Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III ter
Sentenza 1° giugno 2006, n. 4176
FATTO
Con segnalazione pervenuta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in data 14/11/05, l'On. Davide Carlo Caparini, deputato del Gruppo parlamentare della Lega Nord Padania, ha lamentato la violazione, da parte della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., della disciplina in materia di pluralismo politico e di obiettività, correttezza ed imparzialità dell'informazione, non essendo stata assicurata la presenza di esponenti politici della Lega Nord Padania nel programma "Ballarò" che va in onda su RAI TRE, nel periodo tra l'11/10/05 e l'8/11/05.
Con nota trasmessa via fax il 10/1/06, l'AGCOM ha comunicato che il Dipartimento Garanzie e Contenzioso aveva avviato un procedimento diretto a valutare quanto segnalato, ed ha invitato la RAI a controdedurre.
Il procedimento si è concluso con l'adozione della delibera impugnata (n. 25/06/CSP) con la quale l'Autorità ha ordinato alla RAI di provvedere all'inserimento nella programmazione della trasmissione di approfondimento informativo "Ballarò", prima della data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della presenza qualificata del soggetto segnalante al fine di assicurare la parità di trattamento e la completezza dell'informazione.
Avverso detto delibera la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1) Del tutto preliminarmente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 3/5/04 n. 112 (ora art. 3 D.Lgs. 31/7/05 n. 177); 3, 7, 45, 48 e 50 D.Lgs. 31/7/05 n. 177; 1 L. 103/75; 1, comma 6, lett. c) L. n. 249/97. Incompetenza.
Sostiene la ricorrente che l'AGCOM non sarebbe competente a muovere la contestazione sulla mancata osservanza dei principi contenuti nell'art. 3 del D.Lgs. 177/05, poiché ai sensi dell'art. 50 del citato Testo Unico, i principi del pluralismo, competenza ed obiettività dell'informazione, quali criteri direttivi dell'attività del servizio pubblico, devono trovare attuazione attraverso il potere di indirizzo e di vigilanza della competente Commissione parlamentare.
Il potere di indirizzo e controllo sulla RAI spetterebbe alla sola Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai sensi dell'art. 1 comma 6, lett. c) n. 10 della L. 249/97; lo stesso art. 11 del testo unico ribadisce che restano ferme le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI.
In mancanza di un atto di indirizzo della Commissione parlamentare, l'AGCOM non avrebbe alcun potere di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sulla concessionaria del servizio pubblico.
Il fondamento del potere dell'AGCOM non potrebbe rinvenirsi neppure sull'art. 48 del Testo Unico, sia perché detta norma conferirebbe poteri di accertamento al solo fine di garantire l'osservanza delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, sia perché anche questa norma farebbe salve le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza.
In mancanza di un atto di indirizzo da parte della Commissione parlamentare che sia stato disatteso, l'AGCOM non avrebbe potuto adottare misure sanzionatorie.
1.1. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.
Qualora non fosse necessario il previo indirizzo da parte della commissione parlamentare, la stessa Autorità avrebbe dovuto previamente fissare i criteri che avrebbe assunto come parametri per valutare in concreto i singoli comportamenti, e comunque avrebbe dovuto quantomeno esplicitare ex post i criteri seguiti.
Nella fattispecie l'AGCOM avrebbe applicato senza alcuna specificazione i principi di cui all'art. 3 del Testo Unico, e ciò senza il previo indirizzo della Commissione parlamentare di vigilanza, e senza aver previamente stabilito i criteri di valutazione che intendeva esercitare, né avrebbe spiegato - ex post attraverso la motivazione - i criteri seguiti.
1.1.1. In subordine. Illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.Lgs. 177/05, ove interpretato nel senso del provvedimento impugnato.
Qualora l'art. 3 del Testo Unico potesse interpretarsi nel senso sostenuto dall'Autorità consentendole di valutare i comportamenti senza alcun parametro concreto, solleva la ricorrente questione di legittimità costituzionale della suddetta norma per contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost.
2. Nel merito. Quanto all'ordine di esposizione dei motivi di impugnazione.
2.1. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione.
Deduce la ricorrente il vizio di travisamento dei fatti e di difetto di istruttoria.
Innanzitutto l'Autorità non avrebbe tenuto conto che nella puntata del 22 novembre 2005 avrebbe partecipato alla trasmissione il Presidente della Lega Nord, On. Andrea Gibelli; secondo l'orientamento della stessa Autorità la partecipazione di un esponente politico ad una puntata di un programma di approfondimento informativo, costituisce circostanza idonea ad escludere la violazione dei principi di pluralismo, completezza ed imparzialità.
