Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 12 luglio 2007, n. 498
FATTO
- Poiché il Sig. P.P. risultava debitore della somma complessiva di 13.047,40 Euro (di cui 10.631,68 Euro a titolo di tributi; 1.823,20 Euro per interessi di mora; 493,37 a titolo di aggio esattoriale; 99,15 Euro per spese esecutive), la società ricorrente, nella qualità di concessionaria del servizio nazionale di riscossione tributi, tentava di recuperare bonariamente tale credito tributario;
- poiché il Sig. P.P. non versava spontaneamente tale somma, la società ricorrente: 1) dopo aver accertato che il predetto Sig. P.P. risultava proprietario dell'autovettura Lancia Y 1.11 Elefantino targata [omissis], in data 17.10.2003 chiedeva al Pubblico Registro Automobilistico di Potenza l'iscrizione del fermo di tale autoveicolo; 2) ma tale iscrizione del fermo della suddetta autovettura non veniva eseguita, in quanto il Sig. P.P. in data 28.11.2002 aveva venduto tale autoveicolo alla Sig.ra D.N. I. ed aveva trascritto tale atto di compravendita in data 20.1.2003; 3) chiedeva all'Agenzia Provinciale per l'Orientamento e la Formazione Professionale di Potenza, ai Sigg. Bricese Alfredo, Caggianelli Aurelio, Centrone Rosa, Tutolo Antonio, D'Errico Raffaella, Leopardi Iolanda, Marolda Rosa, Prago Salvatore, Volonnino Antonio, Teora Vincenzo, Praga Rino, Pugliese Saverio e Pica Rossella se erano creditori del Sig. P.P. o se detenevano beni di proprietà del medesimo Sig. P.P., da assoggettare a pignoramento presso terzi; 4) al riguardo sia l'Agenzia Provinciale per l'Orientamento e la Formazione Professionale di Potenza, che i Sigg. Bricese Alfredo, Caggianelli Aurelio, Centrone Rosa, Tutolo Antonio, D'Errico Raffaella, Leopardi Iolanda, Marolda Rosa, Prago Salvatore, Volonnino Antonio e Teora Vincenzo rilasciavano alla società ricorrente una dichiarazione ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, con le quali attestavano che non erano creditori del Sig. P.P. e non detenevano beni di proprietà del medesimo Sig. P.P.;
- con istanza del 23.10.2003 il Sig. P.P. chiedeva al Garante del Contribuente in Basilicata se il suddetto comportamento della società ricorrente fosse legittimo (al riguardo faceva presente di aver subito "un danno di immagine ed economico immenso", in quanto risiedeva "in un piccolo centro di 12.000 abitanti");
- il Garante del Contribuente in Basilicata, dopo aver ascoltato il Sig. P.P. e dopo aver chiesto chiarimenti sia al Pubblico Registro Automobilistico di Potenza che alla società ricorrente, con provvedimento definitivo del 21.6.2004 dichiarava "nulle, perché contrarie alle leggi sulla protezione dei dati personali, le dichiarazioni sostitutive in atti, chieste ed ottenute dalla S.E.M. dai cittadini di Venosa, sul conto del contribuente Sig. P.P.", in quanto: 1) non esisteva una "norma che possa legittimare il concessionario esattoriale a chiedere informazioni - sotto forma di dichiarazione scritta o in altro modo - sui rapporti crediti-debiti tra il contribuente moroso e terzi (vedi l. n. 675/1996 e d.lgs. n. 196/2003)"; 2) con Risoluzione n. 35 del 12.3.2004 la Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell'Agenzia delle Entrate aveva statuito che i concessionari del servizio nazionale di riscossione tributi dovevano astenersi dal richiedere le predette dichiarazioni sostitutive ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, poiché il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva ritenuto illegittima la prassi di chiedere a terzi, eventuali debitori del contribuente moroso, il rilascio di dichiarazioni sostitutive ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000;
- tale provvedimento definitivo è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 15.9.2004 all'Amministrazione resistente ed il 22.7.2004 al Sig. P.P.), deducendo la violazione dell'art. 13 l. n. 212/2000, degli artt. 20 e 66 d.lgs. n. 196/2003, dell'art. 18 d.lgs. n. 112/1999, della Risoluzione Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 21.1.2002, l'eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta ingiustizia; si è costituita il Garante del Contribuente in Basilicata, il quale, oltre a sostenere l'infondatezza del ricorso, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in esame per difetto di giurisdizione e per difetto di interesse, in quanto l'atto impugnato non ledeva gli interessi della società ricorrente;
- con Ordinanza n. 337 del 20.10.2004 questo Tribunale respingeva l'istanza di provvedimento cautelare.
