Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4291

Presidente e Relatore: Genovese

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Torino, con il decreto n. 23 del 2017 (pubblicato il 14 novembre 2017) ha respinto il ricorso proposto dal sig. A.D., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino che aveva respinto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell'ambito dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 (come introdotto dal d.l. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella l. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso l'istanza di fissazione dell'udienza, in difetto della disponibilità della videoregistrazione (art. 35-bis, comma 11, lett. a), con ogni probabilità perché al momento in cui l'audizione si era svolta essa non era obbligatoria e il richiedente non risultava aver fatto richiesta motivata di fissazione dell'udienza.

Nel merito, il Collegio ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di carattere umanitario.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con il primo dei quali lamenta la mancata fissazione dell'udienza, come lesiva del diritto al contraddittorio ed alla prova.

Il Ministero dell'interno non ha svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto che questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 32029 del 2018) ha già enunciato e a cui, in questa sede, il Collegio, condividendolo, intende dare continuità: «In tema di protezione internazionale, allorché il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l'audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, convertito nella l. n. 46 del 2017, essendo l'udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione».

Del resto non ha rilevanza il fatto che: i) al momento in cui l'audizione si era svolta essa non era possibile per motivi tecnici, poiché una tale ipotesi è fra quelle comportano l'obbligo dell'udienza; ii) l'audizione giudiziale non è obbligatoria, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, essendo il giudice comunque in possesso della sintesi cartacea del colloquio, atteso che una cosa è l'udienza ed altra cosa è l'audizione del richiedente asilo (rimessa alla discrezionalità dell'apprezzamento del collegio: sent. n. 17717, cit., in motiv., a p. 12); iii) non vi era necessità di schiarimenti, relativi alle allegazioni già acquisite, né erano stati allegati nuovi elementi (lett. b e c del comma 11), non potendosi ravvisare alcuna connessione tra i due aspetti in esame.

Di conseguenza, in accoglimento del detto primo motivo di ricorso (assorbiti i restanti), deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase processuale, al Tribunale di Torino che, in diversa composizione, deciderà nuovamente la controversia tenendo conto del principio riportato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (assorbiti i restanti), cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Torino, in diversa composizione.

L. Tramontano (cur.)

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