Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione I
Sentenza 27 dicembre 2019, n. 2158

Presidente: Pennetti - Estensore: Tallaro

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto del 25 novembre 2019, n. 322, il Presidente della Giunta regionale della Calabria ha indetto, per domenica 26 gennaio 2020, le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.

2. L'associazione W.W.W. What Women Want, che ha la finalità statutaria di "aumentare la presenza femminile nelle istituzioni e nei luoghi delle decisioni politiche", e Biancamaria R., cittadina elettrice, hanno impugnato tale decreto d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.

La tesi attorea è che la l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, che regola lo svolgimento delle elezioni, sia in contrasto con la Costituzione, in quanto:

a) la l. 15 febbraio 2016, n. 20, ha introdotto alcune sostanziali modifiche alla l. 2 luglio 2004, n. [165] recante disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione;

b) in particolare, le Regioni, nel disciplinare il procedimento elettorale, debbono perseguire la "promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che: 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima (...)";

c) nella Regione Calabria, benché il sistema elettorale preveda l'espressione di preferenze, non è previsto che le liste siano composte in modo che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; né è consentita l'espressione di almeno due preferenze, per candidati di sesso diverso;

d) ciò comporterebbe la violazione dell'art. 122 Cost., ma anche degli artt. 3, 48, 51, 117 e 123 del testo costituzionale, nonché dell'art. 2 dello Statu[t]o della Regione Calabria, nella parte in cui impegna l'Ente regionale a perseguire la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità sociale, economica e culturale degli uomini e delle donne.

La parte ricorrente, pertanto, sollecita la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, e, a seguito dell'auspicato accertamento dell'illegittimità della normativa regionale, chiede al Tribunale Amministrativo Regionale l'annullamento del decreto impugnato; in via cautelare, domanda la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

2.1. Sul piano processuale, va sottolineato come il ricorso sia stato originariamente proposto ai sensi dell'art. 129 c.p.a., con la richiesta subordinata che, ove il giudice adito ritenga non configurata l'ipotesi di cui alla norma processuale citata, qualifichi l'azione come ricorso ordinario; con successiva nota del 28 novembre 2019 la parte ricorrente ha invece richiesto che il ricorso venga interpretato quale ricorso ordinario.

3. Si sono costituite le Prefetture evocate in giudizio e la Regione Calabria.

4. Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2019 il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

5. Oggetto del presente giudizio non è il procedimento elettorale, di cui si assuma l'illegittimità, bensì il libero esercizio del diritto di voto, che si afferma leso dalla non conformità a Costituzione della legge regionale che disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni.

Ed in effetti, la lesione lamentata deriverebbe non già del decreto impugnato, vincolato nell'an e connotato da stretti margini di discrezionalità solo quanto alla scelta della data di effettuazione della consultazione elettorale; bensì dall'inerzia del legislatore regionale, che non ha adeguato la disciplina legislativa alle disposizione di attuazione dell'art. 122 Cost., nella parte in cui impongono l'adozione di una regolamentazione che agevoli l'accesso agli incarichi elettivi del sesso meno rappresentato.

È in discussione, dunque, un diritto politico, la cui cognizione non può che spettare al giudice ordinario, giudice naturale dei diritti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 maggio 2013, n. 12060), atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cass. civ., Sez. un., ord. 20 ottobre 2016, n. 21262).

6. A riprova di tale affermazione vi è che il codice del processo amministrativo, che al Titolo VI disciplina il contenzioso elettorale, non appresta un rito applicabile all'atto di convocazione dei comizi elettorali.

Non sarebbe applicabile il previsto dall'art. 129, il quale attiene esclusivamente a "i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali"; nel caso di specie, infatti, non si assume che le cittadine elettrici subiscano la lesione del loro diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni regionali, ma che la disciplina elettorale non assicuri pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Ma nemmeno sarebbe applicabile la disciplina dettata dall'art. 130 c.p.a., che si riferisce all'impugnazione degli atti successivi alla convocazione dei comizi elettorali (cfr. CGA 25 giugno 2019, n. 596; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 25 settembre 2018, n. 1326).

7. In ogni caso, vi è che oggetto del sindacato sollecitato al giudice non vi è l'esercizio del potere amministrativo, ma la violazione di un diritto politico in ragione dell'uso (in tesi scorretto) del potere legislativo da parte della Regione Calabria, che non ha adeguato la legge che disciplina il procedimento elettorale ai principi fondamentali dettati dalla legge ai sensi dell'art. 122 Cost.

8. Nel corso della discussione, parte ricorrente ha utilizzato, allo scopo di affermare la giurisdizione di questo giudice, una suggestiva argomentazione.

È stato, in particolare, ricordato che l'azione di accertamento della lesione del diritto al voto è ritenuta ammissibile solo nella misura in cui vi sia un vuoto di tutela, perché l'ordinamento non ammette, come che accade nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impugnazione d'innanzi ad un organo giurisdizionale degli esiti del voto. Tale azione non è invece ammessa, per difetto di un interesse attuale, laddove sia possibile impugnare gli atti della procedura elettorale d'innanzi a un giudice, nella specie il giudice amministrativo (cfr. Corte cost., sent. 15 giugno 2015, n. 110).

Dunque, nella vicenda in esame l'unico modo per far valere la violazione lamentata è quella di impugnare d'innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale l'atto di indizione delle elezioni.

Osserva, di contro, il Collegio che l'eventuale carenza di interesse ad un'azione di mero accertamento del diritto di voto non si colloca sul piano dell'individuazione del giudice munito di potestas iudicandi, ma riguarda il diverso ambito della riscontrabilità, o meno, nella causa così come proposta, di detta condizione dell'azione, la cui valutazione è riservata al giudice correttamente adito (cfr. Cass. civ., Sez. un., ord. 20 ottobre 2016, n. 21262).

9. L'odierno ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la possibilità di riproposizione del giudizio, ai sensi degli artt. 11 c.p.a. e 59 l. 18 giugno 2019, n. 69, dinnanzi al competente giudice civile.

10. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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