Avviso di conclusione delle indagini preliminari
e procedimento penale dinanzi al giudice di pace (*)

Alessandro Oddi (**)

1. La «manifesta infondatezza» delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 274 del 2000

Per ben quattro volte consecutive, nell'arco di pochi mesi, la Corte costituzionale ha rigettato, ritenendole manifestamente infondate, altrettante questioni di legittimità dell'art. 15 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 («Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»), nella parte in cui non prevede che nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, così come stabilito dall'art. 415-bis c.p.p. per il procedimento che si svolge dinanzi al tribunale (1).

Identici, in tutti e quattro i casi, i parametri costituzionali evocati dai giudici a quibus: da un lato, gli artt. 3 e 24 Cost., in base all'assunto che siffatta omissione comporta una irragionevole disparità di trattamento tra il soggetto indagato per un reato di competenza del giudice di pace ed il soggetto indagato per un reato di competenza del tribunale, atteso che il primo, venendo a conoscenza del procedimento a suo carico soltanto attraverso l'atto di citazione, versa nell'impossibilità di svolgere adeguatamente la propria difesa prima del dibattimento; dall'altro, l'art. 111 Cost. (come novellato dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2), il quale impone - nell'ottica del «giusto processo» - che «la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico» e «disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa».

Del pari identiche, le motivazioni poste a fondamento delle quattro pronunce di rigetto. Ad avviso della Corte, «il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall'innesto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale». Ci troveremmo, cioè, in presenza di un procedimento (2) sui generis, «connotato dal ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari, che si sostanziano in una fase investigativa affidata in via principale alla polizia giudiziaria», coerentemente con le «esigenze di massima semplificazione del procedimento» e con quella «"finalità conciliativa" che costituisce il principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace» (3). Tutte caratteristiche, queste, che renderebbero «incongrua» la garanzia apprestata dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Sono dunque ragioni di natura squisitamente «sistematica» quelle che - nella prospettiva della Corte - non consentono di raffrontare il procedimento penale dinanzi al giudice di pace con quello dinanzi al tribunale, e che quindi si oppongono alla possibilità di estendere al primo - in ragione della sua «asseità» (4) - un istituto previsto dalla legge solamente con riguardo al secondo.

L'assunto non è nuovo. Già rintracciabile nelle ricostruzioni (più o meno articolate) della dottrina (5) e negli arresti della Corte di cassazione (6), esso fa leva sulla ben nota «teoria dell'adattamento», secondo la quale le forme di esercizio del diritto di difesa sono suscettibili di essere diversamente modulate dal legislatore ordinario in funzione delle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché di tale diritto siano comunque assicurati «lo scopo e la funzione» ovvero l'«effettività» (7). Alla stregua di siffatta teoria, il sindacato di legittimità costituzionale si risolve - come nel caso di specie - in un tipico giudizio di «ragionevolezza» (8), i cui parametri di riferimento vengono ricavati non tanto dalla Costituzione (la quale, anzi, resta solamente sullo sfondo e finisce quasi con l'essere obliterata), quanto piuttosto dalla stessa legislazione ordinaria; giudizio, questo, che per sua natura inevitabilmente sottende vere e proprie scelte di valore.

Ciò spiega come mai, nella parte motiva delle pronunce in esame, la Corte costituzionale si faccia essenzialmente carico di sottolineare le peculiarità del procedimento penale dinanzi al giudice di pace, evidenziando in tal modo l'irriducibile disomogeneità dei due sistemi normativi posti a raffronto. Il tutto, in un contesto argomentativo che - ed è proprio qui che sta la scelta di valore - mira chiaramente a porre l'accento sull'esigenza di speditezza del rito, piuttosto che sulla tutela del diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Una messa a punto preliminare: inaccettabilità dell'argomento che pretende di far leva sull'esigenza di «massima semplificazione» del rito

In effetti, la l. 24 novembre 1999, n. 468, nel delegare al Governo l'adozione di un decreto legislativo concernente la competenza penale del giudice di pace, prevedeva che il relativo procedimento dovesse essere disciplinato «tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice» (art. 17, comma 1).

Sennonché, già la l. 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, annoverava fra i principi e criteri direttivi di carattere generale quello della «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale» (art. 2, n. 1), prevedendo poi che la disciplina del processo davanti al pretore - ora tribunale in composizione monocratica (9) - dovesse essere a sua volta ispirata, oltre che ai principi generali, a «criteri di massima semplificazione» (art. 2, n. 103).

Se ne deve dedurre, per un verso, che quello della «massima semplificazione» è (almeno negli intendimenti del legislatore delegante) principio che informa anche il procedimento penale «ordinario», e non già solamente quello che si svolge davanti al giudice di pace; per un altro verso, che riguardo a quest'ultimo dovrebbe propriamente ragionarsi di «una sorta di semplificazione al cubo» (10).

Quale che sia, in concreto, il significato da ascrivere alle (assai poco perspicue e, per molti versi, pleonastiche) indicazioni contenute nelle summenzionate leggi-delega, non è tuttavia dubitabile che, ai fini che ci occupano, il mero richiamo all'esigenza di «massima semplificazione» del rito costituisce, di per sé, argomento privo di consistenza giuridica, giacché pretende di fondarsi su un criterio direttivo che, per il solo fatto di essere inscritto in una semplice legge ordinaria, appare inidoneo ad assurgere a parametro di legittimità costituzionale (non controvertendosi, nella specie, di un'eventuale violazione indiretta dell'art. 76 Cost. per «eccesso di delega»). Ed è altresì argomento che si appalesa, ad un tempo, debole e pericoloso: debole, perché oltremodo vago e generico; pericoloso, perché suscettibile di coonestare qualsivoglia scelta legislativa sbrigativamente ispirata a logiche «sostanzialistiche» (11).

Va per contro ribadito che, sebbene doverosa, l'attuazione del principio di economia (o efficienza) processuale - nel quale si concretizza un corollario del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) - non può mai spingersi fino al punto di compromettere il diritto di difesa del soggetto indagato o imputato (12). Un processo veloce, ma irrispettoso delle necessarie garanzie difensive, non è un processo «giusto»: è un processo sommario.

Ne deriva che, affinché un dato istituto possa ritenersi in contrasto con quel principio, non è sufficiente che esso sia suscettibile di comportare una dilatazione dei tempi processuali, ma è altresì necessario che lo stesso non arrechi alcun valido contributo alla difesa del prevenuto (13). E ciò, beninteso, anche quando si tratti - come nel nostro caso - di giustizia cosiddetta «minore», atteso che questa, in quanto penale, finisce pur sempre con l'incidere (direttamente o indirettamente) sul bene della libertà personale (14).

D'altro canto, al ragionamento della Corte si può facilmente obiettare che quello della ragionevole durata è imperativo costituzionale che s'impone al legislatore - nella stessa misura - per qualunque tipo di processo, a prescindere dall'organo giurisdizionale davanti al quale esso si svolga. Sicché, delle due l'una: o si ritiene che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari costituisca una vuota formalità, che inutilmente appesantisce e rallenta l'iter processuale (15), ed allora la previsione di esso va considerata costituzionalmente illegittima anche rispetto al rito che ha luogo davanti al tribunale; oppure si ritiene che tale avviso rappresenti un valido strumento di tutela a favore dell'indagato, ed allora l'esigenza di assicurare la speditezza del procedimento non può mai costituire fondato motivo per escluderne l'applicazione.

3. Le asserite «specificità» del procedimento penale dinanzi al giudice di pace

Ciò premesso, e volendo in questa sede tenere per buona la teoria dell'adattamento (16), occorre nondimeno domandarsi se davvero il procedimento penale che si svolge dinanzi al giudice di pace presenti caratteristiche tali da opporsi - così come ritenuto dalla Corte - all'innesto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Va da sé che la risposta a tale interrogativo, se non vuole ridursi ad una sterile petizione di principio, deve passare attraverso una compiuta disamina di quelle caratteristiche, quali risultano dalla vigente disciplina legislativa. Disamina che, peraltro, in tanto può assumere un senso, in quanto sia condotta avendo costante riguardo alla ratio che anima l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., giacché è soltanto la considerazione di quest'ultima che permette d'illuminare la prospettiva logico-giuridica entro cui la compatibilità di siffatto istituto con il procedimento in questione può essere realmente apprezzata.

