Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 6 settembre 2018

«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 2008/94/CE - Articolo 8 - Regimi di previdenza complementari - Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia - Livello di tutela minima garantito».

Nella causa C-17/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (Sezione Civile), Regno Unito], con decisione del 16 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2017, nel procedimento Grenville Hampshire contro The Board of the Pension Protection Fund, con l'intervento di: Secretary of State for Work and Pensions.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Grenville Hampshire e il Board of the Pension Protection Fund (Board del Fondo di protezione per le pensioni, in prosieguo il «Board del PPF»), in merito al calcolo dei diritti del ricorrente a prestazioni di vecchiaia.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. Il considerando 3 della direttiva 2008/94così recita:

«Sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale [nell'Unione europea]. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati».

4. Secondo l'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, quest'ultima si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva medesima.

5. A norma dell'articolo 8 della medesima direttiva:

«Gli Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e delle persone che hanno già lasciato l'impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell'insorgere della insolvenza di quest'ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale».

6. L'articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94 prevede che la direttiva stessa «non pregiudica la facoltà degli Stati membri ... di adottare le misure necessarie per evitare abusi».

Diritto del Regno Unito

7. Per quanto riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori subordinati a prestazioni di vecchiaia, la direttiva 2008/94 è stata sostanzialmente trasposta nell'ordinamento del Regno Unito per mezzo del Pension Act 2004 (legge sulle pensioni del 2004; in prosieguo: la «legge del 2004»).

8. Tale legge ha istituito un fondo legale di garanzia delle pensioni, denominato «Pension Protection Fund» (in prosieguo: il «PPF»), gestito dal Board del PPF. In caso di insolvenza del datore di lavoro, il PPF risponde, a determinate condizioni, per i diritti dei lavoratori in base a un regime di previdenza professionale complementare. Per finanziare tale funzione, il PPF percepisce un contributo versato da tutti i regimi complementari di previdenza professionali riconosciuti.

9. In caso d'insolvenza di un datore di lavoro aderente ad un regime di previdenza riconosciuto a prestazioni definite, il Board del PPF provvede all'accollo del regime medesimo, ai sensi della legge del 2004, a condizione che siano soddisfatti taluni requisiti.

10. Tra tali requisiti figura quello, enunciato all'articolo 127, paragrafo 2, lettera a), della legge del 2004, per cui «il valore dell'attivo del regime medesimo sia inferiore, alla data rilevante, all'importo delle passività garantite».

11. Le passività garantite, definite all'articolo 131 della legge del 2004, non riguardano l'insieme dei diritti pensionistici di tutti i lavoratori subordinati del regime di previdenza professionale complementare, bensì attengono unicamente ai costi per assicurare le prestazioni corrispondenti all'indennità che sarebbe esigibile in base alle disposizioni in materia pensionistica in caso di accollo del regime da parte del Board (in prosieguo: l'«indennità PPF»).

12. La legge del 2004, in particolare il suo articolo 162, non prevede una riduzione dei diritti spettanti ai lavoratori subordinati che, alla data del sorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, abbiano già raggiunto l'età normale di pensionamento prevista dal loro regime previdenziale. Per contro, i lavoratori subordinati che, alla data d'insorgenza dell'insolvenza, non abbiano ancora raggiunto la normale età pensionabile, hanno diritto soltanto al 90% del valore dei diritti maturati. Inoltre, le loro spettanze sono soggette a un massimale, conformemente al punto 26 dell'allegato 7, delle legge del 2004.

13. Il livello del massimale dell'indennità, applicabile ai lavoratori di una determinata fascia di età, è fissato dal PPF. Il Board del PPF pubblica fattori attuariali che riducono il massimale per gli iscritti di età inferiore ai 65 anni beneficiari dell'indennità. A norma del punto 26, paragrafo 7, dell'allegato 7 della legge del 2004, il plafond dell'indennità non rappresenta il massimale in quanto tale, ma corrisponde al 90% del suo importo.

14. Il punto 28 dell'allegato 7, della legge del 2004, prevede, altresì, che i tassi massimi sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma nel limite del 2,5% annuo. Tuttavia, tale disposizione non prevede un adeguamento del tasso massimo per le indennità percepite per effetto di periodi lavorativi anteriori al 6 aprile 1997.

