Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 11 giugno 2020, n. 3731

Presidente: De Felice - Estensore: Sabatino

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 3272 del 2016, Antonio M. e Alfonso M. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, 21 aprile 2016, n. 2094, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Maria M. contro gli appellanti e il Comune di Aversa per l'annullamento:

- del permesso di costruire n. 131/2012, rilasciato dal Comune di Aversa su istanza prot. 10226 del 30 maggio 2012 presentata da M. Antonio, per la sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 di un box-auto in lamiera con vincolo pertinenziale alla proprietà di M. Alfonso;

- per quanto possa occorrere, del silenzio rigetto formatosi in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente al Comune di Aversa, tesa al riesame del provvedimento di permesso in sanatoria, rilasciato al sig. Antonio M.;

- di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale;

- e per il risarcimento del danno subito "pari alla perdita dell'area di sedime e alla limitazione dell'utilizzo medio tempore patito per l'illegittima sanatoria".

I fatti di causa possono essere così riassunti.

Con il ricorso in prime cure, Maria M. ha impugnato il permesso di costruire n. 131/2012 rilasciato dal Comune di Aversa in favore di M. Antonio, per la sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 di un box-auto in lamiera.

La ricorrente ha esposto di essere proprietaria, in forza di testamento del padre M. Antonio, di alcune unità immobiliari (un locale al piano terra, due appartamenti al piano terzo, un appartamento al piano quarto, un terzo del cantinato ed un mezzo del lastrico solare) del fabbricato sito in Aversa alla Via J.F. Kennedy n. 39, costituente un condominio comprensivo di un'area cortilizia comune antistante l'immobile.

Ha aggiunto che, nell'area pertinenziale di proprietà comune, utilizzata indistintamente dai condomini per la sosta delle auto e per accedere al fabbricato, insisteva un manufatto abusivo in lamiera, non rappresentato nella originaria licenza edilizia, né condonato dal dante causa della ricorrente.

Il permesso in sanatoria impugnato, avente ad oggetto tale manufatto, era stato rilasciato ad Antonio M. (nipote del padre della ricorrente), che aveva dichiarato di averlo acquisito per volontà del [de] cuius, quale erede di tutto quanto non previsto nel testamento in favore dei figli.

La ricorrente ha dedotto altresì di avere richiesto, con istanza del 17 settembre 2013, al Comune di revocare il permesso in sanatoria, ma senza riscontro.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

I. violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 ss. c.c., violazione dell'art. 4 l. 10/1977, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, mancata valutazione degli interessi contrapposti, falsa rappresentazione della realtà, eccesso di potere per erronea prospettazione dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell'art. 7 l. 241/1990, in quanto il permesso di costruire era stato rilasciato con riferimento ad un bene abusivamente realizzato dal sig. M. Antonio all'interno dell'area condominiale a servizio degli appartamenti trasferiti con il primo testamento pubblico dal defunto sig. M. ai figli Alfonso, Teresa e Maria; il richiedente, di contro, aveva presentato l'istanza di sanatoria in mancanza di uno specifico titolo di proprietà;

II. violazione dell'art. 17, I comma, l. 47/1935 e degli artt. 46 e 47 d.P.R. 380/2001, violazione di norme imperative, difetto di istruttoria, eccesso di potere, vizio del procedimento, illegittimità derivata, essendo invalidi anche gli atti mortis causa di trasferimento di immobili abusivi;

III. violazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, violazione della l. 326/2003, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione della l. 122/1989, artt. 6-9, violazione delle norme di attuazione del p.r.g. vigente nel Comune di Aversa e sulle distanze tra fabbricati, nonché di quelle previste dal codice civile e dal codice della strada per la distanza dal nastro stradale, non avendo il provvedimento impugnato dato atto della conformità urbanistica del bene sia all'atto della realizzazione che al momento della legittimazione;

IV. violazione degli artt. 9 e ss. l. 122/1989, eccesso di potere, difetto di istruttoria e dei presupposti di fatto, mancata condizione per il rilascio del titolo autorizzativo, erronea applicazione dei criteri per riconoscere la pertinenzialità, non essendo il ricorrente proprietario dell'area antistante il fabbricato, che fa parte del lotto su cui è stato realizzato l'immobile di 4 piani.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Aversa, Antonio M. e Alfonso M. per resistere al ricorso; non si è costituito il Condominio di via J.F. Kennedy 39.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016 il ricorso è stato discusso e deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. fondate le censure proposte, sottolineando l'illegittimità dell'operato della pubblica amministrazione, in relazione alla circostanza che il permesso in sanatoria era stato rilasciato in favore di Antonio M. senza che fosse stato documentato il titolo in base al quale quest'ultimo disponeva dell'immobile abusivo, ma rigettando la domanda risarcitoria proposta.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l'errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure, come meglio descritte in parte motiva.

