Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 16 aprile 2021, n. 302

Presidente: Donadono - Estensore: Mastrantuono

In data 26 giugno 2019 si sono svolte le elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo [del] Consiglio comunale di Maratea.

Il Sindaco eletto con decreto n. 8 del 31 maggio 2019 ha nominato i componenti della Giunta Comunale.

Successivamente il Sindaco di Maratea con decreto n. 11 del 5 marzo 2021 ha revocato, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 267/2000, il precedente decreto n. 8 del 31 maggio 2019, nella parte in cui aveva nominato Assessore l'ing. Francesca Crusco (con tale decreto è stata revocata anche la nomina di un altro Assessore), attesoché era venuta meno la fiducia nei confronti dell'ing. Francesca Crusco e dell'altro Assessore revocato, in quanto: 1) "nel corso degli ultimi mesi, in occasioni sia di natura istituzionale e non, nonché tramite mezzi di comunicazione social utilizzati all'interno del gruppo di maggioranza" avevano tenuto "atteggiamenti non consoni alla carica ricoperta e comportamenti di fatto contrari alla lealtà nei confronti del Sindaco, generando e/o alimentando in alcune occasioni situazioni di conflittualità anche con altri componenti del Consiglio Comunale del gruppo di maggioranza"; 2) avevano "utilizzato il social Facebook per pubblicare post dai quali erano chiaramente evincibili le denigrazioni nei confronti dell'operato del Sindaco" e realizzato "videoconferenze alternative alle comunicazioni ufficiali effettuate dal Sindaco alla comunità con argomenti relativi alla salute pubblica"; 3) "nel corso degli ultimi mesi, in alcune occasioni di carattere prevalentemente istituzionale e/o di amministrazione dell'Ente" avevano tenuto "atteggiamenti non consoni alla carica ricoperta e degli incarichi assegnati venendo anche meno il rapporto collaborativo e sinergico rispetto agli incarichi o attività specificatamente assegnati dal Sindaco in ragione delle deleghe"; 4) nella seduta consiliare del 2 dicembre 2020 hanno votato astenuto su un atto senza alcuna motivazione e/o comunicazione preventiva al Sindaco e pur avendo concorso ad approvare la Delibera di Giunta" (dalla del. G.M. n. 89 del 9 novembre 2020 risulta che la ricorrente ha approvato il bilancio consolidato, mentre dalla del. C.C. n. 46 del 2 dicembre 2020, di approvazione del predetto bilancio consolidato, risulta che la ricorrente si è astenuta); 5) "ai chiarimenti politici amministrativi intervenuti non sono seguiti comportamenti volti al superamento di questi comportamenti sopra descritti e conflittuali, determinando un'ulteriore frattura in occasione della seduta in occasione della seduta di Giunta comunale dell'1 marzo 2021, nella quale" avevano "messo a verbale che uscivano prima dell'inizio dei lavori per mancata conoscenza del punto all'ordine del giorno", relativo alla "risoluzione della procedura di infrazione comunitaria"; 6) avevano aderito ad un nuovo gruppo consiliare ed avevano contestato il modus operandi, "significando che il Sindaco doveva sottostare alle indicazioni e alle loro scelte" (con tale decreto il Sindaco ha anche precisato che "il procedimento di revoca di un Assessore non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto, come statuito dalla V Sezione del Consiglio di Stato con le Sentenze n. 2802 del 21 gennaio 2009, n. 4057 del 10 luglio 2014 e n. 209 del 2007, la revoca dell'incarico di assessore è immune dalla previa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei a incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale").

L'ing. Francesca Crusco con il presente ricorso, notificato il 16-22-29-30 marzo 2021 e depositato il 19 marzo 2021, ha impugnato il predetto decreto n. 11 del 5 marzo 2021, con il quale il Sindaco le ha revocato la nomina di Assessore, ed anche i successivi decreti nn. 12 e 13 sempre del 5 marzo 2021, con i quali il Sindaco ha nominato Assessori i Consiglieri Comunali Paolina Michela Piscitelli e Renato Accardi, deducendo:

1) l'eccesso di potere per sviamento, in quanto il Sindaco aveva revocato la nomina della ricorrente come Assessore, dopo averla aggredita fisicamente e verbalmente, e comunque il Sindaco con una "gestione egocentrica e polarizzata" (al riguardo la ricorrente ha anche evidenziato che il Sindaco aveva rafforzato la concentrazione del potere nelle sue mani, in quanto aveva assegnato ai nuovi Assessori meno deleghe, trattenendo alcune materie, in precedenza attribuite ai 2 Assessori revocati) pretendeva che gli Assessori dovessero votare gli atti da approvare, senza conoscerli, mentre gli atti e comportamenti, indicati nel provvedimento impugnato, erano coerenti con le finalità perseguite dall'Amministrazione, come per esempio nelle "videoconferenze alternative alle comunicazioni ufficiali effettuate dal Sindaco alla comunità con argomenti relativi alla salute pubblica" la ricorrente si era limitata a dare comunicazioni alla cittadinanza sulla prevenzione dal rischio di contagio dal Covid 19;

