Corte di giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione
Sentenza 3 dicembre 2019

«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2014/59/UE - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Contributi annuali - Calcolo - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 - Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e di un organismo dell'Unione - Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) - Procedimento dinanzi ai giudici nazionali - Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell'Unione - Regolamento delegato (UE) 2015/63 - Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi - Interconnessioni tra più banche».

Nella causa C-414/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con decisione del 23 gennaio 2018, pervenuta in cancelleria il 22 giugno 2018, nel procedimento Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo contro Banca d'Italia.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in prosieguo: «Iccrea Banca») alla Banca d'Italia, in merito a varie decisioni e note di quest'ultima relative al pagamento di contributi al Fondo nazionale di risoluzione italiano e al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund - SRF).

Contesto normativo

La settima direttiva 83/349/CEE

3. La settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU 1983, L 193, pag. 1), è stata abrogata dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 19).

4. L'articolo 1 della settima direttiva 83/349, come modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU 2003, L 178, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva 83/349»), prevedeva quanto segue:

«1. Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, quando tale impresa (impresa madre):

a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'impresa (impresa figlia);

ovvero

b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;

ovvero

c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia) (...) di cui è azionista o socio[,] in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa (...)

ovvero

d) è azionista o socio di un'impresa e

aa) in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto, è stata nominata in carica (...) la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di questa impresa (impresa figlia);

ovvero

bb) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. (...)

(...).

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione se:

a) questa impresa (impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (impresa figlia) ovvero

b) questa impresa (impresa madre) e un'altra impresa (impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre».

5. L'articolo 2 della direttiva 83/349 così disponeva:

«1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e d), ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre vanno aggiunti i diritti di un'altra impresa figlia nonché quelli di una persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e d), dai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo vanno sottratti i diritti:

a) inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall'impresa madre o da un'impresa figlia,

ovvero

b) inerenti alle azioni o quote detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute, o che la detenzione di tali azioni o quote sia per l'impresa detentrice un'operazione corrente nell'ambito delle sue attività in materia di prestiti, sempreché i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa figlia deve essere ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'impresa figlia di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese».

Regolamento (UE) n. 575/2013

6. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), recita:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

15) "impresa madre":

a) un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

(...)

16) "filiazione":

a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b) un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

Le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;

(...)».

Direttiva 2014/59/UE

7. L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

5) "filiazione": un'impresa figlia come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013;

6) "impresa madre": un'impresa madre come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

(...)

26) "gruppo": un'impresa madre e le sue filiazioni;

(...)».

8. L'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 così dispone:

«Gli Stati membri provvedono a che, entro il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Gli Stati membri possono fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare».

9. L'articolo 103, paragrafi 1, 2 e 7, della citata direttiva recita:

«1. Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell'articolo 102, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell'Unione.

2. I contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro.

Tali contributi sono corretti secondo i criteri adottati a norma del paragrafo 7 in funzione del profilo di rischio dell'ente.

(...)

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 115 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, di cui al presente articolo, paragrafo 2, tenuto conto di tutti gli elementi seguenti (...)».

Regolamento (UE) n. 806/2014

10. Il considerando 120 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), è così formulato:

«[Il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism - SRM)] riunisce il [Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board - SRB); in prosieguo anche: il "Comitato"], il Consiglio, la Commissione e le autorità di risoluzione degli Stati membri partecipanti. La Corte di giustizia ha competenza per esercitare il controllo di legittimità sulle decisioni adottate dal Comitato, dal Consiglio e dalla Commissione, in conformità dell'articolo 263 TFUE, e per determinare la loro responsabilità extra-contrattuale. Inoltre, in conformità dell'articolo 267 TFUE e previa richiesta delle autorità giudiziarie nazionali, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione. Le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero essere competenti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, a controllare la legittimità delle decisioni adottate dalle autorità di risoluzione degli Stati membri partecipanti nell'esercizio dei poteri loro conferiti dal presente regolamento, e a determinare la loro responsabilità extra-contrattuale».

11. L'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 prevede quanto segue:

«Il Comitato in sessione esecutiva:

(...)

b) prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento, salvo disposizione contraria del presente regolamento».

12. L'articolo 70, paragrafi 2 e 6, del citato regolamento ha il seguente tenore:

«2. Ogni anno il Comitato, previa consultazione della BCE [Banca centrale europea] o dell'autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

(...)

6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE».

Regolamento delegato 2015/63

13. I considerando 8 e 9 del regolamento delegato 2015/63 sono formulati come segue:

«(8) Per i gruppi il calcolo dei contributi a livello individuale causerebbe un doppio conteggio di talune passività nella determinazione del contributo annuale di base dei diversi soggetti del gruppo, perché le passività connesse agli accordi conclusi tra enti dello stesso gruppo sarebbero computate nelle passività totali prese in considerazione per determinare il contributo annuale di base di ciascun soggetto del gruppo. Per i gruppi è pertanto opportuno precisare in maggior dettaglio la determinazione del contributo annuale di base per rispecchiare l'interconnessione fra i soggetti di uno stesso gruppo e per evitare il doppio conteggio delle esposizioni infragruppo. (...)

