Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 19 marzo 2020, n. 201

Presidente: Donadono - Estensore: Mariano

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 23 maggio 2013, i sigg.ri P. Mansueto e B. Teresa hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, recante l'ordine di demolizione e messa in pristino dell'immobile di loro proprietà, individuato catastalmente in agro di Maratea al foglio 20 p.lla 450, in quanto realizzato in assenza di titolo abilitativo.

1.1. L'impugnazione è incentrata sulla contestazione dei presupposti dell'ordine demolitivo, in quanto l'immobile in questione sarebbe stato costruito, fuori dal centro abitato, prima dell'entrata in vigore della l. n. 761/1967 (c.d. legge Ponte), quando non vi era necessità di un previo titolo abilitativo. Ai fini della prova della dedotta anteriorità sono prodotte tre dichiarazioni testimoniali di confinanti e una relazione peritale corredata di stralci fotogrammetrici, planimetrici e del regolamento urbanistico.

2. Il Comune di Maratea, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

3. All'udienza pubblica del 26 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

Va anzitutto premesso che il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'opera edilizia - sia al fine di poter fruire del beneficio del condono edilizio sia al fine di poterne escludere la necessità di tiolo abilitativo per essere realizzata al di fuori del centro abitato in epoca antecedente alla l. n. 761/1967 - grava sul privato (cfr. C.d.S., sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 903).

Invero, ai sensi dell'art. 63, comma 1, e dell'art. 64, comma 1, c.p.a. spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità.

La prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie, è dunque, posta sul privato e non sull'Amministrazione, atteso che solo questi può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto; mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio.

Ciò posto, il ricorrente ha supportato la propria affermazione circa la realizzazione del manufatto in data antecedente all'entrata in vigore della legge "Ponte" sulla base di tre dichiarazioni rese da soggetti confinanti (peraltro neppure ai sensi del d.P.R. n. 445/2000) e di una relazione tecnica, con annessi allegati.

Va rilevato, tuttavia, che tali dichiarazioni non sono sufficienti a fornire prova dell'epoca di realizzazione del manufatto, aderendo il Collegio al diffuso e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis, C.d.S., sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2179) secondo il quale le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - vieppiù dunque quelle che, come in specie, neppure hanno queste caratteristiche in quanto non rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 - non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione. Esse, infatti, non sono sufficienti alla prova della data di ultimazione dei lavori, dovendo essere supportate da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti (cfr. C.d.S., sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5007), quali fatture, ricevute relative all'esecuzione dei lavori ed all'acquisto dei materiali, bolle di consegna (cfr. C.d.S., sez. V, 14 marzo 2007, n. 1249), elementi in specie non forniti.

Né assumono alcuna rilevanza, per i fini di causa, la relazione peritale e gli allegati stralci fotogrammetrici e planimetrici, in quanto da essi si ricava il dato, invero incontroverso, dell'esistenza del manufatto in questione, ma non si evince alcun elemento utile riguardo all'individuazione della data della sua realizzazione che costituisce il punto rilevante ai fini di causa.

Per tali ragioni, deve ritenersi che la prova offerta dal ricorrente onde dimostrare l'anteriorità dell'opera al 1967 risulta insufficiente e, pertanto, va riconosciuta la legittimità dell'irrogazione della sanzione demolitoria adottata dall'Amministrazione.

5. In conclusione, il ricorso va respinto in quanto infondato.

6. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite stante la mancata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.