Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 2 aprile 2019, n. 9078

Presidente: Iacobellis - Relatore: Delli Priscoli

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto avverso l'istanza di rimborso ICI per il 2007, in ordine alla quale, non rispondendo il Comune nei termini di legge, si formava appunto il silenzio-rifiuto.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente.

Il contribuente proponeva appello affermando come i due immobili in questione fossero materialmente uniti: conseguentemente, anche se costituenti due unità catastali differenti, devono essere considerate ai fini ICI come un'unica abitazione e conseguentemente essere ammesse al godimento dell'aliquota agevolata.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello del contribuente, ritenendo che i due immobili sono sempre stati separati fino alla morte della madre avvenuta nel 2009 e solamente nel 2010 si è proceduti alla fusione catastale; inoltre negli anni 2007-2009 TARSU e TIA sono state versate separatamente; infine la dichiarazioni di inizio lavori tra i due appartamenti è del 2006 ma quella di fine lavori è del 2010.

Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso; l'Agenzia delle entrate non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008 convertito in l. n. 126 del 2008, dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000, dell'art. 97 Cost. e del principio di leale collaborazione perché ai fini ICI ciò che rileva è l'utilizzo unitario, indipendentemente dal separato accatastamento di plurime unità abitative che la compongono;

ritenuto che il motivo è fondato in quanto in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato (Cass. 29 ottobre 2008, n. 25902; 12 febbraio 2010, n. 3393);

ritenuto dunque che la Commissione Tributaria Regionale ha errato laddove, nel rigettare l'appello del contribuente, ha fatto unicamente riferimento al momento della variazione catastale;

ritenuto che pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

A. Contrino e al. (curr.)

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