L'Autorità avrebbe illegittimamente applicato al periodo preso in considerazione la particolare disciplina della par condicio dettata per il periodo elettorale.
Peraltro l'Autorità non avrebbe tenuto in alcun conto che la mancata partecipazione alla trasmissione di esponenti della Lega Nord sarebbe derivata esclusivamente da una loro scelta.
La RAI avrebbe precisato che sarebbe stato sufficiente contattare il responsabile per la stampa della Lega Nord, per avere conferma sui ripetuti inviti rivolti agli esponenti della Lega Nord e sulla loro mancata accettazione.
Il provvedimento sarebbe quindi viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 177/05. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Irragionevolezza manifesta. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
Sostiene la ricorrente che - secondo la giurisprudenza della stessa Autorità - il principio della parità di accesso alla programmazione televisiva nel caso dei programmi di approfondimento informativo, dovrebbe valere all'interno della intera programmazione informativa di ciascuna emittente e non all'interno del singolo programma.
Nel caso di specie, invece, questo principio sarebbe stato modificato sostenendo che la parità avrebbe dovuto riguardare la singola trasmissione di approfondimento - nella specie "Ballarò" - senza fornire alcuna motivazione sul mutato orientamento.
Peraltro, l'Autorità avrebbe preso in considerazione la stessa trasmissione per un ristretto periodo di tempo, e cioè nel periodo intercorrente tra l'11/10/05 e 10/12/05, non tenendo quindi in alcun conto della partecipazione dell'On. Castelli alla puntata del 10/1/06, circostanza questa provata dalla RAI.
Di qui il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione.
3.1.1. Difetto assoluto di motivazione per un altro profilo.
L'Autorità non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sarebbe stata presa in considerazione la partecipazione alla puntata del 29/11/05 del direttore del quotidiano "La Padania", organo della Lega Nord.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L. 28/00. Difetto di motivazione.
L'imposizione della misura ripristinatoria della partecipazione di un esponente della Lega Nord prima della convocazione dei comizi elettorali sarebbe anch'essa illegittima, in quanto renderebbe applicabile la normativa sulla par condicio ad una fattispecie ad essa estranea; la misura potrebbe quindi disporsi anche successivamente.
La RAI ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il risarcimento del danno.
Ha chiesto, in via incidentale, la sospensione del provvedimento.
Con decreto presidenziale n. 817/06 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione; detto decreto è stato poi confermato con ordinanza n. 908/06.
L'Autorità si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con successivo atto notificato il 4-5/4/06 e depositato il 13/4/06, la ricorrente ha proposto il seguente ulteriore motivo di gravame:
5. Nullità per mancanza dell'oggetto - Violazione degli artt. 3 e 10 della L. 241/90 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, erronea presupposizione ed illogicità manifesta.
Il provvedimento impugnato impone alla RAI di curare l'inserimento nella trasmissione "Ballarò", nel periodo antecedente l'indizione dei comizi elettorali, di un qualificato esponente della Lega Nord: poiché nella puntata del 10/1/06 è stato presente l'On. Roberto Castelli, in sostanza la ricorrente avrebbe già spontaneamente adempiuto a quanto imposto e quindi il provvedimento sarebbe nullo per mancanza dell'oggetto.
In ogni caso il provvedimento sarebbe affetto da carenza di istruttoria e di motivazione.
L'Autorità ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
All'udienza pubblica del 20 aprile 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di incompetenza.
Sostiene la ricorrente che l'Autorità difetterebbe del potere di accertare direttamente il mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 177/05 - ed in particolare, del rispetto del principio della parità di accesso tra le forze politiche, e quindi del rispetto della completezza dell'informazione - restando salve in materia le competenze della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
L'art. 1, comma 6, lett. c) n. 10 segnerebbe il punto di raccordo tra le competenze della Commissione Parlamentare e quelle dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: spetterebbe, infatti, al Consiglio dell'Autorità ai sensi della lett. c) dell'art. 1 comma 6, di accertare la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 14 aprile 1975 n. 103, e richiedere alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili.
Pertanto, l'Autorità difetterebbe di un potere di accertamento diretto sui comportamenti della RAI, ma potrebbe intervenire solo attraverso la previa mediazione della Commissione parlamentare per accertare - e poi sanzionare se ne ricorrono i presupposti - i comportamenti assunti in violazione delle direttive fornite della Commissione parlamentare stessa, con la conseguenza che, in mancanza di una specifica direttiva da parte della Commissione parlamentare, l'Autorità non potrebbe adottare alcun provvedimento volto ad introdurre misure ripristinatorie quali quelle adottate con il provvedimento impugnato.
