Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 7 aprile 2006, n. 240

FATTO

La Ditta ricorrente, che ha partecipato alla gara d'appalto per i lavori di realizzazione di infrastrutture nell'area produttiva industriale del Comune di Scoppito, è stata esclusa in quanto ha dichiarato di "trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione", mentre il punto 2, lett. E) del bando richiedeva la dichiarazione "di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione".

L'esclusione viene impugnata, denunciandosene l'illegittimità perché evidente sarebbe l'errore materiale in cui è incorsa la Ditta omettendo il "non", posto che il possesso dei requisiti di partecipazione e di contrattazione con la P.A. è desumibile da tutte le altre dichiarazioni prescritte dal citato punto 2 del bando e regolarmente rese dalla ricorrente.

All'Amministrazione incomberebbe peraltro l'obbligo di invitare le Imprese concorrenti a fornire chiarimenti sul contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

L'istanza incidentale di sospensiva è stata accolta e in esecuzione di essa la Ditta è stata ammessa alla gara, dopo che era stato presentato ricorso per l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare (Ric. 736/2006). L'appello del Comune di Scoppito avverso detta ordinanza è stato respinto dal Consiglio di Stato nel rilievo che "la dichiarazione resa dall'Impresa reca un errore manifestamente riconoscibile, sicché non può determinare l'esclusione dalla gara alla luce di un esame obiettivo del documento".

La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 15 febbraio 2006.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'errore materiale compiuto dalla Ditta ricorrente è del tutto evidente e agevolmente riconoscibile, sia in sé considerato, sia considerato alla luce soprattutto delle numerose dichiarazioni richieste dal punto 2 del bando di gara e ritualmente rese dalla Ditta stessa.

Da dette dichiarazioni si evince che la ricorrente non versava in alcuna delle cause che impediscono di contrattare con la P.A., per cui si comprende che l'omissione del "non" rappresenta, sotto un profilo logico-giuridico di facile percezione, il frutto di una svista o errore materiale, in ordine al quale la pubblica amministrazione aveva ragionevolmente l'onere di chiedere chiarimenti, nell'ottica sostanziale e non formalistica di una fattiva e leale collaborazione che non avrebbe affatto violato la par condicio dei concorrenti, posto che non si trattava di far presentare un documento omesso, ma solo di chiarire, in via istruttoria, la portata effettiva di quello presentato alla stregua del contenuto delle altre dichiarazioni prodotte e in funzione dell'esigenza di garantire la massima concorrenza, attraverso la più ampia partecipazione.

Non può non convenirsi, d'altro canto, con la Ditta ricorrente quando sostiene che la sanzione dell'esclusione è prevista per la mancata allegazione dei documenti di cui ai punti 1) e 2) del bando di gara e non per quanto concerne il loro contenuto, per cui non vale tanto, per tale puntualizzazione, il profilo formale, quanto quello teleologico-sostanziale.

È d'altro canto noto il principio secondo il quale le cause di esclusione debbono essere rigidamente e rigorosamente previste e altrettanto rigorosamente applicate, senza possibilità di una loro interpretazione estensiva (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, 3 maggio 2004, n. 2742).

Per le ragioni che precedono il ricorso n. 377/2005 va accolto e per l'effetto va annullato l'atto impugnato.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Scoppito al pagamento delle spese di causa che si liquidano in Euro 2.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.