(9) Ai fini del calcolo del contributo annuale di base del soggetto di un gruppo, dovrebbero essere escluse dalle passività totali le passività derivanti dai contratti che il soggetto ha concluso con altri soggetti dello stesso gruppo. Tale esclusione dovrebbe tuttavia essere possibile soltanto se ciascun soggetto del gruppo è stabilito nell'Unione, è incluso integralmente nello stesso consolidamento ed è sottoposto a adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo del rischio, e se non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso delle passività in questione alla scadenza. Dovrebbe risultare così possibile impedire che le passività siano escluse dalla base di calcolo dei contributi se non vi sono garanzie che le esposizioni da finanziamenti infragruppo sarebbero coperte qualora la solidità finanziaria del gruppo si deteriorasse. (...)».

14. L'articolo 3 del citato regolamento delegato precisa:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui (...) alla direttiva 2014/59/UE. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre per:

(...)

28) "prestito agevolato": il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro;

(...)».

15. L'articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato così dispone:

«I contributi di cui all'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati escludendo le passività seguenti:

a) passività infragruppo derivanti da operazioni condotte dall'ente con un altro ente appartenente allo stesso gruppo, a condizione che sia soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:

i) ciascun ente è stabilito nell'Unione;

ii) ciascun ente è incluso integralmente nella stessa vigilanza su base consolidata a norma degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è sottoposto a adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo del rischio;

iii) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso della passività alla scadenza;

(...)

f) in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato d'origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente».

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81

16. L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 (GU 2015, L 15, pag. 1), enuncia quanto segue:

«Per ogni periodo di contribuzione, il Comitato calcola il contributo annuale a carico di ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale del Fondo, previa consultazione della BCE o delle autorità nazionali competenti e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. (...)».

17. L'articolo 5 di tale regolamento di esecuzione prevede:

«1. Il Comitato comunica alle competenti autorità nazionali di risoluzione le decisioni relative al calcolo dei contributi annuali degli enti autorizzati nei loro territori di pertinenza.

2. Una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale di risoluzione notifica a ciascun ente autorizzato nel rispettivo Stato membro la decisione del Comitato relativa al calcolo del contributo annuale dovuto dall'ente».

18. L'articolo 6 del citato regolamento di esecuzione dispone quanto segue:

«Per migliorare la comparabilità delle informazioni segnalate e l'efficacia del trattamento di quelle ricevute, il Comitato stabilisce i formati e le rappresentazioni dei dati cui gli enti devono attenersi per segnalare le informazioni richieste ai fini del calcolo dei contributi annuali».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

19. Iccrea Banca è una banca che è posta al vertice di una rete di aziende di credito e che ha come obiettivo di dare supporto all'operatività, tra l'altro, delle banche di credito cooperativo in Italia.

20. A tal fine, essa fornisce a tali banche servizi di pagamento, di monetica, di regolamento e custodia di titoli, nonché servizi di natura finanziaria, e opera come centrale finanziaria del sistema del credito cooperativo. A quest'ultimo titolo, essa offre in particolare alle banche suddette una serie di servizi per accedere in modo strutturato alla gamma dei finanziamenti collateralizzati disponibili sia presso la BCE sia sul mercato. In tale contesto, essa ha costituito un gruppo al quale hanno aderito circa 190 banche di credito cooperativo, allo scopo esclusivo di partecipare alle operazioni di rifinanziamento a lungo termine mirate, messe in atto dalla BCE.

21. Con decisioni adottate tra l'anno 2015 e l'anno 2017, la Banca d'Italia ha richiesto a Iccrea Banca il pagamento di contributi ordinari, straordinari e addizionali al Fondo nazionale di risoluzione italiano. Inoltre, con una nota del 3 maggio 2016, la Banca d'Italia ha richiesto a Iccrea Banca il pagamento di un contributo ex ante al SRF per l'anno 2016 stabilito da una decisione del SRB del 15 aprile 2016. Con una nota del 27 maggio 2016, essa ha apportato una correzione all'importo di quest'ultimo contributo, in applicazione di una decisione del SRB del 20 maggio 2016.

22. Iccrea Banca ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso contro le decisioni e le note della Banca d'Italia suddette. Tale ricorso mira altresì alla determinazione della modalità appropriata di calcolo delle somme effettivamente dovute da Iccrea Banca, nonché al rimborso delle somme che quest'ultima considera come indebitamente pagate.

