Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 3 febbraio 2006, n. 421

Considerato preliminarmente che - come ribadito di recente dall'Adunanza plenaria (dec. n. 4 del 2005), in coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale anche della Corte di cassazione - il difetto di giurisdizione può essere pronunciato, in sede di appello, sia su specifico motivo di parte sia d'ufficio, purché, nel secondo caso, il giudice di primo grado non abbia espressamente statuito sul punto;

Ritenuto - conformemente a quanto di recente stabilito da questo Consiglio (dec. V, 13 settembre 2005 n. 4689, che conferma la precedente giurisprudenza cautelare della stessa Sezione) e non essendovi motivo di discostarsi da tale indirizzo - che le controversie concernenti la legittimità del fermo amministrativo sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione precipua della sua natura di strumento inteso alla conservazione del bene ai fini del soddisfacimento del credito tributario e della sua conseguente inerenza, quale mezzo cautelativo e anticipatorio degli effetti espropriativi, all'espropriazione forzata lato sensu intesa;

Ritenuto, pertanto, in via pregiudiziale che sulla controversia in esame debba essere declinata la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale amministrativo;

Considerato, infine, che le incertezze giurisprudenziali, solo di recente superate nel senso esposto, inducono la Sezione a ritenere sussistenti i giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, pronunciando sull'appello, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale amministrativo.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.