Interdizione giudiziale e diritto di voto

Federico Girelli (*)

Com'è noto l'istituto dell'interdizione, di cui all'art. 414 del codice civile e seguenti, è volto a tutelare quei soggetti, che pur raggiunta la maggiore età, non siano pienamente capaci di provvedere ai propri interessi per via dell'abituale condizione d'infermità mentale, in cui essi versano.

L'interdizione viene pronunciata con sentenza, che dal giorno della sua pubblicazione produce l'effetto di ricondurre il maggiorenne nella stessa condizione del minore non emancipato (1). L'art. 416 c.c., peraltro, prevede che l'interdizione possa essere dichiarata nel corso dell'ultimo anno di minore età dell'interessato, con effetto dal giorno del compimento della maggiore età, al fine di impedire che possa compiere atti per sé pregiudizievoli una volta compiuto il diciottesimo anno.

Per quanto concerne in particolare il diritto di voto, va precisato che ogni limitazione della capacità elettorale andrebbe interpretata nella maniera più restrittiva possibile, in quanto tali limitazioni, pur previste dall'ordinamento, incidono, comprimendolo, sul principio democratico.

Sul piano del diritto positivo viene in rilievo l'art. 11 della la legge n. 180 del 1978 (2), che dispone, tra l'altro, l'abrogazione del n. 1 dell'articolo 2 del Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che così prescriveva: «Non sono elettori: 1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente; 2)...».

Per espressa previsione di legge, dunque, le persone interdette hanno diritto di votare: anche la migliore dottrina, per quanto criticamente, non ha potuto non «prendere atto» che l'abrogazione disposta dall'art. 11 legge n. 180 del 1978 «ha avuto come effetto di eliminare ogni residua causa di limitazione del diritto di voto per incapacità civile» (3).

La Corte costituzionale non ha fornito criteri interpretativi utili per meglio intendere il significato e la portata della norma in parola. Quando, infatti, è stata investita della relativa questione di legittimità costituzionale l'ha dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (4), lasciando "senza risposta" le censure mosse dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, che lamentava proprio il contrasto dell'art. 11 legge n. 180 del 1978 con gli artt. 2, 48 e 49 Cost., assumendo che «presupposto logico del diritto di voto è la capacità di agire: in quanto tale diritto non è che il primo e fondamentale strumento fornito a tutti i cittadini per concorrere con metodo democratico - ai sensi del successivo art. 49 - a determinare la politica nazionale [...] Oltre tutto, non sarebbe tecnicamente possibile ipotizzare doveri civici in capo a soggetti totalmente incapaci d'intendere e di volere» (5). Impostazione, questa, da subito criticata, senza tuttavia superare del tutto il dubbio di costituzionalità: se, infatti, l'art. 48 Cost. affida alla discrezionalità del legislatore l'esclusione o meno dal voto degli infermi di mente, profili d'incostituzionalità potrebbero sussistere comunque «in relazione al principio di ragionevolezza e di necessaria differenziazione della disciplina delle situazioni obiettivamente differenti, sancito dal primo comma dell'art. 3 Cost.» (6).

Seppure nel corso dei lavori preparatori la Commissione giustizia del Senato si fosse espressa in senso negativo all'estensione del voto agli interdetti e sebbene la legge sia stata approvata con l'urgenza di evitare che si celebrasse il referendum sulla disciplina sui manicomi e gli alienati, di cui alla legge n. 36 del 1904 (7), ben individuabile rimane la sua ragione ispiratrice di fondo: l'eliminazione dal quadro normativo di tutti quegli elementi, che lo connotavano come penalizzante se non addirittura punitivo della condizione di infermità di mente; si era inteso cioè superare la concezione della persona inferma di mente quale «soggetto a diritti attenuati» (8).

In quest'ottica il riconoscimento legislativo dei diritti politici anche alle persone con disabilità psichica rappresenta certamente un momento di progresso civile e di maturazione in senso democratico della società (9): sembra opportuno, tuttavia, distinguere nell'ambito degli elettori interdetti coloro che riescono a comprendere, pur non completamente, il senso dell' «atto costituzionale voto» (10), da chi, invece, dimostra in maniera evidente di non averne alcuna consapevolezza.