Eppure non sembra sia stata questa la via percorsa dalle quattro pronunce menzionate all'inizio del presente lavoro. È sufficiente leggerne con un po' di attenzione il testo per avvedersi di come in esse la Consulta si limiti per lo più a ripetere - pressoché pedissequamente - talune affermazioni contenute nella relazione ministeriale al d.lgs. n. 274 del 2000 (17), tralasciando di vagliarne in maniera critica sia l'effettiva rispondenza al quadro normativo di riferimento sia la congruenza argomentativa rispetto al thema decidendum; e di come, altresì, nelle stesse pronunce non sia dato rinvenire traccia di qualsivoglia valorizzazione delle esigenze che la previsione dell'avviso è finalizzata a soddisfare. Il risultato è una serie di asserzioni tanto apodittiche quanto poco convincenti, alcune delle quali ben si prestano a sorreggere - lo vedremo meglio appresso - una conclusione diametralmente opposta a quella cui la Corte perviene.

Ma giova proseguire con ordine, prendendo le mosse dal primo dei due profili appena evidenziati.

Come già accennato, la disciplina del procedimento penale davanti al giudice di pace è contenuta nel d.lgs. n. 274 del 2000. Per tutto ciò che non è ivi previsto, si osservano, «in quanto applicabili», le disposizioni del codice di procedura penale (18), ad eccezione di quelle concernenti l'incidente probatorio, le misure precautelari (arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto) e cautelari personali, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari, l'udienza preliminare e i riti alternativi (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio direttissimo, giudizio immediato e decreto penale di condanna) (19). Un siffatto rinvio alle disposizioni del codice si spiega con la circostanza che il decreto in parola configura un corpus normativo non esaustivo, ossia privo del carattere dell'autosufficienza, limitandosi a tratteggiare quegli istituti e quelle attività processuali che sono peculiari del procedimento penale davanti al giudice di pace (20). Esso detta, cioè, una disciplina che è bensì speciale rispetto a quella codicistica, ma che necessita di essere eterointegrata mediante il ricorso in via sussidiaria alle previsioni di quest'ultima, ovverosia proprio alle regole del procedimento ordinario davanti al tribunale, le quali, dunque, assumono per l'interprete valenza paradigmatica (21).

Orbene, gli elementi ricavabili da siffatto complesso di norme non soltanto non suffragano la tesi della Corte, ma addirittura la smentiscono su tutta la linea.

3.1. (Segue): la «sostanziale svalutazione» delle indagini preliminari

Così è a dirsi, in primo luogo, con riferimento alla fase delle indagini preliminari.

Qui, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario (22), la polizia giudiziaria gode di un'amplissima autonomia investigativa ed assurge a protagonista pressoché assoluta, mentre il pubblico ministero - pur conservando inalterate le prerogative di direzione e di controllo, oltreché l'ultima parola sull'esercizio dell'azione penale - vede considerevolmente ridimensionati i suoi poteri d'investigazione, di guisa che esso diviene «meno attore e più controllore» (23).

In particolare, la polizia giudiziaria, quando acquisisce una notizia di reato, è chiamata a compiere di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole, riferendone al pubblico ministero (non già «senza ritardo», bensì) entro quattro mesi con relazione scritta, nella quale, ove la notizia risulti fondata, essa deve enunciare il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché il giorno e l'ora in cui la notizia stessa è stata acquisita. Se, invece, la notitia criminis viene acquisita dal pubblico ministero (perché l'ha appresa direttamente, oppure perché l'ha ricevuta da privati, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio), questi, ove non ritenga di dover richiedere l'archiviazione, la trasmette alla polizia giudiziaria, affinché proceda alle indagini, impartendo, ove occorra, le proprie direttive (24); mentre, se non ritiene necessari atti di indagine, dispone la citazione a giudizio dell'imputato.

La polizia giudiziaria può inoltre richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini, nel qual caso il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti; e così pure allorché venga richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.

Una volta ricevuta la relazione della polizia, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, dispone la citazione a giudizio dell'imputato; se, invece, ritiene necessarie ulteriori indagini, vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti (25).

Sempre a differenza di quanto si verifica nel rito ordinario, l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro viene effettuata dal pubblico ministero (non già «immediatamente», bensì) soltanto a seguito della ricezione della relazione della polizia giudiziaria, ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente (26).

Quanto alla durata delle indagini, essa è stabilita in quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. Tuttavia, nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace competente, il quale, se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico ministero, dichiara, entro cinque giorni dalla comunicazione, la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato (27). Ne discende che nel procedimento in esame il termine effettivo di durata delle indagini preliminari è, di regola, di otto mesi, prorogabili di ulteriori due (28), laddove quello ordinariamente previsto nel procedimento davanti al tribunale è di sei mesi (29). A ciò si aggiunga che, mentre quest'ultimo termine è perentorio, quello entro il quale la polizia giudiziaria deve presentare la propria relazione al pubblico ministero (quattro mesi) è meramente ordinatorio, onde la sua eventuale inosservanza risulta priva di sanzione processuale (30).

Stando così le cose, riesce assai difficile ragionare - come fa la Corte - di «ruolo marginale» o di «sostanziale svalutazione» delle indagini preliminari (31): sia perché queste - come si è appena visto - sono disciplinate in maniera tale da risultare tutt'altro che rapide e snelle (32); sia perché la polizia giudiziaria, nello svolgimento della propria attività, resta comunque titolare dei medesimi poteri investigativi che le sono attribuiti dal codice di rito (33), senza che neppure sussistano limiti diversi ed ulteriori, rispetto a quelli sanciti dalle disposizioni codicistiche, in ordine all'utilizzabilità processuale degli atti compiuti nel corso di tale fase (34). Non a caso, in dottrina si è paventato il rischio che quello davanti al giudice di pace assuma le vesti di «un processo di polizia, cioè di un processo condotto dalla polizia giudiziaria per quattro mesi, con tutele non piene e forti e non poche incertezze sull'iscrizione delle notizie nei registri» (35).

3.2. (Segue): l'assenza di taluni istituti del procedimento ordinario

Del resto, la circostanza che il legislatore delegato abbia espressamente escluso l'applicazione di taluni istituti che sono propri del rito ordinario non deve trarre in inganno. A ben vedere, infatti, la mancanza di quegli istituti, quando non è soltanto apparente, si rivela, ai nostri fini, del tutto inconferente.

Così, è vero che nel procedimento de quo non trovano ingresso le disposizioni relative all'incidente probatorio. Tuttavia è previsto che, fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace possa disporre, su richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le medesime forme stabilite per il dibattimento (36). Il che costituisce «pur sempre un incidente probatorio, in quanto caratterizzato dal medesimo presupposto della non rinviabilità degli atti che giustifica l'incidente dinanzi al giudice togato, sebbene con una semplificazione del procedimento e, opportunamente, senza elencazioni casistiche dei mezzi di prova per i quali può essere disposto» (37).

Allo stesso modo, si è appena visto come - nonostante l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 lo annoveri fra quelli inapplicabili - l'istituto della proroga del termine di durata delle indagini preliminari trovi spazio anche all'interno del rito in esame, sia pure secondo modalità parzialmente diverse da quelle fissate per il procedimento davanti al tribunale (38); modalità che, in ogni caso, non comportano alcuna contrazione della fase preprocessuale.

Quanto all'arresto in flagranza, al fermo di indiziato di delitto, alle misure cautelari personali e ai riti alternativi (39), è chiaro che la mancanza di tali istituti non incide, di per sé, né sulla qualità né sulla durata delle indagini preliminari (40). Essa, dunque, nulla toglie a quel che si è già osservato in precedenza.

Considerazioni del medesimo tenore, infine, valgono pure con riguardo all'udienza preliminare. Questa, peraltro, è assente anche nel procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica, dove, però, la citazione diretta a giudizio dell'imputato da parte del pubblico ministero dev'essere comunque preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari (41).

4. La ratio dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e le ragioni che depongono a favore dell'applicazione di esso all'interno del procedimento penale dinanzi al giudice di pace

Giunti a questo punto, il nostro discorso risulterebbe incompleto se, posto quanto siamo venuti finora dicendo, tralasciassimo di evidenziare le ragioni che, in positivo, militano a favore dell'applicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'interno del procedimento penale dinanzi al giudice di pace.

Si tratta di ragioni che trovano tutte il loro fondamento nella stessa ratio dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. (42).

Com'è noto, tale istituto mira a soddisfare una duplice esigenza (43): da un lato, tutelare il diritto di difesa dell'indagato, consentendogli di far sentire la propria voce già nella fase che precede l'eventuale imputazione; dall'altro, assicurare, grazie al contributo offerto dalle deduzioni e dalle produzioni difensive, la completezza delle indagini preliminari (44), onde evitare che l'azione penale venga esercitata inutilmente (45).

