Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 8 gennaio 2003, n. 85

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso al pretore del lavoro di Novara, Filippo R. conveniva in giudizio la spa Calcio Novara e Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa - esponendo che fino al 30 giugno 1989 aveva svolto attività di calciatore professionista alle dipendenze del Novara calcio spa. In data 10 febbraio 1989 il Novara aveva chiesto alla Lega professionisti di serie C la risoluzione del contratto a seguito della invalidità derivata ad esso ricorrente da un infortunio subito nel corso di una partita di allenamento in data 25 luglio 1988 e la Lega aveva concesso la risoluzione del contratto per accertata inabilità al gioco del calcio. Aggiungeva il ricorrente che, prima dell'ultimo infortunio nel corso di una partita di calcio all'inizio del 1988, aveva subito la frattura del quinto metatarso destro. Dopo avere ripreso l'attività sportiva, il 7 marzo 1988 durante un allenamento aveva riportato una frattura allo stesso punto per cui era stato ricoverato all'Ospedale Gradenigo di Torino ed operato di osteosintesi con inserimento di una vite metallica, poi estratta nel luglio 1988; la rimozione non era stata completa tanto che era rimasta una rondella sotto la cute. Dopo la convocazione per un "ritiro" dal 22 al 30 luglio 1988 aveva, infine, subito la terza frattura del metatarso, dalla quale era derivata la sua totale inabilità al gioco del calcio nonché una inabilità permanente del 12%.

Dopo avere, infine, ricordato che gli emolumenti percepiti ammontavano a lire 40 milioni annui e che per gli infortuni subiti aveva sostenuto ingenti spese, il R. chiedeva che, previo accertamento della responsabilità ex articoli 2087 e 2043 c.c. della spa Novara Calcio, la stessa società ed il suo istituto assicuratore fossero condannati al risarcimento dei danni subiti, quantificati in lire 379.460.000 per invalidità specifica del 100% - tenendo conto di un reddito di lire 40 milioni annui, ed operando un abbattimento del 50% anziché del 20% per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa - ed in una somma rimessa all'equo apprezzamento del giudice per la residua invalidità del 12% per il cosiddetto danno da perdita di chances e per il danno biologico, ed in lire 7.362.500 per spese documentate, e, quindi, in una somma non inferiore nel totale a 400.000.000, con interessi legali sulle somme rivalutate.

Dopo la costituzione della spa Novara calcio e delle Assicurazioni d'Italia spa e dopo che era stata disposta la separazione della causa promossa nei riguardi di quest'ultima società con rimessione al tribunale competente, il pretore di Novara rigettava il ricorso del R.

A seguito dell'appello della parte soccombente, il tribunale di Novara, dopo l'espletamento di una consulenza richiesta dal R., con sentenza del 31 gennaio 2000, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la spa Novara calcio responsabile dell'infortunio subito dal R. e conseguentemente condannava la società di calcio al risarcimento dei danni liquidati in lire 300.000.000.

Nel pervenire a tale soluzione il tribunale osservava in punto di fatto che non poteva dubitarsi, in base alle risultanze della consulenza espletata, che il R. era stato costretto ad abbandonare l'attività agonistica per le ripetute fratture riportate alla caviglia ed in particolare per l'infortunio subito il 25 luglio 1998. Le due prime fratture però non avevano da sole determinato l'inidoneità allo svolgimento della attività calcistica ma avevano solo determinato i presupposti per il verificarsi della terza e decisiva lesione. L'irrilevanza dei primi infortuni sul piano causale non si traduceva però in una completa irrilevanza sul versante oggettivo in quanto il verificarsi dei precedenti episodi lesivi e la conoscenza degli stessi influivano notevolmente sulla prevedibilità e sulla evitabilità dell'ultima frattura sicché assumevano importanza ai fini decisori anche i rapporti tra la società Novara e la Pro Vercelli per il cui sodalizio il R. aveva spiegato la sua attività prima dell'ultimo infortunio, essendo stato oggetto di "prestito" da parte del sodalizio novarese. E che il Novara calcio fosse a conoscenza degli infortuni subiti dal R., durante il periodo in cui aveva giocato nella Pro Vercelli, si evinceva con certezza dalle dichiarazioni rese dal dottor Airoldi, medico della società calcistica, e dal suo direttore sportivo, signor Roberto Bacchin. Né per assolvere la spa Novara calcio da ogni responsabilità al riguardo poteva valere la certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciata dall'istituto di medicina dello sport di Torino. Tale certificazione era il risultato di un marchiano errore professionale dovuto a grave negligenza in quanto all'atto della visita non era stata accertata la presenza di un mezzo di sintesi nel piede destro né erano state rilevate le cicatrici conseguenti all'intervento chirurgico cui il R. era stato sottoposto poco tempo prima.

