Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 9 maggio 2005, n. 779

FATTO

Con ricorso notificato il 25 febbraio 2005 e depositato il successivo 7 marzo i ricorrenti, in atto dipendenti del Comune di Acri, hanno impugnato gli atti in epigrafe concernenti le procedure di concorso per la progressione verticale inerente al passaggio all'area D categoria D1 e all'area C degli uffici dell'amministrazione comunale.

Come esposto nella narrativa del ricorso i Signori Meringolo e Alfieri partecipavano al concorso a 5 posti di Istruttore direttivo tecnico - Categoria D1 conseguendo il 6° e l'8° posto con punteggio 62,00 e 52,00, mentre i signori Fera e Groccia Cirino partecipavano al concorso a 9 posti di Istruttore tecnico - Categoria C risultando al 10° ed al 13° posto con punti 42,00 e 40,00.

Avverso gli atti concorsuali hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 72 dello Statuto comunale, la violazione e falsa applicazione degli articoli 97 e 107 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, la violazione e falsa applicazione degli articoli n. 69 e 71, comma 6 del Regolamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Acri, l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta, travisamento, errore di fatto, sviamento dei principi di logicità, per contraddizione con precedenti provvedimenti ed hanno dunque concluso per l'accoglimento della sospensione dei provvedimenti, nonché del ricorso sotto ogni profilo, con vittoria di spese ed onorari.

L'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto più profili e ne ha chiesto la reiezione, contestando la fondatezza delle doglianze.

Analogamente hanno eccepito e richiesto i controinteressati costituitisi anch'essi in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio del 7 aprile 2004, attesa la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

DIRITTO

Col ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato tutti gli atti delle procedure concorsuali alle quali hanno partecipato per il passaggio rispettivamente i Signori Meringolo e Alfieri alla Categoria D1, conseguendo il 6° e l'8° posto con punteggio di 62,00 e 52,00 punti su 5 posti di Istruttore direttivo tecnico previsti dal bando ed i signori Fera e Groccia Cirino alla Categoria C, risultando al 10° ed al 13° posto con punti 42,00 e 40,00, rispetto ai 9 posti di Istruttore tecnico previsti dal bando per quella professionalità.

L'impugnativa è in sostanza affidata ad un unico motivo di doglianza, analizzato sotto vari profili, tendente a caducare la legittima composizione delle Commissioni esaminatrici e cioè l'incompetenza del segretario comunale ad averle presiedute.

Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe hanno lamentato che la Commissione giudicatrice era stata nominata in aperta violazione dell'art. 72 dello Statuto comunale collocandovi a capo il segretario comunale, laddove invece detta norma richiama l'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante il quale tale figura professionale è tenuta a "svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ha funzioni consultive e referenti, può rogare i contratti ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco". In base a tali competenze il segretario comunale non avrebbe quindi mai potuto ricoprire la funzione di Presidente delle Commissioni di concorso, laddove tale incarico è riservato esclusivamente ai responsabili di struttura come risulta dall'art. 71 del regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Acri. Ed hanno rappresentato pure che in base a quest'ultima disposizione, qualora manchino i responsabili dei servizi, la Presidenza delle Commissioni è assunta dal Direttore generale che, invece, nel caso in esame, ha avuto soltanto la funzione di componente delle Commissioni di che trattasi. La censura sarebbe anche confermata da un precedente specifico della sezione di cui alla sentenza n. 571 del 12 marzo 2002.

1. L'Amministrazione comunale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione a tutti i controinteressati, dal momento che la tesi dei ricorrenti, qualora fosse accolta, tenderebbe a caducare l'intera procedura concorsuale Ha poi opposto che i ricorrenti hanno impugnato anche gli atti di procedure concorsuali alle quali non hanno partecipato, di talché non avrebbero interesse riguardo ad esse. Il ricorso sarebbe poi anche tardivo riguardo all'impugnazione della determinazione n. 39/4/911 del 15 novembre 2004 di nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi in esame e sarebbe anche inammissibile per mancata impugnativa del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la cui norma stabilita all'art. 125 prevede che il segretario comunale possa presiedere le Commissioni di concorso per i profili appartenenti alle categorie A, B, C e D.

Analogamente ha eccepito la difesa dei controinteressati, con argomentazioni quasi identiche.

Il Collegio ritiene di prescindere dall'esame delle eccezioni dal momento che il ricorso appare infondato.

2. Come sopra accennato l'unico motivo di doglianza articolato sotto più aspetti è relativo alla incompetenza del segretario comunale a ricoprire l'incarico di presidenza delle Commissioni esaminatrici.