2) l'eccesso di potere per illogicità, sia perché il nuovo gruppo consiliare, al quale aveva aderito la ricorrente, faceva sempre parte della maggioranza consiliare, sia perché la non partecipazione della ricorrente alla seduta di Giunta comunale dell'1 marzo 2021 era stata preceduta dalla richiesta del 17 febbraio 2021 di un urgente confronto per la verifica dell'azione amministrativa sul programma elettorale, mentre l'astensione della ricorrente nella seduta consiliare del 2 dicembre 2020 non aveva creato alcun problema politico, in quanto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto comunale e dell'art. 53 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale gli astenuti non sono computati tra i votanti;

3) l'eccesso di potere per incoerenza, in quanto il Sindaco aveva nominato come Assessore la Consigliera comunale di minoranza Paolina Michela Piscitelli, eletta in una Lista antagonista e con programma elettorale contrapposto, contraddicendo il voto dei cittadini;

4) l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto le motivazioni, poste a base dell'impugnato provvedimento di revoca, erano generiche ed apodittiche;

5) la violazione dell'interesse pubblico al prosieguo di una buona gestione dell'azione amministrativa, in quanto la ricorrente aveva svolto l'incarico di Assessore coerentemente al mandato ed al programma elettorale, conseguendo risultati importanti per la comunità di Maratea.

Si è costituito in giudizio il Comune di Maratea, il quale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, evidenziando che: 1) la ricorrente aveva aggredito il Sindaco, causandogli un trauma alla mano, per il quale era stato necessario ricorrere alla cure ospedaliere; 2) il nuovo gruppo politico, al quale aveva aderito la ricorrente, ha posto in essere un atteggiamento ostruzionistico, facendo mancare più volte il numero legale.

In data 14 aprile 2021 si è svolta la Camera di consiglio ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137/2020 conv. nella l. n. 176/2020 e dell'art. 1, comma 17, d.l. n. 183/2020 conv. nella l. n. 21/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell'ambito della quale il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato.

Al riguardo, va rilevato che l'art. 46 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ex d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco: a) è eletto direttamente dai cittadini (primo comma); b) nomina i componenti della Giunta comunale, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione (secondo comma); c) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale (quarto comma).

Dalle predette norme si evince chiaramente che il Sindaco, essendo direttamente eletto dal popolo, ha un'ampia discrezionalità sia nello scegliere e/o nominare gli Assessori, sia nel revocarli, in quanto entrambi i predetti provvedimenti si basano su un vincolo di fiducia (c.d. intuitu personae), con l'unica differenza che la nomina degli Assessori non richiede alcuna motivazione, mentre la loro revoca deve essere motivata, cioè il Sindaco deve indicare le ragioni, per le quali è venuta meno la fiducia nei confronti degli Assessori, precedentemente nominati dallo stesso Sindaco.

Secondo un prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S., Sez. V, Sentenze n. 4057 del 10 luglio 2012 e n. 1053 del 23 febbraio 2021) il predetto provvedimento di revoca può essere motivato con valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva allo stesso Sindaco, anche perché tali motivazioni sono permeate dalla stessa logica fiduciaria, che caratterizza la nomina degli Assessori, e, oltre ad essere riferite agli Assessori revocati, sono dirette soprattutto al Consiglio comunale, il quale eventualmente potrebbe anche disattenderle e votare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, che comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

Pertanto, il provvedimento di revoca ex art. 46, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 può essere annullato, se emanato senza alcuna motivazione oppure con giustificazioni di carattere arbitrario, circostanze che, nella specie, non ricorrono, sia perché il provvedimento impugnato non si limita ad affermare tautologicamente che è venuto meno il rapporto di fiducia, sia perché dai fatti indicati nel provvedimento impugnato ed anche dall'accusa della parte ricorrente al Sindaco di "gestione egocentrica e polarizzata" emerge un rapporto conflittuale tra Sindaco ed Assessori revocati, che risulta ragione sufficiente, per giustificare la revoca dell'incarico.

Per completezza va anche evidenziato che alcune volte il provvedimento di revoca di un Assessore potrebbe essere emanato anche se non è venuto meno il rapporto fiduciario, ma per esigenze di rapporto dialettico all'interno della maggioranza consiliare.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Maratea, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, IVA e CPA.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell'Autorità amministrativa.

Note

V. anche Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sentenza 16 aprile 2021, n. 303.