Corte di giustizia dell'Unione Europea
Decima Sezione
Sentenza 21 marzo 2019

«Rinvio pregiudiziale - Servizi di pagamento nel mercato interno - Direttiva 2007/64/CE - Articolo 74, paragrafo 2 - Ordine di pagamento mediante bonifico - Identificativo unico inesatto fornito dal pagatore - Esecuzione dell'operazione di pagamento sulla base dell'identificativo unico - Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario».

Nella causa C-245/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Udine (Italia), con ordinanza del 30 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 9 aprile 2018, nel procedimento Tecnoservice Int. Srl, in fallimento, contro Poste Italiane SpA.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 74 e 75 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).

2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Tecnoservice Int. Srl, in fallimento (in prosieguo: la «Tecnoservice»), e Poste Italiane SpA in merito al pagamento di una somma di denaro a un beneficiario erroneo, a causa di un identificativo unico inesatto fornito dal pagatore.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. I considerando 40, 43 e 48 della direttiva 2007/64 così recitano:

«(40) È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dell'operazione e per la certezza giuridica rispetto all'adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti dei servizi di pagamento, che la totalità dell'importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. (...)

(...)

(43) Per migliorare l'efficienza dei pagamenti in tutta [l'Unione europea], tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore denominati in euro o in un una valuta di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, dovrebbero essere soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. (...) Considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.

(...)

(48) Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe avere la possibilità di specificare senza ambiguità le informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine di pagamento. D'altro canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non mettere in pericolo la creazione di sistemi di pagamento integrati [nell'Unione], non dovrebbe essere consentito agli Stati membri d'imporre l'uso di un particolare identificativo per le operazioni di pagamento. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di agire con la dovuta diligenza e di verificare, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell'identificativo unico e, qualora si rilevi l'incoerenza dell'identificativo unico, di rifiutare l'ordine di pagamento ed informarne il pagatore. La responsabilità del prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento dell'utente di servizi di pagamento».

4. L'articolo 4 della direttiva in parola così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

5) "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore [e] il beneficiario;

(...)

21) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per un'operazione di pagamento;

(...)».

5. Il capo 2, intitolato «Singole operazioni di pagamento», contenuto al titolo III della medesima direttiva, comprende l'articolo 37 della stessa, recante il titolo «Informazioni e condizioni». Al suo paragrafo 1 tale articolo prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili all'utente dei servizi di pagamento:

a) la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente;

(...)».

6. Il capo 3, intitolato «Contratti quadro», che fa parte del titolo III della medesima direttiva, contiene l'articolo 42 della stessa, che reca il titolo «Informazioni e condizioni». Quest'articolo è così formulato:

«Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all'utente dei servizi di pagamento:

(...)

2) relativamente all'utilizzazione del servizio di pagamento:

(...)

b) la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente;

(...)».

7. L'articolo 74 della direttiva 2007/64, intitolato «Identificativi unici inesatti», così dispone:

«1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico.

2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell'articolo 75, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento.

(...)

3. Se l'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), o dall'articolo 42, punto 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all'identificativo unico indicato dall'utente».

8. L'articolo 75 di tale direttiva, intitolato «Mancata esecuzione o esecuzione inesatta», prevede, in sostanza, ai suoi paragrafi 1 e 2, che le responsabilità da essi delineate sussistono «fatti salvi (...) l'articolo 74, paragrafi 2 e 3,» di tale direttiva.

Diritto italiano

9. La direttiva 2007/64 è stata recepita nel diritto italiano mediante il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11 - Attuazione della direttiva 2007/64/CE (supplemento ordinario alla GURI n. 36 del 13 febbraio 2010; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 11/2010»).

10. Gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 11/2010 hanno recepito gli articoli 74 e 75 della direttiva 2007/64, riprendendo in termini quasi identici il loro tenore letterale.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11. Il 3 agosto 2015 un debitore della Tecnoservice ha ordinato alla propria banca di effettuare un pagamento, tramite bonifico bancario, in favore di tale società, mediante accredito su un conto corrente aperto presso Poste Italiane, individuato da un identificativo unico, ai sensi dell'articolo 4, punto 21, della direttiva 2007/64, vale a dire un numero di conto bancario internazionale (in prosieguo: l'«IBAN»). In tale ordine di bonifico era stato inoltre indicato il nome dell'auspicato beneficiario del bonifico stesso, vale a dire la Tecnoservice.

12. Il bonifico è stato effettuato sul conto corrispondente a tale IBAN. Tuttavia, è emerso che tale bonifico è stato eseguito in favore di un ente diverso dalla Tecnoservice, la quale di conseguenza non ha mai ricevuto la somma dovutale.

13. La Tecnoservice ha proposto ricorso avverso Poste Italiane dinanzi al Tribunale ordinario di Udine (Italia), giudice del rinvio, chiedendo l'accertamento della responsabilità di Poste Italiane per non aver verificato se l'IBAN indicato dall'ordinante corrispondesse al nome del beneficiario. Difatti, Poste Italiane avrebbe consentito il trasferimento della somma in questione a un beneficiario erroneo, nonostante la presenza di elementi sufficienti a constatare che l'identificativo unico era inesatto.

14. Poste Italiane ritiene di essere esente da qualsiasi responsabilità, avendo essa effettuato il bonifico sul conto corrispondente all'IBAN indicato dall'ordinante e non essendo tenuta a procedere ad alcun tipo di controllo ulteriore.

15. Il giudice del rinvio osserva in proposito che le disposizioni della direttiva 2007/64 dispongono, in sostanza, che un ordine di pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico si ritiene eseguito correttamente.