La responsabilità dell'istituto di medicina dello sport non comportava di certo la liberazione della società Novara calcio dall'obbligazione su di essa incombente ex articolo 2087 c.c. Ed invero la verifica delle condizioni fisiche del giocatore professionista deve essere in via continuativa operata dai sanitari della società di calcio di appartenenza. L'attività agonistica implica, infatti, un impegno fisico ed una esposizione agli infortuni che richiedono un controllo costante al fine di prevenire incidenti dovuti allo svolgimento dell'attività sportiva, che costituisce la prestazione professionale del giocatore anche quando non si esplica in partite o gare ma in sedute di allenamento. Per di più nel caso di specie la spa Novara calcio avrebbe dovuto mettere l'Istituto di medicina dello sport nelle condizioni di valutare con piena cognizione la situazione del R. ponendo a sua disposizione la documentazione relativa alle fratture ed agli infortuni già subiti da giocatore. Ed ancora, il sodalizio sportivo avrebbe dovuto sottoporre i calciatori a visite mediche anche all'inizio del ritiro pre-campionato onde avere un controllo aggiornato al momento in cui effettivamente riprendeva l'attività agonistica.

Con riferimento ai danni subiti dal calciatore il Tribunale di Novara osservava, infine, che i conteggi effettuati dal ricorrente non erano stati specificamente contestati dalla controparte ma lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa per il gioco di calcio dava luogo ad un abbattimento intorno al 65% piuttosto che al 50% come esposto dal R., sicché la somma da liquidarsi ammontava a lire 265.000.000 (sulla base del reddito annuo di lire 40.000.000). Aggiungendo a tale somma l'ammontare per l'invalidità permanente parziale e per le spese documentate, e tenuto conto della richiesta di liquidazione in via equitativa, il tribunale riteneva così di liquidare a titolo di risarcimento danni la somma onnicomprensiva di lire 300.000.000.

Avverso tale sentenza la spa Novara calcio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso Filippo R.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce falsa applicazione degli articoli 2043 e 2087 c.c. nonché mancanza e/o manifesta illogicità delle motivazioni su un punto decisivo della controversia. In particolare deduce che il R. era stato curato ed assistito sino al luglio 1988 da soggetti estranei ad essa società ricorrente e nessuno di tali soggetti aveva evidenziato che il calciatore non era idoneo all'attività sportiva e che, dunque, non poteva giocare. Inoltre il R. era stato sottoposto a visita medica dall'Istituto di medicina dello sport Anna Maria di Giorgio di Torino (uno degli istituti deputati ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 al rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica), riconosciuto dal Coni-Fmsi. La visita era stata effettuata il 14 luglio del 1988 ed il ritiro dei giocatori era iniziato il 22 luglio, dopo che si era appreso, quindi, da un istituto altamente qualificato che il R. era un giocatore idoneo alla attività agonistica.

Il tribunale aveva inoltre errato nel disattendere il ben motivato ed autorevole giudizio medico fornito dal summenzionato Istituto di medicina dello sport e nel basarsi, di contro, sul parere del consulente di parte, professor Baima Bollone, che aveva visitato il calciatore soltanto in epoca successiva ed in un contesto diverso da quello per cui è causa ed in cui ben potevano essersi aggravate le iniziali condizioni sanitarie dell'atleta. Non poteva inoltre condividersi né l'assunto della sentenza impugnata nella parte in cui aveva addebitato al club calcistico di non avere messo a disposizione dell'istituto medico tutta la documentazione relativa alle fratture ed agli interventi subiti dall'atleta, impedendo in tal modo l'effettuazione di una visita accurata, né ancora l'ulteriore affermazione secondo cui la spa Novara calcio avrebbe dovuto prevedere il verificarsi della frattura in quanto neppure la presenza di una rondella nell'arto del calciatore - costituente un postumo della subita operazione chirurgica - poteva giustificare detta previsione.

Per concludere, non sussisteva alcun nesso di causalità tra il comportamento tenuto dalla società Novara calcio e l'infortunio subito dal R. e pertanto non poteva ravvisarsi alcuna violazione dell'articolo 2987 c.c.