All'udienza Pubblica del 21.6.2007 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso risulta inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Al riguardo va innanzitutto affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame. Infatti, con il ricorso in esame non è stato impugnato un atto di natura strettamente tributaria.
Sul punto va osservato che l'art. 12, comma 2, l. n. 448/2001 (cd. Legge Finanziaria per l'anno 2002) ha sostituito l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, modificando in modo rilevante l'ambito oggettivo della giurisdizione tributaria, statuendo che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici Finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio", con la puntualizzazione che: 1) "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie, riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento"; 2) "il Giudice Tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio"; anche se è rimasto inalterato l'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, il quale stabilisce che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie può essere proposto soltanto avverso uno degli atti impositivi elencati dallo stesso art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Il testo originario dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 invece elencava in modo tassativo i tributi, per le cui controversie risultavano competenti le Commissioni Tributarie, mentre per le controversie relative agli altri tributi risultava competente il Giudice Ordinario. Durante la vigenza del precedente art. 2 d.lgs. n. 546/1992, anteriore a quello sostituito dall'art. 12, comma 2, l. n. 448/2001, una parte della Giurisprudenza aveva individuato anche delle fattispecie, diverse dai Regolamenti dagli atti amministrativi generali (che possono essere annullati soltanto dal Giudice Amministrativo, mentre ai sensi dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 le Commissioni Tributarie possono solo disapplicare tali atti amministrativi), che spettavano alla cognizione del Giudice Amministrativo, dove l'Amministrazione Finanziaria adottava atti di natura discrezionale, come le decisioni se esercitare o meno il potere di autotutela (nonostante l'art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992 assegnava espressamente alle Commissioni Tributarie le controversie, relative all'impugnazione del "rifiuto espresso o tacito delle restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti"), dove l'Amministrazione Finanziaria doveva contemperare l'esigenza di certezza dei rapporti tributari, cioè l'interesse pubblico di mantenere fermi gli atti impositivi, non impugnati dai contribuenti entro il termine decadenziale, con l'esigenza di salvaguardare situazioni giuridiche meritevoli di tutela, come gravi illegittimità non fatte valere entro il termine decadenziale dai contribuenti: al riguardo va evidenziato che in tutti i rapporti tributari il potere di supremazia dell'Amministrazione Finanziaria si esprime mediante manifestazioni di giudizio sull'andamento dei fatti e sull'interpretazione della normativa tributaria, cioè di atti di natura vincolata e di carattere paritetico (ai quali si contrappone una posizione giuridica dei contribuenti di diritto soggettivo), che però, se non impugnati dinanzi al Giudice Tributario entro il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 21 d.lgs. n. 546, hanno l'attitudine a diventare definitivi. Dopo il 1° gennaio 2002, cioè dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 come sostituito dall'art. 12, comma 2, l. n. 448/2001, la Giurisprudenza in modo quasi unanime (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 16776 del 10.8.2005, la quale ha anche precisato che l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, novellato dall'art. 12, comma 2, l. n. 448/2001, "ha necessariamente comportato una modifica dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992", per cui l'elenco degli atti impositivi, contenuto in quest'ultima norma, non può più essere interpretato come di natura tassativa, in quanto ciò determinerebbe un vuoto di tutela; TAR Latina Sent. n. 478 del 31.5.2005; TAR Napoli Sez. I Sentenze n. 519 dell'8.4.2005, n. 2839 dell'11.3.2004 e n. 12816 del 16.10.2003; TAR Trento Sent. n. 273 del 14.7.2003; TAR Friuli Venezia Giulia Sent. n. 86 del 25.2.2003) ha ritenuto che le controversie relative all'esercizio del potere di autotutela in materia tributaria spettano alla cognizione del Giudice Tributario.
