Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 12 novembre 2018, n. 10862

Presidente: Savoia - Estensore: Graziano

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare indicata in epigrafe, con la quale è stato deciso di bandire concorsi per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di complessive 49 unità di personale con profilo di ricercatore di III livello professionale e il successivo bando avente ad oggetto l'indizione di un concorso per titoli ed esami a 10 posti per il profilo professionale di Ricercatore di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di ricerca nel campo della fisica teorica delle interazioni fondamentali.

In ricorso si deduce il mancato scorrimento della graduatoria vigente di cui al bando di concorso n. 18226/2016, nella quale sono collocati.

Alla Camera di consiglio del 23 ottobre 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Ritiene la Sezione che il ricorso sia persuasivo e meritevole di essere accolto.

Gli atti indittivi del gravato concorso appaiono infatti confliggere con l'art. 1, comma 3, del d.m. Miur n. 105 del 26 febbraio 2016 che stabilisce che la copertura dei finanziati posti debba avvenire utilizzando le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 2016, n. 105 e con l'eccezionalità dell'indizione di nuovo concorso richiedente specifica motivazione.

Al livello della normativa di fonte primaria rammenta il Collegio che l'art. 3, comma 87, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha aggiunto il comma 5-ter all'art. 35 del d.lgs. 165/2001, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione citata è particolarmente ampio, applicandosi indistintamente "a tutte" le pubbliche amministrazioni.

2.1. La Sezione si è di recente pronunciata sull'applicazione di tale disposizione con riguardo a caso analogo a quello per cui si controverte, stabilendo che "La norma citata deve evidentemente essere interpretata nel senso reso palese dal suo tenore testuale nonché alla luce della ratio sottesa che, nella fattispecie, è indubbiamente quella di favorire, ove possibile, lo scorrimento delle graduatorie con il solo limite, quanto agli idonei, del rispetto del criterio di equivalenza delle professionalità necessarie per l'ente e presenti nelle graduatorie ancora valide.

Da ciò consegue che l'amministrazione ai fini della legittimità della scelta di indire nuovi concorsi pubblici è tenuta a fornire un'adeguata motivazione sul punto, che deve riguardare l'effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell'ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide; ai fini dell'applicazione del criterio dell'equivalenza non può fondatamente farsi ricorso al criterio dell'identità perfetta e assoluta tra le due professionalità in comparazione tra di loro, come opinato da parte ricorrente" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III-Bis, 21 giugno 2016, n. 7254).

Si è espresso nei medesimi sensi anche T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, n. 366/2017.

2.2. Va ulteriormente denotato che il presupposto fondamentale a cui è ancorata l'applicazione dell'istituto dello scorrimento è costituito dalla presenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative a professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Sul punto deve ricordarsi che l'Adunanza Plenaria 14/2011 ha precisato che "sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico".

Tale principio è oramai consolidato nella giurisprudenza per la quale "nell'impiego pubblico, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti" (C.d.S., sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4056).

In sostanza, se è vero che l'Amministrazione non ha l'obbligo di preferire lo scorrimento rispetto all'indizione di un nuovo concorso, tale scelta deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quando, come nel caso in esame, il d.m. 163/2018, avente ad oggetto l'assunzione di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca e posto alla base dei provvedimenti impugnati, ha espressamente previsto la possibilità che le assunzioni in questione "possono essere effettuate, oltre che con le ordinarie procedure di selezione, utilizzando delle graduatorie vigenti...".

2.3. Nel caso in esame traspare dagli atti di causa come la scelta di procedere attraverso un nuovo concorso piuttosto che attraverso l'utilizzo delle graduatorie esistenti non risulti sorretta da alcun corredo motivazionale.

Al riguardo va pure precisato che non può ritenersi che le motivazioni siano quelle offerte dall'Amministrazione nella propria memoria prodotta in giudizio, posto che per pacifico orientamento giurisprudenziale "la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fondamento dell'illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario" (C.d.S., Sez. VI, 8 settembre 2017, n. 4253).

In definitiva, per le considerazioni finora svolte il ricorso si prospetta fondato e deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate per eque ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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