1.1. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.

Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiano opportune alcune precisazioni intorno alla individuazione degli obblighi incombenti sulle società calcistiche a livello professionistico a tutela della salute dei propri atleti, ad esse vincolati da un rapporto di lavoro subordinato.

L'acquisita consapevolezza che nell'esercizio dell'attività sportiva a livello professionistico l'integrità psico-fisica dell'atleta costituisce elemento predominante per il successo nelle competizioni ha portato negli ultimi anni le società calcistiche professionistiche, che stipulano contratti con atleti alla stregua dell'articolo 10 della legge 91/1981, ad inserire nel proprio organico un sempre maggiore numero di persone (massaggiatore, medico sociale e, almeno per i grossi club, anche psicologo dello sport, specialista nell'alimentazione, ecc.) addette tutte, pur con diversi compiti e con distinte professionalità, a tutelare la salute degli atleti, sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli alla loro integrità psico-fisica sia attraverso la cura dei non infrequenti infortuni e delle malattie, che trovano sovente causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti il gioco del calcio.

Al riguardo è opportuno ricordare come la dottrina specialistica ed anche la giurisprudenza a fronte di eventi, anche drammatici, subiti dagli atleti in occasione di competizioni sportive e per effetto di non diagnosticate anomalie fisiche, abbiano sovente fatto riferimento per l'individuazione di condotte imprudenti o negligenti ai criteri generali fissati in relazione all'esercizio della professione sanitaria (cfr. segnatamente per quanto riguarda l'individuazione di condotte penalmente sanzionabili nell'esercizio dell'attività calcistica: Cassazione penale, sezione quarta, 9 giugno 1981 relativa alla morte del calciatore Curi del Perugina), patrocinando l'integrale applicazione dei principi fissati dall'articolo 2236 c.c., ed evidenziando altresì come la prudenza e la diligenza non debbano mai difettare nel medico sportivo tenuto ad adeguare i propri interventi alla natura ed al tasso di pericolosità dell'attività prestata. In un siffatto contesto, diretto a fare dello sport un sicuro strumento di perseguimento della salute di coloro che lo praticano e non certo occasione di danni irreversibili, si è anche sottolineato come la condotta del medico sportivo, dal punto di vista dei diversi connotati che può assumere la colpa, debba, in ragione alla sua peculiare specializzazione, essere valutata con maggiore rigore di quanto richiesto in relazione all'operato di un medico generico.

Con riferimento alla valutazione della colpa e della sua graduazione si è poi statuito che è compito del giudice stabilire in che misura abbiano influito sull'errore diagnostico e di conseguenza sulla verificazione dell'evento lesivo, le false e reticenti informazioni rese dagli atleti, o dai loro allenatori, per il timore di vedere interrotte, con la compromissione della carriera sportiva, la fonte di lauti guadagni e l'agognata aspettativa di successi e notorietà. Circostanze queste che devono indurre gli operatori sportivi a "diagnosticare" anche la dissimulazione dell'atleta e ad accertare - con accurati ed attenti esami specialistici - le sue effettive condizioni e le eventuali controindicazioni (di carattere definitivo o temporaneo) all'agonismo sportivo, che rendano pericolosa la pratica sportiva.

Sul piano poi della individuazione dei soggetti responsabili degli eventi lesivi subiti dall'atleta, per carenza dei necessari accertamenti sanitari e/o per errori nelle diagnosi e nelle terapie prescritte, si è evidenziato in dottrina come le società sportive (o la federazione ove si tratti di sinistri accaduti nello svolgimento delle competizioni di squadre nazionali) possano essere chiamate a rispondere alla stregua dell'articolo 2409 c.c. (in base ai quali i committenti sono responsabili dei fatti illeciti dei loro commessi, nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti) e come le suddette società nella sfera contrattuale possano essere assoggettate anche al disposto dell'articolo 1228 c.c., in base al quale il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi è tenuto a rispondere anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

1.2. Sotto altro versante va sottolineato come l'accertamento dello stato di salute dell'atleta vada condotto a tutto campo sperimentando, a fronte di situazioni dubbie, tutte le più aggiornate tecniche idonee a disvelarne l'effettiva condizione.