16. Tuttavia, a suo avviso, gli articoli 74 e 75 della direttiva 2007/64 e, di conseguenza, le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale possono essere interpretati in due sensi diversi.

17. Secondo la prima interpretazione, questi due articoli si applicano esclusivamente al rapporto esistente tra il pagatore e la sua banca e non al rapporto tra la banca del beneficiario del pagamento e altri interessati, quali l'ordinante, il beneficiario reale o il beneficiario erroneo. In tal caso, a questo secondo rapporto si dovrebbe applicare la sola disciplina nazionale, spesso fondata su norme in materia di responsabilità diverse e più ampie rispetto a quelle istituite dalla direttiva stessa.

18. In base alla seconda interpretazione, i due articoli si applicano all'operazione di pagamento nella sua globalità, comprendendo anche la condotta della banca del beneficiario. In tal caso, anche la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sarebbe strettamente legata al solo rispetto dell'IBAN indicato dall'ordinante.

19. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che gli organismi incaricati della risoluzione stragiudiziale delle controversie, a titolo di Arbitro Bancario e Finanziario (Italia), hanno adottato decisioni divergenti a tale proposito, ma che l'organismo incaricato del coordinamento tra gli organismi citati si è dichiarato favorevole alla seconda interpretazione.

20. In tali circostanze, il Tribunale ordinario di Udine ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 74 e 75 della direttiva 2007/64/CE, nel testo vigente al 3.8.2015 ed in tema di obblighi e limiti di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, come recepiti nell'ordinamento italiano dagli articoli 24 e 25 D.Lgs. n. 1[1]/201[0], debbano essere interpretati nel senso di applicarsi solo al prestatore del servizio di pagamento di chi ordina l'esecuzione di simile servizio, ovvero nel senso che essi si applicano anche al prestatore del servizio di pagamento del beneficiario».

Sulla questione pregiudiziale

21. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 74 e 75 della direttiva 2007/64 debbano essere interpretati nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento si applica al solo prestatore di servizi dell'ordinante ovvero anche al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

22. Si deve rammentare che, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, «[s]e un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico». Il paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo precisa che «[s]e l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell'articolo 75, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento».

23. Occorre in tal senso rilevare che, poiché dagli elementi del fascicolo sottoposti alla Corte risulta che i dubbi del giudice del rinvio vertono, in sostanza, sull'interpretazione dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, che riguarda specificamente il caso in cui l'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento è inesatto, è sufficiente interpretare quest'ultima disposizione al fine di fornire una risposta utile al giudice stesso.

24. Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenze del 2 settembre 2015, Surmačs, C-127/14, EU:C:2015:522, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), C-2/15, EU:C:2016:880, punto 19].

25. Nel caso di specie si deve constatare che il tenore letterale dell'articolo 74, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2007/64, il quale utilizza la sola espressione «prestatore di servizi di pagamento», non opera alcuna distinzione tra i diversi prestatori di servizi di pagamento. Alla luce di tale formulazione, la limitazione della responsabilità prevista dalla citata disposizione si applica pertanto a ciascuno dei prestatori che partecipano all'operazione, e non unicamente a uno di essi.

26. Tale interpretazione letterale è corroborata dal contesto in cui si inserisce la disposizione stessa. Invero, per un verso, l'«operazione di pagamento» è definita, ai fini della direttiva 2007/64, all'articolo 4, punto 5, della stessa come un atto, «disposto dal pagatore o dal beneficiario», consistente nel collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario. Risulta pertanto da tale definizione che la nozione di «operazione di pagamento» è relativa ad un atto globale e unico tra il pagatore e il beneficiario, e non unicamente a ciascuno dei rapporti del pagatore e del beneficiario con il proprio prestatore di servizi di pagamento.

27. Per altro verso, l'articolo 74, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2007/64 impone al solo «prestatore di servizi di pagamento del pagatore» l'obbligo di compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Pertanto, se il legislatore dell'Unione avesse inteso limitare al solo prestatore di servizi di pagamento del pagatore gli effetti dell'articolo 74, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2007/64 con riferimento ai pagamenti eseguiti conformemente ad un identificativo unico fornito dall'utente, lo avrebbe del pari precisato nell'ambito di tale disposizione.

28. Inoltre, l'interpretazione dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, come esposta al punto 25 della presente sentenza, è parimenti corroborata dagli obiettivi della direttiva in parola. Si deve infatti rilevare che risulta, per un verso, dal considerando 40 della direttiva 2007/64 che quest'ultima mira segnatamente a garantire il trattamento completamente integrato e automatizzato delle operazioni e, per altro verso, dal suo considerando 43, che essa tende a migliorare l'efficienza e la rapidità dei pagamenti. Orbene, tali obiettivi di trattamento automatico e di rapidità dei pagamenti sono più efficacemente perseguiti se si adotta un'interpretazione di tale disposizione che limiti la responsabilità tanto del prestatore di servizi di pagamento del pagatore quanto di quello del beneficiario, esonerando in tal modo tali prestatori dall'obbligo di verificare se l'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento corrisponda effettivamente al soggetto designato quale beneficiario.

29. Peraltro, occorre rilevare che è certo vero che il considerando 48 della direttiva 2007/64 precisa che gli Stati membri possono prevedere, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, un obbligo di diligenza in capo al prestatore di servizi di pagamento «del pagatore». Tuttavia, è senza operare distinzioni tra le due categorie di prestatori che esso precisa che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento dell'utente di servizi di pagamento.

30. Dalle considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

Sulle spese

31. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

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