Corte costituzionale
Sentenza 10 maggio 2019, n. 116

Presidente: Lattanzi - Redattore: Cartabia

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'11-17 luglio 2018, depositato in cancelleria il 17 luglio 2018, iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

udito nella udienza pubblica del 2 aprile 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Paola Manuali per la Regione Umbria.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali), per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo - oggetto di grande attenzione anche a livello statale - è riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», comprensiva del settore dell'ordinamento riferito all'«adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico». Tale materia, sottolinea il Governo, è stata intesa dalla giurisprudenza costituzionale in termini ampi, facendovi rientrare «le misure e le funzioni pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che ha prioritaria importanza per l'ordinamento giuridico sociale» (sono citate le sentenze di questa Corte n. 33 del 2015, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 129 del 2009, n. 50 del 2008, n. 105 del 2006, n. 313 del 2003, n. 290 del 2001 e n. 218 del 1988), ed è strettamente legata a quella dell'ordinamento penale, cui è sottesa l'esigenza di uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale.

1.1.- Ciò premesso, il Governo sostiene che l'impugnato art. 1, comma 1, della legge regionale umbra, nella parte in cui prevede, quale finalità della legge stessa, quella di «prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni», interferirebbe indebitamente con la competenza esclusiva statale in materia «ordine pubblico e sicurezza», in quanto «involge necessariamente i profili di rilievo penalistico delle condotte riconducibili al bullismo e alla sua dimensione cibernetica».

Al riguardo, il Governo distingue infatti gli interventi di carattere prettamente educativo da quelli di politica criminale, attenendo i primi alla promozione dei valori di civiltà e di una cultura della legalità tra le fasce più giovani della popolazione, e i secondi alla prevenzione e repressione dei reati perpetrati dai minori attraverso aggressioni e molestie ai danni dei più deboli. In tale quadro, la Regione potrebbe intervenire solo attraverso misure di carattere educativo, essendo illegittima qualsiasi altra iniziativa regionale in tema di contrasto al bullismo quale fenomeno criminale.

Pertanto, il generico riferimento a «tutte le manifestazioni», contenuto nella disposizione censurata, si presta, secondo il ricorrente, a un indebito ampliamento dell'area di intervento del legislatore regionale, in quanto idoneo a ricomprendere non solo interventi di carattere social-preventivo, ma anche quelli strettamente inerenti all'ordine pubblico e sicurezza.

1.2.- L'art. 4 della legge reg. Umbria n. 4 del 2018, parimenti impugnato, istituisce il «Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo» presso la Giunta regionale, con l'obiettivo di raccogliere informazioni sulle iniziative in tema di prevenzione e contrasto del fenomeno in questione, al fine di creare una sinergia tra tutti i soggetti che in ambito regionale svolgono tali attività.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la norma censurata conferirebbe alla Regione «il generale potere di promuovere, attraverso il menzionato Tavolo, "il coordinamento" tra i vari soggetti preposti all'attività di prevenzione e contrasto del bullismo, senza specificazione alcuna in merito alla natura delle informazioni acquisite, che ben potrebbero riguardare profili penali e attività di polizia in ordine alla prevenzione e repressione dei vari reati sussumibili nel fenomeno del bullismo», con la conseguenza che l'acquisizione di informazioni sull'attività di ordine pubblico espletata dagli appartenenti alle Forze di polizia - componenti facoltativi di detto tavolo - trascenderebbe le finalità di carattere sociale ed educativo sottese all'intervento regionale.

2.- Con atto di costituzione depositato il 9 agosto 2018, si è costituita in giudizio la Regione Umbria che ha argomentato per l'infondatezza delle questioni prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ad avviso della resistente, la legge regionale censurata perseguirebbe esclusivamente finalità di carattere educativo e socio-sanitario, estranee alla materia di competenza esclusiva statale «ordine pubblico e sicurezza» e rientranti, piuttosto, nella competenza concorrente in materia di «tutela della salute» e di «istruzione».

2.1.- La difesa regionale evidenzia infatti come il fine indicato nell'art. 1, oggetto di parziale impugnativa, sia quello di «tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili» e come questo sia perseguito anche attraverso «uno stretto raccordo con l'ufficio scolastico regionale finalizzato all'attivazione di specifiche campagne di educazione civica» (art. 1, comma 2, lettera b), della legge reg. Umbria n. 4 del 2018).

Inoltre, prosegue la resistente, gli interventi e i programmi che la Regione può porre in essere per il perseguimento delle finalità della legge, individuati al successivo art. 2, assumono esclusivamente carattere social-preventivo, senza che possa configurarsi alcuna ingerenza con la materia «ordine pubblico e sicurezza».

