Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VII
Sentenza 3 agosto 2006, n. 7797
FATTO
I coniugi ricorrenti espongono di aver vissuto per anni - senza problemi di sorta - in Napoli, via dell'Epomeo, n. 246, dapprima da soli e poi con le due figlie nate dal loro matrimonio (in cui nome pure è proposto il gravame); di aver poi nel dicembre del 2002 acquistato, in un palazzo in via Epomeo, n. 85, un appartamento ubicato all'ultimo piano del condominio; di essersi ivi trasferiti nel febbraio del 2003.
Se non che, di lì a poco, insorgevano una serie di patologie (cefalee, nausee, vomito, insonnia) a carico dapprima solo delle bambine e, in appresso, anche del sig. P. Nella prospettazione attorea, le stesse sarebbero da addebitarsi agli impianti dei ripetitori per telefonia mobile, che accerchiavano la loro nuova abitazione.
In particolare, per quanto denunciato nel gravame, trattasi:
- di un impianto della Vodafone Omnitel installato, in epoca precedente l'acquisto, sul lastrico solare del civico di via Epomeo, n. 81, "ad una distanza inferiore ai 20 metri dall'abitazione di via Epomeo, n. 85, il cui lobo principale di irradiazione investe direttamente l'abitazione dei P.";
- di un impianto della Tim, sul versante opposto ed a poca distanza dall'abitazione dei P., anch'esso già installato in epoca pregressa, "che, agendo sinergicamente con l'antenna della Vodafone Omnitel, e con il campo elettromagnetico di base realizza un aumento del campo medismo, nel cui centro è situata l'abitazione in questione";
- di un impianto della H3G, installato invece successivamente, nel dicembre del 2004, su di un terrazzo di fronte alla ripetuta abitazione dei P., sempre puntato sulla stessa.
Il tutto sarebbe poi aggravato dal fatto che l'abitazione si trova nell'area di interesse della collina dei Camaldoli, riconosciuta ad alto rischio di inquinamento elettromagnetico dallo stesso regolamento comunale; considerazione, questa, che rimane tuttavia generica per non sostanziarsi in una più concreta e specifica denuncia.
Adito il giudice ordinario "per l'eliminazione di siffatte fonti di inquinamento", questi declinava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, quindi adito con il ricorso in esame, proposto dai P. con la preliminare richiesta di una "rimessione in termini..., stante la declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal G.O." (pag. 5 del ricorso, al termine dell'esposizione in fatto).
Il ricorso è affidato a due mezzi di impugnazione volti a denunciare la violazione della l. n. 36/2001, del d.m. 381 del 1998, del d.P.C.M. 8.7.2003, della l.r. n. 14/2001 e del Regolamento comunale, la cui parziale validità è stata confermata dalle sentenze del Tar Campania, n. 450/2005 e n. 3594/2005 (primo mezzo) e la violazione dell'art. 32 della Costituzione, per il pregiudizio arrecato da siffatti impianti alla salute dei ricorrenti, nonché dei pazienti della clinica Cinzia, allocata anch'essa nell'area dell'asserito inquinamento: entro i 50 metri (secondo e terzo mezzo).
Prima di soffermarsi con dovizia di argomentazioni sulle "attuali risultanze della ricerca scientifica e sul loro recepimento da parte della recente giurisprudenza in materia di elettrosmog", parte ricorrente assume che gli impianti sarebbero stati allocati in dispregio di più previsioni del regolamento comunale, già ritenute legittime dal Tar Campania, ovvero:
- di quella secondo cui gli impianti (ad eccezione delle microcelle) non possono essere installati a meno di 25 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle quattro ore;
- di quella che preclude l'installazione di impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche, poiché previsione non eccedente l'ambito di un "criterio di localizzazione", sia pure formulato in negativo;
Di poi, i ricorrenti evidenziano, ancora genericamente, la previsione regolamentare che impone ai gestori di presentare annualmente il piano delle installazioni.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere alla pretesa attorea. Previamente, in seno alla memoria conclusionale depositata il 23 giugno 2006, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, in quanto ricorso cumulativo vietato poiché volto a denunciare situazioni non identiche e comunque la sua irricevibilità, in quanto proposto tardivamente.
I gestori controinteressati a loro volta hanno replicato nel merito, previe plurime eccezioni in rito tese a precluderne l'esame.
Con ordinanza collegiale n. 1679 del 25 maggio 2005 è stato negato ingresso alla richiesta tutela cautelare ed alle richieste istruttorie (c.t.u. sanitaria) in quanto "le certificazioni mediche versate in atti non ipotizzano alcun nesso causale fra infermità ed attività sopradescritte".