Se così è, appare chiaro che negare l'applicabilità dell'avviso equivale ad impedire l'apertura di un proficuo canale di comunicazione fra l'indagato ed il pubblico ministero, precludendo al primo di attivarsi per uscire dalla vicenda giudiziaria ancor prima che questa abbia a sfociare nella celebrazione di un processo (dimostrando fin da subito la propria innocenza ovvero la «particolare tenuità del fatto» (46)), e al secondo di venire a conoscenza di elementi di valutazione potenzialmente utili (in quanto, ad esempio, diversi ed ulteriori rispetto a quelli raccolti dalla polizia giudiziaria) ai fini dello svolgimento delle indagini e dell'adozione delle determinazioni conseguenti (47).

Sotto questo profilo, non vale sostenere che nel procedimento davanti al giudice di pace «le esigenze di informazione dell'imputato prima dell'udienza di comparizione sono comunque assicurate dall'avviso, contenuto nella citazione a giudizio [...], che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, nonché dall'indicazione, contenuta sempre nel medesimo atto, delle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione e, ove venga chiesto l'esame dei testimoni, delle circostanze su cui deve vertere l'esame» (48). Tale affermazione non tiene conto del fatto che l'avviso contenuto nella citazione a giudizio si colloca in una fase che è successiva a quella delle indagini preliminari, vale a dire in un momento in cui le esigenze sottese all'introduzione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. risultano irrimediabilmente frustrate: sia perché l'«indagato» ha già assunto formalmente la qualità di «imputato» (49), con tutti i pregiudizi che ne conseguono (50); sia perché il pubblico ministero è ormai privo di quei poteri d'integrazione probatoria che gli sono attribuiti dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000 (51). Il che appare tanto più grave, ove si tenga presente che nel procedimento de quo l'attività investigativa è di regola affidata per intero alla sola polizia giudiziaria (52), onde normalmente non si fa luogo all'invio dell'informazione di garanzia (53); che non sussiste alcun obbligo di sottoporre ad interrogatorio l'indagato (54); e che, mancando l'udienza preliminare, l'ipotesi accusatoria sfugge a qualsivoglia filtro di natura giurisdizionale (55). Senza considerare che, per effetto dell'art. 430-bis c.p.p., la discovery anticipata delle fonti di prova di cui il pubblico ministero intende avvalersi fa scattare il divieto per la difesa di assumere informazioni dalle persone colà indicate, risolvendosi quindi per quest'ultima in una vera e propria «arma a doppio taglio» (56).

Allo stesso modo, neppure vale richiamarsi alla «finalità conciliativa» che dovrebbe connotare il procedimento in questione (57). A prescindere dal rilievo che non tutti i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace costituiscono espressione di situazioni di conflittualità interindividuale suscettibili di trovare componimento in chiave conciliativo-riparatoria (58), sta di fatto che la conciliazione tra le parti può essere promossa dal giudice di pace solamente in sede di giudizio (59), e dunque dopo la citazione dell'imputato. Ne discende che il richiamo all'anzidetta finalità non può in alcun modo valere ad estromettere un istituto che trova la sua ragion d'essere proprio nella necessità di evitare l'instaurazione di processi superflui, in vista di un interesse che è dell'inquisibile così come dello stesso ordinamento.

D'altra parte, si è giustamente osservato che la finalità conciliativa «non rende meno necessaria una completezza delle indagini ed anzi la presuppone, perché l'esperienza ha dimostrato che quanto più sono accurate ed incisive le investigazioni, tanto più l'imputato sarà motivato ad una definizione alternativa al giudizio, che limiti la pena, se colpevole, o eviti lo strepitus fori, se innocente» (60). Sotto tale angolazione, il contatto diretto fra indagato e pubblico ministero, reso possibile dall'avviso in parola, si rivela ancora una volta tutt'altro che inutile, nella misura in cui dà modo anche all'organo requirente di orientare la propria attività in funzione di un componimento bonario della lite (61), e al reo di porre in essere, già nella fase preimputativa, le necessarie condotte riparatorie (62), con conseguente risparmio di tempo nella successiva fase dibattimentale (63).

5. Osservazioni conclusive

Appare dunque evidente che l'errore di fondo nel quale è incorso il giudice delle leggi sta nel fatto di aver aprioristicamente considerato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari come una sorta di «corpo estraneo» al rito penale dinanzi al giudice di pace, lasciandosi convincere dalle parole di una relazione ministeriale che - coerentemente con i suoi scopi - mirava soprattutto a porre in evidenza (per di più con qualche forzatura) gli aspetti che differenziano tale rito da quello che si svolge in tribunale.

È assai probabile che alla base di siffatto errore vi sia stata la preoccupazione (lato sensu politica) di salvaguardare l'«integrità» di un modello di giustizia penale che il legislatore ha espressamente voluto e concepito come «alternativo» a quello ordinario (64), e perciò «contrassegnato nel suo complesso da significative deviazioni» rispetto a quest'ultimo (65); deviazioni le quali travalicano l'ambito strettamente processualistico ed arrivano a coinvolgere istituti che attengono al diritto penale sostanziale (66).

Sennonché, per quanto voglia porsi come «alternativo» (e quale che sia la gravità delle fattispecie di reato che esso mira ad accertare e punire), qualunque tipo di procedimento penale deve necessariamente fare i conti con le norme costituzionali, a cominciare proprio dagli artt. 3, 24 e 111. Ebbene, può davvero considerarsi conforme a Costituzione un procedimento nel quale il cittadino si ritrova d'improvviso a dover indossare la veste di imputato, senza aver previamente avuto la minima possibilità di difendersi? Può la teoria dell'adattamento giustificare la totale negazione, per l'intera fase preprocessuale, di un diritto che nella nostra Carta è espressamente qualificato come «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»?

La risposta, ad avviso di chi scrive, non può che essere negativa. E ciò, quand'anche ci si voglia collocare - seguendo la Corte - nella stessa ottica dell'anzidetta teoria. La disamina appena svolta, infatti, dimostra chiaramente che il procedimento in questione non verrebbe affatto «snaturato» dall'innesto dell'avviso, ma ne riuscirebbe semmai rafforzato in termini del tutto congeniali alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Per vero, se c'è un procedimento all'interno del quale l'avviso di conclusione delle indagini preliminari può dispiegare appieno la sua duplice funzione, realizzando un felice connubio tra le insopprimibili garanzie difensive dell'indagato e le esigenze di economia processuale, questo è esattamente il procedimento penale dinanzi al giudice di pace.

Ma, se l'affermazione che precede è corretta, deve allora ritenersi che, a stretto rigore, il problema che ci occupa possa trovare adeguata soluzione sul piano dell'ortodossia costituzionale anche a prescindere dalla pronuncia di una sentenza additiva volta ad incidere sul contenuto normativo dell'art. 15 del d.lgs. n. 274 del 2000. Basterebbe, molto più semplicemente, percorrere la via interpretativa, avvalendosi della già menzionata clausola di rinvio alle previsioni contenute nel codice di procedura penale (67): vale a dire ricomprendendo (anche) l'art. 415-bis c.p.p. fra le disposizioni «applicabili» al procedimento dinanzi al giudice di pace, in quanto con esso - come qui acclarato - pienamente compatibile (68).

Si è peraltro osservato che una tale via, ove pure venisse battuta, si rivelerebbe egualmente infruttuosa, dal momento che, all'atto pratico, l'eventuale omissione dell'avviso da parte del pubblico ministero rimarrebbe priva di conseguenze sanzionatorie sul terreno processuale, non rinvenendosi nella disciplina legislativa del procedimento de quo disposizioni simili a quelle contenute negli artt. 416, comma 1, 429, comma 4, e 522, comma 2, c.p.p. (69); disposizioni, queste, che, per il fatto di configurare ipotesi di nullità, sono da considerarsi tassative (70). L'obiezione, tuttavia, non sembra cogliere nel segno. A ben vedere, infatti, quell'omissione si presta ad essere agevolmente ricondotta all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (71), e cioè ad un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, la cui operatività - com'è noto - non necessita di una specifica previsione (72).

È quindi la stessa disciplina legislativa in esame che - doverosamente inquadrata nella giusta cornice costituzionale (73) - fornisce all'interprete la chiave per la risoluzione del problema.

Naturalmente, la circostanza che la Corte abbia sinora risposto con ordinanze di manifesta infondatezza ai dubbi di legittimità prospettati dai giudici rimettenti non impedisce che in futuro essa, nuovamente investita della questione, possa decidere di ritornare sui propri passi, mettendo finalmente da parte preoccupazioni ingiustificate ed ingannevoli suggestioni extraordinamentali. Ma, nel contempo, tale circostanza neppure impedisce che siano gli stessi giudici penali a percorrere autonomamente la strada che qui si è appena additata, in tal modo esercitando quel potere-dovere - più volte richiamato proprio da Palazzo della Consulta - di interpretare le leggi in maniera quam maxime conforme a Costituzione (74). Una scelta, questa, che, una volta avallata da un auspicabile ripensamento della Cassazione, consentirebbe di porre definitivamente rimedio ad una così grave anomalia.