Nel giudizio di appello, si sono costituiti il Comune di Aversa, in posizione adesiva a quella degli appellanti, e Maria M., chiedendo invece di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All'udienza del 7 luglio 2016, l'istanza cautelare veniva accolta con ordinanza 13 luglio 2016, n. 2706.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. Con il primo motivo di diritto, rubricato "error in judicando - inammissibilità del ricorso in primo grado - violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 380/2001 - illegittimità manifesta", viene dedotta l'erroneità della sentenza in relazione al mancato rilevamento della tardività del ricorso, in quanto proposto ben oltre il termine decadenziale dato dalla effettiva conoscenza del permesso di costruire impugnato.

In particolare, viene osservato come tra le medesime parti del giudizio amministrativo sia in corso una causa in sede civile (presso il Tribunale di Napoli Nord dove è iscritta al nrg. 1864 del 2012) nella quale l'atto gravato in primo grado (ossia il citato permesso di costruire n. 131 del 10 maggio 2012) viene esplicitamente richiamato in più atti (ossia nella comparsa di costituzione depositata dal M., in data 14 dicembre 2012 che, al punto 7, recita "... per tale manufatto vi è permesso di costruire in sanatoria n. 131 del 2012 concesso dal Comune di Aversa in data 10.05.2012"; nella relazione di consulenza tecnica, redatta dall'Ing. Antonio Cembalo, prodotta in allegazione della citata comparsa, dove si precisa che "per tale opera è stato ottenuto il permesso a costruire n. 131 del 2012 concesso dal Comune di Aversa in data 10 maggio 2012") ed è stato poi materialmente acquisito al fascicolo di causa in data 7 marzo 2013, come da foliario in copia conforme pure agli atti e dunque fisicamente in tale data entrato nella disponibilità della ricorrente in primo grado.

2.1. La censura è fondata e va accolta.

La documentazione allegata, già in prime cure e poi riproposta in questo giudizio, dimostra la fondatezza delle affermazioni delle parti appellanti in merito all'esistenza di un diverso giudizio civile tra le stesse parti come pure dell'allegazione in quegli atti della presenza del poi impugnato permesso di costruire e, infine, del materiale deposito del documento agli atti di causa a far data dal 7 marzo 2013.

Sulla scorta di tale riscontro probatorio, non appare percorribile la tesi difensiva della parte appellata, che afferma di aver avuto conoscenza completa dei provvedimenti, comprensivi dei grafici progettuali, solo nel mese di settembre 2013. In disparte la circostanza che tale ulteriore rinvio della conoscenza dei documenti è allegata, non provata e, soprattutto, non viene giustificata la rilevanza di tale documentazione eventualmente conosciuta successivamente, va ricordato che l'insegnamento pacifico di questo Consiglio di Stato è nel senso che la "piena conoscenza" - il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - si ha quando la parte interessata percepisce l'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere distinguibile l'attualità e la concretezza dell'interesse ad agire contro di esso; può, dunque, parlarsi di piena conoscenza quando la parte interessata individua l'atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che la stessa sia stata edotta di quelli essenziali, quali l'autorità amministrativa che l'ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo (giurisprudenza pacifica; da ultimo, C.d.S., IV, 2 marzo 2020, n. 1496; C.d.S., V, 15 gennaio 2020, n. 374).

Pertanto, deve ritenersi che la parte ricorrente in primo grado avesse piena contezza del provvedimento impugnabile al più tardi alla data del 7 marzo 2013. A fronte di tale riscontro, il ricorso in prime cure, notificato in data 15 novembre 2013, appare irrimediabilmente tardivo e, quindi, erroneamente il primo giudice non ne ha dichiarato l'irricevibilità.

3. L'accoglimento del primo motivo di appello, con contestuale dichiarazione di irricevibilità del ricorso in prime cure, impedisce a questo Consiglio di prendere esaminare le altre censure, riguardanti il merito della questione, atteso che il tema della tardività esaurisce la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

4. L'appello va quindi accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l'appello n. 3272 del 2016 e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, 21 aprile 2016, n. 2094, respinge il ricorso di primo grado;

2. Condanna Maria M. a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (euro duemila) in favore di Antonio M. e Alfonso M. e in euro 2.000,00 (euro duemila) in favore del Comune di Aversa, oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovuti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

P. Dubolino, F. Costa

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