Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
Sentenza 16 novembre 2020, n. 509

Presidente: Potenza - Estensore: De Grazia

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso del 10 giugno 2016, notificato il 13 giugno 2016 e depositato il 28 giugno 2016, la sig.ra C. ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il permesso di costruire in sanatoria n. 19 rilasciato dal Comune di Perugia in favore della sig.ra Tiziana G. il 26 gennaio 2016 in relazione a opere realizzate in Perugia, loc. S. Enea, strada Castel delle Forme Sterpeto n. 1/C.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Perugia e la sig.ra Tiziana G.

Entrambi hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso, avendo avuto la sig.ra C. piena conoscenza del provvedimento impugnato già alla data dell'8 febbraio 2016, come risulta dall'istanza di accesso presentata in detta data dalla ricorrente all'Amministrazione resistente, nella quale si fa esplicito riferimento all'autorizzazione n. 19 del 26 gennaio 2016 emessa nella pratica n. 2015-1737.

3. Risulta, che in relazione alle opere oggetto del permesso in sanatoria oggi impugnato, tra la sig.ra C. e la sig.ra G. è sorta una controversia anche dinnanzi al Tribunale di Perugia, definita mediante accordo stipulato tra le parti in data 20 luglio 2018 all'esito di procedura di mediazione obbligatoria avviata su disposizione del Tribunale, con compensazione delle spese legali relative alle diverse fasi del giudizio civile.

4. Essendo intervenuta la definizione consensuale della controversia che la vedeva opposta in sede civile alla sig.ra G., la sig.ra C., con memoria del 15 ottobre 2020, ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso ed ha chiesto che lo stesso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese tra le parti.

5. Il Comune di Perugia, con memoria del 16 ottobre 2020, ha aderito alle richieste della ricorrente.

6. La controinteressata ha preso atto del sopravvenuto difetto di interesse e, in udienza, ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali.

7. All'udienza pubblica del 20 ottobre 2020, sentite le parti comparse, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio per il sopravvenuto difetto di interesse manifestato dalla ricorrente.

9. Le spese possono essere compensate tra la ricorrente e il Comune di Perugia, che ha prestato adesione alle richieste della sig.ra C.

10. La controinteressata, invece, ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese di giudizio, ciò che impone di procedere allo scrutinio del ricorso ai soli fini del regolamento delle medesime tra le due parti.

Orbene, ferma restando l'improcedibilità del ricorso, il collegio ritiene che lo stesso sarebbe stato comunque irricevibile, risultando dagli atti depositati in giudizio che la sig.ra C. era a conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnato già dall'8 febbraio 2016, con conseguente intempestività del ricorso notificato solo il 13 giugno 2016.

Infatti, «nel caso in cui sia stato ottenuto un titolo edilizio ordinario, il dies a quo per la proposizione del ricorso avverso di esso è da individuarsi nel giorno della fine dei lavori, mentre se il titolo è stato concesso in sanatoria, il termine di impugnazione inizia a decorrere dalla data della piena conoscenza del titolo» (così, ex plurimis, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 12 giugno 2020, n. 450).

La ricorrente deve dunque essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese tra la ricorrente e il Comune di Perugia.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controinteressata delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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