Note

(*) Articolo pubblicato sulla rivista "Giurisprudenza costituzionale", fascicolo n. 4 del 2006, pp. 3193 ss.

(**) Avvocato, Dottore di ricerca in diritto costituzionale nell'Università degli studi di Ferrara.

(1) V. ordd. 28 giugno 2004, n. 201, in Giur. cost., 2004, 2058 ss.; 19 novembre 2004, n. 349, ibidem, 3897 ss., con nota di S. CIAMPI, L'avviso di conclusione delle indagini nel rito penale davanti al giudice di pace: notazioni critiche su due recenti pronunce della Corte costituzionale; 2 marzo 2005, n. 85, ivi, 2005, 880 ss.; 3 novembre 2005, n. 415, ibidem, 4518 ss. Per completezza, v. anche ord. 28 ottobre 2003, n. 317, ivi, 2003, 3062 s., che ha dichiarato manifestamente inammissibile (per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza) analoga questione di legittimità costituzionale.

(2) È appena il caso di precisare che il termine «procedimento» viene qui utilizzato nella sua accezione più ampia, ossia come comprensivo sia della fase preprocessuale («procedimento» in senso stretto) sia della fase processuale. Con tale accezione, esso risulta impiegato anche nelle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 274 del 2000 [cfr. A. GIARDA, Princìpi e regole del procedimento, in A. SCALFATI (a cura di), Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale, Padova, 2001, 70 s.].

(3) Cfr. artt. 2, comma 2, e 29, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000.

(4) La Corte costituzionale mostra chiaramente di assimilare il procedimento penale davanti al giudice di pace ai giudizi speciali contemplati dal codice di rito. In particolare, nell'ord. n. 201 del 2004, cit., si legge: «quanto alle censure prospettate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questa Corte ha già avuto modo di affermare, decidendo su questioni relative al giudizio immediato e al procedimento per decreto, che l'omessa previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non è costituzionalmente illegittima, in base al rilievo che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano [...]; // [...] tenendo conto delle peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace, analoghe considerazioni valgono a maggior ragione in relazione alle questioni sollevate dagli attuali rimettenti [...] // [...] quanto alla censura proposta con riferimento all'art. 111, comma 3, Cost., questa Corte ha affermato, relativamente al procedimento per decreto, che "il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba essere sempre collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, dall'altro non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi" [...]». Nel medesimo ordine di idee, v. Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2003, in Cass. pen., 2004, 2259 ss., con nota di M. BINETTI, Il giudice di pace penale e l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.: un difficile equilibrio tra celerità del processo e certezza del diritto, nella quale si afferma che «la diversità della disciplina non appare affatto irragionevole poiché sia il procedimento davanti al giudice di pace sia gli altri procedimenti speciali si caratterizzano per modalità e cadenze temporali tendenzialmente incompatibili con l'istituto in questione e comunque del tutto diverse dalle modalità e dalle cadenze del modello ordinario di processo per il quale soltanto, nelle sue varie forme, l'avviso di conclusione delle indagini è invece imposto a pena di nullità».

(5) V., ad es., R. BRICCHETTI, Indagini preliminari: la polizia torna protagonista, in Guida al dir., 2000, 38, 100; F. CAPRIOLI, Esercizio dell'azione penale: soggetti, morfologia, controlli, in A. SCALFATI (a cura di), Il giudice di pace, cit., 170 ss.; G. ICHINO, La fase delle indagini preliminari nei reati di competenza del giudice di pace, in AA.VV., La competenza penale del giudice di pace, Milano, 2000, 92; A. NAPPI, Guida al codice di procedura penale, Milano, 2004, 663 s.; R. NORMANDO, L'esercizio dell'azione e la richiesta di giudizio nel processo penale, Torino, 2000, 230.

(6) V., ad es., Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2003, cit.; Id., sez. IV, 15 ottobre 2003, in Foro it., 2004, II, 360; Id., sez. II, 26 novembre 2003, in Riv. pen., 2005, 216; Id., sez. IV, 25 novembre 2004, ivi, 2006, 751; Id., sez. IV, 23 giugno 2004, in Guida al dir., 2004, 44, 59.

(7) La teoria dell'adattamento costituisce un dato costante della giurisprudenza costituzionale in materia di diritto di difesa: tra le pronunce più recenti, v., ad es., ordd. 5 dicembre 2003, n. 352, in Giur. cost., 2003, 3655 ss., con nota di E. ESPOSITO, Ordinamento penitenziario e liberazione anticipata; 4 febbraio 2003, n. 32, ibidem, 201 ss.; 15 gennaio 2003, n. 8, ibidem, 28 ss.; 16 maggio 2002, n. 203, ivi, 2002, 1601 ss., con nota di G. SPANGHER, Solo un obiter dictum in tema di applicabilità dell'art. 415-bis c.p.p.?

Sulla genericità e sulla indeterminatezza che caratterizzano la formulazione dell'art. 24 Cost., nonché sulla progressiva «concretizzazione» del suo contenuto normativo ad opera della Corte costituzionale, v., fra gli altri, I. ANDOLINA - G. VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile. Il modello costituzionale del processo civile italiano, Torino, 1997, 159; B. BALLERO, Tutela sostanziale del diritto di difesa e nuovo corso della giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1972, 996 ss.; M. CAPPELLETTI, Diritto di azione e di difesa e funzione concretizzatrice della giurisprudenza costituzionale (Art. 24 Costituzione e «due process of law clause»), ivi, 1961, 1284 ss.; R. GUARINIELLO, Diritto di difesa e giudizi di valore (in margine al divieto d'opposizione alla costituzione di parte civile nell'istruzione pretorile), ivi, 1968, 2277 ss.; A.C. JEMOLO, In tema di limitazione del patrocinio nel processo penale, ivi, 1963, 855; A. CARLI GARDINO, Il diritto di difesa nell'istruttoria penale. Saggio sull'art. 242 Cost., Milano, 1983, 25 ss. e 99 ss.; V. DENTI, Valori costituzionali e cultura processuale, in Riv. dir. proc., 1984, 444 ss.; P. FERRUA, voce Difesa (diritto di), in Dig. disc. pen., III, Torino, 1989, 477 s.; N. PICARDI, Le «sentenze integrative» della Corte costituzionale, in Riv. dir. proc., 1975, 62; M. SCAPARONE, Art. 24, 2° comma, in Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1981, 84; ID., Evoluzione ed involuzione del diritto di difesa, Milano, 1980, 21; G. SERGES, Il principio del "doppio grado di giurisdizione" nel sistema costituzionale italiano, Milano, 1993, 119 ss.; G. VASSALLI, Sul diritto di difesa giudiziaria nell'istruzione penale, in AA.VV., Scritti giuridici in onore della Cedam nel cinquantenario della sua fondazione, II, Padova, 1953, 579; G. VERDE, Profili del processo civile. Parte generale, Napoli, 1994, 32 ss.; G.P. VOENA, voce Difesa, III) Difesa penale, in Enc. giur., X, Roma, 1988, 5 ss.

(8) Sul principio (o criterio) di ragionevolezza, v., fra gli altri, AA.VV., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, 1994; A.S. AGRÒ, Art. 3, comma 1, in Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 133 ss.; A. ANZON, Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza, in AA.VV., La giustizia costituzionale a una svolta, Torino, 1991, 31 ss.; A. CERRI, voce Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur., XXV, Roma, 1994, ad vocem; C. LAVAGNA, Ragionevolezza e legittimità costituzionale, in ID., Ricerche sul sistema normativo, Milano, 1984, 650 ss.; J. LUTHER, voce Ragionevolezza delle leggi, in Dig. disc. pubbl., XII, Torino, 1997, 341 ss.; A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; A. MOSCARINI, Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge, Torino, 1996; L. PALADIN, voce Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., Agg.to, I, Milano, 1997, 899 ss.; A.M. SANDULLI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in ID., Scritti giuridici, I, Napoli, 678 ss.; G. SCACCIA, Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000.

(9) Cfr. d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(10) L'espressione è di G. ILLUMINATI, Il processo penale del giudice di pace, in Giust. e Cost., 1997, 46.

(11) Sul tema, v., per tutti, L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 2002.

