Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 11 maggio 2021, n. 417

Presidente: Taormina - Estensore: Boscarino

FATTO E DIRITTO

1. L'appellante, con ricorso proposto avanti al Tar Sicilia, Sez. Staccata di Catania, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità pensionabile prevista dagli artt. 2, comma 2-bis, della l. n. 468/1987 e art. 43 l. n. 121/1981 per il periodo compreso tra il 16 settembre 2013 e il 31 agosto 2014 di frequentazione del corso applicativo Ruolo Normale presso l'Accademia Navale.

2. Con la sentenza n. 2319/2018 appellata, il Tribunale Amministrativo adito ha respinto il ricorso, sulla scorta di specifici precedenti del T.A.R. Sicilia, secondo cui "l'indennità pensionabile prevista dal 3° comma dell'art. 43 della l. n. 121/1981 compete al personale che espleta funzioni di polizia ed in misura determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio. Consegue, allora, che l'espletamento delle funzioni della polizia deve essere concreto, solo in tal caso potendosi validamente compensare le particolari condizioni di lavoro".

Il T.A.R. adito ha escluso la sussistenza di alcuna disparità di trattamento tra il personale Ufficiale con nomina diretta ed Ufficiale dei corsi normali, essendo rilevante il diverso momento in cui in concreto sono svolte le richieste funzioni di polizia.

Il giudice adito ha ritenuto non dirimente la circostanza che la ricorrente, prima dell'espletamento della selezione pubblica, avesse percepito l'indennità de qua, dal momento che la suddetta corresponsione era giustificata proprio dall'essere state esercitate le prescritte funzioni di polizia durante il periodo indicato, al termine del quale la parte veniva posta in congedo.

Infine, il giudice di prime cure ha ritenuto infondato e comunque venuto meno il lamentato vizio di disparità di trattamento, avendo l'Amministrazione affermato in giudizio di aver disposto il recupero d'ufficio delle somme precedentemente erogate "impropriamente" nei confronti di tutti gli Ufficiali, anche in "Ruolo speciale", risultati vincitori di concorso.

3. Con il ricorso in appello si lamenta l'erroneità, sotto svariati profili, della sentenza appellata, adducendosi la sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dalla norma per la corresponsione dell'indennità reclamata.

4. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

5. All'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, tenutasi da remoto, il ricorso, previo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. per l'inammissibilità dello stesso, è stato trattenuto in decisione.

6. Il ricorso in appello è inammissibile in quanto notificato presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il Tribunale adito in primo grado (Catania).

In tal caso, per pacifica giurisprudenza, la notifica deve considerarsi nulla, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, della l. n. 103 del 1979) tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di Enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed enti presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto abbia sede l'Autorità giudiziaria adita; con conseguente inammissibilità dell'appello stesso, ove (come nel caso in questione) l'Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità con la propria costituzione in giudizio (per tutte: C.d.S., sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6375, e sez. IV, 21 gennaio 2021, n. 651).

7. Il ricorso è comunque infondato.

Questo Consiglio si è ripetutamente (e recentemente) pronunciato sulla tematica oggetto del giudizio (cfr., per tutte, la decisione n. 232/2021 del 22 marzo 2021), pervenendo alla conclusione (sulla base della ricostruzione storica dell'istituto ed in aderenza alla giurisprudenza formatasi sulla questione) che il diritto alla percezione dell'indennità reclamata non può essere semplicemente legato alla qualifica ma dipende dall'effettiva attribuzione delle funzioni che devono essere espletate.

Si è altresì precisato che il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile laddove non vi sia spettanza del bene della vita, perché l'eventuale illegittimità commessa a favore degli altri non può essere in alcun modo invocata per ottenere che la stessa illegittimità venga compiuta anche in proprio favore.

Inoltre, essendo l'attività dell'Amministrazione di quantificazione del trattamento economico spettante ai propri dipendenti attività vincolata, non può considerarsi sussistente disparità di trattamento, in quanto la legittimità dell'operato della pubblica Amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra, comparabile, situazione.

Ne consegue, quindi, la correttezza della statuizione qui appellata.

8. Non vi è statuizione sulle spese, in mancanza di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Caringella

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