15. In caso d'insolvenza ai sensi della legge del 2004, viene avviato un periodo di valutazione ai sensi dell'articolo 132 della stessa, durante il quale viene operata la valutazione del livello di finanziamento del regime al fine di determinare se il PPF debba procedere, o meno, all'accollo del regime interessato, ex articolo 127, paragrafo 2 (in prosieguo: il «periodo di valutazione»). Il successivo articolo 138 impone che, nel corso di tale periodo di valutazione, le prestazioni dovute agli iscritti siano ridotte al livello dell'indennità che sarebbe esigibile se il PPF fosse tenuto all'accollo del regime.

16. A mente degli articoli 143 e 144 della legge medesima, la valutazione delle passività garantite e dell'attivo del regime, effettuata nel periodo di valutazione, diventa, se approvata dal Board del PPF, salvo contestazione, vincolante e la valutazione stessa è determinante per stabilire se ricorra il requisito di cui all'articolo 127, paragrafo 2, lettera a), di detta legge ai fini del trasferimento della competenza al PPF.

17. Ai sensi del successivo articolo 154, se l'attivo del regime è ritenuto sufficiente, alla data dell'insolvenza, per sostenere il costo delle passività garantite, il regime rimane al di fuori del PPF ed i suoi amministratori provvedono alla sua liquidazione. In tal caso, il regime di previdenza complementare interessato è obbligato a versare ai lavoratori le prestazioni di vecchiaia per un valore equivalente all'indennità PPF sulla base dei fondi residui. A termini del paragrafo 7 dello stesso articolo 154, il regime complementare di previdenza professionale è sottoposto, in tale contesto, alle istruzioni del PPF.

18. Qualora l'attivo del regime sia ritenuto insufficiente per soddisfare le passività garantite, il Board del PPF procede all'accollo del regime. A tal riguardo, l'articolo 161, paragrafo 2, della legge medesima prevede quanto segue:

«Per effetto dell'accollo di un regime da parte del Board [del PPF]:

a) la proprietà, i diritti e le passività del regime sono trasferiti al Board [del PPF], senza ulteriore garanzia, con effetto a partire dal momento in cui gli amministratori o i dirigenti ricevono l'avviso di trasferimento,

b) a partire da tale momento gli amministratori o i dirigenti del regime sono liberati dai loro obblighi pensionistici, e

c) a partire da tale momento, il Board [del PPF] ha la responsabilità di garantire che l'indennità sia (e sia stata) versata in conformità con le disposizioni relative all'indennità pensionistica e il regime deve, pertanto, essere considerato come messo in liquidazione immediatamente a decorrere da tale momento».

19. Conformemente al Pension Protection Fund (Pension Compensation Cap) Order 2006 [ordinanza del 2006 del Fondo di protezione per le pensioni (massimale all'indennità pensionistica)], a partire dal 1° aprile 2006, il massimale, per l'età di 65 anni, era di 28 944,45 lire sterline (GBP).

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20. Il sig. Hampshire lavorava per la Turner & Newall plc (in prosieguo: la «T&N») dal 1971 al 1998. Per tale intero periodo egli era iscritto al regime previdenziale della T&N (in prosieguo: il «regime T&N»).

21. Dopo essere stato licenziato nel 1998 in seguito all'acquisizione della T&N da parte della Federal Mogul Corporation of America, il sig. Hampshire veniva collocato a riposo anticipato a 51 anni, laddove l'età ordinaria di pensionamento per i lavoratori subordinati iscritti al regime T&N era di 62 anni. Gli amministratori del regime T&N comunicavano al medesimo che la sua pensione sarebbe ammontata a GBP 48 781,80 lorde annue, con un incremento annuo minimo del 3%.

22. Dal momento che nel 2001 la Federal-Mogul Corporation of America aveva richiesto una tutela contro l'insolvenza negli Stati Uniti, il 10 luglio 2006 il PPF avviava, nel Regno Unito, la procedura di accertamento delle passività garantite e dell'attivo del regime T&N. A tale data, il sig. Hampshire aveva 58 anni.

23. In esito a tale accertamento, il 19 settembre 2011, il Board del PPF approvava la valutazione, in base alla quale, al 10 luglio 2006, l'attivo del regime T&N eccedeva le passività garantite e, dunque, esistevano fondi sufficienti per assicurare il pagamento delle prestazioni di vecchiaia per un valore equivalente all'indennità PPF (in prosieguo: la «decisione del 19 settembre 2011»). Pertanto, il Board del PPF non procedeva all'accollo del regime medesimo.