(12) Cfr., sul punto, P. FERRUA, Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 2006, 108 ss.: «Funzione cognitiva del processo, imparzialità del giudice, diritto di difesa, sono primari valori di giustizia. La ragionevole durata svolge un ruolo sussidiario, come condizione di efficienza, qualità avverbiale di una giustizia che può essere più o meno tempestiva. Il termine "sussidiario" non va inteso in senso riduttivo, designa semplicemente un ordine logico, una cadenza nella definizione dei valori. Il concetto di ragionevole durata implica già la scelta di un modello processuale, caratterizzato da certe garanzie (come il contraddittorio davanti a un giudice imparziale, il diritto all'impugnazione nei limiti previsti dall'art. 111, comma 7° Cost. e dall'art. 14, comma 5° del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ecc.); e può quindi essere definito solo a partire da quel modello che va prioritariamente individuato. Sarebbe assurdo tentare di definire prima una nozione di ragionevole durata, a cui poi adattare le garanzie del "giusto" processo. Anteposta al contesto delle garanzie, l'idea di ragionevole durata risulta assolutamente vuota, capace di sospingere, nella sua arbitrarietà, verso esiti di giustizia sommaria» (p. 114). Nel medesimo ordine di idee, v. anche, fra gli altri, L.P. COMOGLIO, Le garanzie fondamentali del «giusto processo», in Nuova giur. civ. comm., 2001, II, 31 s.; C. CONTI, voce Giusto processo, b) Diritto processuale penale, in Enc. dir., Agg.to, V, Milano, 2001, 630 s.; V. GREVI, Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di «giusto processo» penale (tra «ragionevole durata», diritti dell'imputato e garanzia del contraddittorio), in Pol. dir., 2000, 436 ss.; L. LANFRANCHI, voce Giusto processo, I) Processo civile, in Enc. giur., XV, Roma, 2001, 12; G. OLIVIERI, La «ragionevole durata» del processo di cognizione (qualche considerazione sull'art. 111, 2° comma, Cost.), in Foro it., 2000, V, 253 e 256; P. TONINI, «Giusto processo»: riemerge l'iniziativa del Parlamento, in Dir. pen. proc., 2000, 138; N. TROCKER, Il valore costituzionale del "giusto processo", in M.G. CIVININI - C.M. VERARDI (a cura di), Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, Milano, 2001, 48; nonché, anteriormente alla l. cost. n. 2 del 1999, A. CERRI, Spunti in tema di eguaglianza e di «giusto processo» a proposito di una (non condivisa) sentenza della Corte Costituzionale sul regime delle notifiche in ipotesi di litisconsorzio nelle fasi di gravame nelle controversie relative agli usi civici, in Giur. cost., 1988, I, 728.

(13) Significativa, in questo senso, è la motivazione della sent. 12 aprile 2005, n. 148, in Giur. cost., 2005, 1212 ss., con nota di F.R. DINACCI, Un passo avanti in tema di ragionevole durata del processo, 2170 ss., dove la Corte costituzionale - nel dichiarare l'infondatezza di una questione di costituzionalità dell'art. 97, comma 4, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost. - così argomenta: «La norma impugnata ha lo scopo [...] di "assicurare all'imputato una difesa dotata di certi standard qualitativi", ritenuti evidentemente idonei dal legislatore a garantire l'effettività del diritto di difesa. Valutazione quest'ultima non irragionevole e non censurata dallo stesso rimettente. // Il ritardo nella definizione del processo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma stessa risulta, dunque, tutt'altro che ingiustificato, proprio in quanto tale meccanismo è posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito; il che basta ad escludere la lesione del principio di ragionevole durata del processo. // A tale principio, infatti, possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e ne determinano i tempi».

Giova ricordare che, prima della novella dell'art. 111 Cost., la Corte aveva espressamente ricondotto alla tutela del diritto di difesa (anche) l'esigenza che «i processi siano portati a compimento entro congrui tempi perché la giurisdizione penale assolva alla sua fondamentale funzione» (così sent. 16 marzo 1976, n. 48, in Giur. cost., 1976, I, 372), ovvero «in funzione del primario interesse alla realizzazione della giustizia» (così sent. 29 ottobre 1987, n. 345, ivi, 1987, I, 2664); ed aveva altresì affermato che «il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito dall'art. 24 Cost., [...] implica una ragionevole durata del processo, perché la decisione giurisdizionale alla quale è preordinata l'azione, promossa a tutela del diritto, assicuri l'efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia» (così sent. 22 ottobre 1999, n. 388, ivi, 1999, 2991). Non erano mancate, tuttavia, decisioni nelle quali essa, al contrario, aveva recisamente escluso la possibilità di ricavare il principio della ragionevole durata del processo dal contenuto precettivo dell'art. 24 Cost., sulla base del rilievo che «la problematica dei "tempi processuali", recepita all'interno della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo quale aspetto del "giusto processo", non trova eco nella Carta costituzionale, se si eccettua la particolare previsione dell'art. 13, quinto comma, il quale impone alla legge di stabilire "i limiti massimi di carcerazione preventiva", senza affatto preoccuparsi dei tempi processuali allorché l'imputato si trovi comunque a piede libero» (così sent. 15 luglio 1985, n. 202, ivi, 1985, I, 1554).

(14) «Se non vogliamo le forme del processo [...] dobbiamo depenalizzare; se ci accontentiamo di uno strumento che infligga le sanzioni senza mettere in moto la complessa macchina garantista del processo penale, dobbiamo passare attraverso il procedimento amministrativo, accontentandoci delle sanzioni amministrative. Ma finché si tratta di sanzioni penali, per quanto alleggerite e riferite a violazioni minori, mi sembra che vada respinta la prospettiva generica della semplificazione, almeno nei termini in cui può rischiare di essere intesa»: così G. ILLUMINATI, Il processo penale, cit., 46. Sul punto, v. anche F. ANTILLE, Competenza penale del Giudice di pace: prospettive di una riforma difficile, in Riv. pen., 1992, 3 s.; S. MAFFEI, La competenza penale del giudice di pace: profilo storico-sistematico, in F. BARTOLINI - P. CORSO (a cura di), Il codice del giudice di pace civile e penale, Piacenza, 2006, 136; C. RIZZO, L'accusa dinanzi al giudice di pace, in Giust. pen., 2005, III, 253; D. VICOLI, Precedenti e fonti normative, in G. GIOSTRA - G. ILLUMINATI (a cura di), Il giudice di pace nella giurisdizione penale, Torino, 2001, 17 e 25; V. ZAGREBELSKY, Introduzione, in Giust. e Cost., 1997, 16.

(15) Per vero, l'introduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non ha mancato di suscitare critiche e riserve da parte della dottrina: al riguardo, v., per tutti, G. CONSO - V. GREVI, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2005, 1442.

(16) Per la critica di tale teoria, v. R. GUARINIELLO, Diritto di difesa, cit., 2277 ss.; M. NOBILI, Ancora sugli atti di polizia e sulla comunicazione giudiziaria: tendenze involutive nelle nuove argomentazioni addotte dalla Corte, in Giur. cost., 1976, I, 1741 ss.; M. SCAPARONE, Evoluzione ed involuzione, cit., 25.

(17) Il testo integrale della relazione si può leggere in Dir. e giust., 2000, 31, 36 ss.

(18) ... comprese le disposizioni di attuazione e di coordinamento: d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

(19) Cfr. art. 2, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000. La scelta del legislatore di disciplinare il procedimento penale davanti al giudice di pace avvalendosi della tecnica del rinvio alle norme del codice di procedura penale è criticata da M.G. COPPETTA, Indagini della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, in G. GIOSTRA - G. ILLUMINATI (a cura di), Il giudice di pace, cit., 135 s., e da A. GIARDA, Princìpi e regole, cit., 69 s., mentre è apprezzata da D. VICOLI, Precedenti e fonti normative, cit., 13.

(20) Si tratta di un rinvio avente natura formale, del tutto simile a quello che si rinviene nella normativa sul processo penale minorile (cfr. art. 1 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). Al riguardo, v. G. GIOSTRA (a cura di), Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, Milano, 2001, 7 ss.

(21) Cfr. S. CIAMPI, L'avviso di conclusione, cit., 3907; D. VICOLI, Precedenti e fonti normative, cit., 17 s.

(22) Cfr. artt. 326 ss. c.p.p.

(23) Così H. BELLUTA, Art. 15, in AA.VV., Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche, Torino, 2002, 118. V. anche G. FIDELBO, voce Giudice di pace (nel dir. proc. pen.), in Dig. disc. pen., Agg.to, II, Torino, 2004, 258, il quale, ricorrendo ad una «metafora teatrale», osserva che nel procedimento in esame «alla polizia giudiziaria viene riconosciuto un ruolo di primo attore», mentre «il pubblico ministero si trova nella condizione del "capocomico" della commedia dell'arte, che svolge le funzioni di regista, pronto ad indossare, quando occorra, i panni dell'attore protagonista».