Detta ricostruzione sarebbe conforme al dettato normativo perché il Testo Unico sulla radiotelevisione (D.Lgs. 177/05) farebbe salve le competenze della Commissione Parlamentare di Vigilanza (cfr. artt. 11 e 50), e comunque il ricorso alla previa determinazione di criteri di indirizzo sarebbe ancor più necessaria perché la norma dell'art. 3 del D.Lgs. 177/05 sarebbe di per sé abbastanza generica, contenendo soltanto norme di principio non direttamente intelligibili, e necessiterebbe quindi della previa individuazione di criteri di comportamento da seguire.
La tesi della ricorrente non può essere condivisa perché non trova riscontro nell'attuale normativa letta in combinato disposto (L. 103/75, L. 247/97 e D.Lgs. 177/05), che delinea in modo diverso il potere dell'AGCOM ed il sistema dei suoi rapporti con la Commissione Parlamentare di Vigilanza.
La disamina della questione presuppone un rapido excursus storico sulla disciplina italiana relativa al settore della radiotelevisione.
La Corte Costituzionale nella sentenza 26/3/1993 n. 112, ha delineato quale era lo scenario del settore radiotelevisivo prima dell'introduzione della L. 223/00 che ha introdotto in Italia il sistema del "duopolio".
Prima della Legge 223/90, il Legislatore, tenendo conto dei condizionamenti di fatto riferibili all'uso del mezzo televisivo (quali la limitata disponibilità dell'etere, gli elevati costi di gestione, le ristrette possibilità di accesso alle risorse tecnologiche, ecc.) e dell'importanza del mezzo stesso in quanto incidente su diritti di rango costituzionale (art. 21 Cost.), ha prescelto per lungo tempo la strada della riserva statale sull'intero settore radiotelevisivo.
Ciò ha comportato la qualificazione dell'attività come servizio pubblico essenziale e l'attribuzione ad una società concessionaria a prevalente partecipazione statale l'erogazione del servizio, la sottoposizione della stessa società a controlli e a direttive del Parlamento al fine di assicurare la realizzazione dei valori costituzionali posti a tutela del "diritto all'informazione", inteso come diritto ad informare e ad essere informati.
Ed infatti, la legge 14 aprile 1975 n. 103 contenente "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" qualifica la diffusione di programmi radiofonici o televisivi - ai sensi dell'art. 43 Cost - come "un servizio pubblico di interesse essenziale ed a carattere di preminente interesse generale" riservato allo Stato (art. 1), basato su "principi di indipendenza, obiettività, apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione" (art. 2).
La stessa legge (art. 4) disciplina le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, assegnandole, quindi, sia poteri di intervento preventivo attraverso il potere di indirizzo, sia poteri di intervento successivo da estrinsecarsi attraverso il potere di vigilanza; il conferimento del potere di controllo sul gestore del servizio pubblico è stato quindi assegnato dal Legislatore ad un soggetto espressione del Parlamento, trattandosi di attività incidente su un settore particolarmente delicato, qual è quello dell'informazione, coperto da garanzia costituzionale.
La giurisprudenza si è occupata anche della sindacabilità in sede giurisdizionale degli atti assunti dalla Commissione Parlamentare di vigilanza, ma trattandosi - per l'appunto, di atti assunti da un organo politico ed espressione del potere politico e non amministrativo - è arrivata alla logica conseguenza della loro assoluta insindacabilità in qualunque sede giurisdizionale (Cass. SS.UU 25/11/83 n. 7072).
Al sistema del monopolio, è subentrato a seguito della Legge Mammì, il sistema misto che vedeva accanto alla RAI anche la presenza di soggetti privati, anch'essi concessionari per quanto concerne l'assegnazione delle radiofrequenze, ma la cui attività non è più annoverabile nell'ambito dell'art. 43 Cost., ma che rientra nell'ambito dell'art. 41 Cost. oltre che - ovviamente - dello stesso art. 21 Cost.
Nel sistema delineato dalla legge Mammì e dalla normativa successiva, nel settore radiotelevisivo coesistono più operatori, l'uno pubblico, la RAI, e gli altri privati, tutti sottoposti al potere di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con L. 31/7/97 n. 249.
L'art. 1 comma 6 della Legge nello stabilire le competenze dell'Autorità, prevede, infatti, alla lett. b) n. 1), che la Commissione per i servizi e i prodotti "vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione...": il suo potere di vigilanza si estende, dunque, a qualunque soggetto che operi sul mercato, sia che abbia natura pubblica che privata.