24. L'importo lordo della pensione del sig. Hampshire veniva fissato, a seguito di un adeguamento per il capitale di GBP 89 965, ottenuto successivamente al suo collocamento a riposo nel 1998, a GPB 19 819 annue, tenuto conto, segnatamente, che al 10 luglio 2006 lo stesso non aveva ancora raggiunto l'età pensionabile normale del regime T&N e che, dunque, era lui applicabile la disciplina del plafond di cui al punto 26 dell'allegato 7 della legge del 2004.

25. Di conseguenza, il sig. Hampshire subiva una decurtazione di circa il 67% dei propri diritti corrispondenti ad un importo annuo pari a GBP 60 240 che avrebbe maturato se il suo datore di lavoro non fosse divenuto insolvente.

26. Inoltre, poiché il periodo lavorativo del sig. Hampshire ha avuto essenzialmente luogo anteriormente al 6 aprile 1997, questi veniva parimenti privato della maggior parte dei suoi diritti a un incremento annuale della sua pensione. In base ai suoi calcoli, egli percepirebbe, quindi, circa il 25% dei diritti pensionistici maturati derivanti dal suo impiego presso la T&N.

27. Il sig. Hampshire, al pari di altri quindici ex dipendenti della T&N interessati da simili decurtazioni, adiva il Pension Protection Fund Ombudsman (mediatore del fondo di protezione per le pensioni, Regno Unito) per contestare la valutazione del regime T&N come approvata dal Board del PPF nella propria decisione del 19 settembre 2011.

28. A fronte del rigetto di tale domanda in data 19 febbraio 2014, il sig. Hampshire ricorreva dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della cancelleria, Regno Unito].

29. Con sentenza del 23 dicembre 2014, detto giudice respingeva il ricorso del sig. Hampshire. Quest'ultimo proponeva quindi appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito].

30. Il sig. Hampshire deduceva, in sostanza, che le disposizioni della legge del 2004 su cui si fondava la decisione del 19 settembre 2001 non erano conformi all'articolo 8 della direttiva 2008/94, come interpretata dalla Corte, poiché per effetto di tali disposizioni taluni lavoratori subordinati percepivano meno del 50% del valore dei loro diritti a prestazione di vecchiaia maturati.

31. Dal canto suo, il PPF rilevava che la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 8 di tale direttiva esige unicamente che i sistemi di tutela garantiscano in media a tutti i lavoratori subordinati iscritti a un regime complementare di previdenza professionale un'indennità di importo pari ad almeno il 50% del valore dei loro diritti maturati. Al contrario, non sarebbe richiesto che ciascun lavoratore subordinato, individualmente considerato, percepisca un'indennità pari ad almeno il 50% del valore dei propri diritti maturati.

32. Ciò premesso, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'Appello (Inghilterra e Galles) (Sezione Civile)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se l'articolo 8 della direttiva 80/987/CEE [del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU 1980, L 283, pag. 23)] (ora sostituito dall'articolo 8 della direttiva [2008/94]) imponga agli Stati membri di garantire che ogni singolo lavoratore percepisca quantomeno il 50% del valore dei diritti a prestazioni di vecchiaia maturati nel caso di insolvenza del datore di lavoro (con la sola eccezione dei casi di abuso, cui si applica l'articolo 10, lettera a, della direttiva medesima).

2. In via subordinata, sulla base di quanto accertato dai giudici nazionali in relazione ai fatti di cui trattasi, se sia sufficiente, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/987, che uno Stato membro disponga di un sistema di tutela per effetto del quale i lavoratori percepiscano mediamente oltre il 50% del valore dei diritti a prestazioni di vecchiaia maturati, laddove, tuttavia, taluni lavoratori percepiscano meno del 50% [di questa] a causa di:

a) un plafond finanziario sull'importo delle indennità spettanti ai lavoratori (in particolare, ai lavoratori che non abbiano raggiunto l'età normale di pensionamento prevista dal rispettivo regime di previdenza al momento dell'insolvenza del datore di lavoro), e/o

b) una disciplina che limiti gli adeguamenti annuali delle indennità spettanti ai lavoratori ovvero la rivalutazione annua delle loro spettanze anteriormente all'età di pensionamento.