Con memorie in vista dell'udienza di merito, i controinteressati hanno versato in atti copia della sopravvenuta decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3453 del 9 giugno 2006, recante (in una ad altre pronunce similari) l'accoglimento parziale dell'appello proposto dai medesimi gestori avverso la (le) pronuncia (e) resa (e) da questo Tribunale in sede di vaglio del regolamento del Comune di Napoli, di cui si è detto.
Per effetto delle statuizioni del giudice di appello, è la tesi dei gestori, gli assunti degli odierni ricorrenti sarebbero infondati nel merito, anche ad ammettersi, cioè, che le distanze dall'abitazione siano quelle in ricorso indicate (e contestate dai gestori). Ciò poiché, per quanto più rileva, il Consiglio di Stato, riformando sul punto le pronunce del Tar Campania, ha ritenuto illegittimo il divieto di installazione a meno di 25 metri, quale meglio sopra specificato.
Quanto, invece, alla violazione del criterio di localizzazione su ospedali e scuole (in disparte anche qui che alcuni fra i gestori assumono il rispetto della distanza di 50 metri), viene negata ai ricorrenti la legittimazione attiva a proporre la doglianza, in assenza di una lesione di un loro interesse giuridicamente rilevante.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2006, il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La fondatezza delle eccezioni di irricevibilità del ricorso, tardivamente proposto, impongono al Tribunale di trarne le immediate, dovute, conclusioni, senza possibilità quindi di approfondire (ove peraltro superate le restanti eccezioni processuali) alcuni aspetti peculiari relativi al merito della controversia facendo all'uopo previamente luogo all'acquisizione documentale di più elementi, necessari alla sua definizione.
Prima di chiarire le ragioni di detta fondatezza, va precisato che non è dubbia la legittimazione attiva dei P. e l'interesse al ricorso (fatto salvo l'approfondimento in ordine alla specifica doglianza del mancato rispetto dei 50 metri dalle aree sensibili).
La consolidata giurisprudenza, quale formatasi in materia edilizia-urbanistica e qui applicabile, ha riconosciuto legittimazione ed interesse in capo ai soggetti proprietari di beni confinanti (con quello oggetto dell'attività illegittimamente assentita), nonché ai soggetti che trovansi comunque in una situazione di stabile collegamento con la zona sulla quale insiste l'opera realizzanda o realizzata.
E dunque i ricorrenti, alla luce della situazione di fatto innanzi esposta, vantano un interesse tutelato all'annullamento delle autorizzazioni esplicite o per silentium che hanno consentito la realizzazione degli impianti per cui è causa, in tesi lesivi del bene salute dei ricorrenti.
Se non che tale situazione di vicinitas se da un lato consente, per l'appunto, di ritenere esistenti le cennate condizioni dell'azione in capo ai P., asseritamente lesi dalla menzionata attività, per converso costituisce, fra altri, presupposto che impone di negare la sussistenza del requisito processuale di ricevibilità del gravame: esso, infatti, come eccepito da tutte le parti resistenti, è stato tardivamente proposto.
2. A fronte di un ricorso (quello in esame, ovviamente) notificato il 2 maggio 2005 e depositato il successivo giorno 13 dello stesso mese, in primo luogo è indubbio che tutti e tre gli impianti posti qui in discussione dai ricorrenti sono stati ultimati ed attivati in epoca di gran lunga antecedente, e comunque non successiva al 2004.
Il dato non è in discussione ed è quello indicato dagli stessi attori.
In situazione pressoché analoga in fatto, al termine di una ricostruzione degli istituti sostanziali e processuali che fanno da cornice alla questione, ivi compreso l'approfondimento degli oneri incombenti sui privati per accedere agli atti ed alle conseguenze legate all'eventuale loro inerzia, questa Sezione ha avuto modo di recente di ribadire, in linea con consolidati orientamenti giurisprudenziali, che di norma il confinante, ove si trovi di fronte ad una realizzazione immediatamente visibile nella sua esatta consistenza e portata materiale e intenda insorgere avverso di essa ritenendola contra ius, decade dall'azione se non si attiva nei sessanta giorni successivi, al più tardi, alla data di ultimazione dell'opera (Tar Campania, sez. settima, sentenza n. 5552 del 6 maggio 2005).
Ciò, tuttavia, come anche reso chiaro dalla pronuncia, non esclude che il dies a quo computare il termine iniziale per il decorso dei sessanta giorni possa essere translato in avanti, ove in avanti a collocarsi il momento di piena conoscenza della lesione.
Senza voler trarre le conseguenze del fatto che parte ricorrente non solo ha omesso di individuare previamente gli atti lesivi (come possibile e dovuto a mezzo del percorso individuato dalla cennata pronuncia della Sezione), ma non li ha nemmeno fatti oggetto di specifiche impugnative a mezzo di motivi aggiunti una volta acquisitane la conoscenza all'interno del processo, il punto da approfondire resta evidentemente quello della individuazione del momento di piena conoscenza della lesione.
