Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quinta Sezione
Sentenza 5 settembre 2019

«Rinvio pregiudiziale - Requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro - Regolamento (UE) n. 260/2012 - Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) - Pagamento mediante addebito diretto - Articolo 9, paragrafo 2 - Accessibilità del pagamento - Requisito del domicilio».

Nella causa C-28/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 20 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 2018, nel procedimento Verein für Konsumenteninformation contro Deutsche Bahn AG.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU 2012, L 94, pag. 22).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l'informazione dei consumatori; in prosieguo: il «VKI») e la Deutsche Bahn AG, in merito all'impossibilità per i viaggiatori che non hanno domicilio in Germania di pagare i biglietti prenotati tramite il sito Internet di tale società mediante un addebito diretto denominato in euro effettuato attraverso lo schema di addebiti diretti istituito a livello di Unione europea (in prosieguo: l'«addebito diretto SEPA»).

Contesto normativo

3. I considerando 1, 6, 9, 10, e 32 del regolamento n. 260/2012 sono così formulati:

«(1) La creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tal fine, il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro [(Single Euro Payments Area)] ("SEPA") mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali. Quale conseguenza dell'introduzione di standard, norme e prassi di pagamento aperti e comuni e mediante il trattamento integrato dei pagamenti, la SEPA dovrebbe offrire ai cittadini e alle imprese dell'Unione dei servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili. Ciò si dovrebbe applicare ai pagamenti SEPA a livello nazionale e transfrontaliero, alle stesse condizioni di base e conformemente agli stessi diritti e obblighi, indipendentemente dal luogo all'interno dell'Unione. (...)

(...)

(6) Solo una migrazione rapida e completa verso bonifici e addebiti diretti a livello di Unione permetterà di trarre tutti i vantaggi di un mercato integrato dei pagamenti, consentendo in tal modo di eliminare i costi elevati associati all'uso parallelo dei prodotti tradizionali e dei prodotti SEPA. È opportuno pertanto stabilire norme che si applichino all'esecuzione di tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto in euro nell'Unione. (...)

(...)

(9) Per l'esecuzione di un bonifico occorre che il conto di pagamento del beneficiario sia raggiungibile. Pertanto, per incoraggiare la diffusione dei bonifici e degli addebiti diretti a livello di Unione, si dovrebbe prevedere un obbligo di raggiungibilità in tutta l'Unione. Per accrescere la trasparenza, è inoltre opportuno consolidare in un unico atto tale obbligo e l'obbligo di raggiungibilità per gli addebiti diretti già fissato dal regolamento (CE) n. 924/2009 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU 2009, L 266, pag. 11)]. Tutti i conti di pagamento dei beneficiari raggiungibili per un bonifico nazionale dovrebbero essere raggiungibili anche per bonifici a valere su uno schema a livello di Unione. Tutti i conti di pagamento dei pagatori raggiungibili per un addebito diretto nazionale dovrebbero essere raggiungibili anche per addebiti diretti a valere su uno schema a livello di Unione. Ciò dovrebbe trovare applicazione a prescindere dalla decisione di un PSP di partecipare o meno a un determinato schema di bonifico o addebito diretto.

(10) L'interoperabilità tecnica è un prerequisito della concorrenza. Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia ostacolato da regole commerciali o da impedimenti tecnici, quali l'adesione obbligata a più di un sistema di regolamento dei pagamenti transfrontalieri. I bonifici e gli addebiti diretti dovrebbero essere eseguiti all'interno di uno schema le cui regole di base siano sottoscritte da PSP che rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all'interno dell'Unione, e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, sia transfrontaliere sia puramente nazionali. (...)

(...)