3) Se l'articolo 8 della direttiva 80/987 abbia effetto diretto nelle circostanze della fattispecie in esame».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

33. Il governo del Regno Unito sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile a causa della natura ipotetica delle questioni sollevate. Invero, anche qualora le passività del regime T&N fossero state valutate senza tenere conto del massimale previsto dalla normativa nazionale, l'attivo di tale regime supererebbe le passività garantite e, pertanto, il PPF non avrebbe proceduto all'accollo di tale regime, il quale continuerebbe a essere gestito dai suoi amministratori. Pertanto, in assenza di applicabilità diretta orizzontale dell'articolo 8 della direttiva 2008/94, il sig. Hampshire potrebbe fare valere i propri diritti soltanto con azione risarcitoria nei confronti dello Stato, il che non costituirebbe oggetto del ricorso principale.

34. A tal proposito occorre rammentare che, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale affinché possa rendere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann-La Roche e a., C-179/16, EU:C:2018:25, punto 44 e giurisprudenza citata).

35. Ne consegue che le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann-La Roche e a., C-179/16, EU:C:2018:25, punto 45 e giurisprudenza citata).

36. Orbene, nel caso di specie, non appare in modo manifesto che l'interpretazione richiesta del diritto dell'Unione non presenti alcuna relazione con l'oggetto del procedimento principale. Invero, tali questioni, vertenti sull'interpretazione dell'articolo 8 della direttiva 2008/94, si inseriscono nel contesto di una controversia riguardante la conformità ai requisiti di detta disposizione delle norme della legge del 2004 in materia di calcolo delle passività garantite. Dal momento che dall'interpretazione di detta disposizione da parte della Corte può derivare una nuova valutazione delle passività garantite dal PPF e, quindi, dei diritti pensionistici del sig. Hampshire, sussiste una sufficiente relazione tra l'oggetto del procedimento principale e le questioni pregiudiziali.

37. Inoltre, la questione se l'articolo 8 della direttiva 2008/94 produca effetti diretti in un caso come quello di cui al procedimento principale è altresì rilevante, poiché il giudice del rinvio, al fine di definire la controversia sottoposta al suo esame, potrebbe essere chiamato a decidere se il sig. Hampshire possa o meno invocare detto articolo 8 nei confronti del Board del PPF.

38. Alla luce dei suesposti rilievi, le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

39. Con la prima e la seconda questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8 della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che ogni singolo lavoratore subordinato debba beneficiare di un'indennità almeno pari al 50% del valore dei propri diritti maturati in base a un regime complementare di previdenza professionale in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, o se sia sufficiente che tale indennità sia garantita alla maggior parte dei lavoratori subordinati, laddove, tuttavia, in forza di talune limitazioni previste dal diritto nazionale, alcuni dei suddetti lavoratori subordinati percepiscano nondimeno un'indennità inferiore al 50% del valore dei loro diritti maturati.

40. Alla luce del tenore dell'articolo 8 della direttiva 2008/94, gli Stati membri si accertano che siano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e delle persone che hanno già lasciato l'impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell'insorgere della insolvenza di quest'ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, in base a regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.

41. A tal riguardo, gli Stati membri godono, certamente, di un ampio potere discrezionale per determinare tanto il meccanismo quanto il livello di tale tutela, la qual circostanza esclude un obbligo di garanzia integrale (v., in tal senso, sentenze del 25 gennaio 2007, Robins e a., C-278/05, EU:C:2007:56, punti 36 e da 42 a 45; del 25 aprile 2013, Hogan e a., C-398/11, EU:C:2013:272, punto 42, e del 24 novembre 2016, Webb-Sämann, C-454/15, EU:C:2016:891, punto 34).

42. Di conseguenza, l'articolo 8 della direttiva 2008/94 non osta a che gli Stati membri, nel perseguire legittimi obiettivi sociali ed economici, e segnatamente nel rispetto del principio di proporzionalità, riducano i diritti maturati dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del loro datore di lavoro.

43. Tuttavia, quanto all'articolo 8 della direttiva 80/987, divenuto articolo 8 della direttiva 2008/94, la Corte ha affermato che disposizioni di diritto interno idonee a condurre, in talune situazioni, a una tutela delle prestazioni limitata a meno della metà dei diritti maturati non possono essere considerate rispondenti alla definizione del termine «tutelare» utilizzato in tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, Robins e a., C-278/05, EU:C:2007:56, punto 57).