Nella specie il Garante del Contribuente in Basilicata con il provvedimento definitivo del 21.6.2004, impugnato con il presente ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 6, l. n. 212/2000 ha esercitato il potere di attivazione delle procedure di autotutela, il quale non si riferisce al rapporto contribuente-Amministrazione Finanziaria di competenza del Giudice Tributario (né si riferisce alla fase di esecuzione forzata nei confronti del contribuente Sig. P.P., successiva all'emissione della cartella di pagamento, la quale ai sensi dell'art. 2, comma 1, seconda frase, d.lgs. n. 546/1992 spetta alla cognizione del Giudice Ordinario), ma costituisce una diretta ed unilaterale interferenza e/o intromissione sull'esercizio in generale dell'attività della società ricorrente e sul potere di autonomia organizzativa del concessionario, più esattamente nella specie sulla facoltà di farsi rilasciare da eventuali debitori del contribuente moroso dichiarazioni sostitutive ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, che attiene alle modalità in cui la ricorrente, nella qualità di concessionaria del servizio riscossione tributi (per quanto riguarda i concessionari della riscossione cfr. l'art. 17 l. n. 212/2000, il quale estende l'applicazione di tutte le disposizioni, contenute nella l. n. 212/2000, anche ai concessionari della riscossione), può esercitare le potestà, che l'ordinamento giuridico attribuisce a tali soggetti, che svolgono le funzioni di organo indiretto dell'Amministrazione Finanziaria. Da tali effetti si desume che la posizione giuridica, vantata dalla ricorrente nella fattispecie in esame, assume la configurazione di interesse legittimo, per la cui tutela l'art. 103, comma 1, della Costituzione statuisce la competenza giurisdizionale soltanto del Giudice Amministrativo. Al riguardo va pure precisato che la fattispecie in commento si riferisce ad una fase preliminare dell'eventuale esercizio del potere di autotutela (per il quale, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, pure sussiste la competenza del Giudice Tributario), cioè in una fase in cui il rapporto si svolge soltanto tra Pubbliche Autorità, dove il potere, esercitato dal Garante del Contribuente in Basilicata ai sensi dell'art. 13, comma 6, l. n. 212/2000, consiste soltanto nell'eventuale attivazione delle procedure di autotutela, riferite sia ad atti amministrativi che alle prassi ed ai comportamenti, tenuti dall'Amministrazione Finanziaria o dai concessionari della riscossione, nell'ambito dei relativi procedimenti (sul punto va precisato che in tale potere rientra anche il giudizio di nullità degli atti dei procedimenti amministrativi di accertamento o di riscossione e/o del comportamento tenuto dall'Amministrazione Finanziaria e dai concessionari della riscossione nell'ambito dei predetti procedimenti amministrativi, per cui il Garante del Contribuente con l'adozione del provvedimento impugnato ha esercitato un potere spettante e perciò non ha violato l'art. 13 l. n. 212/2000, anche se tale norma non attribuisce al Garante del Contribuente il potere di pronunciarsi positivamente sulle istanze di autotutela, sostituendosi all'Amministrazione Finanziaria, né una norma di tale tipo sussiste attualmente nel vigente ordinamento giuridico).
Più precisamente con il provvedimento definitivo del 21.6.2004 il Garante del Contribuente in Basilicata ha qualificato come nulle le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, acquisite e/o rilasciate da terze persone, eventuali debitori del contribuente moroso Sig. P.P. Ma tale qualificazione non lede gli interessi giuridici della società ricorrente, in quanto costituisce una mera manifestazione di opinione, per cui, sebbene contenga un giudizio di illiceità dell'operato della medesima società ricorrente, non impedisce effettivamente un qualsiasi utilizzo di tali dichiarazioni sostitutive da parte della società ricorrente. Infatti, il vigente ordinamento giuridico non prevede espressamente l'obbligo dell'Amministrazione Finanziaria o dei concessionari della riscossione di emanare il provvedimento di autotutela, richiesto dal Garante del Contribuente, o di adeguarsi alle decisioni assunte dal Garante del Contribuente, per cui gli atti del Garante del Contribuente non sono vincolanti e perciò non producono nemmeno effetti lesivi, ma costituiscono soltanto atti di sollecito, dai quali tutt'al più può derivare soltanto un obbligo di rispondere all'istanza di autotutela e/o di riesaminare la pratica, presentata dal contribuente.
