Corte di giustizia dell'Unione Europea
Settima Sezione
Sentenza 27 giugno 2019

«Rinvio pregiudiziale - Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CEE) n. 3950/92 - Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma - Determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare dovuto - Riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati - Misura nazionale che riassegna i quantitativi inutilizzati sulla base di criteri obiettivi di priorità».

Nella causa C-348/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 22 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2018, nel procedimento Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele - Società semplice contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in presenza di: Comitato Spontaneo Produttori Latte (COSPLAT), Società Agricola Galleana - Società semplice, VS e a.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (GU 1999, L 160, pag. 73) (in prosieguo: il «regolamento n. 3950/92»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone l'Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele - Società semplice all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Italia), in merito alla perequazione nazionale delle quote latte per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari che va dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento n. 3950/92

3. I considerando primo, terzo, sesto e settimo del regolamento n. 3950/92 enunciano quanto segue:

«[C]onsiderando che il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [(GU 1984, L 90, pag. 10)], ha introdotto in detto settore, a decorrere dal 2 aprile 1984, un regime di prelievo supplementare; che tale regime, istituito per il periodo di nove anni che si concluderà il 31 marzo 1993, è volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che esso resta necessario per il futuro per il conseguimento di un migliore equilibrio del mercato; che è pertanto opportuno prevederne l'applicazione per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 1993;

(...)

considerando che dev'essere mantenuto il metodo adottato nel 1984, consistente nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolto o venduto direttamente eccedenti un limite di garanzia; che tale limite di garanzia è determinato, per ciascuno Stato membro, mediante la fissazione di un quantitativo globale garantito, che non può essere superato dalla somma dei quantitativi individualmente attribuiti per le consegne e per le vendite dirette; (...)

(...)

considerando che il superamento di uno o l'altro dei quantitativi globali garantiti per lo Stato membro comporta il pagamento del prelievo da parte dei produttori che hanno contribuito al superamento; (...)

considerando che, allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, occorre prevedere la perequazione dei superamenti su tutti i quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo all'interno del territorio dello Stato membro; che, per quanto riguarda le consegne, che costituiscono la quasi totalità dei quantitativi commercializzati, la necessità di garantire la piena efficacia del prelievo in tutta la Comunità giustifica, in linea di principio, il mantenimento della possibilità per gli Stati membri di scegliere tra due modalità di perequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimento individuali, tenuto conto della diversità delle strutture di produzione e di raccolta lattiere; che, a tale proposito, occorre autorizzare gli Stati membri a non riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti, e a destinare l'importo riscosso che supera il prelievo dovuto al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o a restituirlo ai produttori facenti parte di talune categorie o che si trovano in una situazione eccezionale».

4. L'articolo 1 del regolamento n. 3950/92 così dispone:

«A decorrere dal 1° aprile 2000 è istituito, per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.

Il prelievo è fissato al 115% del prezzo indicativo del latte».

5. L'articolo 2 del citato regolamento ha il seguente tenore:

«1. Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di cui all'articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento.

A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell'acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

(...)

4. Qualora il prelievo sia dovuto e l'importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può destinare l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, primo trattino e/o rimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime».

6. L'articolo 10 del medesimo regolamento stabilisce che il prelievo è considerato come facente parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario.

Regolamento (CEE) n. 536/93

7. Il sesto considerando del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1993, L 57, pag. 12), enuncia quanto segue:

«considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento [n. 3950/92], spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri delle categorie prioritarie di produttori possano beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere nel proprio territorio ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati; che unicamente nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato a fissare - d'intesa con la Commissione - altri criteri».

8. L'articolo 3 del regolamento n. 536/93 così dispone:

«1. Alla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento [n. 3950/92], l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale, a fronte del quantitativo di riferimento di cui il produttore dispone e del relativo tenore rappresentativo di materia grassa, indica il volume e il tenore di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte consegnato dal produttore durante il periodo in questione.

(...)

3. Lo Stato membro può disporre che l'autorità competente notifichi all'acquirente l'importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro stesso - la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati od agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi.

(...)».

9. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 536/93:

«1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento [n. 3950/92], fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:

a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa;

b) la posizione geografica dell'azienda e, in primo luogo, le zone di montagna quali definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio[, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU 1975, L 128, pag. 1)];

c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica;

[d]) l'entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;

e) il volume del quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

Qualora l'applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile per un determinato periodo, vengono adottati, d'intesa con la Commissione, altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro».