44. Occorre precisare che, nella causa all'origine di tale sentenza, erano segnatamente in discussione i diritti previdenziali di due ex lavoratori subordinati che avevano percepito, rispettivamente, soltanto il 20% e il 49% delle prestazioni di vecchiaia loro spettanti (sentenza del 25 gennaio 2007, Robins e a., C-278/05, EU:C:2007:56, punto 54).

45. La Corte ha confermato tale interpretazione nella sentenza del 25 aprile 2013, Hogan e a. (C-398/11, EU:C:2013:272), resa in una causa vertente sui diritti alle prestazioni di vecchiaia individualmente maturate da dieci ex lavoratori subordinati, designati coi loro cognomi nella sentenza, ciascuno dei quali aveva aderito ad uno dei regimi complementari di previdenza a prestazioni definite istituiti dai rispettivi datori di lavoro. Dopo aver richiamato il punto 57 della sentenza del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C-278/05, EU:C:2007:56), la Corte ha dichiarato che il corretto recepimento dell'articolo 8 della direttiva 2008/94 esige che un lavoratore percepisca, in caso di insolvenza del suo datore di lavoro, almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia derivanti dai diritti pensionistici maturati per i quali abbia versato contributi nell'ambito di un regime complementare di previdenza professionale (v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2013, Hogan e a., C-398/11, EU:C:2013:272, punti 43 e 51).

46. Da tale giurisprudenza, da ultimo confermata dalla sentenza del 24 novembre 2016, Webb-Sämann (C-454/15, EU:C:2016:891, punto 35), emerge che il livello di tutela così previsto all'articolo 8 della direttiva 2008/94 costituisce una garanzia minima individuale per ogni singolo lavoratore subordinato.

47. Infatti, l'obiettivo di tale direttiva, volto ad assicurare a ciascun lavoratore una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro, risulterebbe gravemente compromesso se, pur in assenza di qualsiasi illecito da parte del lavoratore, ai sensi dell'articolo 12 di detta direttiva, gli Stati membri potessero sottrarsi agli obblighi loro incombenti in forza dell'articolo 8 della stessa direttiva senza concedere ad ogni singolo lavoratore la tutela minima prevista.

48. Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo del Regno Unito nel presente procedimento, l'interpretazione resa dalla Corte in ordine al livello e alla natura della tutela prevista all'articolo 8 della direttiva 2008/94 nonché in ordine ai benefici individuali di tale tutela non si limita alle fattispecie oggetto delle sentenze del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C-278/05, EU:C:2007:56), del 25 aprile 2013, Hogan e a. (C-398/11, EU:C:2013:272), e del 24 novembre 2016, Webb-Sämann (C-454/15, EU:C:2016:891), bensì riveste una portata generale.

49. Non è quindi possibile ritenere che la portata di tale interpretazione sia limitata a taluni datori di lavoro solvibili appartenenti a specifici settori o a determinati lavoratori subordinati rientranti in un particolare contesto economico e sociale.

50. Di conseguenza, l'articolo 8 della direttiva 2008/94 impone agli Stati membri di garantire, senza eccezioni, a ogni singolo lavoratore subordinato un'indennità almeno pari al 50% del valore dei propri diritti maturati in base a un regime di previdenza professionale complementare in caso di insolvenza del datore di lavoro, senza tuttavia escludere che, in altre circostanze, le perdite subite, sebbene di percentuale inferiore, possano essere parimenti considerate manifestamente sproporzionate alla luce dell'obbligo di tutela degli interessi dei lavoratori subordinati, previsto da detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, Webb-Sämann, C-454/15, EU:C:2016:891, punto 35).

51. Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi da 48 a 53 delle proprie conclusioni, al fine di garantire la piena effettività della tutela minima dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro istituita all'articolo 8 della direttiva 2008/94, che richiede che tale tutela si estenda per tutta la durata della pensione, occorre che l'indennità corrispondente ad almeno il 50% del valore dei loro diritti acquisiti sia calcolata tenendo conto della prevista progressione delle prestazioni pensionistiche nell'arco dell'intera durata di quest'ultima, per evitare che, a causa del decorso del tempo, l'importo garantito non scenda al di sotto del 50% del valore iniziale maturato per un anno pensionistico.

52. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 8 della direttiva 2008/94 dev'essere interpretato nel senso che ogni singolo lavoratore subordinato deve beneficiare, in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, di prestazioni di vecchiaia almeno pari al 50% del valore dei propri diritti maturati in base a un regime di previdenza professionale complementare.

Sulla terza questione

53. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 8 della direttiva 2008/94 sia dotato di effetto diretto.

54. Secondo la giurisprudenza della Corte, disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dal soggetto dell'ordinamento nei confronti dello Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, nonché verso organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongano di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell, C-413/15, EU:C:2017:745, punto 33 e giurisprudenza citata).

55. Sono altresì assimilabili allo Stato organismi o enti incaricati da un'autorità di svolgere funzioni di interesse pubblico e dotati, a tal fine, di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell, C-413/15, EU:C:2017:745, punto 34).

56. Nel caso di specie, occorre dunque esaminare se l'articolo 8 della direttiva 2008/94 sia incondizionato e sufficientemente preciso. Tale esame deve riguardare tre aspetti, ossia la determinazione dei beneficiari della tutela prevista da tale disposizione, il contenuto di tale tutela e l'identità del soggetto tenuto a detta tutela (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a., C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punto 12).

57. Per quanto riguarda i beneficiari della tutela di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/94, emerge chiaramente dal tenore letterale di tale articolo che la direttiva de qua è diretta a tutelare i lavoratori subordinati interessati da un'insolvenza del loro datore di lavoro. Pertanto, detto articolo risponde, quanto alla determinazione dei beneficiari della tutela, ai criteri di precisione e incondizionalità richiesti ai fini dell'applicabilità diretta di una disposizione di una direttiva.

58. Per quanto riguarda il contenuto della tutela di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/94, è sufficiente rammentare che, nella sentenza del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C-278/05, EU:C:2007:56), la Corte ha affermato che l'articolo 8 impone che un lavoratore subordinato percepisca, in caso di insolvenza del suo datore di lavoro, almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia derivanti dai diritti pensionistici maturati per i quali abbia versato contributi nell'ambito di un regime di previdenza professionale complementare (sentenza del 25 aprile 2013, Hogan e a., C-398/11, EU:C:2013:272, punto 51).

59. Tale interpretazione della disposizione de qua illustra e precisa il senso e la portata della stessa, quale deve essere o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dalla data della sua entrata in vigore (v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 40, e del 22 novembre 2017, Cussens e a., C-251/16, EU:C:2017:881, punto 41).

60. Pertanto, l'articolo 8 della direttiva 2008/94 detta un obbligo chiaro e preciso incombente agli Stati membri, volto a conferire diritti ai singoli. Si deve aggiungere che tale obbligo non è soggetto ad alcuna condizione particolare.

61. Quanto all'identità del debitore della tutela prevista all'articolo 8 della direttiva 2008/94, occorre ricordare che gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale rispetto al meccanismo da adottare, ragion per cui possono prevedere, segnatamente, un finanziamento da parte delle autorità pubbliche, un obbligo di assicurazione a carico dei datori di lavoro ovvero l'istituzione di un organismo di garanzia (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, Robins e a., C-278/05, EU:C:2007:56, punti 36 e 37).

62. Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 79 delle proprie conclusioni, una volta che tale potere discrezionale sia stato completamente esercitato, quest'ultimo non può più impedire che il singolo possa far valere la tutela minima di cui beneficia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2008/94.

63. Al riguardo, dagli atti di causa a disposizione della Corte emerge che il legislatore nazionale ha deciso, con l'adozione della legge del 2004, che, in caso d'insolvenza di un datore di lavoro aderente a un regime di previdenza riconosciuto a prestazioni definite, occorre esaminare il livello di finanziamento del regime in questione e, in particolare, valutare le passività garantite e l'attivo di tale regime. A termini di detta legge, qualora tale valutazione evidenzi, dopo la sua approvazione da parte del Board del PPF, che l'attivo del regime sia sufficiente a coprire i costi delle passività garantite, il regime medesimo, benché sottoposto alle istruzioni del Board del PPF, resta gestito dai suoi amministratori. Nel caso in cui l'attivo del regime risulti insufficiente, la legge del 2004 prevede invece che il Board del PPF proceda all'accollo del regime, da cui deriva che gli amministratori del regime sono liberati dai loro obblighi pensionistici e che il Board del PPF è tenuto a garantire il versamento delle indennità.