(32) Al fine di ottenere un ampio consenso pubblico a favore della SEPA, è essenziale garantire un elevato livello di protezione per i pagatori, segnatamente per quanto riguarda le operazioni di addebito diretto. Lo schema attuale - l'unico paneuropeo - di addebito diretto per i consumatori messo a punto dall'EPC prevede, per i pagamenti autorizzati, un diritto di rimborso incondizionato e senza bisogno di giustificazioni durante un periodo di otto settimane a decorrere dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, mentre tale diritto è soggetto a diverse condizioni a norma degli articoli 62 e 63 della direttiva 2007/64/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1)]. Alla luce della situazione che caratterizza attualmente i mercati e della necessità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, è opportuno che l'impatto di tali disposizioni sia valutato nella relazione che la Commissione presenta, in conformità dell'articolo 87 della direttiva 2007/64/CE, entro il 1° novembre 2012, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla [Banca centrale europea], corredata, se del caso, di una proposta di revisione».

4. L'articolo 1 del regolamento n. 260/2012, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell'Unione, ovvero nei casi in cui l'unico prestatore di servizi di pagamento ("PSP") interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione».

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

2) "addebito diretto", un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore;

3) "pagatore", una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento e che autorizza l'ordine di pagamento a partire da tale conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, una persona fisica o giuridica che effettua un pagamento su un conto di pagamento di un beneficiario;

4) "beneficiario", una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento e che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;

5) "conto di pagamento", un conto detenuto in nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

(...)

21) "mandato", l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al PSP del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al PSP di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;

(...)

26) "operazione di pagamento transfrontaliera", un'operazione di pagamento iniziata da un pagatore o da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;

27) "operazione di pagamento nazionale", un'operazione di pagamento iniziata da un pagatore oppure da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati nello stesso Stato membro;

(...)».

6. L'articolo 3 del suddetto regolamento, intitolato «Raggiungibilità», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Il PSP di un pagatore che è raggiungibile per un addebito diretto nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per gli addebiti diretti iniziati da un beneficiario mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro».

7. L'articolo 9 del medesimo regolamento, intitolato «Accessibilità del pagamento», al paragrafo 2 così dispone:

«Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all'articolo 3».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8. Ai sensi della legislazione austriaca, il VKI è legittimato ad agire in giudizio per la tutela dei consumatori.

9. La Deutsche Bahn è un'impresa di trasporto ferroviario con sede a Berlino (Germania). Essa consente ai consumatori di prenotare viaggi ferroviari internazionali sul proprio sito Internet. A tal fine, essa conclude, in base alle sue condizioni generali di trasporto, contratti con questi ultimi.

10. Secondo una delle clausole inserite in tali condizioni generali di trasporto, i biglietti prenotati sul sito Internet della Deutsche Bahn possono essere pagati con carta di credito, PayPal, con bonifico bancario istantaneo o con addebito diretto SEPA. Secondo tale clausola, quest'ultimo metodo di pagamento è tuttavia accettato solo subordinatamente al rispetto di più condizioni, vale a dire che il pagatore disponga di un domicilio in Germania, che consenta l'addebito diretto su un conto aperto presso una banca o una cassa di risparmio avente sede in uno Stato partecipante al SEPA, che ordini alla banca o alla cassa di risparmio di procedere all'addebito diretto e che si registri sul sito Internet della Deutsche Bahn. Peraltro, l'attivazione dell'addebito diretto SEPA richiede che il pagatore dia il suo consenso ad un'analisi di solvibilità.

11. Il VKI ha adito il Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) con un'azione inibitoria volta ad ordinare alla Deutsche Bahn di cessare l'uso di detta clausola nei propri contratti con i consumatori. A sostegno di tale ricorso, il VKI ha fatto valere che la clausola di cui trattasi nel procedimento principale, secondo cui il pagatore, per procedere a un pagamento mediante addebito diretto SEPA, deve segnatamente disporre di un domicilio in Germania, è in contrasto con l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012, dal momento che, da un lato, il conto di pagamento di un consumatore, di norma, si situa nello Stato membro in cui è domiciliato e, dall'altro, tale clausola impone un vincolo ancora più gravoso rispetto a una condizione che richiede l'apertura, da parte del pagatore, di un conto di pagamento in Germania.