Regolamento (CE) n. 1788/2003

10. Il regolamento n. 3950/92 è stato abrogato e sostituito a partire dal 1° aprile 2004 dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2003, L 270, pag. 123), a sua volta abrogato e sostituito, con effetto al 1° aprile 2008, dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).

11. I considerando 2 e 14 del regolamento n. 1788/2003 enunciano quanto segue:

«2) Per mettere a frutto l'esperienza acquisita [e] in un intento di semplificazione e chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento [n. 3950/92] e sostituirlo riorganizzando e chiarendo le norme vigenti.

(...)

14) Allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, è opportuno autorizzare gli Stati membri a riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti».

12. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento:

«A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri,

a) a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) oppure in un primo tempo a livello dell'acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale».

Diritto italiano

13. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge del 1° marzo 1999, n. 43 - Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (GURI n. 50, del 2 marzo 1999), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge ordinaria del 27 aprile 1999, n. 118 (GURI n. 100, del 30 aprile 1999) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 43/1999»), dispone:

«La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, di cui alla direttiva [75/268];

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva [75/268], e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993[, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU 1993, L 193, pag. 5)];

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

e-bis) in favore di tutti gli altri produttori».

14. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge del 4 febbraio 2000, n. 8 - Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (GURI n. 30, del 7 febbraio 2000), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 7 aprile 2000, n. 79 (GURI n. 82, del 7 aprile 2000) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 8/2000»), ha esteso l'applicazione dei criteri contemplati dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 43/1999 ai periodi successivi di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tra cui quello intercorrente dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15. La ricorrente di cui al procedimento principale gestisce un'impresa agricola produttrice di latte. Nel periodo dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001, essa ha superato il quantitativo di riferimento individuale di cui disponeva.

16. Con decisione in data 26 luglio 2001, intitolata «Regime quote latte - Compensazione nazionale, periodo 2000/2001», l'AGEA ha comunicato ai produttori le loro eccedenze di produzione e il risultato delle operazioni di compensazione. In virtù di tale decisione, i quantitativi di riferimento individuali inutilizzati sono stati riassegnati secondo un criterio di priorità per categorie, previsto dalla normativa applicabile. La ricorrente di cui al procedimento principale non rientrava tra i beneficiari di tali riassegnazioni.

17. La ricorrente di cui al procedimento principale ha contestato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma (Italia) la legittimità della decisione suddetta, nonché quella della decisione dell'AGEA, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 8/2000, avente ad oggetto la compensazione nazionale per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari che va dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001.

18. A seguito del rigetto del ricorso da essa proposto, la ricorrente di cui al procedimento principale ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (Italia).

19. La ricorrente di cui al procedimento principale ritiene che le disposizioni di legge che prevedono le modalità di ridistribuzione che le sono state applicate, e segnatamente l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 43/1999 e l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 8/2000, siano contrarie ai regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93. Infatti, prevedendo che il prelievo supplementare venga quantificato dopo la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati eseguita per categorie prioritarie, il legislatore italiano avrebbe violato l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 3950/92, il quale imporrebbe, per il caso in cui gli Stati membri scelgano di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati, di applicare un criterio paritario e proporzionale non suscettibile di alcuna deroga.

20. Il Consiglio di Stato rileva, anzitutto, come risulti dalla lettura dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 43/1999 e dalla constatazione della prassi seguita dallo Stato italiano che, tra le due forme di perequazione astrattamente consentite dall'articolo 2 del regolamento n. 3950/92, detto Stato ha scelto quella consistente in una riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92. Nell'esercizio della facoltà prevista da tale disposizione, le operazioni di compensazione tra quote eccedentarie e quote non interamente sfruttate, nonché le conseguenti riassegnazioni ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, sono state fatte per categorie secondo l'ordine indicato, e non già proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

21. Infine, detto giudice fa valere che, qualora la tesi della ricorrente di cui al procedimento principale fosse fondata, essa determinerebbe l'illegittimità delle modalità con le quali - fermo l'accertamento dell'originario esubero produttivo - sono stati individuati i soggetti beneficiari delle riassegnazioni dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, con esclusione della ricorrente suddetta.

