Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 17 settembre 2021, n. 6371

Presidente: Sabatino - Estensore: Sabbato

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso n. 3648/2021, proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, i signori Severino Nappi e Maria Tommasina D'Onofrio, in qualità di delegati della lista "Progetto per Napoli - Prima Napoli - Maresca Sindaco" presentata in vista dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Napoli del 3 e 4 ottobre 2021, hanno chiesto l'annullamento del verbale n. 15 dell'8 settembre 2021, con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Napoli ha deliberato di ricusare la predetta lista per la tardiva presentazione della relativa documentazione (rispetto al termine delle ore 12,00 del 4 settembre 2021), e per la carenza della stessa, ed in particolare per la mancanza "[del]la dichiarazione di collegamento dei delegati della lista con il sindaco candidato, del contrassegno di lista e del bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale".

2. A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti hanno dedotto quanto segue:

i) il ritardo, peraltro pari ad un solo minuto rispetto all'orario anzidetto, sarebbe da addebitare alla disorganizzazione dell'Ufficio comunale preposto alla ricezione della documentazione tanto da provocare una vera e propria ressa innanzi al banchetto preposto a tali incombenze;

ii) per quanto riguarda l'assenza della dichiarazione di collegamento dei delegati della lista con il candidato Sindaco, trattasi di adempimento non previsto espressamente dalla legge e comunque tale mancanza sarebbe compensata dalla presenza delle dichiarazioni, del tutto equivalenti (e tra loro convergenti), contenute nell'atto di presentazione della lista e negli atti di accettazione delle candidature alla carica di Consigliere e di Sindaco;

iii) quanto al mancato deposito del contrassegno di lista nelle forme previste (una copia su "carta lucida" o in versione digitale), anche in tal caso non verrebbe in evidenza un inadempimento che può costituire motivo di ricusazione, in mancanza di una espressa previsione normativa al riguardo, tanto più che il contrassegno sarebbe stato depositato in quanto accluso a tutti i documenti depositati;

iv) anche il deposito del bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale non costituirebbe un incombente richiesto a pena di esclusione, fermo restando che il programma di spesa sarebbe stato depositato sia pure tardivamente.

3. Costituitisi il Ministero dell'interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il ricorso, per la parte relativa al contrassegno di lista;

- ha dichiarato improcedibili le altre censure, trattandosi di atto plurimotivato;

- ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:

- "la mancata presentazione del contrassegno elettorale nelle forme di legge è sufficiente a giustificare l'esclusione della lista, sia in quanto essa è espressamente prevista dall'art. 32 del TU, n. 1) sia perché la presentazione del modello di contrassegno di lista (depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea) deve ritenersi essenziale, proprio al fine di consentire alla Commissione elettorale circondariale di ricusare i contrassegni identici o che si possano confondere";

- il soccorso istruttorio è "ammissibile nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale, caratterizzato da particolare celerità, solo qualora una irregolarità riscontrata sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'Amministrazione e, comunque, se la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale".

5. Avverso tale pronuncia i signori Nappi-D'Onofrio hanno interposto appello, notificato il 14 settembre 2021 e depositato in pari data, formulando tre motivi di gravame così rubricati:

I) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 - eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti - carenza di istruttoria e di motivazione - violazione del principio del favor partecipationis - violazione del principio di strumentalità delle forme;

II) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 570/1960 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti - carenza di istruttoria e di motivazione - violazione del principio del favor partecipationis - violazione del principio di strumentalità delle forme;

III) ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 570/1960 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti - carenza di istruttoria e di motivazione - violazione del principio del favor partecipationis - violazione del principio di strumentalità delle forme.

L'appellante ha dedotto che la legge, ed in particolare l'art. 33 d.P.R. n. 570/1960, non prevederebbe, tra le ipotesi di ricusazione, la mancata presentazione del "modello di contrassegno", nell'inconferenza dei precedenti richiamati dal T.a.r. senza considerare che "la presunta impossibilità di procedere al giudizio di confondibilità mai sia stata opposta dalla Commissione" e che "il contrassegno riprodotto sulla modulistica (minuziosamente descritto) ha lo stesso identico formato di quello che sarà poi riprodotto sulle schede di votazione (3 cm), la medesima definizione ed è riportato esattamente con i colori individuati nella descrittiva, sicché la Commissione era stata messa nelle condizioni di valutarne i profili di confondibilità"; l'appellante ha soggiunto, sul punto, che la legge non specifica la fonte da cui deve essere tratta la rappresentazione grafica del contrassegno palesandosi piuttosto la necessità di procedere, a cura della Commissione, allo svolgimento del giudizio di ammissibilità del contrassegno secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 570/1960, venendo così in considerazione una irregolarità emendabile in sede di soccorso istruttorio da espletarsi nella finestra temporale prevista dal legislatore così come la Commissione ha fatto con riguardo all'ammissione delle liste di candidati per l'elezione del Presidente e del Consiglio del V Municipio di Napoli; l'appellante ha quindi riproposto le censure dichiarate dal T.a.r. improcedibili ed in particolare per quanto attiene al minimo ritardo nella presentazione della lista, da ricondurre anche all'adozione delle misure di distanziamento anti-Covid, ed alla mancanza della dichiarazione di collegamento dei delegati di lista con il candidato Sindaco, la quale non rientrerebbe tra le ipotesi tassative di ricusazione previste dall'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 così come la mancanza del bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale.

6. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, "la riammissione della lista appellante nel procedimento per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Napoli in data 3 e 4 ottobre 2021".

7. In data 15 settembre 2021 il Ministero dell'interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli si sono costituiti in giudizio.

8. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.

9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica del 17 settembre 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.

10. In limine litis, il Collegio sottolinea che, stante l'elevato numero di cause da trattare nell'odierna udienza (quaranta) e attesa la necessità di rispettare il disposto di cui all'art. 129, comma 6, del codice del processo amministrativo, per cui la sentenza nel rito pre-elettorale va pubblicata il giorno dell'udienza ed in forma semplificata, darà completa attuazione al criterio della ragione più liquida, soffermandosi soltanto sulle questioni dirimenti.

11. L'appello è infondato.

Ritenuto, infatti, che:

- nel caso di specie, anche in disparte le ulteriori carenze documentali, si devono evidenziare le prescrizioni dettate dal d.P.R. 6 [recte: 16 - n.d.r.] maggio 1960, n. 570, che per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti prevede "è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea"; nell'art. 32, n. 1), per la presentazione delle candidature nei Comun[i] con popolazione superiore ai diecimila abitanti, indica "con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";

- entrambe le norme devono essere quindi interpretate nel senso della obbligatorietà della prescrizione in ordine al contrassegno, essendo evidente che le esigenze di formalità in funzione della celerità e speditezza del procedimento elettorale sussistono maggiormente per i Comuni più grandi;

- nel contesto della suddetta esigenza di certezza delle situazioni giuridiche nel celere procedimento elettorale anche la ratio della disposizione di consentire alle tipografie all'uopo incaricate la facile riproduzione del contrassegno, che dovrà essere oggetto di votazione sui manifesti elettorali e sulle schede di votazione, risulta assolutamente prevalente sulla necessità di consentire eventuali integrazioni documentali.

12. Tanto premesso, ritenuta assorbita ogni altra deduzione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

13. Sussistono nondimeno giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda di causa, per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7903/2021), lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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