D'altra parte, sottolinea la difesa regionale, lo stesso art. 1 indicato prevede che la legge in oggetto è adottata, non solo in attuazione degli artt. 2 e 5 della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), dedicati rispettivamente ai valori fondamentali dell'identità regionale, quali la cultura della non violenza e della legalità, e all'uguaglianza, ma anche in osservanza dei principi costituzionali e della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), principi costituzionali che comprendono il rispetto della competenza esclusiva statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale».

Peraltro, alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui ai fini dell'individuazione della materia in cui si colloca la norma impugnata, si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della stessa, «tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato» (sono citate a tal fine le sentenze n. 175 del 2016, n. 245 e n. 140 del 2015, e n. 167 del 2014), si dovrebbe ritenere che, nella specie, il legislatore umbro sia intervenuto non per prevenire le ipotesi di reato e turbativa dell'ordine pubblico legate al fenomeno in questione, ma per «tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni» (art. 1, comma 1, della legge reg. Umbria n. 4 del 2018).

A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa regionale evidenzia inoltre come norme di formulazione identica o del tutto analoga a quella oggetto del giudizio siano contenute in altre leggi regionali, non impugnate dal Governo (sono indicati l'art. 1 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2018, n. 2, recante «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo»; l'art. 1 della legge della Regione Lombardia 7 febbraio 2017, n. 1, recante «Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo»; l'art. 1 della legge della Regione Lazio 24 marzo 2016, n. 2, recante «Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo»).

2.2.- Con riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo all'art. 4 della legge regionale impugnata, la resistente sottolinea come lo scopo del Tavolo di coordinamento sia unicamente quello di raccogliere informazioni sul bullismo e cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto dei due fenomeni presenti sul territorio regionale, essendo evidente, ad avviso della Regione, che la raccolta delle informazioni avvenga per le finalità esplicitate all'art. 1 della legge stessa, ossia per «tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili».

Diversamente da quanto sostenuto dal Governo, nell'articolo in esame non vi sarebbe quindi alcuna previsione in capo alla Regione di un «generale potere di promuovere attraverso il menzionato Tavolo, il "coordinamento" tra i vari soggetti preposti all'attività di prevenzione e contrasto del bullismo», bensì la chiara finalità di «creare una sinergia tra tutti i soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo».

La censura sarebbe comunque infondata alla luce della sentenza n. 105 del 2006 di questa Corte, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di una legge abruzzese, istitutiva di un comitato scientifico regionale per le politiche di sicurezza e legalità, in ragione dei compiti allo stesso affidati, aventi essenzialmente carattere di studio e ricerca, analogamente all'attività del Tavolo di coordinamento umbro, cui è demandata un'attività precipuamente conoscitiva, che escluderebbe ogni incidenza sull'invocata competenza statale.

Inoltre, secondo la resistente, il carattere facoltativo della partecipazione all'organo indicato da parte dei rappresentanti delle Forze di polizia sarebbe sufficiente ad escludere comunque ogni profilo di illegittimità costituzionale alla luce della sentenza della Corte n. 134 del 2004.

Infine, la difesa regionale sottolinea come previsioni analoghe a quella impugnata, contenute in simili leggi di altre Regioni, non siano state oggetto di censura governativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, laddove prevede che la legge regionale umbra è volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo «in tutte le sue manifestazioni», conterrebbe una «formulazione generica e poco chiara», atta a ricomprendere non solo interventi di carattere social-preventivo, ma anche quelli strettamente inerenti all'ordine pubblico e alla sicurezza.

Con riferimento all'art. 4, istitutivo del «Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo», il Governo lamenta che l'acquisizione di informazioni sull'attività di ordine pubblico espletata dagli appartenenti alle Forze di polizia - componenti facoltativi di detto tavolo - trascenderebbe le finalità di carattere sociale ed educativo sottese all'intervento regionale e conferirebbe invece alla Regione «il generale potere di promuovere, attraverso il menzionato Tavolo, "il coordinamento" tra i vari soggetti preposti all'attività di prevenzione e contrasto del bullismo, e potrebbero riguardare profili penali e attività di polizia in ordine alla prevenzione e repressione dei vari reati sussumibili nel fenomeno del bullismo».

Entrambe le disposizioni impugnate, dunque, eccederebbero l'area di intervento regionale, circoscritta agli interventi di carattere educativo e social-preventivo, interferendo indebitamente con la competenza esclusiva statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza».

2.- Le questioni non sono fondate.