(24) Va detto che «la disposizione è priva di sanzione processuale, per cui la condotta del pubblico ministero che, ricevuta la notizia direttamente, svolga personalmente le indagini oppure deleghi alla polizia giudiziaria specifici atti, non sarebbe in alcun modo affetta da invalidità e, allo stesso modo, sarebbero validi e, quindi, utilizzabili, nei limiti di legge gli atti di indagine formati a seguito di tale attività. Si tratta, in sostanza di una norma imperfetta che ha il limitato scopo di ribadire la preferenza che l'attività investigativa sia svolta, in questo procedimento, dalla polizia giudiziaria»: così G. FIDELBO, voce Giudice di pace, cit., 261 s. Analogamente, M.G. COPPETTA, Indagini della polizia giudiziaria, cit., 140, ad avviso della quale, peraltro, il pubblico ministero, ove ritenga di svolgere le indagini, è tenuto ad iscrivere la notizia di reato.

(25) Cfr. artt. 11, 12, 13, 15 e 20 d.lgs. n. 274 del 2000. Nel suo testo originario, l'art. 20 stabiliva che la citazione dell'imputato dinanzi al giudice di pace fosse disposta dalla polizia giudiziaria «sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero». Questa disposizione (chiaramente finalizzata ad alleggerire il carico degli adempimenti burocratici gravanti sulla magistratura requirente: cfr. L. TRICOMI, La parte offesa "conquista" il potere di citazione, in Guida al dir., 2000, 38, 105) è stata successivamente novellata dall'art. 17, comma 4, del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 («Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»), convertito, con modificazioni, dalla l. 31 luglio 2005, n. 155. Per effetto di tale modifica (la quale persegue l'opposto intento di liberare la polizia giudiziaria dall'assolvimento di impegni estranei ai suoi compiti istituzionali di prevenzione e repressione del crimine), la vocatio in iudicium dell'imputato è ora disposta direttamente dal pubblico ministero. Va peraltro osservato che, mentre è stata conseguentemente ridenominata la rubrica dell'art. 49 del d.lgs. n. 274 del 2000 (da «Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria» a «Citazione a giudizio»), è invece rimasto invariato - per una grossolana «svista» del legislatore - il testo degli artt. 3, 11, comma 2, 12 e 15, comma 1, del medesimo decreto, i quali continuano a fare riferimento alla citazione a giudizio dell'imputato da parte della polizia giudiziaria (su «autorizzazione» del pubblico ministero). Inutile dire che, in parte qua, tali articoli sono da ritenersi implicitamente abrogati.

(26) Cfr. art. 14 d.lgs. n. 274 del 2000.

(27) Cfr. art. 16 d.lgs. n. 274 del 2000.

(28) Cfr. E. AGHINA - M. STANZIOLA, Il Processo Penale innanzi al Giudice di Pace, Napoli, 2005, 44; G. FIDELBO, voce Giudice di pace, cit., 265; C. RIZZO, L'accusa, cit., 230.

(29) V. art. 405, comma 2, c.p.p. Non corrisponde al vero, quindi, l'affermazione, contenuta nella relazione ministeriale, secondo cui «la durata massima delle indagini risulta determinata in sei mesi, termine come è noto che il codice di rito individua come quello ordinario per le indagini preliminari» (cit., 46).

(30) Cfr. E. APRILE, La competenza penale del giudice di pace, Milano, 2001, 48 ss. e 69 ss.; S. CIAMPI, L'avviso di conclusione, cit., 3911; M.G. COPPETTA, Indagini della polizia giudiziaria, cit., 150 ss.; B. GIORS, Art. 11 e Art. 14, in AA.VV., Giudice di pace, cit., 93 s. e 107 s.; G. ICHINO, La fase delle indagini preliminari, cit., 91; C. PANSINI, La fase delle indagini preliminari, in A. SCALFATI (a cura di), Il giudice di pace, cit., 159 s.; A. SCALFATI, Un giudice onorario per una giustizia (attualmente) minore, in Cass. pen., 2005, 2809 (il quale giustamente osserva che «la contrazione cronologica delle indagini può essere solo apparente in assenza di forme di controllo sui tempi investigativi prescritti per la polizia giudiziaria; in più, la mancata previsione di patologie che colpiscono le indagini compiute dalla polizia dopo i primi quattro mesi dalla notitia criminis induce a condotte lassiste e non assicura un'effettiva tempestività nella trasmissione del fascicolo al pubblico ministero»). Contra, E. AGHINA - M. STANZIOLA, Il Processo Penale, cit., 28, ad avviso dei quali «il rinvio all'art. 191 c.p.p. operato dall'art. 2, comma primo [del d.lgs. n. 274 del 2000] consente di equiparare il regime processuale di "prove acquisite in violazione di un divieto stabilito dalla legge", per cui gli atti investigativi acquisiti dalla p.g. dopo la scadenza di quattro mesi dalla ricezione della notizia di reato dovrebbero essere inutilizzabili nel successivo giudizio dinanzi al Giudice di Pace»; F. BARTOLINI - P. CORSO (a cura di), Il codice del giudice di pace, cit., 278, per i quali, invece, «la inosservanza del termine previsto per la trasmissione della relazione finale da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero» sarebbe assoggettata «alla sanzione della inutilizzabilità, prevista [...] dall'art. 16 D.L.vo n. 274 del 2000 per gli atti compiuti dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine assegnatogli». Entrambe le affermazioni, però, non persuadono, richiamandosi esse a disposizioni legislative che appaiono insuscettibili di applicazione analogica alla fattispecie in esame.

(31) Così si esprime l'ord. n. 201 del 2004, cit., ricalcando, quasi alla lettera, l'espressione utilizzata nella relazione ministeriale, dove si ragiona di «dequotazione del ruolo delle indagini preliminari» (cit., 43).

(32) Cfr., al riguardo, il parere espresso nella seduta del 27 luglio 2000 dalla Commissione giustizia del Senato, nel quale si rileva che «in taluni passaggi i meccanismi processuali sono piuttosto complessi e laboriosi» (in Dir. e giust., 2000, 31, 75).

(33) Nella relazione ministeriale si sottolinea che le disposizioni in materia di indagini preliminari, contenute nel d.lgs. n. 274 del 2000, «devono essere lette tenendo presente le norme del codice di rito con le quali vanno integrate. // In particolare, per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria trovano applicazione tutte le ordinarie disposizioni in materia di atti di investigazione, dall'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte indagini (articolo 349 Cpp), alle norme sulla documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (articolo 357 Cpp)» (cit., 44). In dottrina, cfr. G. FIDELBO, voce Giudice di pace, cit., 259, il quale rileva che «[n]ella sua attività la polizia giudiziaria può compiere tutti gli atti che la disciplina codicistica le consente di porre in essere».

(34) Cfr. S. CIAMPI, L'avviso di conclusione, cit., 3907; A. CIAVOLA, Chiusura delle indagini ed esercizio dell'azione penale, in G. GIOSTRA - G. ILLUMINATI (a cura di), Il giudice di pace, cit., 197; G. ICHINO, La fase delle indagini preliminari, cit., 79 s.

(35) Evidenzia tale rischio, ancorché «in termini problematici», G. SPANGHER, Profili processuali dei nuovi strumenti di giustizia conciliativa. Introduzione generale, in L. PICOTTI - G. SPANGHER (a cura di), Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, Milano, 2002, 173.

(36) Cfr. art. 18 d.lgs. n. 274 del 2000.

(37) Così A. NAPPI, Guida al codice, cit., 662. V. anche A. SCALFATI, L'assunzione di prove non rinviabili, in A. SCALFATI (a cura di), Il giudice di pace, cit., 191 ss.; H. BELLUTA, Art. 18, in AA.VV., Giudice di pace, cit., 161 ss.; M.G. COPPETTA, Indagini della polizia giudiziaria, cit., 154.

(38) Su questo punto, dunque, la previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 appare ultronea. È probabile che ciò sia dovuto ad un difetto di coordinamento: l'istituto della proroga delle indagini preliminari, infatti, non era previsto nel testo originario del decreto legislativo, ma è stato introdotto successivamente in sede di approvazione definitiva del decreto, dietro suggerimento della Commissione giustizia del Senato (cfr. la relazione ministeriale, cit., 46).

