Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 23 maggio 2006, n. 12147

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 marzo 2001 S.R. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma il Ministero della giustizia per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dal mancato espletamento delle prove scritte del concorso notarile indette per il 29 novembre 2000. A sostegno della sua domanda l'attrice deduceva che si era recata a Roma il 28 novembre, data fissata per la consegna dei codici, e che il giorno successivo era rimasta per nove ore nella sala dell'Hotel Ergife, sede prescelta per il concorso, poiché solo alle ore 17 le era stato comunicato che lo svolgimento delle prove di esame era stato rinviato a data da destinarsi.

Con sentenza del 24-28 maggio 2002 il Giudice di pace condannava l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma, equitativamente stabilita, di Euro 619,75, in base alla considerazione che il Ministero della giustizia non aveva fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che l'evento dannoso non fosse prevedibile e potesse essere evitato senza costringere la candidata a sopportare il disagio di un trasferimento dal luogo di residenza a Roma e di una inutile permanenza nella città sede degli esami.

Contro la sentenza ricorre per cassazione il Ministero della giustizia con un solo motivo.

Resiste con controricorso S.R.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia la violazione dei principi generali dell'ordinamento e sostiene che l'equità formativa, in base alla quale il giudice è tenuto a formulare sia la qualificazione del fatto sia la regola da applicare al caso concreto, avrebbe comportato l'individuazione in via preventiva di un interesse meritevole di tutela attraverso un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto la cui lesione, in assenza di cause di giustificazione, comporterebbe il risarcimento del danno. Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe individuato un interesse all'espletamento delle prove concorsuali nel giorno e nell'ora indicata, né avrebbe accertato l'elemento della colpa, che costituisce elemento essenziale nell'accertamento dell'illecito poiché non avrebbe considerata la circostanza - incontroversa tra le parti - che l'espletamento della prova era stato sospeso a causa di una decisione cautelare del Consiglio di Stato che aveva escluso dal concorso alcuni candidati a suo tempo ammessi per effetto di una sentenza del giudice amministrativo di primo grado. Afferma infine che mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alla liquidazione equitativa del danno, tenuto conto del fatto che la domanda originaria comprendeva anche la liquidazione del danno morale, risarcibile solo se dipendente da reato.

La censura non ha fondamento poiché il ricorrente, facendo riferimento al rispetto dei principi regolatori dell'ordinamento, non considera che la legge istitutiva del giudice di pace ha eliminato ogni riferimento ai principi regolatori della materia - introdotto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399, come limite dell'equità del conciliatore - e che la giurisprudenza formatasi in materia, e culminata nella pronuncia delle Sezioni unite n. 716 del 1999, è pervenuta alle conclusioni che l'equità del giudice di pace ha natura sostitutiva, non già correttiva o integrativa della regola di diritto, sicché questi non è tenuto a seguire i principi regolatori della materia ricavandoli in via di generalizzazione dalla norme specifiche dettate dal legislatore per disciplinare il rapporto dedotto in giudizio né ad individuare le norme giuridiche astrattamene applicabili, ma crea egli stesso la regola della decisione con un giudizio di tipo intuitivo fondato su valori preesistenti nella realtà sociale.

Tale interpretazione ha però provocato un intervento della Corte costituzionale la quale, con sentenza additiva n. 206 del 2004, applicabile al giudizio in corso, ha dichiarato l'illegittimità del capoverso dell'art. 113 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza, nella parte in cui esclude che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.

Nell'attuazione della pronuncia di incostituzionalità i principi informatori della materia sono stati individuati da questa Corte (sent. 17 gennaio 2005, n. 743) nei principi ai quali il legislatore si ispira nel porre una determinata regola, i quali differiscono dai principi regolatori della materia che vincolavano il giudice conciliatore poiché, mentre il conciliatore doveva osservare le regole fondamentali del rapporto traendoli dal complesso di norme preesistenti con le quali il legislatore lo aveva disciplinato, il giudice di pace non deve osservare una regola equitativa tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina.

Il rispetto dei principi informatori non vincola perciò il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell'arbitrio: ne consegue che il ricorso per cassazione contro le sentenza del giudice di pace deve essere diretto a denunciare non già l'inosservanza di una regola bensì il superamento di quel limite e pertanto il ricorrente non solo deve indicare chiaramente il principio informatore che si assume violato ma deve anche specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto al fine di consentire al giudice la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.

Ciò premesso, va rilevato che la regola equitativa posta a fondamento della decisione impugnata è quella secondo cui non può ritenersi immeritevole di tutela la posizione di un candidato che sia stato costretto a trasferirsi in una città diversa da quella di residenza, a soggiornarvi e a trattenersi per un tempo considerevole in un'aula di esami con la privazione della propria libertà di movimento e sentirsi poi comunicare il rinvio a data da destinarsi delle prove da espletare senza alcuna valida giustificazione circa la inevitabilità dell'accaduto.

Tale regola non è stata censurata con l'indicazione della violazione di alcun principio informatore della materia, violazione che nella specie non è ravvisabile poiché non sussiste alcun contrasto della decisone del giudice di pace con i principi informatori cui il legislatore si ispira in materia di risarcimento, considerata l'evoluzione del concetto di danno ingiusto, individuato nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante che non trovi giustificazione in un contrapposto interesse prevalente dell'autore della condotta lesiva. Tale interpretazione è, del resto, suffragata anche dalla giurisprudenza del giudice amministrativo che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito da un'impresa aggiudicataria di una gara di appalto in dipendenze del diniego di approvazione dell'aggiudicazione - correttamente assunto in considerazione della mancanza dei fondi necessari alla realizzazione dell'opera - a causa della scorrettezza del comportamento del l'Amministrazione che non aveva disposto il rinvio della gara (C.d.S., Sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1457).

Né infine può ravvisarsi il vizio di carenza assoluta di motivazione prospettato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno operata dalla sentenza impugnata poiché la censura del ricorrente non si appunta contro la mancata giustificazione dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice, ma denuncia piuttosto la violazione del disposto dell'art. 1226 c.c. - non vincolante per il giudice di equità - il quale consente la liquidazione equitativa del danno solo nei casi di motivata impossibilità o di comprovata difficoltà di un'esatta determinazione del danno risarcibile.

In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

L'intervento del giudice delle leggi e l'evoluzione della giurisprudenza sopraggiunti alla notificazione del ricorso costituiscono giusta causa di compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.