Una simile conclusione trova confronto anche nel disposto dell'articolo 2087 c.c. che - come ha più volte affermato questa Corte - si atteggia come norma di chiusura del sistema antinfortunistico nel senso che anche dove faccia difetto una specifica norma preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generali di prudenza e di diligenza nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (cfr. ex plurimis: Cassazione 11427/00; 12863/98; 6169/98; 4721/98; 7636/96). A tale riguardo non può mancarsi di osservare che ogni disciplina sportiva che, come il calcio, rende frequente lo scontro fisico tra contendenti e che per il suo accentuato agonismo porta non di rado alla consumazione di falli di gioco improntati a condotte violente, giustifica una ampia operatività nel settore in oggetto del citato articolo 2087 c.c., dovendosi le cautele a tutela della salute - cui è tenuto il datore di lavoro - parametrare sulla specifica pericolosità dell'attività svolta dallo sportivo professionista, che deve essere controllato e seguito a livello medico con continuità ed anche nel momento in cui, in sede di sedute di allenamento e di ritiro precampionato, svolge la propria attività, avendo la realtà fattuale mostrato come interventi solleciti siano serviti ad impedire la consumazione di eventi lesivi di particolare gravità ed, in qualche occasione, ad evitare finanche la morte dell'atleta (cfr. più in generale, per la statuizione che gli obblighi facenti capo sul datore di lavoro a tutela della salute dei suoi dipendenti vanno commisurati alla specificità del lavoro ed alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui la prestazione deve essere resa, Cassazione 11427/00 citata).

2. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte deve ritenersi che la sentenza si sottrae ad ogni censura.

Ed infatti, come si è visto, il Tribunale di Novara ha addebitato alla società ricorrente una condotta illegittima sotto due versanti: da un lato ha rimproverato al sodalizio sportivo di non avere messo l'Istituto di medicina dello sport di Torino in condizione di conoscere la vera e travagliata storia clinica del R. al fine di pervenire ad accertamenti più completi ed esaurienti di quelli in realtà svolti; e dall'altro lato ha addebitato alla società di non avere seguito l'evoluzione dello stato di salute del R. che imponeva invece - anche in ragione del delicato intervento chirurgico già subito dal giocatore e dei rischi connessi alla ripresa dell'attività agonistica - una continuità di controlli al fine di prevenire rischi di nuovi infortuni e/o aggravamenti delle lesioni in precedenza subite.

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice d'appello, per essere il corollario di una attenta valutazione delle risultanze processuali e di una esauriente ricostruzione dei fatti di causa, si sottraggono ad ogni critica in questa sede di legittimità.

Dette conclusioni appaiono rispettose anche delle norme e dei principi giuridici disciplinanti l'attività sportiva degli atleti dipendenti dalle società calcistiche professionistiche, non potendo in contrario addursi, come ha fatto la società ricorrente, la circostanza che l'Istituto di medicina dello sport - istituto di estrema affidabilità dal punto di vista scientifico - solo pochi giorni prima dell'ultimo incidente, che aveva decretato la fine della carriera del R., aveva valutato quest'ultimo fisicamente integro e, quindi, idoneo alla prosecuzione dell'attività agonistica.

L'articolo 7 della legge 91/1981 sul professionismo sportivo, nel dettare disposizioni a tutela dell'integrità fisica degli atleti statuisce tra l'altro che l'attività di costoro è svolta sotto il controllo medico secondo modalità previste dalle federazioni sportive nazionali ed approvate dal Ministero della sanità (cfr. comma 1), e contempla l'istituzione di una scheda sanitaria per ogni atleta, da aggiornare periodicamente e da custodire a cura della società sportiva (cfr. commi 2, 3 e 4).

Il decreto ministeriale 15 marzo 1995 (contenente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti, pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie generale n. 98 del 28 aprile 1995) stabilisce, a sua volta: che l'esercizio dell'attività sportiva professionistica è subordinata al possesso del certificato di idoneità, che accompagna l'atleta per l'intera durata della sua attività sportiva (articolo 1, commi 2 e 3); che il medico sociale, "responsabile sanitario della società sportiva professionistica" (articolo 6), è tenuto alla effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti e ad ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, oltre che "alla verifica costante dello stato di salute dell'atleta e dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee alla pratica dell'attività professionale" (articolo 7, comma 2); che lo stesso professionista è anche obbligato alla custodia personale della cartella clinica "per l'intero periodo del rapporto di lavoro tra l'atleta e la società sportiva, con il vincolo del segreto personale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge" (articolo 7, comma 3).