22. Infine, il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale dominante, il regolamento n. 3950/92 non impone un obbligo di proporzionalità nella riassegnazione delle quote inutilizzate e, inoltre, i criteri di priorità sono conformi alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003. Tuttavia, il giudice del rinvio dubita che una siffatta considerazione sia compatibile con quanto prevedevano, ratione temporis, il regolamento n. 3950/92 e il regolamento n. 536/93. Esso si chiede in particolare se tali regolamenti debbano essere interpretati nel senso che la riassegnazione delle quote individuali inutilizzate avviene necessariamente su base paritaria e proporzionale, oppure se sia consentito agli Stati membri individuare categorie di produttori beneficiari in via prioritaria.

23. Alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento [n. 3950/92] debba essere - anche alla luce di quanto già motivato dalla [Corte] nella sentenza 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a. [(C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271)], in relazione all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [n. 1788/2003] - interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24. Il governo italiano contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Esso chiarisce che la questione sollevata dal giudice del rinvio è ipotetica, e sottolinea in proposito che il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente di cui al procedimento principale a motivo del fatto che quest'ultima, tenuto conto del carattere generico delle sue censure, si era limitata a contestare l'intero sistema ma non aveva fornito elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per il periodo di commercializzazione dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001, né riguardo al diritto ad una diversa assegnazione di quota. Se ciò venisse confermato in appello, non vi sarebbe alcun bisogno di applicare il regolamento n. 3950/92 né di sollecitarne l'interpretazione da parte della Corte.

25. Il governo italiano aggiunge che il giudice del rinvio non ha presentato il benché minimo elemento di fatto idoneo a far ritenere che la pretesa della ricorrente di cui al procedimento principale volta ad ottenere un diverso quantitativo di riferimento individuale presenti per lo meno elementi di plausibilità, o di non palese implausibilità in fatto. In sostanza, il giudice del rinvio avrebbe trattato la causa principale come se questa vertesse esclusivamente su una questione di diritto, mentre invece risulterebbe dal tenore della sentenza di primo grado che quest'ultima riguarderebbe innanzitutto una questione di fatto. Detto giudice avrebbe dovuto fornire alla Corte il minimo di elementi di fatto necessari a dare conto dell'utilità, per lo meno potenziale, dell'interpretazione richiesta.

26. A questo proposito, occorre rilevare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, EU:C:2018:979, punti 26 e 27 nonché la giurisprudenza ivi citata).

27. Nel caso di specie, da un lato, la decisione di rinvio contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio.

28. Dall'altro, nessun elemento del fascicolo permette di ritenere che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale o abbia carattere ipotetico.

29. Infatti, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il giudice del rinvio è chiamato a conoscere di una controversia nell'ambito della quale la ricorrente di cui al procedimento principale fa valere l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale che prevede le modalità di riassegnazione dei quantitativi individuali inutilizzati e contesta la legittimità del prelievo supplementare che le è stato imposto. Del resto, il giudice del rinvio indica espressamente, al punto 9 della decisione di rinvio, che la propria domanda di pronuncia pregiudiziale è rilevante ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale, dal momento che, se la tesi di detta ricorrente fosse fondata, ne scaturirebbe l'illegittimità delle modalità con le quali, fermo l'accertamento dell'originario esubero produttivo, sono stati individuati i soggetti beneficiari delle riassegnazioni dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, con esclusione dell'azienda ricorrente.

30. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

31. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, oppure se detta riassegnazione possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dal suddetto Stato membro.

32. In conformità di una consolidata giurisprudenza della Corte, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 26 settembre 2018, Baumgartner, C-513/17, EU:C:2018:772, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

33. L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 dispone che, a seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell'acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati, oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

34. Di conseguenza, come confermato altresì dal settimo considerando di detto regolamento, la disposizione sopra citata lasciava agli Stati membri la scelta di procedere ad una riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento complessivo a favore dei produttori che avevano effettuato delle consegne eccedentarie, prima di stabilire il contributo di ciascuno dei produttori al pagamento del prelievo dovuto. Infatti, la decisione di procedere alla riassegnazione è un'operazione facoltativa preliminare alla determinazione del contributo dei produttori e incide sul risultato di quest'ultima operazione (v., per analogia, sentenza del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 53).

35. Inoltre, risulta dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, nonché dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 536/93 che lo Stato membro dispone della facoltà di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, o a livello nazionale, direttamente ai produttori interessati, o a livello degli acquirenti affinché detti quantitativi vengano ripartiti tra i produttori in questione.

36. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizza a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata.

37. Infatti, risulta dalla formulazione stessa della disposizione suddetta che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tali quantitativi vengono ripartiti in modo «proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore».