A tutto concedersi, può ammettersene una traslazione in avanti fino a quando i P. non hanno ritenuto di poter ascrivere agli impianti la precarietà del loro stato di salute.
Tale momento di certo è individuabile, al più tardi, in quello in cui essi, il 1° dicembre 2004, hanno adito il giudice ordinario, in via di urgenza, per ottenere "la sospensione del funzionamento dei ripetitori di telefonia mobile di pertinenza dei resistenti, installati sul lastrico solare di un vicino palazzo, deducendo che le onde elettromagnetiche da essi promananti provochino danni alla salute dei componenti della famiglia Palombo ed alle persone che si trovano all'interno di villa Cinzia" (cfr. ordinanza del giudice unico del tribunale di Napoli, XII sezione civile, depositata il 24 gennaio 2005, agli atti del presente giudizio sub allegato n. 6 alla produzione di Tim Italia del 20 maggio 2005)
Nella evidente consapevolezza di quanto innanzi, è stata quindi avanzata la preliminare richiesta di una "rimessione in termini..., stante la declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal G.O.".
La richiesta, quale posta in astratto, potrebbe essere accolta; se non vi ostasse il dato, fatto formalmente rilevare dal Comune di Napoli nella cennata memoria conclusionale, che l'ordinanza del giudice ordinario, dichiarativa del difetto di giurisdizione, è stata pubblicata (depositata in cancelleria) il 24 gennaio 2005.
Tale circostanza, come detto comprovata in atti, non lascia spazio per una conclusione diversa da quella, necessitata, della dichiarazione di irricevibilità del gravame, notificato il 2 maggio 2005, ben oltre quindi il termine decadenziale previsto dalla legge.
3. Pur non potendosi a questo punto proseguirsi, può comunque solo notarsi come non possa sussistere dubbio sul fatto che l'esame del merito non avrebbe potuto che esser condotto alla stregua delle definitive statuizioni del giudice di appello e della situazione quale effettivamente data nei suoi molteplici profili (alcuni dei quali, come detto, sarebbe stato necessario approfondire).
4. In conclusione, alla stregua di quanto sopra argomentato, il ricorso va dichiarato irricevibile con conseguente preclusione del suo esame.
Ciò nella ulteriore precisazione che non può farsi luogo ad un separato esame della domanda risarcitoria che, una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell'atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non ha una sua propria autonomia, sì da potersi ragionare in termini di prescrizione e non di decadenza dall'azione.
In tali sensi, infatti, la statuizione di Cons. Stato, ad. pl. 26 marzo 2003, n. 4, secondo cui, per l'appunto, "una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell'atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non è possibile l'accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo della illegittimità dell'atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio e che l'azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all'azione di annullamento che in via autonoma, ma che è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari".
Per vero, il Collegio non ignora che più recenti interventi della Cassazione - vedi, in particolare, ordinanze 13 giugno 2006, nn. 13569 e 13660, secondo cui peraltro sussiste la giurisdizione dell'A.G.O. in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute, e ordinanza 16 giugno 2006, n. 13911 - sono pervenuti a diversa conclusione (contraddittori rispetto a precedenti pronunce della stessa Cassazione: vedi, Cass. 27 marzo 2003, n. 4538) a sua volta posta in discussione da ancor più recente pronuncia del giudice amministrativo (cfr. l'argomentata decisione di Tar Puglia, Lecce, sezione seconda, sentenza 4 luglio 2006, n. 3710).
In tale situazione, il Collegio ritiene di non discostarsi dai principi fissati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che in pieno condivide, dichiarando quindi inammissibile la domanda risarcitoria e, quindi, la previa istanza di consulenza tecnica di ufficio tesa ad "accertare e determinare il tipo di patologia subita dai P., il nesso di causalità tra le onde elettromagnetiche emesse dagli impianti e le stesse, eventuali postumi invalidanti ed il danno subito con relativa quantificazione economica" (così la richiesta, di cui a pag. 17 del ricorso); istanza, è bene comunque notare, non seguita da altra produzione in corso di causa ancorché nella sede cautelare la stessa fosse già stata anch'essa respinta poiché "ferme le questioni pregiudiziali da risolversi, le certificazioni mediche versate in atti non ipotizzano alcun nesso causale fra infermità ed attività sopradescritte".
5. Nei sensi di cui sopra le conseguenti statuizioni in dispositivo; quanto alle spese di giudizio, la peculiarità della vicenda nel suo progredire rende equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione settima, dichiara irricevibile la parte impugnatoria del ricorso in epigrafe ed inammissibile la domanda risarcitoria nel suo seno proposta.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.