Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 13 marzo 2019, n. 1677

Presidente: Frattini - Estensore: Veltri

FATTO E DIRITTO

Andromeda s.a.s. di Liguori Anna Maria, società odierna appellante, ha chiesto al TAR Campania l'ottemperanza di un'ordinanza ex art. 186-bis (ordinanza per il pagamento di somme non contestate) emessa il 25 settembre 2007 dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del giudizio NRG 4973/2005.

Il Tar ha dichiarato inammissibile l'azione affermando che l'ordinanza non è equiparabile al giudicato, e quindi insuscettibile di fondare il presupposto per il giudizio d'ottemperanza.

La società insiste in appello. Evidenzia che il giudizio si è estinto a seguito di mancata riassunzione dopo la sua cancellazione (giusta certificazione della cancelleria), sicché, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2, l'ordinanza conserverebbe la sua efficacia e sarebbe equiparabile al giudicato.

Nel giudizio si è costituita l'ASL, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.

Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.

La conservazione dell'efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 186-bis, comma 2, c.p.c., nell'ipotesi di estinzione del processo, attiene alla efficacia quale titolo esecutivo, e non quale giudicato. Non si può infatti escludere che le parti, a differenza di quanto avviene per le procedure monitorie non opposte, agiscano con diverso e autonomo giudizio di cognizione per far valere l'insussistenza dell'obbligazione a base dell'ordinanza.

È pur vero che il giudizio di ottemperanza è anche esperibile per ottenere l'attuazione di provvedimenti diversi dalle sentenze purché ad esse equiparati; così come deve parimenti darsi atto che l'Adunanza Plenaria, 10 Aprile 2012, n. 2 ha ammesso, ampliandone il perimetro applicativo, l'esperibilità dell'azione di ottemperanza in relazione all'ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di una pubblica amministrazione nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, riconoscendo a tale ordinanza la portata decisoria (dell'esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione.

Nel caso dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., tuttavia, si chiude definitivamente una fase processuale che attiene sostanzialmente ai rapporti tra l'esecutato e il terzo creditore (rapporto di provvista), in relazione ad obbligazioni che ne costituiscono il presupposto (rapporto di valuta) e che non sono contestate o più contestabili in un giudizio di cognizione. E, in effetti, l'Adunanza Plenaria ebbe a decidere su un pignoramento presso terzi, conseguente ad un decreto ingiuntivo non opposto, id est ad una obbligazione di base definitivamente accertata.

Nel caso di specie, invece, l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. è un provvedimento anticipatorio che attiene alla stessa obbligazione di base, e benché dotato di stabilità nei suoi effetti esecutivi, non è, in relazione alla predetta obbligazione, equiparabile ad un accertamento definitivo, posto che, come già anticipato non può escludersi un nuovo giudizio di cognizione vertente sulla medesima obbligazione (com'è noto l'estinzione del processo non estingue l'azione, ex art. 310 c.p.c.) che conduca alla revoca dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186-bis (in tal senso deve leggersi il riferimento dell'art. 186-bis alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui all'art. 177 c.p.c.).

L'appello è dunque respinto.

Avuto riguardo alla novità della questione, le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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