito di verificarne l'esattezza.

27. In secondo luogo, occorre osservare che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/5, quest'ultima si applica alle apparecchiature radio come definite al suo articolo 2, lettera c). Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'apparecchio di cui trattasi è un'apparecchiatura radio, ai sensi di quest'ultima disposizione.

Sulla prima questione

28. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5 debba essere interpretato nel senso che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, quando applica la procedura di cui all'allegato III, secondo comma, di detta direttiva e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove indicate a tale comma, è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva e, pertanto, ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo.

29. Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, si deve tener conto non solo dei termini in cui sono redatte, ma anche del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenze del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, EU:C:2000:467, punto 50; del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 54, e del 26 luglio 2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, punto 73).

30. A tale riguardo, la formulazione dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5 potrebbe, di per sé, indurre a ritenere che, ove venga applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III della direttiva medesima, l'apposizione della marcatura CE su un'apparecchiatura radio richieda che tale marcatura sia accompagnata dal numero di identificazione di un organismo notificato previsto all'articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva.

31. Tuttavia, considerato il rinvio operato da detto articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, alla procedura di valutazione della conformità di cui al suddetto allegato III, occorre, ai fini dell'interpretazione letterale di tale disposizione, fare riferimento alla formulazione dell'allegato III.

32. A questo proposito, dai termini dell'allegato in questione, al quale detto articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, fa riferimento, si evince che l'intervento di un organismo notificato nella procedura di valutazione della conformità ivi prevista non è richiesto in tutte le circostanze.

33. In primo luogo, infatti, nell'ambito di tale procedura di valutazione, le serie di prove radio essenziali vengono effettuate «ad opera del fabbricante» stesso oppure «per suo conto». In secondo luogo, detto allegato dispone che «[l]'individuazione delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme armonizzate».

34. Dalla formulazione dell'allegato III della direttiva 1999/5 risulta quindi che la conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali - che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva, sono quelli di cui all'articolo 3 di detta direttiva - può essere dimostrata dal fabbricante stesso se egli ha effettuato tutte le serie di prove radio essenziali definite nelle norme armonizzate. Di conseguenza, avendo riguardo ai soli termini di tale allegato, detta procedura di valutazione non richiede in tutte le circostanze l'intervento di un organismo notificato né nella scelta delle serie di prove radio essenziali né per effettuare tali serie di prove.

35. Ne consegue che, qualora il fabbricante abbia fatto ricorso alle norme armonizzate in caso di applicazione della procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III della direttiva 1999/5, il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5, in combinato disposto con il testo dell'allegato III della medesima, dev'essere interpretato nel senso che non impone l'intervento di un organismo notificato né, pertanto, che l'apposizione della marcatura CE su un'apparecchiatura radio sia accompagnata da quella del numero di identificazione di un simile organismo.

36. Questa interpretazione è confermata dal contesto dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5.

37. Un'interpretazione diversa porterebbe infatti a imporre l'intervento di un organismo notificato in una situazione in cui la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali definiti all'articolo 3 della suddetta direttiva già si presume.

38. A tale riguardo, l'articolo 10 della direttiva 1999/5 prevede procedure di valutazione al fine di dimostrare la conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della stessa. Tale articolo 10 dispone, al suo paragrafo 4, che, qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate, le apparecchiature radio siano sottoposte alle procedure di valutazione descritte negli allegati III, IV o V di tale direttiva, a scelta del fabbricante. Orbene, come rilevato al punto 34 della presente sentenza, la procedura di valutazione di cui all'allegato III di tale direttiva non richiede l'intervento di un organismo notificato in tutte le circostanze.

39. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/5 prevede che, quando un apparecchio è conforme alle «norme armonizzate» - che l'articolo 2, lettera h), di tale direttiva definisce come «specificazion[i] tecnic[he] adottat[e] da un organismo di normalizzazione (...) allo scopo di stabilire un "requisito europeo", al quale non è obbligatorio conformarsi» -, si forma altresì una presunzione di conformità ai requisiti essenziali.

40. Questa presunzione è corroborata sia dal considerando 27 della direttiva 1999/5, il quale dispone che «il rispetto delle (...) norme [armonizzate] pone in essere una presunzione di conformità ai requisiti essenziali» e che «sono consentiti altri mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali», sia dall'allegato III di tale direttiva, che dispensa il fabbricante dal rivolgersi a un organismo notificato per la procedura in esso prevista, qualora la conformità degli apparecchi sia stata valutata ricorrendo alle norme armonizzate.

41. Dal momento che, in caso di ricorso alle norme armonizzate, la conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali si presume, e alla luce dell'interpretazione esposta al punto 34 della presente sentenza, secondo cui l'intervento di un organismo notificato non è necessario quando il fabbricante di un'apparecchiatura radio si sia avvalso di tali norme, non si può imporre a un fabbricante che fa ricorso alle norme armonizzate nell'ambito dell'applicazione della procedura di valutazione di cui all'allegato III della direttiva 1999/5 di rivolgersi a un organismo notificato e, pertanto, di accompagnare la marcatura CE apposta sull'apparecchiatura radio con il numero di identificazione di tale organismo.