12. La Deutsche Bahn ha sostenuto, dal canto suo, che il regolamento n. 260/2012, poiché si rivolge ai prestatori di servizi di pagamento, mira a tutelare non i pagatori, bensì i pagamenti. Tale regolamento non imporrebbe ai beneficiari di pagamenti di proporre l'addebito diretto SEPA a tutti i consumatori in tutta l'Unione. Peraltro, i consumatori disporrebbero di metodi alternativi di pagamento per l'acquisto di biglietti sul suo sito Internet. In ogni caso, la condizione relativa al domicilio del consumatore sarebbe giustificata. Infatti, nell'ambito di uno schema di addebito diretto, il prestatore di servizi di pagamento, contrariamente a quanto avverrebbe per altri schemi di pagamento, non fornirebbe alcuna garanzia di pagamento al beneficiario.

13. Con sentenza del 13 luglio 2016, il Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) ha accolto la domanda del VKI per i consumatori domiciliati in Austria, dopo aver osservato che detta clausola era in contrasto con l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012.

14. Adito in appello, l'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria), con sentenza del 14 marzo 2017, ha annullato tale sentenza e ha respinto la domanda del VKI, per il motivo che, sebbene l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 garantisca ai pagatori nonché ai beneficiari che essi devono avere un solo conto di pagamento al fine di poter effettuare pagamenti nazionali e transfrontalieri con addebito diretto, tale regolamento non obbliga i beneficiari ad accettare, in ogni caso, determinati strumenti di pagamento per il regolamento delle operazioni commerciali con i consumatori.

15. Adita dal VKI con un'impugnazione avverso tale sentenza, l'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria) ritiene che, vietando ai pagatori e ai beneficiari di precisare lo Stato membro in cui deve essere situato il conto dell'altra parte, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 non si rivolga ai prestatori di servizi di pagamento, ma si applichi ai rapporti tra i beneficiari e i pagatori e, pertanto, sia diretto a tutelare questi ultimi. Orbene, se è vero che, interpretata alla lettera, tale disposizione si limita a vietare la fissazione di un criterio di localizzazione geografica del conto di pagamento, resta il fatto che una clausola come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude l'addebito diretto SEPA qualora il pagatore non abbia il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede della sua attività, potrebbe essere in contrasto con detta disposizione, poiché il conto di pagamento di un pagatore, di regola, è situato nello Stato membro in cui quest'ultimo è domiciliato.

16. Alla luce di queste considerazioni, l'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 debba essere interpretato nel senso che è vietato al beneficiario assoggettare l'accettazione di un pagamento effettuato mediante un addebito diretto SEPA alla condizione che il pagatore abbia il domicilio nello Stato membro in cui anche il beneficiario ha la propria sede/domicilio, qualora siano autorizzate altre modalità di pagamento, ad esempio con carta di credito».

Sulla questione pregiudiziale

17. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude il pagamento mediante addebito diretto SEPA qualora il pagatore non abbia il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività.

18. In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 1, il regolamento n. 260/2012 è stato adottato nell'ambito del progetto di creazione del SEPA, destinato a sviluppare, per i pagamenti denominati in euro, servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione dei servizi di pagamento nazionali.

19. Ai sensi dell'articolo 1, tale regolamento mira a stabilire le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell'Unione, ovvero nei casi in cui l'unico prestatore di servizi di pagamento interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione.

20. Come emerge, in particolare, dai considerando 1 e 6 di detto regolamento, i requisiti tecnici e commerciali previsti da quest'ultimo si applicano ai pagamenti nazionali e transfrontalieri effettuati in ambito SEPA alle stesse condizioni di base e conformemente agli stessi diritti e obblighi, indipendentemente dal luogo all'interno dell'Unione, e ciò al fine di assicurare una migrazione completa verso bonifici e addebiti diretti stabiliti a livello di Unione e istituire in tal modo un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, in cui non esiste alcuna distinzione tra pagamenti nazionali e pagamenti transfrontalieri.