38. L'argomento del governo italiano secondo cui la disposizione summenzionata non stabiliva nulla circa i criteri della riassegnazione stessa e menzionava il criterio proporzionale soltanto ai fini di regolare i calcoli che l'acquirente avrebbe dovuto operare qualora fosse spettato a lui applicare il prelievo a carico dei produttori, è espressamente contraddetto dalla giurisprudenza della Corte.

39. Infatti, la Corte ha già statuito che risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 che è senz'altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata in modo «proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore» e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è, quanto ad esso, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore (sentenza del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 64).

40. L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 stabilisce dunque un criterio in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Così, dato che tale disposizione non menziona nessun altro criterio, né rinvia alla competenza degli Stati membri per stabilire criteri che siano loro propri, il suddetto criterio di ripartizione proporzionale deve essere considerato come il solo in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati.

41. Tale interpretazione è confermata dal contesto nel quale si inserisce l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92. Infatti, la possibilità di procedere, nel quadro dell'applicazione di tale disposizione, alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati secondo altri criteri non può essere desunta dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento summenzionato.

42. Risulta dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come pure d'altronde dal sesto considerando del regolamento n. 536/93, che, qualora uno Stato membro abbia giudicato opportuno non operare nel proprio territorio una riassegnazione totale di quantitativi di riferimento inutilizzati, esso può, qualora il prelievo sia dovuto e l'importo riscosso sia superiore, destinare l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, primo trattino, del regolamento n. 3950/92 e/o rimborsarla ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o che si trovano confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con tale regime. Gli Stati membri individuano le categorie prioritarie in base ad uno o più criteri obiettivi, previsti dall'articolo 5 del regolamento n. 536/93, elencati in ordine di priorità.

43. La facoltà di riassegnare la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, e la facoltà, di cui uno Stato membro può avvalersi qualora non proceda ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati, di decidere di rimborsare o no ai produttori l'eccedenza del prelievo riscossa, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, obbediscono a logiche differenti.

44. Infatti, da un lato, l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 3950/92 mira a diminuire proporzionalmente il superamento dei quantitativi di riferimento dei produttori, al fine di ridurre anche il contributo di questi ultimi al prelievo dovuto. Invece, dall'altro lato, l'articolo 2, paragrafo 4, del citato regolamento si propone di determinare la destinazione dell'importo del prelievo riscosso in eccesso, prevedendo che il rimborso di tale eccedenza, ove questo venga deciso da uno Stato membro, venga effettuato a beneficio dei produttori che rientrano in categorie prioritarie, stabilite secondo i criteri obiettivi previsti dalla Commissione.

45. A motivo della diversità delle logiche sottese ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, la rilevanza, ai fini dell'applicazione della prima di queste disposizioni, dei criteri stabiliti dalla seconda di esse non può essere presunta e potrebbe discendere soltanto da un esplicito riferimento in tal senso nel regolamento. Orbene, né il regolamento n. 3950/92 né il regolamento n. 536/93 prevedono l'applicazione di detti criteri nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92.

46. Quanto agli argomenti del governo italiano relativi all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1788/2003, occorre constatare come tale disposizione preveda che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne debba essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore che abbia effettuato consegne in eccesso, oppure in base a criteri obiettivi da stabilirsi a cura degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 79).

47. È tuttavia pacifico che il regolamento n. 1788/2003, entrato in vigore il 28 ottobre 2003 e applicabile a partire dal 1° aprile 2004, non è applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, che concerne il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari che va dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001.

48. Indubbiamente, nella misura in cui il regolamento n. 1788/2003 mira, ai sensi del suo considerando 2, a riorganizzare e a chiarire le regole enunciate nel regolamento n. 3950/92, esso può essere preso in considerazione nell'interpretazione di quest'ultimo regolamento. Del resto, a questo proposito, la Corte ha constatato che l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1788/2003 perseguiva la medesima logica dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, e che non pareva che la possibilità degli Stati membri di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, prevista dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1788/2003, fosse stata un'innovazione rispetto al regime preesistente o che il legislatore avesse notevolmente modificato quest'ultimo su tale punto (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punti da 61 a 63).