Il potere di vigilanza riguarda poi la "diretta conformità a legge" dei servizi e dei prodotti, con la conseguenza che il potere di vigilanza dell'Autorità può essere svolto non soltanto nei confronti di qualunque operatore del settore, ma che inoltre può essere esercitato in via diretta, senza alcuna intermediazione nei confronti di ciascun operatore di mercato, e quindi anche nei confronti della concessionaria pubblica.
Peraltro, il n. 9) dello stesso art. 1 comma 6 lett. b) stabilisce che l'Autorità garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sull'informazione politica, nonché sull'osservanza delle norme in materia di equità e di parità di accesso nelle trasmissioni di informazione.
Detto principio è poi confermato dallo stesso art. 7 del Testo Unico sulla radiotelevisione (D.Lgs. 177/05), che nel disciplinare più compiutamente quali sono i principi cardine al quale deve essere informata l'attività di informazione dei gestori del settore radiotelevisivo, si riferisce espressamente a "qualsiasi emittente", e stabilisce peraltro che l'Autorità può stabilire ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti per rendere effettiva l'osservanza dei principi relativi ai programmi di informazione e di propaganda.
Nell'attuale sistema, quindi, tutti i gestori del servizio di radiodiffusione sono sottoposti al medesimo regime nei confronti dell'AGCOM, in quanto esercitano lo stesso servizio di interesse generale.
La RAI, però, presenta rispetto agli altri gestori la particolarità che le deriva dallo svolgimento del pubblico servizio, che le comporta l'attribuzione di quei particolari compiti individuati dall'art. 45 dello stesso D.Lgs. 177/05, (e che le attribuisce anche il diritto ad usufruire del finanziamento pubblico), e che per tali motivi, la sottopone all'ulteriore potere direttivo e successivo controllo da parte della Commissione Parlamentare di Vigilanza.
Non a caso, infatti, il Legislatore ha abrogato la normativa generale recata dalla L. 103/75 lasciando in vigore - in quanto compatibili - i soli artt. 1 commi 3, 4, 5, e 4 che riguardano propriamente l'attività della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI.
La perdurante esistenza del potere di indirizzo e di vigilanza della Commissione parlamentare si rinviene poi nelle stesse norme del Testo Unico (artt. 11 e 50) che espressamente fanno salve le competenze di detto organo.
Appare quindi evidente che, mentre i gestori privati del servizio radiotelevisivo sono soggetti al solo controllo dell'AGCOM, la RAI è sottoposta ad un duplice controllo, quello comune a tutti gli altri operatori, e quello specifico di tipo "politico", derivante dalla sua natura di concessionario pubblico destinatario di atti di indirizzo da parte della Commissione di vigilanza.
L'esistenza di due soggetti entrambi competenti a svolgere attività di vigilanza sulla RAI, comporta la necessità di delineare l'ambito delle rispettive competenze.
Secondo la ricorrente il punto di snodo delle competenze si desumerebbe dall'art. 1 comma 6 lett. c) n. 10) che assegna al Consiglio dell'Autorità il potere di accertare la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione Parlamentare ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 103/75, chiedendo alla concessionaria l'attivazione del procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili.
Da detta norma desume la ricorrente che l'unico potere che potrebbe avere l'Autorità sarebbe quello di intervenire in caso di violazione delle direttive della Commissione parlamentare, dimenticando però che - come già chiarito - l'AGCOM dispone di un potere di intervento diretto sulla RAI ai sensi dell'art. 1 comma 6 lett. b) n. 1).
È quindi evidente che la norma dell'art. 1 comma 6 lett. c) n. 10), non può essere letta secondo la prospettazione avanzata dalla ricorrente.
In realtà la norma assegna all'autorità un compito ulteriore rispetto a quello comune, le consente infatti di svolgere accertamenti sulla violazione degli indirizzi formulati alla Commissione Parlamentare di vigilanza, estendendo quindi il suo campo di azione anche a quei comportamenti che altrimenti non potrebbero rientrare nelle sue comuni competenze, essendo il controllo dell'AGCOM di sola legalità, e consentendo quindi - in pratica - di superare anche l'ostacolo della giustiziabilità dei comportamenti assunti in violazione delle direttive parlamentari.
Quest'ulteriore competenza dell'Autorità, non implica però che ogni comportamento tenuto dalla RAI anche in violazione di legge, sia esente da sindacato diretto da parte dell'Autorità, perché il concessionario pubblico quando opera sul mercato è comunque tenuto al rispetto delle comuni prescrizioni di legge, valevoli - evidentemente - per qualunque operatore del settore.