21. In tale contesto, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 dispone che un beneficiario che riceva fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento situato all'interno dell'Unione non debba «specificare» lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all'articolo 3 di tale regolamento, tenuto conto del fatto che la nozione di «addebito diretto» è definita all'articolo 2, punto 2, di detto regolamento come riguardante un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore.

22. In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012, un prestatore di servizi di pagamento di un pagatore che è raggiungibile per un addebito diretto nazionale, a norma di uno schema di pagamento, deve essere raggiungibile, allo stesso modo, come risulta altresì dal considerando 9 di tale regolamento, per effettuare gli addebiti diretti iniziati da un beneficiario, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, tramite un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro.

23. Risulta quindi dalla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso, che è vietato al beneficiario di un addebito diretto imporre che il conto del pagatore sia situato in un determinato Stato membro, se tale conto è raggiungibile per un addebito diretto nazionale.

24. Nel caso di specie, è pacifico che, se la clausola di cui al procedimento principale impone al pagatore l'obbligo di avere il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività, vale a dire la Germania, per contro, essa non esige che il pagatore disponga di un conto di pagamento in un determinato Stato membro. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 non contempla quindi esplicitamente una clausola del genere.

25. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, per interpretare una norma del diritto dell'Unione, occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 17 ottobre 2018, Günter Hartmann Tabakvertrieb, C-425/17, EU:C:2018:830, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

26. A tale proposito, è vero che il regolamento n. 260/2012 ha come scopo essenziale, come è stato ricordato ai punti da 18 a 20 della presente sentenza, di stabilire requisiti tecnici e commerciali, per quanto riguarda in particolare gli addebiti diretti, al fine di sviluppare servizi di pagamento comuni nell'Unione.

27. Ciò premesso, l'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento, nella parte in cui riguarda espressamente il rapporto specifico tra il pagatore e il beneficiario, contribuisce altresì al conseguimento dell'obiettivo di ottenere l'elevato livello di protezione dei consumatori necessario per garantire, come emerge dal considerando 32 di detto regolamento, l'adesione di questi ultimi al SEPA.

28. Infatti, tale disposizione consente l'uso, ai fini di un pagamento mediante addebito diretto, di un solo e medesimo conto di pagamento per qualsiasi operazione all'interno dell'Unione, evitando così i costi legati al mantenimento di più conti di pagamento, e ciò facendo in modo che, come risulta dal considerando 10 del regolamento n. 260/2012, norme commerciali non abbiano l'effetto di ostacolare la possibilità per i consumatori di effettuare, nell'ambito di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, qualsiasi pagamento a favore di conti detenuti da beneficiari presso prestatori di servizi situati in altri Stati membri.

29. Orbene, si deve constatare che una clausola, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una distinzione basata sul criterio del domicilio del pagatore, rischia di operare principalmente a danno dei consumatori che non hanno un conto di pagamento nello Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività. Infatti, è pacifico che, il più delle volte, i consumatori dispongono di un conto di pagamento nello Stato membro in cui hanno il loro domicilio.

30. Una siffatta clausola equivale quindi indirettamente a designare lo Stato membro nel quale il conto di pagamento deve essere situato, producendo così effetti analoghi a quelli risultanti da una siffatta designazione di uno Stato membro specifico.

31. Infatti, nella maggior parte dei casi, tale requisito del domicilio limita l'accessibilità al pagamento mediante addebito diretto SEPA ai soli pagatori che abbiano un conto di pagamento nello Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività e, pertanto, esclude da tali modalità di pagamento i pagatori titolari di un conto di pagamento in altri Stati membri.