Il quadro normativo in vigore prevede che il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4, quando cioè non siano state stipulate convenzioni tra più comuni aventi popolazione inferiore ai 15000 abitanti e quando non sia stato nominato il direttore generale.(art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000).

Partendo da tale norma, la tesi di parte ricorrente mira a sostenere che lo Statuto comunale ne avrebbe fatto una stretta applicazione, laddove all'art. 72 testualmente stabilisce che "Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge funzioni di cui all'art. 97 del t.u. n. 267/2000, nonché quelle eventualmente conferitegli" e poiché la presidenza delle commissioni di gara e di concorso ai sensi dell'art. 71, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuita espressamente ai responsabili di struttura, va da sé che tale funzione non poteva essere affidata al segretario comunale, come è pure confermato dall'art. 125 del medesimo Regolamento, il quale appunto prevede che la Commissione giudicatrice deve essere presieduta da un dirigente o in assenza dal Direttore generale.

La tesi va contestata e ciò è consentito proprio dalla disposizione da ultimo citata che se riferita correttamente, come rilevato dalla difesa dei controinteressati, porta ad escludere qualsiasi vizio di incompetenza del segretario comunale nei provvedimenti impugnati. L'art. 125 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dettato sull'argomento specifico "Commissioni giudicatrici", al n. 2 stabilisce che le Commissioni d'esame per i profili delle categorie A, B,C e D - quali sono quelle dei concorsi cui hanno partecipato i ricorrenti - sono composte "da un responsabile di settore, professionalmente idoneo o dal Direttore Generale o dal Segretario comunale, che la presiede".

Non vi è dunque adito a dubbi che il segretario comunale, nell'ambito delle competenze che possono essergli attribuite dalle norme o dagli Statuti ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel caso specifico, abbia avuto attribuita la competenza a presiedere le Commissioni di concorso in applicazione dell'art. 125 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Non appare altresì applicabile alla fattispecie in esame la sentenza n. 571 del 2002 nella quale pur tuttavia la sezione sembrerebbe aver ritenuto sussistente il dedotto vizio di incompetenza del segretario comunale a presiedere una commissione di concorso a un posto di responsabile del settore tecnico. La decisione infatti riguarda un'ipotesi concorsuale svoltasi tutta sotto il vigore del precedente ordinamento comunale e provinciale di cui alla l. 8 giugno 1990, n. 142 come modificata dall'art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127 che all'art. 51, comma 3 stabiliva che ai dirigenti spettavano in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto dai regolamenti dell'ente, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, oltre la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti. Al segretario comunale, invece, ai sensi del successivo art. 52, spettava di sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l'attività, di curare l'attuazione dei provvedimenti, la responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni, di provvedere ai relativi atti esecutivi e di partecipare alle riunioni della giunta e del consiglio, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'art. 51. In particolare tra queste ultime vi era la competenza a presiedere le commissioni di gara e di concorso, ma essa era da intendersi del tutto residuale per il segretario comunale rispetto a quella della dirigenza impiegata in via principale in compiti attivi di gestione amministrativa.

D'altra parte la decisione menzionata si basava anche su una posizione giurisprudenziale di secondo grado (Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 1999, n. 1004) che, una volta entrato in vigore il nuovo ordinamento degli Enti locali emanato con il d.lgs. n. 267 del 2000, non può essere più sostenuta. In quest'ultimo infatti la norma di raccordo tra le competenze attribuite dalla legge e dagli Statuti ai dirigenti ed ai segretari comunali all'interno dell'Ente locale va individuata in quella di cui all'art. 97, comma 4 lett. d) laddove il legislatore statale ha specificato che il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia, di talché pur se si volesse ritenere del tutto stringente l'interpretazione da attribuire alla elencazione delle competenze dei dirigenti indicata all'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, l'art. 97, comma 4 lett. d) del medesimo decreto legislativo costituisce una norma in bianco, che consente, nei casi come quello in esame in cui manca la dirigenza locale, di individuare, con regolamento o nello Statuto, nell'unico soggetto munito di funzioni dirigenziali e cioè il Segretario comunale quello capace di presiedere le Commissioni di concorso.

E poiché ciò è esattamente quello che si è verificato nel Comune di Acri laddove all'art. 125 del Regolamento degli Uffici e dei servizi è specificato che il segretario comunale compone la Commissione di concorso per le qualifiche A, B, C e D e la presiede, la censura è destituita di fondamento, né si può argomentare dalla presenza del Direttore generale la possibilità di attribuirgli tale compito, attesa la chiara lettera dell'art. 125.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento in solido di Euro 1000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore dei procuratori dell'Amministrazione resistente e dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.