2.1.- Deve preliminarmente osservarsi come il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sia oggetto di particolare attenzione ad ogni livello, per l'allarme destato dal diffondersi di comportamenti aggressivi, soprattutto negli ambienti scolastici, che non di rado trascendono in forme di violenza fisica e psicologica verso i soggetti più deboli e meno integrati. Il fenomeno non è nuovo, ma nelle nuove generazioni presenta caratteri di maggiore diffusione e pervasività, a causa delle potenzialità offerte dagli strumenti tecnologici, i nuovi media e i social networks. Il legislatore statale è da ultimo intervenuto in materia con la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), che ha, tra l'altro, previsto l'attivazione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Il tema è particolarmente sentito anche a livello locale, dove numerose sono le iniziative regionali, non necessariamente a carattere legislativo, che perseguono il medesimo obiettivo di prevenzione e contrasto del bullismo, attraverso la promozione e il finanziamento di progetti e programmi per la diffusione di una cultura del rispetto dell'altro, della dignità di ogni persona, della convivenza civile, della solidarietà, nonché l'istituzione di organismi tecnici per il monitoraggio e l'analisi del fenomeno. Un tale obiettivo, del resto, richiede un'azione capillare, soprattutto di tipo educativo, che coinvolga tutti i soggetti che quotidianamente entrano in contatto con i ragazzi nei vari ambiti di socializzazione, a partire dalle famiglie e dalle scuole.

2.2.- In questo quadro si inserisce anche la legge reg. Umbria n. 4 del 2018, la quale prevede una serie di interventi volti alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo nel territorio regionale.

Si tratta invero di un intervento normativo volto a promuovere campagne di educazione civica all'interno delle istituzioni scolastiche, nonché accordi e intese con i soggetti istituzionali operanti nel territorio, promuovendo e finanziando progetti e programmi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, come pure per l'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete.

2.3.- L'art. 1 della legge regionale impugnata, dichiaratamente collocandosi nel rispetto dei principi costituzionali e della citata legge n. 71 del 2017, descrive le finalità dell'intervento regionale, che mira a «tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili». Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione Umbria promuove e sostiene, attraverso finanziamenti gravanti su appositi capitoli di spesa nell'ambito della Missione denominata «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (art. 8 della legge reg. Umbria n. 4 del 2018), progetti e programmi concernenti: la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione in ordine alla gravità del bullismo e cyberbullismo e delle sue conseguenze; la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo sui temi, tra gli altri, della legalità e del rispetto reciproco; l'attivazione di programmi di sostegno in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo, nonché di programmi di recupero rivolti agli autori di detti atti, oltre all'organizzazione di corsi, programmi di assistenza e di supporto per i genitori (art. 2 della medesima legge regionale).

2.4.- L'art. 4 impugnato istituisce il «Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo», presieduto dal Presidente della Giunta regionale o l'Assessore a tal fine delegato. Esso è composto dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, dai rappresentanti delle ASL e da un rappresentante dell'ANCI. Possono altresì partecipare, previa intesa con gli enti di appartenenza, anche i Prefetti, un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, uno dell'Ordine degli avvocati, uno dell'Arma dei Carabinieri, uno della Polizia e uno della Guardia di finanza.

Detto organismo ha il compito di raccogliere informazioni sui fenomeni in esame e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti nel territorio, al fine di creare una «sinergia» tra tutti i soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire e contrastare il bullismo.

Il Tavolo opera in raccordo con il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili e si avvale del supporto del Garante regionale dell'infanzia e l'adolescenza, del Comitato regionale per le comunicazioni e del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità.

3.- La lettura complessiva della legge della Regione Umbria porta ad escludere che le disposizioni impugnate eccedano l'ambito di intervento regionale e interferiscano, come sostenuto nel ricorso, con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che «ai fini dell'individuazione della materia nella quale si colloca la norma impugnata, si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da essa stabilita, "tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato" (ex plurimis, sentenze n. 140 del 2015 e n. 167 del 2014; analogamente sentenze n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015)» (sentenza n. 108 del 2017).

In ossequio a tali principi, occorre esaminare le disposizioni impugnate nel contesto di una lettura integrata e sistematica della legge regionale Umbria n. 4 del 2018, a partire dalle sue finalità che perseguono il dichiarato intento di «prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili» (art. 1). Le tipologie di interventi programmati allo scopo, il novero dei soggetti coinvolti, l'enunciazione delle tipologie dei progetti ammessi ai finanziamenti e l'individuazione dei beneficiari dei medesimi denotano che la Regione ha inteso agire esclusivamente su un piano educativo, con particolare attenzione agli ambienti rivolti ai più giovani e con azioni di tipo culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo. Non vi sono elementi che possano manifestare una interferenza della Regione nelle attività di repressione del bullismo e del cyberbullismo, la cui individuazione e definizione è data invece dal legislatore statale (art. 1, comma 2, della legge n. 71 del 2017) che ha stabilito anche i relativi rimedi e le relative sanzioni (si vedano gli artt. 2, 5 e 7 della legge n. 71 del 2017). Né vi è traccia di sovrapposizione da parte del legislatore regionale con le scelte di politica criminale per il contrasto ai reati connessi ai fenomeni in questione, anch'esse rientranti, invece, nella sfera statale (art. 7 della legge n. 71 del 2017).

