Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 28 febbraio 2019, n. 1414

Presidente: Saltelli - Estensore: Giovagnoli

FATTO E DIRITTO

1. Saba Italia s.p.a. ha esposto in fatto di avere partecipato alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree parcheggio a pagamento nel territorio di Rapallo per gli anni 2017-2022. Tale gara è stata aggiudicata alla AM Parking s.r.l., classificatasi al primo posto della graduatoria. Tuttavia, a seguito della rinuncia all'aggiudicazione da parte della prima classificata AM Parking s.r.l., la gara è stata aggiudicata alla seconda classificata associazione temporanea di imprese SIS - Segnaletica Industriale Stradale s.r.l., Isola Cooperativa Sociale, laddove, invece, ove fosse stata disposta tempestivamente l'esclusione della AM Parking s.r.l. la graduatoria sarebbe stata differente e avrebbe visto prevalere la ricorrente.

2. La ricorrente ha contestato sia gli esiti della graduatoria, sia la mancata riparametrazione della graduatoria successivamente alla rinuncia della AM Parking.

3. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. per la Liguria ha respinto il ricorso.

4. Per ottenere la riforma di detta sentenza ha proposto appello Saba Italia s.p.a.

5. Si è costituita in giudizio per resistere all'appello l'A.T.I. SIS - Segnaletica Industriale Stradale s.r.l., Isola Cooperativa Sociale.

6. Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L'appello non merita accoglimento.

8. Non presenta profili di irragionevolezza, né di contrarietà con la lex specialis, la circostanza che l'aggiudicataria abbia ottenuto il massimo punteggio, benché anche la sua offerta non contemplasse un parchimetro con rendiresto. La lex specialis, invero, pur prevedendo un punteggio preferenziale in caso di sistema rendiresto, non impediva, comunque, di attribuire il massimo punteggio alle offerte che ne fossero state prive. In quest'ottica, quindi, esclusa l'esistenza di un vincolo cogente, le censure sui punteggi formulate dalla ricorrente si traducono in un'inammissibile censura delle valutazioni di merito espresse dalla commissione giudicatrice.

9. Ugualmente non è fondato il motivo con cui si deduce che l'Amministrazione, dopo la rinuncia dell'aggiudicataria, avrebbe dovuto ricalcolare i punteggi, anziché scorrere la graduatoria.

Non rileva, a tal fine, la questione dell'applicabilità analogica dell'art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede testualmente solo l'immodificabilità delle medie e delle soglie di anomalia (e non dei punteggi) nel corso della gara. Anche a voler ritenere, infatti, che la regola c.d. dell'invarianza di cui all'art. 95, comma 15, abbia natura eccezionale e "si giustifichi esclusivamente al fine di evitare impugnative strumentali, tendenti a sovvertire il calcolo delle medie o la determinazione della soglia dell'anomalia" (così C.d.S., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579), nel caso di specie è dirimente che la modifica della platea dei concorrenti è avvenuta dopo l'aggiudicazione definitiva.

10. La circostanza è decisiva, perché, a gara conclusa, la rinuncia dell'aggiudicataria non può determinare la riapertura del procedimento di evidenza pubblica al fine di rinnovare i giudizi volti ad attribuire i punteggi. E non si tratta di applicare analogicamente l'art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, che rileva esclusivamente nel corso della gara (e non dopo la sua conclusione).

Dopo l'aggiudicazione definitiva, il principio operante in caso di rinuncia non può che essere quello dello scorrimento della graduatoria, che è l'unico compatibile con la circostanza che la procedura è appunto ormai conclusa e la graduatoria definitivamente cristallizzata.

Né risultano persuasive le deduzioni dell'appellante circa la possibilità di accordi collusivi finalizzati ad alterare l'attribuzione dei punteggi, che non risultano, nel caso di specie, sorretti da sufficienti elementi che possano, anche in via indiziaria, dimostrarne l'esistenza.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve, pertanto, essere respinto.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

V. De Gioia

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