23. A sostegno del suddetto ricorso, Iccrea Banca fa valere, in sostanza, che la Banca d'Italia si è fondata su un'erronea interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. Essa avrebbe infatti preso in considerazione, ai fini del calcolo dei contributi in questione nel procedimento principale, le passività connesse ai rapporti tra Iccrea Banca e talune banche di credito cooperativo, quando invece le stesse avrebbero dovuto essere escluse da tale calcolo in virtù di un'applicazione, in via analogica, delle disposizioni del suddetto regolamento delegato relative alle passività infragruppo o agli enti creditizi che gestiscono prestiti agevolati. Tale erronea interpretazione avrebbe altresì portato la Banca d'Italia a non cogliere, al momento della comunicazione dei dati al SRB, la peculiarità del sistema integrato nel quale opererebbe Iccrea Banca ed avrebbe così causato un errore nel calcolo del contributo ex ante al SRF per l'anno 2016.

24. Il giudice del rinvio ha respinto un'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Banca d'Italia per quanto riguarda le domande aventi ad oggetto gli atti di quest'ultima relativi ai contributi ex ante al SRF per l'anno 2016. Esso ha dedotto la propria competenza giurisdizionale a pronunciarsi al riguardo dal fatto che la Banca d'Italia non agirebbe come un mero intermediario tra il SRB e gli istituti creditizi. Infatti, la Banca d'Italia svolgerebbe, conformemente alle scelte operate dal legislatore dell'Unione, un ruolo attivo e decisivo sia nella fase di determinazione dell'importo di tali contributi sia durante la fase di riscossione degli stessi. In tale contesto, Iccrea Banca potrebbe trarre un vantaggio concreto da una rielaborazione e da una nuova definizione degli elementi che la Banca d'Italia deve trasmettere al SRB ai fini del calcolo dei contributi dovuti dalla banca di cui sopra.

25. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 5, paragrafo l, in particolare alle lettere a) ed f), del regolamento [delegato 2015/63], interpretato alla luce dei principi rinvenibili all'interno di tale fonte normativa, nonché nella direttiva [2014/59], nel regolamento [n. 806/2014] e nell'articolo 120 TFUE e in base alle regole fondamentali di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del divieto di doppia contribuzione, ai fini del calcolo dei contributi di cui all'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, osti ad un'applicazione del regime previsto delle passività infragruppo anche nel caso di gruppo "di fatto" o, comunque, nel caso di interconnessioni esistenti tra un ente ed altre banche di un medesimo sistema.

Se invece, sempre alla luce dei suddetti principi, il trattamento di favore riservato alle passività agevolate nel medesimo articolo 5 possa trovare applicazione, per via analogica, anche alle passività di una banca cosiddetta "di secondo livello" verso le altre banche del sistema (del Credito Cooperativo) o se quest'ultima caratteristica di un ente, concretamente operante come istituto centrale all'interno di una compagine interconnessa ed integrata di piccole banche, anche nei rapporti con la BCE e con il mercato finanziario, debba comunque condurre, in base alla disciplina vigente, a qualche correttivo nella prospettazione dei dati finanziari da parte dell'Autorità nazionale di risoluzione agli organismi [dell'Unione] e nella determinazione dei contributi dovuti dall'ente al Fondo di risoluzione in forza delle sue effettive passività e del suo concreto profilo [di] rischio».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

26. Il governo italiano sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile nel suo insieme, in quanto la decisione di rinvio non offre elementi di fatto che spieghino le ragioni per cui Iccrea Banca potrebbe essere considerata come capofila di un gruppo oppure come erogatrice di prestiti agevolati, ai sensi della normativa dell'Unione applicabile. La Commissione reputa, per parte sua, che tale domanda sia irricevibile soltanto nella parte in cui riguarda i contributi ex ante al SRF per l'anno 2016.

27. Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti riguardanti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-152/17, EU:C:2018:264, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).

28. Così, è segnatamente indispensabile, come enunciato all'articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, che la decisione di rinvio contenga un'esposizione sommaria dei fatti rilevanti quali constatati dal giudice del rinvio o, quantomeno, un'esposizione dei dati fattuali su cui le questioni sono fondate (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-152/17, EU:C:2018:264, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

29. Nel caso di specie, la decisione di rinvio contiene dati fattuali sufficienti per la comprensione tanto della questione sollevata quanto della portata di quest'ultima. Detta decisione illustra, in particolare, la natura dei rapporti che uniscono Iccrea Banca ad una serie di banche di credito cooperativo, i quali hanno portato il giudice del rinvio a interrogare la Corte.

30. Quanto agli argomenti del governo italiano intesi a dimostrare che i dati così esposti non sono tali da comprovare che Iccrea Banca soddisfi i presupposti per l'esclusione di alcune passività, enunciati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, occorre constatare che la loro valutazione è inscindibilmente connessa alla risposta che occorre dare alla domanda di pronuncia pregiudiziale e che essi dunque non possono neppure determinare l'irricevibilità di tale domanda (v., per analogia, sentenza del 17 gennaio 2019, KPMG Baltics, C-639/17, EU:C:2019:31, punto 11).

31. La Commissione sostiene, per parte sua, che i giudici dell'Unione sono competenti in via esclusiva a statuire sulle modalità di calcolo dei contributi al SRF e che la domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe dunque essere dichiarata parzialmente irricevibile, in conformità della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, EU:C:1994:90), dal momento che Iccrea Banca non ha proposto tempestivamente un ricorso di annullamento contro le decisioni del SRB in merito al calcolo dei suoi contributi ex ante al SRF per l'anno 2016.

32. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell'ambito della cooperazione tra quest'ultima e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, EU:C:2018:979, punto 26 nonché la giurisprudenza ivi citata).

33. Tuttavia, una questione pregiudiziale a fini di interpretazione non può essere considerata ricevibile qualora risulti che essa ha come unico scopo di permettere al giudice del rinvio di pronunciarsi su una questione che esula, in virtù del diritto dell'Unione, dalla competenza dei giudici nazionali.

34. A questo proposito occorre rilevare che, se indubbiamente la questione sollevata verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, alla luce, segnatamente, della direttiva 2014/59, la quale, al pari di detto regolamento, stabilisce alcune regole pertinenti sia per il calcolo dei contributi ai fondi di risoluzione nazionali sia per quello dei contributi al SRF, detta questione si riferisce anche al regolamento n. 806/2014, il quale stabilisce unicamente delle regole disciplinanti il meccanismo di risoluzione unico di cui fa parte il SRF. Inoltre, detta questione verte in parte sulla presentazione di dati finanziari da parte dell'autorità di risoluzione nazionale agli «organismi [dell'Unione]».

35. Consta dunque che alcuni aspetti della questione suddetta si riferiscono specificamente al calcolo dei contributi al SRF.

36. Risulta dalla decisione di rinvio che la richiesta interpretazione delle norme applicabili a tale calcolo è considerata necessaria dal giudice del rinvio al fine di precisare le modalità con le quali la Banca d'Italia avrebbe dovuto intervenire nella procedura di determinazione e di riscossione dei contributi ex ante al SRF per l'anno 2016. Nello specifico, detto giudice ritiene di doversi pronunciare su tale intervento sia nella fase del procedimento che precede l'adozione delle decisioni del SRB in merito al calcolo di detti contributi, stabilendo segnatamente quali siano gli elementi di informazione che avrebbero dovuto essere trasmessi al SRB dalla Banca d'Italia, sia nella fase del procedimento successiva all'adozione di dette decisioni del SRB e dedicata alla riscossione di tali contributi, nella misura in cui la risposta della Corte alla questione sollevata potrebbe, eventualmente, condurre a constatare l'invalidità delle decisioni adottate dalla Banca d'Italia per dar seguito alle citate decisioni del SRB.

37. Per quanto riguarda, in primo luogo, gli aspetti della domanda di pronuncia pregiudiziale destinati a consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi sull'intervento della Banca d'Italia nella fase del procedimento precedente l'adozione delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF, occorre ricordare che l'articolo 263 TFUE conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza esclusiva a verificare la legittimità degli atti adottati dagli organi o dagli organismi dell'Unione, tra i quali rientra il SRB (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 42).

38. L'eventuale coinvolgimento delle autorità nazionali nel corso del procedimento che conduce all'adozione di tali atti non vale a mettere in discussione la loro qualificazione come atti dell'Unione, qualora gli atti adottati dalle autorità nazionali siano una tappa di un procedimento nel quale un organo o un organismo dell'Unione esercita, da solo, il potere decisionale finale senza essere vincolato dagli atti preparatori o dalle proposte promananti dalle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 43).

39. Infatti, in un caso del genere, in cui il diritto dell'Unione sancisce il potere decisionale esclusivo di un organo o di un organismo dell'Unione, spetta al giudice dell'Unione, a titolo della sua competenza esclusiva a verificare la legittimità degli atti dell'Unione sulla base dell'articolo 263 TFUE, statuire sulla legittimità della decisione finale adottata dall'organo o dall'organismo dell'Unione di cui trattasi ed esaminare, affinché sia garantita una tutela giurisdizionale effettiva agli interessati, gli eventuali vizi inficianti gli atti preparatori o le proposte promananti dalle autorità nazionali che siano suscettibili di pregiudicare la validità di detta decisione finale (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 44).

40. Risulta inoltre da una lettura dell'articolo 263 TFUE alla luce del principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, che gli atti adottati dalle autorità nazionali nell'ambito di un procedimento come quello descritto nei punti precedenti della presente sentenza non possono essere assoggettati al controllo dei giudici degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 47).

41. A questo proposito, la Corte ha statuito che, quando il legislatore dell'Unione opta per un procedimento amministrativo che prevede l'adozione, da parte delle autorità nazionali, di atti preparatori a una decisione finale di un'istituzione dell'Unione produttiva di effetti giuridici e idonea ad arrecare pregiudizio, esso intende stabilire, tra tale istituzione e dette autorità nazionali, un meccanismo particolare di collaborazione fondato sulla competenza decisionale esclusiva dell'istituzione dell'Unione (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 48).

42. Orbene, l'efficacia di un siffatto processo decisionale presuppone necessariamente un controllo giurisdizionale unico, il quale venga esercitato, da parte dei soli giudici dell'Unione, soltanto una volta che sia stata adottata la decisione dell'istituzione dell'Unione che conclude il procedimento amministrativo, decisione che è l'unica idonea a produrre effetti giuridici vincolanti atti a pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 49).

