Corte di cassazione
Sezione IV penale
Sentenza 6 ottobre 2006, n. 33577

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa il 24 maggio 2002 il Tribunale di Trapani dichiarava G. Giovanni responsabile del delitto di lesioni colpose gravi commesso il 25 agosto 1999 in danno di V. Giuseppe colpendolo al ginocchio destro, durante una partita amichevole di calcio a cinque, con una "entrata in scivolata" di estrema irruenza e violenza, senza regolare e coordinare il proprio sconnesso intervento in considerazione della dinamica dell'azione di gioco e della posizione assunta dal pallone, sì da aver cagionato al predetto V., rovinato a terra sul ginocchio sinistro, la rottura bilaterale dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato deducendo la erroneità dell'ordinanza non ammissiva dell'esame del consulente tecnico dott. M. e di ulteriore ordinanza recettiva della richiesta, formulata con riferimento all'art. 507 c.p.p., di esame testimoniale di spettatori della partita, e lamentando la mancata assoluzione per insussistenza del fatto.

Con sentenza emessa in data 9 maggio 2003 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava la pena in euro 200 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte territoriale affermava la insussistenza degli estremi per procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per raccogliere la prova denegata dal primo giudice, e ciò in quanto la ricostruzione del fatto - e segnatamente della dinamica dell'incidente - così come operata nella sentenza impugnata sulla base del plurimo e convergente dato testimoniale oltre che delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, era da ritenersi con evidenza del tutto corretta e condivisibile, essendo emerso che il G. aveva optato un intervento in scivolata molto violento e duro, appoggiando una mano a terra e quindi colpendo il V. con ambo le gambe, una delle quali, distesa a terra, aveva attinto il pallone e la caviglia della vittima, mentre l'altra, alzata, aveva raggiunto il ginocchio destro di quest'ultima, la quale, di conseguenza, era caduta poggiando sul ginocchio sinistro.

Tali risultanze, secondo la Corte di merito, destituivano di fondamento la ricostruzione della vicenda operata dall'imputato il quale, dopo avere negato di essersi appoggiato con una mano a terra, aveva sostenuto di avere colpito soltanto il pallone, e che la caduta al suolo del V. era dipesa dalle modalità scomposte e goffe del tentativo da lui operato di evitare l'ostacolo, saltandolo per finire inginocchiato a terra.

Ciò posto, i secondi giudici affermavano che la «causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di un'attività sportiva, ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità, in tanto può, secondo detta giurisprudenza, configurarsi in quanto le lesioni derivate dall'esercizio di detta attività siano state procurate nel rispetto delle regole alle quali la singola pratica sportiva è informata, nel senso che (e tanto vale indubbiamente per il gioco del calcio, nel quale è possibile e frequente lo scontro fisico tra i giocatori, con esiti anche gravi) il comportamento lesivo può ritenersi corretto e scriminato soltanto ove posto in essere nel rispetto delle regole della disciplina specifica e del dovere di lealtà nei riguardi dell'avversario».

Nel caso in esame, escluso il dolo, il comportamento tenuto dall'imputato era stato indubbiamente colposo, «per avere egli interpretato l'evento sportivo in corso come una competizione effettiva, quindi animato da un agonismo non conferente alla situazione concreta, per avere impostato la manovra di contrasto in scivolata del V. senza governare adeguatamente il proprio slancio, la propria forza fisica e soprattutto per averlo colpito sia alla caviglia, sia al ginocchio destro mentre tentava il salto, senza che questo specifico fallo avesse alcuna utilità rispetto all'intento di allontanare il pallone che si trovava a terra spinto dal piede della persona offesa».

Donde la violazione delle regole calcistiche e delle norme di prudenza, stante la sproporzione e l'eccessività dell'intervento a fronte della caratteristiche dell'incontro di calcio, a cinque giocatori per parte (già per questo differenziantesi dal calcio tradizionale ad undici giocatori contrapposti per il minor contenuto agonistico), avente carattere amichevole in quanto organizzato estemporaneamente da un gruppo di amici e conoscenti, alcuni dei quali non avevano (a differenza dell'imputato, il quale aveva militato nella serie B di calcio a cinque) mai giocato a calcio, nonché a contenuto agonistico limitato, svoltosi sulla sabbia ed in assenza di un arbitro.

Avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale ha proposto ricorso l'imputato deducendo i seguenti motivi:

1) la mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per udire il teste dott. M., manifesta illogicità della motivazione quanto alla decisività di detta prova;

2) mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l'audizione dei consulenti tecnici L. e V. e manifesta illogicità della motivazione sul punto;

3) mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l'audizione degli spettatori della partita;

4) manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sull'assunto che la ricostruzione del fatto sarebbe inverosimile, come, se disposta consulenza, i consulenti avrebbero ritenuto; inoltre, la circostanza che il pallone fu spedito in fallo laterale dimostra, secondo il ricorrente, che unico obiettivo dell'imputato era stato quello di colpire il pallone medesimo.

La Corte osserva quanto segue.

I motivi sopra riassunti sub nn. 1), 2) e 3) - tutti concernenti gli asseriti vizi di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 606 c.p.p., sono inammissibili per difetto di requisito di specificità prescritto dall'art. 581, lett. c), c.p.p. a pena di inammissibilità sancita dall'art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice.