Il legislatore regionale è piuttosto intervenuto in un'ottica di prevenzione del bullismo quale problema di interesse sociale generale, per tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, perseguendo finalità di prevenzione, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

4.- Anche in riferimento al Tavolo di coordinamento regionale di cui all'art. 4 della legge reg. Umbria n. 4 del 2018, il ricorso lamenta una invasione delle competenze esclusive del legislatore statale in materia di sicurezza e ordine pubblico, ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poiché, ad avviso del ricorrente, è ben possibile che le informazioni raccolte da questo organismo trascendano le finalità di carattere sociale, culturale ed educativo proclamate all'art. 1 della suddetta legge regionale e sconfinino nella materia penale, intersecando, perciò, le attività di polizia relative ai reati sussumibili nel fenomeno del bullismo. Invero, il dato testuale e una lettura della disposizione impugnata alla luce delle altre previsioni della legge regionale consentono di escludere che l'attività di detto organo possa ledere l'invocata competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Occorre innanzi tutto osservare che i compiti del Tavolo di coordinamento, di cui all'impugnato art. 4, si limitano alla raccolta di «informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio». Questa Corte ha ripetutamente ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento ad altre disposizioni di leggi regionali che prevedevano l'istituzione di organismi operanti nell'ambito della promozione della cultura della legalità, quando i compiti da questi svolti erano essenzialmente di promozione culturale, di studio e di ricerca (sentenze n. 208 del 2018 e n. 105 del 2006). Invero, secondo un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica riguarda le funzioni dirette a tutelare interessi fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica delle persone, o la sicurezza dei beni (sentenza n. 290 del 2001), restando estranea a tale ambito l'attività di conoscenza, formazione e ricerca che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull'assetto della competenza statale (sentenze n. 208 del 2018 e n. 105 del 2006).

Analoghe valutazioni possono ripetersi anche per le competenze affidate al tavolo tecnico umbro a cui, nell'ambito della prevenzione e contrasto del bullismo, sono riconosciute attribuzioni meramente informative e conoscitive (a contrario, sentenza n. 325 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa della Regione Puglia istitutiva di una «Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale», i cui compiti definivano «un ruolo operativo non riducibile a meri compiti istruttori, consultivi o di studio»).

Né in senso contrario depone la possibile partecipazione al Tavolo di coordinamento di esponenti delle Forze di polizia. L'impugnato art. 4, infatti, prevede che oltre ai soggetti indicati nel primo periodo - appartenenti all'amministrazione regionale e sanitaria, agli organismi rappresentativi degli studenti e alle associazioni che operano nel settore - al Tavolo «possono partecipare, previa intesa con gli enti di appartenenza, anche i Prefetti della Regione o loro delegati, un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, un rappresentante degli Ordini degli Avvocati presenti sul territorio regionale, designato congiuntamente dagli Ordini stessi, un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, un rappresentante della Polizia di Stato e un rappresentante della Guardia di Finanza». La presenza dei Prefetti e dei rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, tra i soggetti invitati al Tavolo di coordinamento, ha erroneamente indotto il ricorrente a ravvisare una possibile invasione nel campo delle attività di sicurezza e ordine pubblico riservate allo Stato. Invero, la disposizione è chiara nel precisare che la partecipazione dei rappresentanti delle Forze di polizia è solo eventuale e facoltativa, ed è pur sempre subordinata ad una «previa intesa con gli enti di appartenenza». Si tratta dunque di un'ipotesi ben diversa da quelle nelle quali questa Corte ha in passato dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di leggi regionali con le quali si istituivano organismi nella cui composizione era prevista la presenza necessaria dei questori, dei prefetti e dei rappresentanti delle Forze dell'ordine preposte alla pubblica sicurezza (tra le molte, sentenza n. 55 del 2001). Nel caso del «Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo» istituito dalla Regione Umbria, la facoltatività della partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine e la tipologia dei compiti meramente conoscitivi e informativi ad esso affidati consentono di ritenere che la Regione resistente si sia legittimamente mossa nell'ambito della propria competenza, di promozione culturale e politica socio-assistenziale, senza tracimare nel campo della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, spettante in via esclusiva allo Stato.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

P. Dubolino, F. Costa

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