43. Per quanto riguarda, più specificamente, gli atti delle autorità di risoluzione nazionali che precedono il calcolo dei contributi ex ante al SRF, occorre rilevare che tali contributi vengono calcolati e riscossi nel quadro della procedura istituita dal regolamento n. 806/2014 e dal regolamento di esecuzione 2015/81.

44. L'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 prevede che il SRB adotti, in sessione esecutiva, tutte le decisioni ai fini dell'attuazione di tale regolamento, salvo disposizione contraria di quest'ultimo.

45. Risulta dall'articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento e dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81 che spetta esclusivamente al SRB, previa consultazione della BCE o dell'autorità nazionale competente ed in stretta cooperazione con le autorità di risoluzione nazionali, calcolare ogni anno i contributi individuali ex ante di ciascun ente creditizio autorizzato nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

46. Risulta, inoltre, dall'articolo 6 di detto regolamento di esecuzione che la raccolta delle informazioni richieste ai fini del calcolo di detti contributi viene effettuata mediante formati e rappresentazioni di dati definiti dal SRB e completati dagli enti creditizi interessati.

47. Alla luce di tali elementi, risulta che, per quanto riguarda il calcolo dei contributi ex ante al SRF, il SRB esercita da solo il potere decisionale finale e che le autorità di risoluzione nazionali si limitano, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 40 e 41 delle sue conclusioni, a fornire un sostegno operativo al SRB. Se dunque tali autorità possono essere consultate dal SRB al fine di facilitare la determinazione dell'importo del contributo ex ante dovuto da un ente creditizio e se esse devono, in ogni caso, cooperare con il SRB a questo scopo, le valutazioni che esse potrebbero, eventualmente, effettuare in tale occasione in merito alla situazione di un ente creditizio non possono in alcun modo vincolare il SRB.

48. Di conseguenza, il giudice dell'Unione è competente in via esclusiva a valutare, in occasione del controllo della legittimità di una decisione del SRB che fissa l'ammontare del contributo individuale ex ante di un ente creditizio al SRF, se un atto adottato da un'autorità di risoluzione nazionale in preparazione di una decisione siffatta sia afflitto da vizi suscettibili di inficiare tale decisione del SRB, senza che un giudice nazionale possa esercitare un controllo su tale atto nazionale (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 57).

49. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione in virtù della precisazione contenuta nel considerando 120 del regolamento n. 806/2014, secondo la quale le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero essere competenti a statuire sulla legittimità delle decisioni adottate dalle autorità di risoluzione degli Stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti da tale regolamento.

50. Infatti, tale precisazione deve - così come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni - essere intesa - alla luce della ripartizione delle competenze giurisdizionali risultante dal diritto primario, alla quale d'altronde tale considerando fa riferimento ricordando la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea a controllare la legittimità delle decisioni adottate dal SRB - come riguardante unicamente gli atti nazionali che vengano adottati nell'ambito di una procedura nella quale detto regolamento abbia conferito alle autorità di risoluzione nazionali un potere decisionale loro proprio.

51. Inoltre, un giudice nazionale non può validamente rivolgere all'autorità di risoluzione nazionale un'ingiunzione riguardante le modalità di intervento di questa autorità a monte dell'adozione di una decisione del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF.

52. A questo proposito, occorre ricordare che, vista la necessaria unicità del controllo giurisdizionale di tali decisioni del SRB, tanto il tipo di rimedio giuridico nazionale utilizzato per sottoporre gli atti preparatori adottati dalle autorità nazionali al controllo di un giudice di uno Stato membro, quanto la natura delle domande giudiziali formulate o dei motivi di ricorso presentati a tal fine non hanno alcuna incidenza sul carattere esclusivo della competenza dei giudici dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 51).

53. Orbene, l'eventuale pronuncia, da parte di un giudice nazionale, di un'ingiunzione che obbligasse un'autorità di risoluzione nazionale a tenere un determinato comportamento in occasione del suo intervento a monte dell'adozione di una decisione del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF pregiudicherebbe l'unicità del suddetto controllo giurisdizionale, creando un rischio di divergenze di valutazione, in una stessa procedura, tra tale giudice nazionale e i giudici dell'Unione che potrebbero, successivamente, essere chiamati a valutare, in via incidentale, la legittimità di detto intervento nell'ambito dell'esame di un eventuale ricorso di annullamento, ex articolo 263 TFUE, esperito contro la decisione del SRB di cui sopra (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, punto 50).

54. Pertanto, il diritto dell'Unione osta a che il giudice del rinvio si pronunci sulla legittimità dell'intervento della Banca d'Italia nella fase del procedimento precedente l'adozione delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF per l'anno 2016.

55. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli aspetti della domanda di decisione pregiudiziale destinati a consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi sull'intervento della Banca d'Italia nella fase del procedimento successiva all'adozione delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF per l'anno 2016, occorre constatare che risulta dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione 2015/81 che le decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF degli enti creditizi autorizzati nel territorio di uno Stato membro sono comunicate all'autorità di risoluzione nazionale di tale Stato membro, la quale deve, in seguito, notificare a ciascuno degli enti suddetti la decisione del SRB in merito al calcolo del rispettivo contributo.

56. Incombe del pari alla suddetta autorità di risoluzione nazionale riscuotere presso gli enti creditizi di cui sopra, in applicazione dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, i contributi fissati dal SRB.

57. Risulta da quanto precede che, dopo l'adozione di una decisione del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF, le autorità di risoluzione nazionali sono incaricate unicamente di notificare e di dare esecuzione a tale decisione.

58. In tale contesto, alla luce dei poteri propri del SRB, ricordati ai punti 44 e 45 della presente sentenza, le suddette autorità non sono legittimate a riesaminare i calcoli effettuati dal SRB al fine di modificare l'importo di tali contributi, ed esse non possono dunque, dopo l'adozione di una decisione del SRB, riconsiderare, a questo scopo, l'esposizione al rischio di un ente creditizio.

59. Allo stesso modo, se un giudice nazionale potesse - come prospettato dal giudice del rinvio - annullare la notifica, da parte di un'autorità di risoluzione nazionale, di una decisione del SRB in merito al calcolo del contributo ex ante di un ente creditizio al SRF, basandosi sul carattere erroneo della valutazione dell'esposizione al rischio di tale ente sulla quale tale calcolo si fonda, esso rimetterebbe in discussione una valutazione compiuta dal SRB e, in definitiva, ostacolerebbe l'esecuzione di tale decisione del SRB in Italia.

60. Orbene, le autorità di risoluzione nazionali, nonché i giudici nazionali chiamati a controllare l'azione di tali autorità, non possono validamente adottare decisioni che si pongano in contrasto con le decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF e che privino, in pratica, queste ultime decisioni dei loro effetti, impedendo la riscossione di detti contributi (v., per analogia, sentenze del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C-344/98, EU:C:2000:689, punto 52; del 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C-375/07, EU:C:2008:645, punto 66, nonché del 6 novembre 2012, Otis e a., C-199/11, EU:C:2012:684, punti 50 e 51).

61. Tuttavia, quando la soluzione di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale dipende dalla validità di una decisione del SRB, tale giudice può, in linea di principio, sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla validità di tale decisione (v., per analogia, sentenze del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C-344/98, EU:C:2000:689, punto 57, nonché del 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C-375/07, EU:C:2008:645, punto 68).

62. A questo proposito, occorre constatare che, sebbene alcuni aspetti della questione pregiudiziale si riferiscano specificamente al calcolo dei contributi ex ante al SRF, il giudice del rinvio non ha interrogato la Corte in merito alla validità delle decisioni del SRB relative ai calcoli dei suddetti contributi per l'anno 2016. Risulta, per giunta, dalla decisione di rinvio che Iccrea Banca non ha fatto valere, dinanzi a detto giudice del rinvio, l'invalidità delle decisioni di cui sopra e che tale giudice non ha formulato dubbi riguardo alla validità di queste ultime.

63. Occorre ricordare che, in ogni caso, la possibilità per un soggetto privato di far valere, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi ad un giudice nazionale, l'invalidità di disposizioni contenute in un atto dell'Unione, costituente il fondamento di una decisione nazionale adottata nei suoi confronti, presuppone o che detto soggetto abbia proposto anche, a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, un ricorso per l'annullamento di tale atto dell'Unione entro i termini prescritti, o che esso non abbia proposto un ricorso siffatto in quanto non disponeva senza alcun dubbio di un diritto in tal senso (sentenza del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a., C-135/16, EU:C:2018:582, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).

64. In tale contesto, la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non sia destinataria, sul fondamento dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata segnatamente alla condizione che tale atto la riguardi direttamente e individualmente (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2018, European Union Copper Task Force/Commissione, C-384/16 P, EU:C:2018:176, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

65. Nel caso di specie, sebbene il destinatario delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF per l'anno 2016 fosse, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, la Banca d'Italia, Iccrea Banca era, senza alcun dubbio, direttamente e individualmente riguardata da tali decisioni.

66. Occorre infatti, da un lato, ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, il requisito, previsto dall'articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica deve essere direttamente riguardata dalla decisione costituente l'oggetto del ricorso esige che siano cumulativamente soddisfatti due criteri, ossia, da una parte, che la misura contestata produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall'altra, che essa non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, avendo quest'ultima carattere puramente automatico e risultando essa dalla sola normativa dell'Unione, senza applicazione di altre norme intermedie (sentenze del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C-622/16 P a C-624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42, e del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, EU:C:2019:923, punto 103).

