Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 25 giugno 2021, n. 364

Presidente: Realfonzo - Estensore: Colagrande

Le ricorrenti impugnano il provvedimento regionale di reintegra delle terre civiche riportate in catasto del Comune di Valle Castellana (TE), al foglio di mappa n. 94, particelle nn. 4, 5, 6, 11, 12, 13 e 14, opponendovi il titolo di enfiteusi perpetua loro concessa, fin dal 19 settembre 1802, da Papa Pio VII per Atto del Notaio A. Bassetti.

L'Asbuc della Frazione di Pietralta di Valle Castellana eccepisce il difetto di giurisdizione del tribunale adito perché la questione sottoposta all'esame del collegio presupporrebbe la soluzione di un conflitto fra opposti diritti e dunque espressamente riservata dall'art. 29 della l. 1766/1927 alla competenza dei Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici che "decideranno tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti ... di cui all'art. 1 della L. 1766/27 ..., comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni ... affidate ai Commissari".

Alla camera di consiglio del 23 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto per essere deciso in forma semplificata, come espressamente richiesto dall'Asbuc, ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020.

L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.

Infatti il petitum sostanziale del ricorso presuppone chiaramente il preliminare accertamento di merito sulla titolarità delle terre civiche, che invece le Comunanze agrarie ricorrenti rivendicano a sé a titolo di enfiteusi, con conseguente devoluzione della questione alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, anche se il petitum immediato ha ad oggetto l'annullamento di un atto amministrativo, secondo il costante indirizzo della Corte regolatrice secondo il quale: "La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la valutazione o l'accertamento della natura ed estensione del diritto di uso civico - cioè, la qualitas soli - si pongono come antecedente logico-giuridico della decisione; pertanto, in caso di impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione spetta al g.a. soltanto se le questioni dedotte sono dirette a censurare l'iter procedimentale, antecedentemente rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni" (Cass. civ., sez. un., 26 marzo 2021, n. 8564; 28 dicembre 2017, n. 31109).

L'esito in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell'art. 11 del codice del processo amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

M. Bencini e al. (curr.)

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