Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Parma
Sentenza 10 maggio 2021, n. 116

Presidente: Panzironi - Estensore: Baraldi

FATTO

Le signore D.B. Alessandra e Z. Luigia, odierne ricorrenti, sono proprietarie di beni immobili nel Comune di Gazzola che, a seguito della nuova pianificazione comunale disposta con la variante, verrebbero a trovarsi nelle immediate vicinanze di un insediamento produttivo e di un distributore di carburante che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, incidono sull'attuale contesto ambientale, deturpano il paesaggio e la visibilità complessiva, mediante nuove installazioni o costruzioni, pregiudicano la salvaguardia storica, artistica e testimoniale dei luoghi, danneggiano in modo irrimediabile le attuali vocazioni rurali ed agricole del sito, aumentano in modo sensibile il traffico sulla strada e il carico urbanistico della zona, e provocano pure un notevole incremento dell'inquinamento acustico.

Preso atto dei provvedimenti di cui in epigrafe, attuativi della pianificazione comunale contestata, le signore D.B. Alessandra e Z. Luigia hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 13 luglio 2017, chiedendo l'annullamento dei sopra menzionati atti, previa concessione di idonea misura cautelare, deducendo cinque articolati motivi di ricorso, relativi, fra l'altro, ad eccesso di potere e violazione di legge regionale.

Si è costituito in giudizio, in data 14 luglio 2017, il Comune di Gazzola, chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è costituita in giudizio, in data 17 agosto 2017, la società Agricea s.r.l., odierna controinteressata, chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza in camera di consiglio del 30 agosto 2017, parte ricorrente ha chiesto un rinvio della discussione per la proposizione di motivi aggiunti, poi depositati in data 26 settembre 2017.

In particolare, coi sopra menzionati motivi aggiunti le ricorrenti hanno impugnato nuovi atti, di cui in epigrafe, deducendo due articolati motivi relativi a violazione di legge ed eccesso di potere.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio dell'11 ottobre 2017, è stata emessa l'ordinanza n. 134/2017 con cui è stata respinta la richiesta tutela cautelare "Rilevato che nel caso di specie non risultano, ad una sommaria delibazione, ravvisabili profili di incompatibilità con l'installazione di impianti di distribuzione, alla luce del disposto di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. 32/1998 ed alle previsioni del vigente strumento urbanistico, atteso che la localizzazione di un impianto di carburanti e servizi connessi è da ritenere ammessa in ambito rurale di zona a vocazione produttiva agricola, né le previsioni delle NdA, riportate dai ricorrenti, assumono valenza idonea a rendere illegittima la localizzazione di un impianto di carburante in detti ambiti, tenuto conto delle considerazioni contenute nella nota Mibact sopra riportate, nonché della classificazione dei suddetti impianti quali opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale (cfr. C.d.S., IV, n.651/2016)".

In data 18 gennaio 2021, la difesa delle ricorrenti ha depositato in giudizio nota di pari data con cui ha affermato che "In considerazione del tempo trascorso e di una situazione consolidata, nelle more del procedimento è venuto meno l'interesse al ricorso e ai motivi aggiunti proposti" ed ha, conseguentemente, dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso da parte delle predette ricorrenti.

In data 21 e 26 gennaio 2021, il Comune di Gazzola e la società controinteressata hanno depositato in giudizio note di pari data con cui hanno preso atto della sopra menzionata carenza di interesse delle ricorrenti alla decisione del ricorso e non si sono opposte alla stessa.

Infine, all'udienza pubblica del 10 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Difatti, come sopra esposto, con nota del 18 gennaio 2021, depositata in giudizio in pari data, la difesa delle ricorrenti ha attestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e, in data 21 gennaio 2021, la difesa di parte resistente ha depositato in giudizio nota di pari data con cui non si è opposta alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; infine, in data 26 gennaio 2021, la società controinteressata ha depositato dichiarazione di pari data con cui anch'essa non si è opposta alla predetta sopravvenuta carenza di interesse.

A tal riguardo, il Collegio osserva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell'azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell'ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.

In tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza secondo cui "La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta... l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).

3. Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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