Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 16 maggio 2019

«Rinvio pregiudiziale - Trasferimenti di imprese - Direttiva 2001/23/CE - Articoli da 3 a 5 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Eccezioni - Procedura di insolvenza - Procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario - Salvaguardia totale o parziale dell'impresa - Legislazione nazionale che autorizza il cessionario, dopo il trasferimento, a riassumere i lavoratori di sua scelta».

Nella causa C-509/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt (Corte del lavoro di Anversa, sezione di Hasselt, Belgio), con decisione del 14 agosto 2017, pervenuta in cancelleria il 21 agosto 2017, nel procedimento Christa Plessers contro Prefaco NV, Belgische Staat.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli da 3 a 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Christa Plessers e, dall'altro, la Prefaco NV e il Belgische Staat (Stato belga), in merito alla legittimità del licenziamento di cui la sig.ra Plessers è stata oggetto.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23:

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».

4. In forza dell'articolo 4 di tale direttiva:

«1. Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione.

Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi a talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento.

2. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro».

5. A termini dell'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)».

Diritto belga

6. L'articolo 22 della wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (legge relativa alla continuità delle imprese), del 31 gennaio 2009 (Belgisch Staatsblad, 9 febbraio 2009, pag. 8436), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «WCO»), dispone quanto segue:

«Fintanto che il tribunale non abbia statuito sull'istanza di riorganizzazione giudiziale, indipendentemente dal fatto che l'azione sia stata proposta oppure l'esecuzione sia stata avviata prima o dopo il deposito dell'istanza:

- il debitore non può essere dichiarato fallito e, nel caso di una società, quest'ultima non può allo stesso modo essere sottoposta a liquidazione giudiziale;

- non può avere luogo alcuna realizzazione di beni mobili o immobili del debitore a seguito dell'esercizio di un mezzo di esecuzione».

7. L'articolo 60, primo comma, della WCO così recita:

«La sentenza che dispone il trasferimento designa un commissario giudiziale incaricato di organizzare ed effettuare il trasferimento in nome e per conto del debitore. Essa determina l'oggetto del trasferimento o lo lascia al potere discrezionale del commissario giudiziale».

8. Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4, della WCO:

«La scelta dei lavoratori da riassumere spetta al cessionario. Tale scelta deve essere dettata da motivi economici, tecnici e d'organizzazione e non deve configurare una disparità di trattamento vietata, in particolare sulla base dell'attività esercitata in veste di rappresentante del personale nell'impresa o nella parte di impresa trasferita.

L'assenza di disparità di trattamento vietata a tal riguardo si considera accertata se la percentuale di lavoratori e di loro rappresentanti che erano attivi nell'impresa o nella parte di impresa trasferita e che sono scelti dal cessionario è rispettata nel numero totale di lavoratori scelti.»

9. Ai sensi dell'articolo 62 della WCO:

«Il commissario giudiziale designato organizza e effettua il trasferimento disposto dal tribunale attraverso la vendita o la cessione degli attivi mobili o immobili necessari o utili alla conservazione di tutta o parte dell'attività economica dell'impresa.

Sollecita delle offerte avendo cura in particolare della conservazione di tutta o parte dell'attività dell'impresa, sempre considerando i diritti dei creditori. [...]

[...]».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10. La sig.ra Plessers è stata dipendente della Echo NV presso il sito di Houthalen-Helchteren (Belgio) dal 17 agosto 1992 all'aprile 2013.

11. Il 23 aprile 2012, su domanda della Echo, il rechtbank van koophandel te Hasselt (tribunale del commercio di Hasselt, Belgio) ha avviato un procedimento di riorganizzazione giudiziale al fine di ottenere l'accordo dei creditori, ai sensi degli articoli da 44 a 58 della WCO. A tale società veniva accordata una sospensione fino al 23 ottobre 2012, e successivamente fino al 22 aprile 2013.

12. Il 19 febbraio 2013, vale a dire prima della scadenza della sospensione, il rechtbank van koophandel te Hasselt (tribunale del commercio di Hasselt) ha accolto la domanda proposta dalla Echo volta a modificare il trasferimento consensuale in un trasferimento soggetto a controllo giudiziario.

13. Il 22 aprile 2013, tale giudice ha autorizzato i commissari giudiziali a procedere al trasferimento dei beni mobili e immobili alla Prefaco, una delle due società che avevano presentato una candidatura per il riacquisto della Echo. Nella sua proposta, la Prefaco si era offerta di riassumere 164 lavoratori, ossia circa due terzi dell'organico della Echo.

14. L'accordo di trasferimento è stato firmato il giorno stesso. L'allegato 9 di tale accordo conteneva l'elenco dei lavoratori da riassumere. Il nome della sig.ra Plessers non compariva in tale elenco.