42. Tale interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5 e dell'allegato III di tale direttiva è, inoltre, conforme all'obiettivo perseguito da detta direttiva. Infatti, dai considerando 14 e 32 della medesima direttiva si evince che essa è intesa a garantire la libera circolazione delle merci, limitando gli ostacoli alla libera circolazione ai requisiti nazionali necessari e proporzionati e, al contempo, vigilando attentamente a che le apparecchiature radio non costituiscano un inutile rischio per la salute.

43. A questo proposito, a norma del suo articolo 1, la direttiva 1999/5 istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nell'Unione di dette apparecchiature. L'articolo 7 di tale direttiva prevede, a sua volta, che gli Stati membri autorizzano la messa in servizio di queste apparecchiature per lo scopo cui sono destinate se esse sono «conformi ai (...) requisiti essenziali». Tali requisiti sono definiti all'articolo 3 della direttiva 1999/5 e comprendono, in particolare, la protezione della salute e della sicurezza dell'utente.

44. Orbene, come rilevato ai punti 39 e 40 della presente sentenza, l'articolo 5 della direttiva 1999/5 stabilisce una presunzione secondo cui i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di detta direttiva sono soddisfatti qualora un apparecchio sia conforme alle norme armonizzate. Pertanto, in una situazione del genere, l'intervento di un organismo notificato non è necessario per assicurarsi che tali apparecchi non costituiscano un inutile rischio per la salute, e non è quindi neppure necessario ai fini della protezione della salute e della sicurezza dell'utente.

45. Tale interpretazione è confermata dal fatto che la funzione dell'organismo notificato, quale definita all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/5, consiste solamente nello svolgere i «compiti» di cui dalle procedure di valutazione previste all'articolo 10 di detta direttiva, e non nel certificare la conformità di tutti gli apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della stessa.

46. Peraltro, oltre che dall'analisi del tenore letterale, del contesto dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5, nonché della finalità di quest'ultima, l'interpretazione esposta al punto 35 della presente sentenza è confermata dalla nota esplicativa della Commissione relativa all'interpretazione della direttiva 1999/5. Nella parte intitolata «Ambiguity in Annex III to the Directive», emerge da tale nota che, qualora le norme armonizzate indichino l'insieme delle serie di prove radio tecniche essenziali per l'apparecchiatura radio, il fabbricante che vi si conforma non è tenuto a indicare sull'apparecchiatura il numero di identificazione di un organismo notificato. Tale nota sottolinea che un organismo notificato non interviene nella procedura di conformità di cui all'allegato III della direttiva 1999/5 nel caso in cui un produttore si avvalga delle norme armonizzate e che, pertanto, l'obbligo sancito all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva non si applica quando il fabbricante ha fatto ricorso alle norme armonizzate.

47. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5 dev'essere interpretato nel senso che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, quando applica la procedura di cui all'allegato III, secondo comma, di tale direttiva e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove indicate a tale comma, non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo.

Sulla seconda questione

48. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5 debba essere interpretato nel senso che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, che ha applicato la procedura di cui all'allegato III di tale direttiva ricorrendo alle norme armonizzate che definiscono le serie di prove radio essenziali da effettuarsi, deve aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di un organismo notificato che ha interpellato di propria volontà, pur non essendovi obbligato, per confermare l'elenco delle serie di prove radio essenziali contenute nelle suddette norme armonizzate.

49. Alla luce della risposta fornita alla prima questione, tale fabbricante non può essere tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di un organismo notificato, qualora egli abbia volontariamente interpellato quest'ultimo per confermare l'elenco delle serie di prove radio essenziali contenute nelle suddette norme armonizzate.

50. Infatti, dal momento che un fabbricante, se applica la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III, secondo comma, della direttiva 1999/5 e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove di cui al citato comma, non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di quest'ultimo, ne consegue che detto fabbricante non può essere tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di un simile organismo, qualora lo interpelli di propria volontà.

51. Tale interpretazione è confermata dal fatto che, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, nel caso in cui l'organismo notificato non sia responsabile della scelta di tali serie di prove, l'obbligo di indicarne il numero di identificazione sarebbe privo di significato alla luce delle valutazioni espresse al punto 40 della presente sentenza.

52. Sulla base delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5 dev'essere interpretato nel senso che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, che abbia applicato la procedura di cui all'allegato III di tale direttiva ricorrendo alle norme armonizzate che definiscono le serie di prove radio essenziali da effettuarsi non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di un organismo notificato che egli abbia interpellato di sua volontà, pur non essendovi obbligato, per confermare l'elenco delle serie di prove radio essenziali contenute nelle suddette norme armonizzate.

Sulla terza questione

53. In considerazione delle risposte fornite alla prima e alla seconda questione, non è necessario rispondere alla terza.

Sulle spese

54. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1) L'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, dev'essere interpretato nel senso che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, quando applica la procedura di cui all'allegato III, secondo comma, di tale direttiva e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove indicate a tale comma, non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo.

2) L'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/5, come modificata dal regolamento n. 596/2009, dev'essere interpretato nel senso che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, che abbia applicato la procedura di cui all'allegato III di tale direttiva ricorrendo alle norme armonizzate che definiscono le serie di prove radio essenziali da effettuarsi, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di un organismo notificato che egli abbia interpellato di sua volontà, pur non essendovi obbligato, per confermare l'elenco delle serie di prove radio essenziali contenute nelle suddette norme armonizzate.

A. Contrino e al. (curr.)

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