Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 28 settembre 2020, n. 829

Presidente ed Estensore: De Nictolis

FATTO E DIRITTO

1. È appellata parzialmente, con atto notificato il 25 maggio 2020 e depositato il 26 maggio 2020, la sentenza del Tar Sicilia - Catania 28 aprile 2020, n. 883 che ha accolto il ricorso proposto per l'ottemperanza di vari giudicati civili (6) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha assegnato un termine, nominato un commissario ad acta e stabilito le penalità di mora.

2. La sentenza è contestata limitatamente al capo che compensa le spese di lite con la motivazione che "la parte si difende in proprio".

L'originario ricorrente, ora appellante, si duole che la difesa in proprio non costituisce una buona ragione per compensare le spese di giudizio e chiede liquidarsi almeno 816 euro, oltre accessori di legge e recupero del contributo unificato.

3. L'Amministrazione si è costituita con atto formale.

La causa è passata in decisione all'udienza del 23 settembre 2020.

4. L'appello è fondato.

La norma generale del processo, in tema di regolazione delle spese di giudizio, è che le stesse seguano la soccombenza (art. 26 c.p.a.; art. 91 c.p.c.).

La compensazione delle spese è consentita in caso di "soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" (art. 92 c.p.c.), ovvero nel caso di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).

La ragione, qui esplicitata dal primo giudicante, ossia la difesa della parte in proprio, non ha un plausibile fondamento normativo nella legge processuale e non appare riconducibile ad altre gravi ed eccezionali ragioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice. Neppure risponde a logiche equitative, atteso che "l'autoprestazione difensiva" comporta comunque spese vive e dispendio di energie professionali e merita comunque remunerazione.

Rimossa siffatta motivazione a sostegno della compensazione, non vi sono ragioni, avuto riguardo alle pretese azionate con il ricorso di primo grado e al comportamento processuale ed extraprocessuale dell'Amministrazione (che è risultata del tutto inerte in relazione all'assolvimento di modesti debiti pecuniari, né ha depositato memoria in giudizio), per non seguire la regola della soccombenza.

Pertanto le spese e onorari del giudizio di primo grado vanno liquidati nella misura richiesta di euro 816, oltre accessori di legge e recupero del contributo unificato.

5. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in pari misura, con i relativi accessori.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese e onorari del giudizio di primo grado nella misura di euro 816, oltre accessori di legge e recupero del contributo unificato.

Condanna altresì l'Amministrazione al pagamento delle spese e onorari del presente grado di giudizio nella misura di euro 816, oltre accessori di legge e recupero del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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