Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 31 marzo 2021, n. 335

Presidente ed Estensore: Migliozzi

FATTO

I. RA-AN s.r.l. è proprietaria di un compendio immobiliare composto da cinque fabbricati siti in Comune di Soliera (Modena) per i quali la predetta Società ebbe a presentare in data 30 aprile 2016 istanza di concessione di contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 57/2012 in ragione dei danni riportati da detti fabbricati a seguito degli eventi sismici del maggio 2021.

Con decreto n. 777 del 23 giugno 2018 si aveva quindi un primo provvedimento di riscontro a tale domanda da parte del Commissariato, per poi RA-AN presentare in data 30 maggio 2018 una variante sostanziale ad un nuovo progetto di realizzazione di un unico fabbricato e all'esito della relativa istruttoria interveniva il decreto commissariale n. 2088 del 22 agosto 2018, di rettifica del precedente decreto n. 777/2016, con cui veniva assegnato all'attuale ricorrente un contributo complessivo sulla variante sostanziale per euro 370.646,32 senza che però fosse ammessa alcuna somma per le spese tecniche e le spese tecniche aggiuntive.

RA-AN s.r.l. proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso tale decreto in parte qua, ricorso qui trasposto a seguito di atto di opposizione del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato post-sisma.

Questi i motivi del proposto gravame:

violazione e/o mancata applicazione art. 4, comma 7, ord. commissariale n. 57/2012; violazione e/o mancata applicazione art. 3, comma 4, protocollo d'intesa tra MEF e Presidenti Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siglato il 4 ottobre 2014; violazione e/o mancata applicazione protocollo d'intesa MEF-Presidenti Regioni del 5 febbraio 2013 approvato con decreto commissariale del 17 gennaio 2014; carenza e/o illogicità della motivazione; inadeguatezza dell'istruttoria;

violazione, sotto diverso profilo, dell'art. 4, comma 2, ordinanza commissariale n. 57/2012; dell'art. 3, comma 8, del protocollo d'intesa siglato tra MEF e Presidenti Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 4 ottobre 2014; del protocollo del 5 febbraio 2013 approvato con decreto commissariale n. 53 del 17 gennaio 2014; travisamento dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifeste; carenza di attività istruttoria.

Si è costituita in giudizio per resistere la Presidenza del Consiglio dei ministri.

DIRITTO

II. Occorre in via preliminare verificare la sussistenza o meno in capo a questo giudice amministrativo del potere giurisdizionale a conoscere della controversia qui introdotta.

Questo Tribunale è dell'orientamento come già espresso in altre similari circostanze che difetti della cognizione a conoscere delle questioni inerenti, come nel caso di specie, la concessione di contributi post-sisma (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 22 dicembre 2020, n. 852; 9 marzo 2020, n. 198; 7 febbraio 2020, n. 122), con conseguente inammissibilità dei ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo.

E dunque di recente il giudice amministrativo di appello (C.d.S., Sez. I, pareri nn. 509/2019, 1580/2019, 38/2020), nel pronunciarsi su ricorsi straordinari al Capo dello Stato con cui si impugnavano determinazioni relative al contributo riguardante gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2012, ha avuto modo di affermare che per le controversie aventi ad oggetto, come quella qui all'esame, il riconoscimento e/o la quantificazione dei contributi per la ricostruzione e/o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma la giurisdizione spetta al giudice ordinario, trattandosi di erogazioni sottratte alla discrezionalità dell'amministrazione e vincolate da criteri strettamente predisposti dalla legge.

Più specificatamente il Consiglio di Stato sia pure in sede di delibazione di ricorso straordinario ha aderito all'assunto affermato dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 8115 del 29 marzo 2017 secondo cui in relazione alle vertenze che riguardano detti contributi si è in presenza di situazioni di diritto soggettivo, non ricomprese nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica in cui dirimenti sono le questioni del quantum e del quomodo del contributo stesso.

Conclusivamente a fronte di tali sopravvenuti approdi giurisprudenziali occorre dare atto che la giurisdizione non appartiene al giudice amministrativo e il ricorso proposto deve considerarsi perciò inammissibile, dovendo la controversia essere riassunta innanzi al giudice ordinario.

Tenuto conto dell'esito del giudizio sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario innanzi al quale la controversia sarà eventualmente riassunta nei termini di legge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.