Invero la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto, in termini di acquisita certezza processuale, di un colpo violento sferrato dall'imputato al ginocchio destro di V. Giuseppe, nella fase di gioco in questione, ed a fronte dell'accertata rottura traumatica bilaterale dei tendini rotulei della persona offesa, caduta dall'altro ginocchio a seguito del colpo subito, e pertanto dà altresì conto, sia pure in parte implicitamente, della inesistenza della necessità di ulteriori indagini mediante parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale in secondo grado onde accertare le concrete modalità della condotta incriminata ed il nesso causale tra la medesima ed il grave evento lesivo.

A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita ad affermare, del tutto genericamente, la esistenza di imprecisati "pregressi danni fisici" dai quali la persona offesa sarebbe stata affetta per mettere in dubbio, del tutto inattendibilmente alla luce della risultanze valorizzate dai giudici di merito, la sussistenza del nesso causale.

Né lo stesso ricorrente chiarisce minimamente in che consiste la pretesa decisività delle prove delle quali lamenta la mancata assunzione da parte dei secondi giudici, e neppure evidenzia (al di là dell'uso di espressioni del tutto generiche in ordine all'essere la irrilevanza delle prove stata connessa "alla presunta astrattezza dell'intervento denegato" e ad un preteso miglior punto di osservazione degli spettatori rispetto a quello dei testi presenti sul campo a breve distanza dal punto di verificazione del fatto) l'asserita illogicità manifesta della complessiva ricostruzione del fatto, motivatamente ritenuta dai secondi giudici tale, in quanto provata, da non giustificare il ricorso alla rinnovazione parziale del dibattimento in grado di appello ex art. 603 c.p.p.

A tale riguardo questa Corte osserva che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente costante dopo la pronuncia della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 2780/1996, Panigoni ed altri, l'istituto di cui all'art. 603 c.p.p. ha carattere eccezionale e presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato, il provvedere negativamente sulla relativa richiesta (Cass., Sez. VI, 7047/1996, Pg in proc. Riberto; Sez. I, 5267/1998, Fiore; Sez. V, 6379/1999, Bianchi ed altri; Sez. I, 9531/1999, Pg in proc. Merlino; Sez. V, 7659/1999, Jovino; Sez. VI, 9151/1999, Capitani; Sez. III, 13071/1999, Crivelli ed altri; Sez. II, 8106/2000, Accertatola; Sez. VI, 68/2002, Pg in proc. Raviolo; v. anche Cass., Sez. V, 8891/2000, Callegari, a tenore della quale «In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non potere decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile della stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione o negazione di responsabilità»).

In definitiva, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale della istruzione dibattimentale in grado di appello in tanto sarebbe stato censurabile nella presente sede di legittimità, sotto il dedotto profilo del vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. in quanto il ricorrente avesse proposto argomentazioni specifiche tali da dimostrare (il che non si dà in relazione al ricorso in esame), indipendentemente dalla esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della medesima, di lacune o illogicità manifeste, ricavabili dal testo del provvedimento medesimo (od anche, dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. apportata dall'art. 8 l. 46/2006, da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state verosimilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di prove determinate in grado di appello.

E quanto all'ulteriore vizio dedotto in ricorso, di cui alla lett. d) dell'art. 606 c.p.p., si è già rilevata la assoluta genericità del suddetto motivo, dal momento che il ricorrente suggerisce una indagine ad explorandum senza indicare specifici e concreti elementi fattuali che, se provati, avrebbero sovvertito il giudizio, sicché la censura non va oltre il limite di una eventualmente possibile diversa prospettazione valutativa, neppure adeguatamente chiarita e comunque insufficiente a delineare il carattere di "decisività" delle prove richieste.

Il quarto motivo, concernente l'affermazione di responsabilità, è infondato, essendo affidato alla inconsistente deduzione di una pretesa inverosimiglianza di un intervento tanto agile e controllato quale quello ascritto all'imputato che, in quanto "giocatore di sottocategoria" non sarebbe stato in grado di compierlo, ed all'assunto, irrilevante alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che egli ebbe a colpire (anche) il pallone (circostanza, questa, idonea ad escludere il dolo del delitto di lesioni, ascritto peraltro a titolo colposo) senza che il ricorrente confuti le ragioni di diritto illustrate nella sentenza impugnata in riferimento alla sussistenza della colpa correlata alle modalità della condotta correlata al tipo di competizione amichevole in atto (vedansi, a sostegno della fondatezza di tale operata correlazione e delle conseguenze trattene dai secondi giudici, Cass., Sez IV, 2765/1999, Pg in proc. Bernava, e Cass., Sez. V, 9627/1992, Lolli, con riguardo, rispettivamente, ad una fattispecie di attività sportiva consistita in una esibizione-allenamento, e ad altra consistita in un incontro di calcio tra dilettanti, entrambe ritenute intrinsecamente tali da richiedere, da parte dei contendenti, particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico per l'avversario, e quindi un maggiore controllo dell'ardore agonistico).

Per le sin qui esposte ragioni il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.