15. Inoltre, detto accordo prevedeva che il trasferimento sarebbe divenuto effettivo due giorni lavorativi dopo la data della sentenza di autorizzazione del rechtbank van koophandel te Hasselt (tribunale del commercio di Hasselt).

16. Il 23 aprile 2013, la Prefaco ha contattato telefonicamente i lavoratori riassunti, chiedendo loro di presentarsi il giorno successivo al fine di esercitare le loro funzioni. Il 24 aprile 2013, la Prefaco ha confermato tale trasferimento per iscritto. Per quanto riguarda gli altri dipendenti, essi sono stati contattati telefonicamente e informati dai commissari giudiziali, con lettera del 24 aprile 2013, del fatto che non erano stati riassunti dalla Prefaco.

17. Il tenore di tale lettera era il seguente:

«La presente lettera vale come notifica ufficiale ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, della [WCO]. Le attività della [Echo] cessano a partire dal 22 aprile 2013. Poiché Lei non è stata riassunta dai summenzionati cessionari, la presente lettera deve essere considerata come un recesso contrattuale da parte del Suo datore di lavoro, la [Echo]. Quale eventuale creditore della [Echo], è opportuno che Lei presenti il credito presso i sottoscritti commissari giudiziali (...)».

18. I commissari giudiziali hanno parimenti rilasciato alla sig.ra Plessers un modulo che indicava il 23 aprile 2013 quale data di cessazione del contratto.

19. Con lettera del 7 maggio 2013, la sig.ra Plessers ha intimato alla Prefaco di riassumerla. A giudizio dell'interessata, la Prefaco aveva iniziato a gestire lo stabilimento di Houthalen-Helchteren a partire dal 22 aprile 2013, data alla quale il rechtbank van koophandel te Hasselt (tribunale del commercio di Hasselt) ha pronunciato la propria sentenza.

20. La Prefaco ha respinto tale domanda con lettera del 16 maggio 2013, richiamando l'articolo 61, paragrafo 4, della WCO, il quale conferisce al cessionario il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere o meno, sempreché, da un lato, siffatta scelta sia dettata da motivi economici, tecnici o d'organizzazione e, dall'altro, che non sussista una disparità di trattamento vietata. La Prefaco ha aggiunto che non era vincolata dall'obbligo di riassumere la sig.ra Plessers dopo la risoluzione del contratto di lavoro tra quest'ultima e la Echo.

21. Con atto dell'11 aprile 2014, la sig.ra Plessers ha proposto ricorso dinanzi all'arbeidsrechtbank te Antwerpen (Corte del lavoro di Anversa, Belgio).

22. Inoltre, il 24 luglio 2015, la sig.ra Plessers ha chiesto che fosse disposto l'intervento coatto dello Stato belga.

23. Con sentenza del 23 maggio 2016, l'arbeidsrechtbank te Antwerpen (Corte del lavoro di Anversa) ha respinto in quanto infondate tutte le domande della sig.ra Plessers e ha condannato quest'ultima a sostenere la totalità delle spese.

24. La sig.ra Plessers ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt (Corte del lavoro di Anversa, sezione di Hasselt, Belgio), che ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la domanda pregiudiziale seguente:

«Se il diritto di scelta del cessionario, previsto all'articolo 61, paragrafo 4 (...) della [WCO], nella misura in cui detta "riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario" sia utilizzata al fine di conservare in tutto o in parte l'impresa cedente o le sue attività, sia compatibile con la direttiva [2001/23], segnatamente con i suoi articoli 3 e 5».»

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

25. La Prefaco esprime i suoi dubbi quanto alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, facendo notare che, dal suo punto di vista, la questione posta non è pertinente ai fini della soluzione della controversia principale. Infatti, poiché tale causa oppone due privati, la sig.ra Plessers non potrebbe invocare la direttiva 2001/23 al fine di disapplicare una disposizione legislativa nazionale chiara.

26. Si deve ricordare, a tale proposito, che spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, in particolare, la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 24, nonché del 7 febbraio 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, punto 31).

27. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l'interpretazione o l'esame di validità richiesto relativamente ad una norma dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 25, nonché del 7 febbraio 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, punto 32).

28. Dal momento che la questione sollevata dal giudice del rinvio verte sull'interpretazione della direttiva 2001/23, è opportuno rilevare che, certamente, trattandosi di una controversia tra privati, la Corte ha costantemente dichiarato che una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un privato e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Tuttavia, la Corte ha parimenti dichiarato a più riprese che l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest'ultima così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo si impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

29. Ne consegue che, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest'ultima e conformarsi così all'articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

30. In considerazione di quanto sopra, non si può ritenere che la questione sollevata dal giudice del rinvio non abbia alcun rapporto con l'oggetto del procedimento principale o che essa verta su un problema di natura ipotetica.

31. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pertanto ricevibile.

Nel merito

32. In via preliminare si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione ad essa sottoposta. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell'Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale (sentenze del 13 ottobre 2016, M. e S., C-303/15, EU:C:2016:771, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 31 maggio 2018, Zheng, C-190/17, EU:C:2018:357, punto 27).

33. Nel caso di specie, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla questione se la norma della legislazione nazionale invocata sia conforme agli articoli 3 e 5 della direttiva 2001/23.

34. Ebbene, da un lato, così formulata, tale questione porterebbe la Corte a pronunciarsi, nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sulla compatibilità di una normativa di diritto interno con il diritto dell'Unione, il che non le compete (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, OTP Bank, C-672/13, EU:C:2015:185, punto 29).

35. Dall'altro, anche se la suddetta questione non si riferisce espressamente all'articolo 4 della direttiva 2001/23, quest'ultimo, in quanto riguarda la protezione dei lavoratori contro qualsiasi licenziamento deciso dal cedente o dal cessionario sulla base del trasferimento, risulta pertinente ai fini della risposta da fornire al giudice del rinvio.

36. In tali circostanze, conviene riformulare la questione sollevata nel senso che con essa si chiede, in sostanza, se la direttiva 2001/23, segnatamente i suoi articoli da 3 a 5, debba essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale, in caso di trasferimento di un'impresa intervenuto nell'ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l'impresa cedente o le sue attività, preveda, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.

37. A tale riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, salvo che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 di tale direttiva non si applicano ad alcun trasferimento di imprese nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.

38. Peraltro, la Corte ha dichiarato che poiché l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 rende, in linea di principio, inapplicabile il regime di tutela dei lavoratori in determinati casi di trasferimento di imprese e si discosta dall'obbiettivo principale alla base di tale direttiva, esso deve necessariamente essere oggetto di una interpretazione restrittiva (sentenza del 22 giugno 2017 Federatie Nederlandse Vakvereniging e a., C-126/16, EU:C:2017:489, punto 41).

39. Pertanto, è opportuno, in primo luogo, determinare se un trasferimento d'impresa come quello di cui al procedimento principale rientri nell'eccezione prevista all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.

40. Al tale riguardo, la Corte ha dichiarato che occorre assicurarsi che siffatto trasferimento soddisfi i tre requisiti cumulativi fissati dalla citata disposizione, vale a dire che il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga, che questa procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente e che si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e a., C-126/16, EU:C:2017:489, punto 44).

41. Per quanto concerne, in primo luogo, il requisito secondo il quale il cedente deve essere oggetto di una procedura fallimentare o di insolvenza analoga, è necessario rilevare che, secondo la legislazione nazionale di cui al procedimento principale, finché il tribunale non ha statuito sull'istanza di riorganizzazione giudiziale, il debitore non può essere dichiarato fallito e, nel caso di una società, neppure quest'ultima può essere sottoposta a liquidazione giudiziale.

42. Ebbene, da un lato, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, è pacifico tra le parti che una procedura di riorganizzazione giudiziale non possa essere considerata una procedura fallimentare.

43. Dall'altro lato, anche se una procedura di riorganizzazione giudiziale, come quella di cui al procedimento principale, può portare al fallimento dell'impresa interessata, tale conseguenza non risulta né automatica né certa.

44. Per quanto riguarda, poi, il requisito secondo il quale la procedura deve essere aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, dalla giurisprudenza della Corte risulta che non soddisfa tale requisito una procedura che miri al proseguimento dell'attività dell'impresa interessata (sentenza dal 22 giugno 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e a., C-126/16, EU:C:2017:489, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

45. Ebbene, come risulta dalla formulazione stessa della questione sollevata, il giudice nazionale competente ha ordinato una tale procedura di riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario utilizzata al fine di conservare in tutto o in parte la Echo o le sue attività.

46. Infine, per quanto riguarda il requisito secondo il quale la procedura in questione deve svolgersi sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, dalla legislazione nazionale risulta che, da una parte, il commissario giudiziale designato dalla sentenza che ordina il trasferimento è incaricato di organizzarla e realizzarla in nome e per conto del debitore. Dall'altra parte, tale commissario giudiziale deve sollecitare offerte, garantendo in particolare la conservazione di tutta o parte dell'attività dell'impresa, considerando al contempo i diritti dei creditori. In caso di pluralità di offerte analoghe, la priorità è accordata a quella che garantisce la conservazione dell'occupazione tramite un accordo sociale.

47. Ebbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, il controllo così esercitato dal commissario nell'ambito della procedura di riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario non sembrerebbe soddisfare tale requisito, poiché la sua portata è più ristretta rispetto a quella del controllo esercitato dal commissario nell'ambito di una procedura fallimentare.

