Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
Sentenza 4 ottobre 2019, n. 314
Presidente: Silvestri - Estensore: Luce
A seguito del bando indetto con la delibera G.M. del 14 settembre 2002, n. 136 veniva ceduto alla Imprendo s.r.l., a titolo di comodato gratuito e per la durata di anni 17, l'immobile sito in Montaquila censito alle particelle n. 748, 1472 e 1475.
Con nota prot. n. 0007877 del 7 dicembre 2018, notificata in data 17 dicembre 2018, il Comune di Montaquila (IS) ordinava alla Imprendo s.r.l. il rilascio del suddetto immobile vista la naturale scadenza del contratto in data 26 settembre 2019.
La Imprendo s.r.l. ha impugnato la suddetta ordinanza rilevando come l'Amministrazione aveva esercitato il potere di c.d. autotutela esecutiva con riferimento ad un bene che apparteneva al patrimonio disponibile dell'ente e per il quale, quindi, potevano essere attivati unicamente gli ordinari strumenti di tutela possessoria e petitoria previsti dal codice civile.
Si è costituito in giudizio il Comune di Montaquila deducendo l'inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale e per difetto di interesse.
Alla camera di consiglio dell'11 settembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti della sua possibile definizione in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione essendo devoluta la presente controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Ed invero, il fatto che l'immobile in questione rientri nel patrimonio disponibile del Comune di Montaquila costituisce circostanza non contestata e confermata da entrambe le parti in causa (si veda, anche, la delibera G.M. del 4 aprile 2012, n. 34, avente ad oggetto la Redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari). La nota impugnata, poi, deve essere correttamente intesa non come provvedimento amministrativo autoritativo avente ad oggetto l'ordine di sgombero dell'immobile ma, piuttosto, come atto unilaterale di recesso dal contratto di comodato e contestuale richiesta di rilascio dell'immobile in vista della scadenza del contratto medesimo.
Per tale ragione, il ricorso deve ritenersi inammissibile atteso che "le controversie relative ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l'Amministrazione agisce iure privatorum - al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica - non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 931/2015).
La natura della controversia giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.