67. Orbene, le decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF per l'anno 2016 sono direttamente produttive di effetti sulla situazione giuridica di Iccrea Banca, in quanto esse stabiliscono l'ammontare del contributo ex ante al SRF che quest'ultima è tenuta a pagare. Inoltre, dette decisioni, come risulta dai punti da 55 a 58 della presente sentenza, non lasciano alcun potere discrezionale alla Banca d'Italia, la quale deve riscuotere, da Iccrea Banca, un contributo corrispondente all'importo che dette decisioni fissano per tale istituto di credito, e non è dunque legittimata a modificare questo importo.

68. Dall'altro lato, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere individualmente riguardati soltanto qualora tale decisione li pregiudichi in ragione di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualunque altro soggetto e, dunque, li individualizza in un modo analogo a quello del destinatario (sentenza del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a., C-135/16, EU:C:2018:582, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

69. Nella fattispecie, ciò vale per Iccrea Banca, nella misura in cui essa è espressamente indicata nell'allegato delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF per l'anno 2016.

70. Date tali circostanze, in conformità del principio ricordato al punto 63 della presente sentenza, sarebbe stato lecito per Iccrea Banca far valere, dinanzi ad un giudice nazionale, l'illegittimità delle decisioni del SRB in merito al calcolo dei contributi ex ante al SRF per l'anno 2016 soltanto qualora essa avesse proposto anche, a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, un ricorso di annullamento contro dette decisioni, entro i termini impartiti.

71. A questo proposito, l'ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commissione e SRB (T-494/17, EU:T:2018:804), che è diventata definitiva, ha constatato che Iccrea Banca si era vista notificare, il 3 maggio 2016, dalla Banca d'Italia, l'importo del proprio contributo ex ante al SRF per l'anno 2016, come calcolato dal SRB, e che essa aveva proposto tardivamente un ricorso di annullamento contro la decisione del SRB del 15 aprile 2016.

72. Quanto alla decisione del SRB del 20 maggio 2016, poiché Iccrea Banca non ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro tale decisione, essa non può far valere, dinanzi ad un giudice nazionale, l'invalidità della decisione stessa (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a., C-135/16, EU:C:2018:582, punto 43).

73. Risulta da quanto precede che non spetta al giudice del rinvio valutare, nella causa di cui al procedimento principale, la compatibilità di decisioni della Banca d'Italia con le norme disciplinanti il calcolo dei contributi ex ante al SRF, dato che detto giudice non può, in virtù del diritto dell'Unione, né pronunciarsi sugli atti della Banca d'Italia che preparano tale calcolo, né impedire la riscossione, a carico di Iccrea Banca, di un contributo corrispondente all'importo determinato mediante atti del SRB la cui invalidità non è stata accertata.

74. Pertanto, occorre constatare che gli aspetti della questione sollevata che si riferiscono specificamente al calcolo dei contributi ex ante al SRF devono essere considerati irricevibili.

75. Per contro, detta questione è ricevibile là dove si riferisce al calcolo dei contributi ordinari, straordinari e addizionali al Fondo nazionale di risoluzione italiano.

Sulla questione pregiudiziale

76. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato 2015/63 debbano essere interpretati nel senso che le passività risultanti da operazioni concluse tra una banca di secondo livello e i membri di una compagine, che detta banca forma insieme a banche cooperative cui fornisce servizi di vario tipo, sono escluse dal calcolo dei contributi ad un fondo nazionale di risoluzione previsti dal citato articolo 103, paragrafo 2.

77. L'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2024, i loro rispettivi meccanismi di finanziamento dispongano di mezzi finanziari pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati nel loro rispettivo territorio.

78. Risulta dall'articolo 103, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva che, al fine di raggiungere tale livello-obiettivo, uno Stato membro deve provvedere affinché, presso ciascun ente creditizio autorizzato nel suo territorio, venga riscosso un contributo proporzionale all'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri, meno i depositi protetti, rapportato alle passività aggregate, esclusi i fondi propri, meno i depositi protetti, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale di tale Stato.

79. L'articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della citata direttiva precisa che tali contributi sono corretti in funzione del profilo di rischio degli enti creditizi.

80. La nozione di correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio degli enti creditizi può essere precisata dalla Commissione, in applicazione dell'articolo 103, paragrafo 7, della medesima direttiva, mediante atti delegati adottati tenendo conto di una serie di elementi elencati in tale disposizione.

81. Tale potere delegato è stato esercitato mediante l'adozione, da parte della Commissione, dell'articolo 5 del regolamento delegato 2015/63, il quale, sotto il titolo «Correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio», prevede l'esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi contemplati all'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59.

82. In primo luogo, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato di cui sopra stabilisce che la suddetta esclusione dal calcolo deve essere applicata alle passività infragruppo derivanti da operazioni realizzate da un ente creditizio con un altro ente creditizio appartenente al medesimo gruppo, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni supplementari.

83. Risulta dalla formulazione stessa della disposizione summenzionata che quest'ultima può essere applicata soltanto alle operazioni tra due enti creditizi appartenenti ad un medesimo gruppo.