49. Tuttavia, se è pur vero che, ai punti 63 e 64 della sentenza del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a. (C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271), la Corte ha fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, al fine di determinare la portata dei termini «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento (individuali) a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri», contenuti all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1788/2003, essa non ha preso posizione sulla questione se l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 autorizzasse - così come è avvenuto con l'introduzione dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1788/2003 - gli Stati membri a procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati secondo criteri obiettivi da fissarsi ad opera di tali Stati membri.

50. Occorre inoltre aggiungere che la Corte ha già statuito in sostanza che, nel caso in cui un testo giuridico subentri al posto di un altro, occorre presumere, fino a prova contraria, che qualsiasi differenza di redazione implichi una differenza di portata, qualora il nuovo testo porti ad una diversa interpretazione (sentenza del 1° giugno 1961, Simon/Corte di giustizia, 15/60, EU:C:1961:11).

51. Di conseguenza, dall'introduzione, nel regolamento n. 1788/2003, dell'autorizzazione a procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati secondo criteri obiettivi da fissarsi a cura degli Stati membri non può desumersi che una possibilità siffatta esistesse già nel contesto dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92.

52. Per quanto riguarda l'obiettivo del prelievo, occorre ricordare che il regime del prelievo supplementare mira a ristabilire l'equilibrio fra l'offerta e la domanda sul mercato lattiero-caseario, caratterizzato da eccedenze strutturali, mediante una limitazione della produzione lattiero-casearia. Tale misura si iscrive dunque nel quadro degli obiettivi di sviluppo razionale della produzione lattiero-casearia e, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito della popolazione agricola interessata, nel quadro del mantenimento di un tenore di vita equo di tale popolazione (sentenze del 17 maggio 1988, Erpelding, 84/87, EU:C:1988:245, punto 26, nonché del 25 marzo 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., C-480/00, C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00, e da C-497/00 a C-499/00, EU:C:2004:179, punto 57). Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 3950/92, il prelievo supplementare istituito all'articolo 1 di quest'ultimo viene ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento dei quantitativi di riferimento (sentenza del 24 gennaio 2018, Commissione/Italia, C-433/15, EU:C:2018:31, punto 40).

53. Inoltre, come risulta chiaramente dall'articolo 10 del regolamento n. 3950/92, il prelievo supplementare fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote (sentenza del 25 marzo 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., C-480/00, C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00, e da C-497/00 a C-499/00, EU:C:2004:179, punto 59).

54. Nella misura in cui l'esercizio della facoltà riconosciuta allo Stato membro di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati porta alla diminuzione del superamento dei quantitativi di riferimento dei produttori nonché, di conseguenza, alla diminuzione dei fondi costituiti mediante il prelievo dovuto, uno Stato membro non può decidere liberamente il modo in cui tale riassegnazione viene effettuata, dal momento che il legislatore dell'Unione ha delimitato l'esercizio di tale facoltà prescrivendo le condizioni a tal fine.

55. L'obiettivo del prelievo supplementare rafforza dunque l'interpretazione secondo cui il criterio di ripartizione proporzionale, il solo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, deve essere considerato come l'unico criterio secondo il quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Per contro, e in ogni caso, non può dedursi da un'interpretazione teleologica che, in aggiunta, anche in assenza di un'esplicita autorizzazione in tal senso, uno Stato membro sarebbe autorizzato a procedere alla riassegnazione in base ad altri criteri.

56. Alla luce di quanto sopra esposto, gli argomenti del governo italiano, secondo cui l'utilizzazione di altri criteri non sarebbe espressamente vietata dal regolamento n. 3950/92 o dal regolamento n. 536/93, permetterebbe di realizzare gli obiettivi perseguiti nel settore lattiero-caseario e non violerebbe alcun principio generale del diritto dell'Unione, come i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, non possono trovare accoglimento.

57. Infatti, qualora il diritto dell'Unione, ivi compresi i principi generali di quest'ultimo, non contenga regole comuni a ciò intese, le autorità nazionali procedono, nell'attuazione della normativa dell'Unione, applicando le regole formali e sostanziali del loro diritto nazionale, fermo restando che esse sono tenute, quando adottano provvedimenti di attuazione di una normativa dell'Unione, ad esercitare il loro potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, tra i quali si annoverano i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., C-480/00, C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00, e da C-497/00 a C-499/00, EU:C:2004:179, punti 42 e 43 nonché la giurisprudenza ivi citata).

58. Orbene, come si è rilevato al punto 40 della presente sentenza, l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 stabilisce un criterio in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, restringendo così il potere discrezionale degli Stati membri.

59. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

Sulle spese

60. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

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