(39) «Si tratta di istituti la cui esclusione è immediatamente desumibile dalla legge delega, in quanto estranei alla natura del processo, come ad esempio l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto, le misure cautelari personali e il giudizio direttissimo, che presuppongono la possibilità di misure personali limitative della libertà della persona. In altri casi, l'espressa esclusione si fonda sulla differente disciplina che il decreto ha delineato in relazione ad istituti analoghi (incidente probatorio, proroga del termine per le indagini). Infine, il rispetto del criterio generale della massima semplificazione del processo e la vocazione conciliativa del giudice di pace hanno reso inapplicabili i riti alternativi e l'udienza preliminare. // Per quanto riguarda questi ultimi, la modesta gravità dei reati devoluti al giudice di pace, nonché la natura delle relative sanzioni, sembra deporre nel senso di non prevedere riti alternativi al giudizio, al di fuori dei meccanismi di conciliazione e di improcedibilità per tenuità del fatto, nonché di estinzione del reato, conseguente a condotte riparatorie, e all'oblazione. // Inoltre, la stessa natura del giudice di pace impone di favorire il contatto delle parti con l'organo giudicante, esigenza questa che sarebbe frustrata dalla previsione di procedimenti monitori inaudita altera parte, come il decreto penale di condanna. // Ugualmente, l'esclusione nel procedimento dinanzi al giudice di pace dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sembra imposta dalla necessità di assicurare comunque un'adeguata tutela delle ragioni della persona offesa (e ciò in special modo nel ricorso diretto al giudice), tutela incompatibile con la natura del patteggiamento, che per di più non produce effetti nel giudizio civile; peraltro, l'introduzione dell'istituto del "patteggiamento" avrebbe potuto determinare un aumento del contenzioso civile per la conseguente duplicazione dei giudizi»: così la relazione ministeriale (cit., 38). Circa l'opportunità di contemplare l'applicazione del decreto penale di condanna, quanto meno nel caso di reati perseguibili d'ufficio, v., invece, il parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato (cit., 75).

(40) È appena il caso di aggiungere che, quand'anche il legislatore delegato non le avesse esplicitamente estromesse dal procedimento de quo, le misure precautelari e cautelari personali sarebbero risultate egualmente inapplicabili: non soltanto perché al giudice di pace è preclusa l'adozione di misure detentive (cfr. art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000), ma anche perché, in ogni caso, nessuno dei reati attualmente attribuiti alla sua cognizione è riconducibile - vuoi per la tipologia, vuoi per la pena edittale - alle previsioni contenute negli artt. 280, 287, 380, 381 e 384 c.p.p. [cfr. E. AGHINA - M. STANZIOLA, Il Processo Penale, cit., 11; E. APRILE, La nuova legge sulla competenza penale del giudice di pace: un «laboratorio» per sperimentare nuovi istituti di diritto penale sostanziale e processuale, in Giur. merito, 2001, 235; S. CIAMPI, L'avviso di conclusione, cit., 3907; P. CORSO, Il giudice di pace nel sistema processuale penale, in F. BARTOLINI - P. CORSO (a cura di), Il codice del giudice di pace, cit., 97; D. MANZIONE, Art. 2, in AA.VV., Giudice di pace, cit., 29 s.; E. MARZADURI, Procedimento penale davanti al giudice di pace, in G. CONSO - V. GREVI (a cura di), Compendio di procedura penale, Padova, 2003, 1036].

(41) Cfr. art. 550 c.p.p.

(42) Introdotto dall'art. 17, comma 2, della l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. «legge Carotti»), l'art. 415-bis c.p.p. così dispone: «1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari. // 2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. // 3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. // 4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. // 5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione».

(43) Sulla ratio dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., v., fra gli altri, T. BENE, L'avviso di conclusione delle indagini, Napoli, 2004, 87 ss.; F. CAPRIOLI, Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari, in F. PERONI (a cura di), Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, Padova, 2000, 266 ss.; G. CONSO - V. GREVI (a cura di), Commentario breve, cit., 1441; L. IANDOLO PISANELLI, L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, Milano, 2005, 1 ss. In giurisprudenza, cfr. Corte cost., ordd. 15 dicembre 2005, n. 452, in Giur. cost., 2005, 4869 ss.; 29 dicembre 2004, n. 441, ivi, 2004, 4653 ss.; 26 novembre 2002, n. 491, ivi, 2002, 4050 ss.; 19 novembre 2002, n. 460, ibidem, 3822 ss., con nota di G. SPANGHER, Citazione diretta, imputazione coatta, art. 415-bis c.p.p.

(44) Sull'esigenza di completezza delle indagini preliminari, v. Corte cost., sentt. 6 luglio 2001, n. 224, in Giur. cost., 2001, 1955 ss., con note di G. SPANGHER, Le ricostruzioni - molto diverse - della Corte costituzionale sul ruolo dell'udienza preliminare, e di P.P. RIVELLO, La Corte costituzionale amplia l'area dell'incompatibilità in relazione alla fase dell'udienza preliminare; 9 maggio 2001, n. 115, ibidem, 917 ss., con note di G. GARUTI, La Corte costituzionale promuove la struttura del «nuovo» rito abbreviato, e di M. ANNUNZIATA, In tema di atti utilizzabili nel rito abbreviato; 15 febbraio 1991, n. 88, ivi, 1991, 586 ss.

(45) Cfr. art. 125 disp. att. c.p.p.

(46) Cfr. artt. 17 e 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

(47) Alla luce di quanto rilevato nel testo, appare evidente che il problema della legittimità dell'omessa previsione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non si pone quando il procedimento abbia inizio a seguito di ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa (artt. 21 ss. d.lgs. n. 274 del 2000), giacché in questo caso manca completamente la fase delle indagini preliminari; e neppure si pone allorché il giudice abbia rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, disponendo che entro dieci giorni quest'ultimo formuli l'imputazione (art. 17, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000), giacché in tal caso l'organo dell'accusa è comunque obbligato ad esercitare l'azione penale, onde l'avviso sarebbe privo di qualunque utilità e per la difesa dell'indagato e per la completezza delle indagini (cfr. Corte cost., ordd. nn. 441 del 2004, 460 e 491 del 2002, citt.; nonché Cass. pen., sez. VI, 5 dicembre 2002, in Cass. pen., 2004, 897; Id., sez. III, 21 gennaio 2003, in Riv. cancellerie, 2003, 430).

(48) Così le ordd. nn. 349 e 201 del 2004, citt.

(49) Cfr. art. 3 d.lgs. n. 274 del 2000.

(50) Cfr. B. GIORS, Art. 14, cit., 110: «Né, in proposito, serve osservare che le prerogative defensionali possono comunque essere esercitate compiutamente nella fase del giudizio: a prescindere dall'ipotesi (peraltro non insuscettibile di verificarsi in concreto) in cui l'assunzione di determinati mezzi di prova divenga impossibile ove non sia tempestiva, è pur vero che la persona sottoposta a procedimento penale ha normalmente interesse a che questo si concluda con un provvedimento di archiviazione piuttosto che con una sentenza di proscioglimento».

(51) Cfr. M. BASSI - G. CASARTELLI - A.M. CAPITTA, Nuove garanzie difensive nelle indagini preliminari, in E. AMODIO - N. GALANTINI (a cura di), Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, Milano, 2001, 79 ss.; F. CAPRIOLI, Nuovi epiloghi, cit., 270; A. CIAVOLA, Chiusura delle indagini, cit., 197 s.

(52) ... «organo che per struttura e collocazione offre minori garanzie del pubblico ministero»: così, giustamente, M.G. COPPETTA, Indagini della polizia giudiziaria, cit., 161.

(53) Cfr. artt. 369 e 369-bis c.p.p.

(54) Cfr. A. GIARDA, Princìpi e regole, cit., 78.

(55) Cfr. F. CAPRIOLI, Esercizio dell'azione penale, cit., 184: «Inapplicabile, nel procedimento davanti al giudice di pace, l'art. 415 bis c.p.p. [...], la mancata previsione dell'udienza camerale è una scelta che, sul piano della legittimità costituzionale, sta e cade con la decisione di non imporre al pubblico ministero alcun obbligo di interpellare l'indagato prima dell'autorizzazione alla citazione: soluzione normativa della cui conformità al dettato costituzionale è lecito quanto meno dubitare, peccando di evidente formalismo l'argomento ripetutamente addotto a contrariis dal giudice delle leggi (nel corso dell'indagine preliminare mancano "per definizione (...) l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto esercizio del diritto di difesa")».

(56) Così A. CIAVOLA, Chiusura delle indagini, cit., 197. V. anche S. CIAMPI, L'avviso di conclusione, cit., 3909.