Pertanto il ricorso in esame risulta inammissibile per difetto di interesse.
Nel merito brevemente si osserva che, pur tenendo conto che gli art. 20 e 66 del d.lgs. n. 196/2003 ed all'art. 18 d.lgs. n. 112/1999 (l'attuazione di quest'ultima norma è stata disciplinata dal d.m. 16.11.2000) regolamentano il trattamento dei dati personali in materia tributaria tra le Pubbliche Amministrazioni ed i concessionari del servizio di riscossione tributi, ma non il trattamento dei dati personali, acquisiti dai concessionari della riscossione presso i soggetti privati, va sottolineato che il Garante per la Protezione dei Dati Personali con il provvedimento del 12.1.2004: 1) ha soltanto dubitato della liceità e correttezza dell'operato dei concessionari della riscossione "riguardo alla raccolta di dati" personali del contribuente moroso "presso terzi ed alla comunicazione" ai terzi "di alcune informazioni personali in occasione della richiesta di rilascio delle" predette dichiarazioni sostitutive ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, in quanto: a) all'epoca il potere dei concessionari della riscossione di effettuare il trattamento dei dati personali del contribuente moroso, contenuti nelle predette dichiarazioni sostitutive, senza aver acquisito il consenso dello stesso contribuente moroso, veniva previsto soltanto da Circolari Ministeriali (cfr. Risoluzione Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 21.1.2002), ma non risultava disciplinato da una fonte normativa di rango legislativo o regolamentare, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 196/2003 (tale lacuna risulta ora risolta dall'art. 1, comma 425, l. n. 311/2004, che ha introdotto nel d.P.R. n. 602/1973 l'art. 75 bis, prevedendo che i concessionari della riscossione possono: a1) farsi rilasciare da terzi dichiarazioni scritte "sulle cose e le somme da loro dovute" al contribuente moroso; a2) procedere al trattamento di tali dati acquisiti); b) il trattamento dei dati personali del contribuente moroso, acquisiti con le predette dichiarazioni sostitutive, rilasciate da terzi, non rispondeva ai principi di pertinenza e non eccedenza ex art. 11, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 196/2003; 2) ma con specifico riferimento alle citate dichiarazioni sostitutive, già acquisite, ha soltanto vietato le operazioni di trattamento dei dati personali, contenuti in tali dichiarazioni, diverse dalla conservazione, come per esempio la registrazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione, per cui la conservazione dei suddetti dati personali sottintendeva la mera raccolta cartacea di tali dichiarazioni, la relativa consultazione di tali documenti ed il loro utilizzo per l'espletamento dei compiti, attinenti all'attività di recupero del debito tributario del contribuente moroso (infatti, in caso di dichiarazione positiva il concessionario della riscossione attiverà il procedimento di pignoramento presso terzi; mentre in caso di acquisizioni di sole dichiarazioni negative, tali dichiarazioni possono essere utilizzate dal concessionario della riscossione per ottenere il discarico per inesigibilità). Pertanto, poiché le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 si riferiscono ad un periodo anteriore al 12.1.2004 (data del suddetto provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali), non potevano essere dichiarate nulle dal Garante del Contribuente in Basilicata.
Tenuto conto che con Risoluzione n. 35 del 12.3.2004 la Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni dell'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto illegittima la prassi di chiedere a terzi, eventuali debitori del contribuente moroso, il rilascio di dichiarazioni sostitutive ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, ed aveva statuito che i concessionari del servizio nazionale di riscossione tributi dovevano astenersi dal richiedere le predette dichiarazioni sostitutive ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell'Autorità amministrativa.