48. Da quanto precede deriva che una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario, come quella di cui al procedimento principale, non soddisfa i requisiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, e che, pertanto, il trasferimento effettuato in tali condizioni non rientra nell'eccezione prevista dalla citata disposizione.

49. Quindi, bisogna constatare che gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23 restano applicabili in una causa come quella di cui al procedimento principale.

50. In tali condizioni occorre, in secondo luogo, determinare se gli articoli 3 e 4 della citata direttiva debbano essere interpretati nel senso che si oppongono a una legislazione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la possibilità, per il cessionario, di scegliere i lavoratori che desidera riassumere.

51. A tale riguardo, anzitutto, dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 risulta che i diritti e gli obblighi risultanti per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento dell'impresa sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

52. Infatti, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, la direttiva 2001/23, compreso l'articolo 3, è volta a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di restare al servizio del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente. Lo scopo di tale direttiva è quello di garantire, per quanto possibile, la continuazione dei contratti o dei rapporti di lavoro, senza modifiche, con il cessionario, per impedire che i lavoratori interessati si trovino in una situazione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (v. in tal senso l'ordinanza del 15 settembre 2010, Briot, C-386/09, EU:C:2010:526, punto 26 e giurisprudenza citata).

53. Successivamente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, il trasferimento di un'impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Ciò premesso, tale disposizione non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o di organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione.

54. Risulta dalla formulazione di tale disposizione che i licenziamenti effettuati nell'ambito di un trasferimento d'impresa devono essere motivati da ragioni economiche, tecniche o di organizzazione sul piano dell'occupazione, che non riguardino intrinsecamente detto trasferimento.

55. La Corte ha così dichiarato che l'assenza di accordo tra il cessionario e i locatori relativamente ad un nuovo contratto di locazione, l'impossibilita di trovare un altro locale commerciale o, ancora, l'impossibilità di trasferire il personale in altri punti vendita possono costituire motivi economici, tecnici o di organizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2008, Kirtruna e Vigano, C-313/07, EU:C:2008:574, punto 46).

56. Nel caso di specie, dalla legislazione nazionale di cui al procedimento principale risulta che il concessionario ha il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere, ma tale scelta deve tuttavia fondarsi su motivi tecnici, economici e organizzativi, e deve effettuarsi senza disparità di trattamento vietata.

57. Ebbene, siffatta legislazione nazionale sembra riguardare, contrariamente alla prospettiva nella quale si inserisce l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, non i lavoratori oggetto di licenziamento, ma quelli il cui contratto di lavoro sia stato trasferito, fermo restando che la scelta di questi ultimi ad opera del cessionario si fondi su motivi tecnici, economici e organizzativi.

58. Se è vero che i lavoratori non scelti dal cessionario interessato e, di conseguenza, licenziati, sono implicitamente, ma necessariamente, quelli per i quali nessun motivo tecnico, economico o organizzativo impone, a parere del detto cessionario, il trasferimento del loro contratto di lavoro, resta il fatto che tale cessionario non è soggetto ad alcun obbligo di dimostrare che i licenziamenti intervenuti nell'ambito del trasferimento siano dovuti a motivi di ordine tecnico, economico o organizzativo.

59. Sembra quindi che l'applicazione di una legislazione nazionale come quella di cui al procedimento principale possa compromettere seriamente il rispetto dell'obiettivo principale della direttiva 2001/23, come precisato all'articolo 4, paragrafo 1 di quest'ultima e ricordato al punto 52 della presenta sentenza, ossia la protezione dei lavoratori contro i licenziamenti ingiustificati in caso di trasferimento d'impresa.

60. È opportuno, tuttavia, ricordare che, come è già stato sottolineato ai punti 28 e 29 della presente sentenza, un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, che si trovi nell'impossibilità di procedere ad un'interpretazione delle disposizioni del suo diritto nazionale in maniera conforme a una direttiva non trasposta o trasposta erroneamente, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare tali disposizioni nazionali contrarie alle disposizioni della direttiva. La parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale a detta direttiva potrebbe in ogni caso invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito (v. in tal senso, la sentenza del 7 agosto 2018, Smith, C-122/17, EU:C:2018:631, punti 49 e 56).

61. Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dichiarando che la direttiva 2001/23, e segnatamente gli articoli da 3 a 5, deve essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di trasferimento di un'impresa intervenuto nell'ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l'impresa cedente o le sue attività, prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.

Sulle spese

62. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e segnatamente gli articoli da 3 a 5, deve essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di trasferimento di un'impresa intervenuto nell'ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l'impresa cedente o le sue attività, prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.