Alla luce della normativa ora riportata - che attesta una costante preoccupazione degli organismi statali a che l'agonismo sportivo non costituisca occasione di lesioni alla integrità psico-fisica dell'atleta - appare ineccepibile l'assunto della impugnata sentenza, che ha ritenuto rilevante ai fini della configurabilità della condotta colposa della società ricorrente la circostanza che detta società, che era a conoscenza (o che doveva esserlo) di tutta la storia clinica del R., non ha compiutamente notiziato l'Istituto di medicina dello sport dell'anamnesi lavorativa del calciatore e degli infortuni dallo stesso subiti così causando, o almeno agevolando, il grave errore diagnostico di detto istituto.

E sempre alla luce della indicata normativa appare ineccepibile la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha addebitato alla società di non avere operato un controllo medico all'inizio del ritiro precampionato sulle condizioni di salute del R.

Se, invero, è regola di comune prudenza operare accertamenti e controlli medici nei riguardi di tutti i calciatori, che si apprestano con il ritiro precampionato a riprendere sforzi fisici di notevole intensità, detti accertamenti e controlli risultano particolarmente doverosi nei confronti di quegli atleti che hanno subito gravi infortuni e delle cui non ottimali condizioni di salute sono già a conoscenza le società sportive di appartenenza.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce falsa applicazione degli articoli 2043, 2056 e 2057 c.c.

In particolare deduce che il tribunale ha quantificato il danno sulla base di una retribuzione annua di lire 40.000.000 laddove la retribuzione del R. ammontava nell'anno 1988/1989 a lire 25.200.000. Per di più il R. dopo l'infortunio aveva trovato un impiego in una ditta per cui in termini reddituali non aveva subito alcun danno sicché la somma di lire 300.000.000 liquidata al calciatore doveva considerarsi assolutamente sproporzionata. Non corrispondeva, infine, al vero che i conteggi non fossero stati contestati atteso che già nella comparsa di costituzione davanti al pretore di Novara la somma richiesta dalla controparte era stata definita "irreale ed incongrua".

Anche detto motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.

Questa Corte, a Sezioni unite, ha di recente statuito che nel rito del lavoro il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna, allorché il convenuto si limiti a negare in radice l'esistenza del credito avversario, può avere rilievo quando si riferisca a fatti e non semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi medesimi (cfr. al riguardo Cassazione, Sezioni unite, 761/02).

Tale statuizione che va inquadrata nel rito del lavoro - caratterizzato da preclusioni, pure ricordate dalla suddetta decisione, scaturenti dalle prescrizioni di cui agli articoli 414 e 416 c.p.c. nonché dai poteri d'ufficio del giudice di merito di cui agli articoli 421, secondo comma, e 437, secondo comma c.p.c. - porta a concludere che la contestazione dei conteggi (sviluppati contabilmente da una apposita perizia), su cui si articola la domanda attrice, assume rilievo solo nel caso in cui vengano richiamati ai fini di detta contestazione circostanze fattuali, suscettibili di dimostrare la non congruità e la non corrispondenza al vero di detti conteggi.

Dette circostanze devono però essere, prima, dedotte ed individuate nelle loro specifiche modalità nella memoria di costituzione ex articolo 416 c.p.c. e, poi, provate, o devono essere state comunque acquisite al processo e successivamente provate a seguito dell'esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice del lavoro.

Nel caso di specie a fronte delle pretese del R., quantificate sulla base di una retribuzione annua di 40 milioni ed a fronte delle operazioni peritali che hanno tenuto conto di tale dato contabile, la società Calcio Novara si è limitata, in tutto il giudizio, ad una contestazione del tutto generica della domanda attrice senza indicare in alcun modo gli elementi fattuali attestanti la fondatezza del proprio assunto e senza che dette circostanze (retribuzione annua di entità inferiore a quella individuata dall'attore; emolumenti percepiti dal calciatore successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro sportivo e di cui si assume la detraibilità) abbiano formato in alcun modo oggetto di prova ad iniziativa della società o del giudice nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio.

Non è consentito, infine, dubitare della legittimità nel caso di specie del ricorso alla liquidazione equitativa dei danni subiti dal R., atteso che, giusta quanto più volte ribadito da questa Corte, l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e dell'articolo 432 c.p.c., non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (cfr. ex plurimis: Cassazione 8807/01; 409/00) ed essendo sufficiente che l'accertamento del giudice sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (cfr. Cassazione 409/00 citata).

4. La società ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 13,00, oltre euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari difensivi.

P. Dubolino, F. Costa

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