Le prescrizioni recate dall'art. 3 del testo unico, in materia di obiettività, completezza, lealtà ed imparzialità nell'informazione, nonché i principi recati dall'art. 7 dello stesso testo unico in tema di accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, non possono che applicarsi direttamente a tutti gli operatori del settore e dunque anche alla RAI: ne deriva che in presenza della segnalazione dell'On. Caparini, legittimamente l'AGCOM ha dato corso al procedimento per la violazione delle suddette norme, poi sfociato nella deliberazione impugnata.
Né può ragionevolmente ritenersi che le norme di legge siano così indeterminate da non poter consentire alla ricorrente di modellare il proprio comportamento in modo da non violare la normativa sul pluralismo politico, e sul rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione, atteso che la ricorrente era ben consapevole che il rispetto dei suddetti principi comportava la necessità di consentire la partecipazione alla trasmissione anche agli esponenti della Lega Nord provvedendo ad invitarli, incombenza da essa stessa assolta, come più volte sostenuto nel ricorso e dinanzi alla stessa Autorità.
Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Occorre ora esaminare le censure di difetto di istruttoria e di motivazione sollevate con i successivi motivi di impugnazione.
Lamenta la RAI, in estrema sintesi, che il provvedimento sarebbe carente nella motivazione perché l'Autorità avrebbe dedotto la violazione dei principi di parità di trattamento tra forze politiche, di imparzialità e di completezza dell'informazione, basandosi sui meri dati numerici omettendo di pronunciarsi sulle circostanze esimenti dedotte dalla ricorrente, specie quella relativa alla volontà di autorevoli esponenti della Lega Nord di non partecipare alla trasmissione, circostanza questa, attestata dallo stesso Vice Direttore di RAI TRE, Dott. Ferdinando Masullo, avente una portata assolutamente dirimente.
Dalla lettura del provvedimento impugnato, infatti, si evince che la RAI nel procedimento dinanzi all'Autorità ha addotto molteplici giustificazioni tali da poter comportare l'archiviazione del procedimento, prima tra tutte la circostanza relativa alla non imputabilità a proprie scelte - ma a quelle degli stessi esponenti della Lega Nord - di non partecipare alla trasmissione per ragioni di politica editoriale.
La RAI ha poi dedotto che non vi sarebbe stata alcuna violazione delle norme della parità di trattamento tra i vari esponenti politici, atteso che l'On. Gibelli avrebbe preso parte alla puntata del 22/11/05, che il direttore del quotidiano "La Padania" avrebbe partecipato alla puntata del 29/11/05 e che l'On. Castelli avrebbe preso parte alla puntata del 10/1/06.
Inoltre, ha sostenuto la RAI, che il controllo sul rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 177/05 avrebbe dovuto essere svolto considerando non la singola trasmissione "Ballarò", ma prendendo in considerazione l'intera area dell'informazione unitariamente considerata, comprensiva quindi anche dei telegiornali.
Dalla lettura del provvedimento risulta che l'Autorità ha omesso di esaminare le giustificazioni fornite dalla RAI, ed in particolare ha completamente omesso di svolgere qualunque istruttoria sul punto - assolutamente dirimente -, relativo alla circostanza del rifiuto di partecipazione del programma da parte dell'On. Calderoli, dell'On. Maroni e dell'On. Giorgetti, circostanza questa che avrebbe potuto essere acclarata senza alcun problema contattando semplicemente la responsabile dell'Ufficio Stampa della Lega Nord e che nell'ambito di un procedimento di tipo "sanzionatorio" avrebbe dovuto essere oggetto di puntuale approfondimento.
Peraltro, non soltanto l'Autorità ha omesso di svolgere i dovuti approfondimenti istruttori, ma non ha neppure provveduto ad esplicitare nel provvedimento impugnato le ragioni della propria scelta, pur nella consapevolezza che - se confermato - quanto dedotto dalla RAI avrebbe comportato automaticamente l'archiviazione del procedimento.
Infine, nel provvedimento non si fornisce neppure la motivazione in ordine alla mancata considerazione della partecipazione del direttore del quotidiano "La Padania", elemento questo che pure era stato addotto dalla RAI e sul quale l'Autorità avrebbe dovuto pronunciarsi compiutamente.
Il provvedimento risulta quindi viziato sia per difetto di istruttoria che per difetto di motivazione.
Il ricorso deve essere pertanto accolto disponendosi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter - accoglie il ricorso in epigrafe indicato, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.