Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 5 novembre 2018, n. 6234

Presidente: Santoro - Estensore: Volpe

FATTO E DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") ha impugnato la sentenza in forma semplificata del Tar per il Lazio, Roma, n. 9421/2017, pubblicata il 23 agosto 2017, che - con onere delle spese - ha accolto l'originario ricorso della persona fisica pure in epigrafe indicata proposto per ottenere, nel merito, l'annullamento:

- in via principale:

-- del verbale della commissione giudicatrice per il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per la classe di concorso A64-Teoria, analisi e composizione n. 4 dell'1 febbraio 2017, col quale l'originario ricorrente ne rimaneva escluso;

-- dell'avviso pubblicato sul sito internet dell'USR Lazio il 16 febbraio 2017, recante il calendario delle prove orali;

-- dei provvedimenti di nomina della commissione giudicatrice, in particolare del D.D.G. n. 114 del 5 maggio 2016, del D.D.G. n. 277 del 10 maggio 2016 e del D.D.G. n. 75 dell'1 marzo 2017;

-- dei verbali della correzione ed approvazione dei risultati della prova scritta e della prova pratica, dai quali risulta che l'originario ricorrente ha riportato un totale di 20,8 punti;

-- del d.m. n. 95/2016, nella parte in cui all'art. 8, comma 4, prevede il frazionamento del punteggio da attribuire alla prova scritta e pratica e della conseguente determinazione dei criteri di valutazione dal parte della commissione giudicatrice, di cui al verbale n. 1 del 20 settembre 2016;

- con motivi aggiunti:

-- della graduatoria generale di merito approvata, in via definitiva, con D.D.G. n. 237 del 30 maggio 2017.

1.1. La sentenza rileva che "anche nel caso di specie il punteggio della prova scritta è stato calcolato operando la sommatoria del punteggio in trentesimi della prova scritta con quello in decimi della prova pratica, che ha portato al conseguimento di un punteggio complessivo inferiore al minimo di 28 previsto per l'accesso alla prova orale".

E, in argomento, essa "ritiene che sul punto sia da condividere l'interpretazione del Consiglio di Stato (v. sentenza n. 950/2016), secondo cui nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso "peso" delle prove scritte.

Pertanto, l'art. 8, comma 4, del bando, laddove prevede che il voto conseguito alla prova pratica "si somma" alla media dei voti conseguiti nella prova scritta, presenta profili di illegittimità per violazione dell'art. 400, comma 9, del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui "Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli".

Dunque deve essere mantenuta l'equiparazione fra l'insieme delle prove scritte, ove più di una sia prevista, e la prova pratica, costitutivi di un'unica fase concorsuale, con uniforme "spalmatura" dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove.

La modificazione del parametro valutativo comporta peraltro non il semplice ricalcolo matematico delle votazioni conseguite, bensì la rivalutazione delle predette alla luce del rinnovato criterio".

2. L'appello, affidandosi a censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 400, commi 9-11, del d.lgs. n. 297/1994, nonché di violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.m. n. 95/2016, confuta i risultati cui sono pervenuti i Giudici di primo grado e difende l'operato dell'Amministrazione.

3. L'appellato, con propri scritti, difende all'opposto l'esito della sentenza impugnata.

4. Con ordinanza della Sezione n. 181/2018, pubblicata il 19 gennaio 2018, si è "Ritenuto (...) che, in considerazione del riscontro di precedenti in materia della Sezione di segno non conforme meritevoli di un loro componimento, (...) la miglior tutela suscettibile di essere offerta in relazione alla formulata domanda cautelare consiste nella sola fissazione di una pubblica udienza di discussione del merito del giudizio (...)".

5. Da ultimo, con memoria del 17 settembre 2018, l'appellato ha richiamato recenti sentenze del Consiglio di Stato che, in argomento, hanno espresso principi favorevoli alle proprie tesi.

6. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 18 ottobre 2018, è stata ivi trattenuta in decisione.

7. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto, coerentemente all'orientamento già altre volte espresso in materia da questa Sezione, secondo cui la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico, prevista dal d.lgs. n. 297/1994, non consente all'Amministrazione di discostarsi dal principio, fissato dal sopra citato art. 400, comma 9, per cui le prove scritte e quelle pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale (C.d.S., VI, sentenze nn. 950/2016 e 4320/2017).

La norma predetta precisa che le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e, quindi, della conseguente attribuzione unitaria del punteggio, nel limite previsto.

Tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al successivo comma 10 del medesimo articolo, secondo cui i candidati superano la prova scritta, grafica o pratica se la commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno 28 punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale.

Ritiene, pertanto, la Sezione indubitabile che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte, grafiche o pratiche, onde l'Amministrazione ha nella specie illegittimamente alterato, in sede applicativa, il suddetto principio, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime ed il relativo punteggio, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa (C.d.S., VI, sentenze nn. 950/2016, 5295/2017, 5804/2017, 504/2018).

8. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello - con assorbimento di ogni altra censura - deve essere respinto.

Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M.N. Bugetti

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