(57) Si noti che, anche in questo passaggio, le parole impiegate dalla Consulta nelle ordinanze in esame ricalcano fedelmente quelle della relazione ministeriale, nella quale si legge che «la finalità conciliativa costituisce l'obbiettivo principale della giurisdizione penale affidata al giudice di pace. Invero, la conciliazione deve per quanto possibile costituire l'esito fisiologico di questo tipo di giustizia più vicina agli interessi quotidiani del cittadino» (cit., 38). Giova ricordare, peraltro, che anche il tribunale, allorché giudica in composizione monocratica a seguito di citazione diretta per un reato perseguibile a querela della persona offesa, è chiamato a verificare la possibilità di una conciliazione della lite: art. 555, comma 3, c.p.p.

(58) Basti solo pensare, a titolo puramente esemplificativo, a talune fattispecie criminose di mera disobbedienza contemplate da leggi speciali, come l'esecuzione di opere ferroviarie senza autorizzazione o la manovra non autorizzata di passaggi a livello (artt. 3, commi 3 e 4, e 65, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753), l'ingresso di persona non autorizzata nell'ufficio centrale o nella sala delle elezioni durante le elezioni della Camera dei deputati (art. 102 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) o durante le consultazioni referendarie (art. 51 l. 25 maggio 1970, n. 352), ovvero l'organizzazione non autorizzata di lotteria (artt. 18 e 20 l. 2 agosto 1982, n. 528). Al riguardo, cfr. E. AGHINA - M. STANZIOLA, Il Processo Penale, cit., 13; P. BRONZO - E. GALLUCCI, Competenza. Connessione. Riunione e separazione, in AA.VV., La competenza penale, cit., 49; O. DI GIOVINE, Giudice di pace e legislazione penale complementare, in Foro it., 2000, V, 317 ss.; G. FIDELBO, voce Giudice di pace, cit., 251 s. e 258; G. PIZIALI, Scelte legislative sull'attribuzione della competenza, in A. SCALFATI (a cura di), Il giudice di pace, cit., 119; V. ZAGREBELSKY, Solo un piccolo catalogo di reati supera la porta stretta della delega, in Dir. e giust., 2000, 31, 5. Sopravvalutano la funzione conciliativa del giudice di pace A. NAPPI, Guida al codice, cit., 657 e 671; ID., La procedura penale per il giudice di pace, Milano, 2001, 6 s. e 136; T. PADOVANI, Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace, in G. GIOSTRA - G. ILLUMINATI (a cura di), Il giudice di pace, cit., XII.

(59) Cfr. art. 29, commi 4 e 5, d.lgs. n. 274 del 2000.

(60) Così G. ICHINO, La fase delle indagini preliminari, cit., 80. Analogamente, E. AGHINA - M. STANZIOLA, Il Processo Penale, cit., 25, i quali sottolineano «il dato empirico per cui spesso solo indagini complete e penetranti favoriscono (agevolandola) la conciliazione».

(61) Cfr. G. FIDELBO, voce Giudice di pace, cit., 258.

(62) Cfr. art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000. In generale, sulle modalità alternative di definizione del procedimento penale dinanzi al giudice di pace, v., fra gli altri, C. CESARI, La particolare tenuità del fatto, in G. GIOSTRA - G. ILLUMINATI (a cura di), Il giudice di pace, cit., 325 ss.; V. PATANÈ, La mediazione, ivi, 353 ss.; R. BARTOLI, Estinzione del reato per condotte riparatorie, ivi, 377 ss.; V. DI LEMBO, Definizioni alternative del procedimento penale dinanzi al giudice di pace (Capo V del d.l.vo n. 274 del 28 agosto 2000), in Riv. pen., 2005, 1, 7 ss.; E. TURCO, Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace, in Cass. pen., 2004, 3882 ss.

(63) Come opportunamente sottolinea A. SCALFATI, Un giudice onorario, cit., 2809, «i tempi guadagnati nelle indagini si spendono a dibattimento, dove la trattazione è diluita anche per consentire all'imputato condotte compositive»: nella prassi, infatti, «è proprio il dibattimento a mostrare dilazioni che diventano difficilmente conciliabili con l'auspicata brevità dei tempi. Dilagano metodi in base ai quali all'acquisizione istruttoria precedono perlomeno due udienze, dove la prima è indirizzata al tentativo di conciliazione e la seconda soltanto alle questioni preliminari e all'ammissione delle prove; se a ciò si aggiunge - sempre ipotizzando che manchino incidenti capaci di generare ulteriori differimenti - che la documentazione può avvenire per riassunto e senza strumenti meccanici, non si tarda a comprendere che i tempi della definizione possono essere meno rapidi del previsto».

(64) Cfr. T. PADOVANI, Premesse introduttive, cit., XI.

(65) Così Corte cost., ord. 30 luglio 2003, n. 290, in Giur. cost., 2003, 2345 s. Ma v. anche ordd. 4 luglio 2003, n. 231, ibidem, 1972 ss.; 13 gennaio 2004, nn. 10 e 11, ivi, 2004, 199 ss. e 203 ss.; 29 gennaio 2004, nn. 55, 56 e 57, ibidem, 676 ss., 679 ss. e 682 ss.; 8 giugno 2005, n. 228, ivi, 2005, 1959 ss.; 22 luglio 2005, n. 312, ibidem, 3034 ss.

(66) Cfr. V. ZAGREBELSKY, Solo un piccolo catalogo, cit., 5, il quale vede nel caso di specie l'ennesimo «episodio di vassallaggio del diritto penale sostanziale rispetto a quello processuale».

(67) V. supra, § 3.

(68) Contra, P. CORSO, Il giudice di pace, cit., 101: «La previsione di una norma ad hoc sulla "chiusura delle indagini preliminari" (art. 15) va interpretata come deroga esplicita alle norme del titolo VIII del libro V del codice di procedura penale e come ragione di non applicabilità dell'art. 415 bis c.p.p. (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari), norma sicuramente di garanzia ma non di livello costituzionale la cui applicazione determinerebbe sia un coinvolgimento del pubblico ministero ben maggiore di quello perseguito dal legislatore sia un sensibile aumento dei termini di durata delle indagini stesse».

(69) In questo senso, E. AGHINA, La Consulta sotterra i bizantinismi, in Dir. e giust., 2004, 39, 13; R. BRICCHETTI, Indagini preliminari, cit., 100; F. CAPRIOLI, Esercizio dell'azione penale, cit., 171; G. ICHINO, La fase delle indagini preliminari, cit., 92; L. PADULA, Le indagini preliminari nel procedimento penale davanti al giudice di pace, Milano, 2002, 105.

(70) Cfr. art. 177 c.p.p.

(71) Cfr. Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2003, in Cass. pen., 2005, 1327; Id., sez. VI, 9 luglio 2003, ivi, 2004, 3749; Id., sez. III, 26 novembre 2002, in Dir. e giust., 2003, 11, 100.

(72) Cfr. E. AMODIO, Lineamenti della riforma, in AA.VV., Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, Milano, 2000, 28; S. CIAMPI, L'avviso di conclusione, cit., 3913; A. CIAVOLA, Chiusura delle indagini, cit., 198; M.G. COPPETTA, Indagini della polizia giudiziaria, cit., 162.

(73) Sul punto, cfr. G. ILLUMINATI, Il processo penale, cit., 45, il quale giustamente sottolinea che «il processo dev'essere comunque idoneo ad assicurare la protezione concreta dei diritti costituzionali dell'imputato, a partire dal diritto di difesa e dalla presunzione d'innocenza (artt. 24 comma 2 e 27 comma 2 Cost.). È vero che nell'art. 4 del disegno di legge sulla competenza penale del giudice di pace è scomparso il riferimento alla direttiva 103 della delega del 1987 per la riforma del processo penale (contenuto nell'art. 37 della legge n. 374 del 1991), in favore di un diretto richiamo al libro VIII del codice, sul procedimento davanti al pretore, che ne rappresenta l'attuazione; ciò tuttavia non fa venir meno il dovere, imposto dalla suddetta delega, di attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle Convenzioni internazionali relative ai diritti della persona e al processo penale»; D. VICOLI, Precedenti e fonti normative, cit., 14 s., per il quale è indubbio che, «nonostante l'assenza di un espresso riferimento da parte della legge delega del 1999, i princìpi costituzionali fungano da imprescindibile cornice normativa della disciplina contenuta nel decreto legislativo».

(74) V., ad es., fra le più recenti, ordd. 30 gennaio 2003, n. 19, in Giur. cost., 2003, 98 ss.; 14 novembre 2005, n. 420, ivi, 2005, 4563 ss.; 25 novembre 2005, n. 427, ibidem, 4613 ss.; 10 febbraio 2006, n. 57, ivi, 2006, 512 ss.; 16 febbraio 2006, n. 64, ibidem, 585 ss. In dottrina, v., per tutti, G. SORRENTI, L'interpretazione conforme a Costituzione, Milano, 2006.

Data di pubblicazione: 7 maggio 2007.