32. Pertanto, tale clausola riserva dette modalità di pagamento essenzialmente alle operazioni di pagamento nazionali, ai sensi dell'articolo 2, punto 27, del regolamento n. 260/2012, vale a dire a quelle effettuate tra un pagatore e un beneficiario avente ciascuno un conto di pagamento presso prestatori di servizi di pagamento situati nel medesimo Stato membro, con la conseguente esclusione della maggior parte delle operazioni di pagamento transfrontaliere, le quali implicano, conformemente all'articolo 2, punto 26, del regolamento in parola, prestatori di servizi di pagamento situati in Stati membri diversi.

33. Ne consegue che una clausola come quella di cui trattasi nel procedimento principale è idonea a pregiudicare l'effetto utile dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012, dal momento che essa priva i pagatori della possibilità di effettuare un addebito diretto da un conto situato nello Stato membro di loro scelta. Siffatta clausola pregiudica quindi l'obiettivo perseguito da tale disposizione, consistente, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, nell'impedire che norme commerciali pregiudichino l'attuazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, di cui al considerando 1 di tale regolamento.

34. È irrilevante a tale proposito che il consumatore possa utilizzare metodi di pagamento alternativi. Infatti, se i beneficiari di pagamenti restano liberi di offrire o meno ai pagatori la possibilità di effettuare pagamenti mediante addebiti diretti SEPA, invece, contrariamente a quanto sostiene la Deutsche Bahn, quando offrono tale possibilità, detti beneficiari non possono subordinare l'uso di questo metodo di pagamento a condizioni che pregiudicherebbero l'effetto utile dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012.

35. Secondo la Deutsche Bahn, può tuttavia essere dedotto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2018, L 60 I, pag. 1), che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 non riguarda un requisito del domicilio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

36. Tuttavia, oltre al fatto che esso esclude dal suo ambito di applicazione i servizi nel settore dei trasporti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, e che è diventato applicabile solo a partire dal 3 dicembre 2018, vale a dire successivamente ai fatti del procedimento principale, è sufficiente constatare che il regolamento 2018/302, che riguarda specificamente i blocchi geografici, è privo di qualsiasi incidenza sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, in mancanza di un nesso stabilito dal legislatore dell'Unione tra questi due regolamenti.

37. La Deutsche Bahn fa altresì valere che un requisito del domicilio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è giustificato dalla necessità di controllare la solvibilità dei pagatori, poiché il rischio di abusi e di mancato pagamento sarebbe particolarmente elevato qualora, come nel procedimento principale, l'addebito diretto faccia seguito a un mandato rilasciato direttamente dal pagatore al beneficiario senza intervento del prestatore di servizi di pagamento dell'uno o dell'altro. In tali circostanze, il beneficiario dovrebbe valutare esso stesso il rischio di mancato pagamento del cliente.

38. Si deve tuttavia osservare che, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, né l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 né alcun'altra disposizione dello stesso prevedono un'eccezione all'obbligo previsto da tale disposizione, dato che il legislatore dell'Unione ha preso sufficientemente in considerazione i diversi interessi in gioco tra pagatori e beneficiari nell'ambito dell'adozione di tale disposizione.

39. In ogni caso, nulla impedisce a un beneficiario di ridurre i rischi di abuso o di mancato pagamento, come indicato dalla Commissione all'udienza, prevedendo, ad esempio, che la consegna o la stampa dei biglietti sia possibile solo dopo il momento in cui tale beneficiario ha ricevuto conferma dell'incasso effettivo del pagamento.

40. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012 deve essere interpretato nel senso che osta a una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude il pagamento mediante addebito diretto SEPA qualora il pagatore non abbia il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività.

Sulle spese

41. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, deve essere interpretato nel senso che osta a una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude il pagamento mediante addebito diretto denominato in euro effettuato attraverso lo schema di addebiti diretti istituito a livello di Unione europea (addebito diretto SEPA) qualora il pagatore non abbia il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività.

F. Caringella

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