In quest'ultima evenienza, invero, "portare a votare l'avente diritto" pare contraddire lo stesso spirito della legge n. 180 del 1978 poiché anche l'intento sincero di preservare uno spazio di autoaffermazione della persona non potrebbe che tradursi in un intollerabile condizionamento della sua volontà. Un voto "espresso" in tali condizioni ben difficilmente potrebbe considerarsi «personale ed eguale, libero e segreto», così come impone la Costituzione.

Non solo perderebbe di genuinità il meccanismo di formazione della rappresentanza o della decisione referendaria, ma, soprattutto, preme sottolinearlo, verrebbe compromessa la stessa dignità personale dell'interessato. Il «pieno sviluppo della persona», garantito dall'art. 3, secondo comma, Cost., così come i principi di cui alla legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), non troverebbero certo autentica realizzazione nella chiamata a compiere un atto dalle implicazioni così complesse e delicate, quale è il voto, di chi, già in condizione di grave difficoltà, non ha alcuna contezza della propria natura di elettore, del senso dell'atto da compiersi e della sede in cui si trovasse ad operare. Quella che teoricamente può immaginarsi come un'occasione di edificazione personale si rivela, in concreto, un momento di probabile oggettiva mortificazione, che non ha ragione alcuna di prodursi; peraltro, e ormai da tempo, sono state anche eliminate le sanzioni amministrative conseguenti all'ingiustificato mancato esercizio del diritto di voto (11).

La giurisprudenza costituzionale, inoltre, già ha chiarito, con riferimento alle campagne informative referendarie, come il voto per essere realmente «libero» debba essere consapevole (12). Anzi, a questo riguardo, un'attenzione particolare per quegli elettori interdetti, che riconoscono rilievo e danno importanza al proprio voto o che siano in grado ed interessati a maturare una propria scelta in questo senso, sarebbe senz'altro opportuna, specie alla luce di quanto stabilito dagli artt. 1 e 29 della legge n. 104 del 1992 (13).

Note

(*) Avvocato, Presidente del Comitato Siblings Onlus.

(1) F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2003, 136.

(2) Art. 11 legge n. 180 del 1978:

«Art. 11 Norme finali.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente «Disposizioni sui manicomi e sugli alienati» e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

(3) T. MARTINES, Art. 56-58, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Le Camere, Tomo I, Bologna-Roma, 1984, 64, il quale, invero, giudica l'art. 11 legge n. 180 del 1978 disposizione «sospetta di illegittimità costituzionale». Ad avviso di L. BRUSCUGLIA, Commento all'art. 11 legge 13 maggio 1978, n. 180, in Nuove leggi civ. comm., 1979, 215, il diritto di voto non sarebbe comunque in concreto esercitabile «a seguito di accertamento medico che escluda in capo all'elettore ogni capacità di intendere e di volere».

(4) Corte cost., 30 settembre 1987, n. 303.

(5) Cons. Giustizia amministrativa Regione Siciliana, ord. 10 aprile 1984, in Giur. cost., 1985, II, 45.

(6) S.P. PANUNZIO, Il cittadino handicappato psichico nel quadro costituzionale, in Scritti in memoria di Pietro Gismondi, vol. III, Milano, 1988, 538.

(7) V. MESSERINI, Nota a Corte cost. n. 303/1987, in Foro it., 1988, I, 354.

(8) A. MANACORDA, Infermità mentale, interdizione e diritto di voto, in Foro it., 1988, I, 357.

(9) Ultimo approdo di tale evoluzione è l'approvazione della legge 27 gennaio 2006, n. 22 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), che ammette al voto presso il proprio domicilio gli «elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali». Non convince però la mancata inclusione di persone con disabilità grave, che, seppure non dipendenti da apparecchiature elettromedicali, si trovino in condizione di oggettiva non trasportabilità.

(10) Secondo la terminologia di G. FERRARA, Gli atti costituzionali, Torino, 2000.

(11) P. CARETTI, I diritti fondamentali, con la collaborazione di G. Tarli Barbieri, Torino, 2005, 471-472.

(12) Sul punto F. CAPORILLI, Il voto per corrispondenza degli italiani all'estero: una conquista per la democrazia?, in Foro it., 2003, I, 2249.

(13) Art. 1 legge n. 104 del 1992:

«Finalità. - 1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata».

Art. 29 legge n. 104 del 1992:

«Esercizio del diritto di voto. - 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito».

Data di pubblicazione: 22 maggio 2006.

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