84. Se invero il regolamento delegato 2015/63 non definisce direttamente la nozione di «gruppo», l'articolo 3 di questo stesso regolamento precisa che, ai fini della sua applicazione, si applicano le definizioni enunciate nella direttiva 2014/59.

85. La nozione di «gruppo» viene definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26, di tale direttiva nel senso che con essa si intende «un'impresa madre e le sue filiazioni». Quanto a queste due ultime nozioni, esse sono definite, nel medesimo articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, ai punti 5 e 6, mediante rinvio all'articolo 4 del regolamento n. 575/2013, che rinvia a sua volta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349, ai quali corrisponde, in sostanza, l'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34.

86. Risulta dalle definizioni di cui sopra che il rapporto madre-filiazioni presuppone una forma di controllo implicante che l'impresa madre disponga della maggioranza dei diritti di voto in seno alla propria filiazione, di un diritto di nomina o di revoca di taluni dirigenti di tale filiazione, oppure di un'influenza dominante sulla filiazione suddetta.

87. Date tali circostanze, il suddetto rapporto non può considerarsi dimostrato in virtù dell'esistenza di relazioni economiche riflettenti un partenariato tra più enti creditizi, senza che uno di questi controlli gli altri membri della compagine che esso forma insieme a tali enti.

88. Pertanto, relazioni tra enti creditizi come quelle evocate dal giudice del rinvio, intercorrenti tra una banca di secondo livello e i suoi partner e consistenti nella fornitura di servizi di vario tipo da parte di tale banca di secondo livello, non possono essere considerate idonee a dimostrare l'esistenza di un gruppo in seno al quale possano esistere delle «passività infragruppo», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63.

89. In secondo luogo, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento delegato contempla alcune passività «in caso di ente che gestisce prestiti agevolati».

90. La nozione di «prestito agevolato» viene definita all'articolo 3, punto 28, del citato regolamento delegato nel senso che essa comprende i prestiti concessi da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro.

91. Poiché questi criteri si riferiscono sia a condizioni di esercizio specifiche sia al perseguimento di alcuni obiettivi predeterminati, il semplice fatto che delle banche cooperative facciano parte di una compagine, quale quella di cui al procedimento principale, non è idoneo a dimostrare che la banca di secondo livello appartenente a tale gruppo possa essere considerata come un ente creditizio che gestisce prestiti agevolati, il che è sufficiente per escludere che una parte delle sue passività possa soddisfare i requisiti enunciati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63.

92. In terzo luogo, sebbene il giudice del rinvio prospetti che l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del suddetto regolamento delegato debba essere interpretato nel senso che può essere applicato a situazioni che sono assimilabili a quelle prese in considerazione da tale articolo, quand'anche dette situazioni non soddisfino la totalità delle condizioni enunciate nelle disposizioni sopra citate, occorre constatare che un'interpretazione siffatta è incompatibile con il testo di tali disposizioni.

93. Infatti, l'articolo 5, paragrafo 1, del citato regolamento delegato non conferisce un potere discrezionale alle autorità competenti per escludere talune passività a titolo della correzione, in funzione del rischio, dei contributi previsti dall'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, bensì, al contrario, elenca in maniera precisa le condizioni in presenza delle quali una passività costituisce l'oggetto di un'esclusione siffatta.

94. Il fatto che tale interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato 2015/63 potrebbe condurre ad un doppio conteggio di alcune passività non può giustificare una conclusione differente, nella misura in cui, come indicato nel considerando 9 del citato regolamento delegato, la Commissione non ha inteso eliminare interamente qualsiasi forma di doppio conteggio delle passività ed ha escluso una prassi siffatta soltanto a condizione che esistano sufficienti garanzie che le esposizioni di finanziamento infragruppo saranno coperte in caso di deterioramento della solidità finanziaria del gruppo stesso.

95. Allo stesso modo, la presa in considerazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità, che sono stati menzionati dal giudice del rinvio, non può giustificare un diverso risultato, dal momento che il regolamento delegato 2015/63 ha distinto delle situazioni che presentano particolarità notevoli, direttamente connesse ai rischi presentati dalle passività in questione.

96. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato 2015/63 devono essere interpretati nel senso che le passività risultanti da operazioni concluse tra una banca di secondo livello e i membri di una compagine, che detta banca forma insieme a banche cooperative cui fornisce servizi di vario tipo senza avere il controllo delle stesse, e non comprendenti prestiti concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro, non sono escluse dal calcolo dei contributi ad un fondo nazionale di risoluzione contemplati dal citato articolo 103, paragrafo 2.

Sulle spese

97. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, devono essere interpretati nel senso che le passività risultanti da operazioni concluse tra una banca di secondo livello e i membri di una compagine, che detta banca forma insieme a banche cooperative cui fornisce servizi di vario tipo senza avere il controllo delle stesse, e non comprendenti prestiti concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro, non sono escluse dal calcolo dei contributi ad un fondo nazionale di risoluzione contemplati dal citato articolo 103, paragrafo 2.

R. Garofoli

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