64. La legge del 2004 individua quindi in modo chiaro l'ente competente per la valutazione del bilancio delle passività garantite e dell'attivo dei regimi complementari di previdenza professionali nonché l'onere della responsabilità di assicurare la tutela minima di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/94.

65. Spetta dunque al PPF attuare, nel Regno Unito, l'obbligo incombente agli Stati membri di tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati quanto ai loro diritti a prestazioni di vecchiaia maturati in base a un regime complementare di previdenza professionale.

66. Quanto alla questione se il PPF costituisca un ente appartenente allo Stato o ad esso assimilabile, ai sensi della giurisprudenza richiamata supra ai punti 54 e 55, si deve rilevare che il PPF è incaricato di un compito di interesse generale e dispone di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli per svolgere tale compito, considerato che percepisce contributi da regimi complementari di previdenza professionali riconosciuti e che è autorizzato a fornire a tali regimi le istruzioni necessarie nell'ambito delle loro liquidazioni. Inoltre, nell'approvare la valutazione delle passività garantite di un regime complementare di previdenza professionale, il Board del PPF fissa il livello di tutela di ogni lavoratore subordinato per quanto riguarda i suoi diritti a prestazioni di vecchiaia maturati, sia in caso di accollo del regime da parte del PPF sia nell'ipotesi di un'eventuale liquidazione al di fuori del PPF.

67. Pertanto, ricorrono i requisiti che consentono a un lavoratore subordinato, in una situazione come quella del sig. Hampshire, di invocare l'articolo 8 della direttiva 2008/94 nei confronti del Consiglio del PPF.

68. Quanto all'argomento del governo del Regno Unito, secondo cui l'articolo 8 della direttiva 2008/94 non potrebbe essere invocato nei confronti degli amministratori del regime T&N, essendo questi ultimi soggetti privati, mentre l'attivo di tale regime copre le passività garantite del regime ed è dunque quest'ultimo che corrisponderà al sig. Hampshire le prestazioni di vecchiaia al medesimo spettanti, si deve rilevare, da un lato, che le parti del procedimento principale sono il sig. Hampshire nonché il Board del PPF e il Secretary of State for Work and Pensions (ministro del Lavoro e delle Pensioni, Regno Unito). Né il regime T&N né gli amministratori di quest'ultimo sono parti del procedimento principale.

69. Dall'altro lato, alla luce della domanda di pronuncia pregiudiziale, il procedimento principale non verte sulla possibilità per il sig. Hampshire si esigere direttamente dal regime T&N o dagli amministratori dello stesso il versamento di un'indennità d'importo almeno pari al 50% dei propri diritti pensionistici maturati in tale regime, bensì sulla legittimità della decisione con cui il Board del PPF ha approvato le passività garantite dal regime medesimo. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 89, 91 e 92 delle proprie conclusioni, tale controversia è diretta a determinare se sia possibile, invocando l'articolo 8 della direttiva 2008/94, obbligare il Board del PPF a effettuare una nuova valutazione delle passività garantite, Ciò detto, l'incidenza che potrebbe derivare da un nuovo calcolo dell'indennità PPF sul regime T&N costituirebbe una mera ripercussione negativa sui diritti di terzi e non giustificherebbe il diniego di riconoscere a tale disposizione efficacia diretta nei confronti di un ente che dev'essere qualificato come un'emanazione dello Stato (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, T-Mobile Czech Republic e Vodafone Czech Republic, C-508/14, EU:C:2015:657, punto 48 e giurisprudenza citata).

70. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 8 della direttiva 2008/94, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, è munito di effetti diretti e può essere, dunque, invocato dinanzi a un giudice nazionale da un singolo lavoratore subordinato al fine di contestare una decisione di un organismo, quale il Board del PPF.

Sulle spese

71. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che ogni singolo lavoratore subordinato deve beneficiare, in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, di prestazioni di vecchiaia almeno pari al 50% del valore dei propri diritti maturati in base a un regime di previdenza professionale complementare.

2) L'articolo 8 della direttiva 2008/94, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, è munito di effetti diretti e può essere, dunque, invocato dinanzi a un giudice nazionale da un singolo lavoratore subordinato al fine di contestare una decisione di un organismo, quale il Board of the Pension Protection Fund (Board del Fondo di protezione per le pensioni, Regno Unito).

L. Della Ragione, R. Muzzica

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