Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 2 novembre 2007, n. 5694

FATTO E DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del collegio concerne la legittimità dell'atto con cui la Camera di commercio di Roma ha disposto la cancellazione del ricorrente dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali, nonché la raccomandata del Comune di Roma, con la quale, preso atto della determinazione adottata dalla Camera di commercio, è stata riconosciuta al suddetto la possibilità di trasferire la licenza entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti, pena la revoca del titolo.

Il Collegio condivide l'assunto del Primo Giudice in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo.

Si deve infatti convenire che le controversie in materia di iscrizione ad albi o ruoli professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Cassazione e di questo Consiglio, infatti, le controversie relative all'iscrizione nei ruoli ed alla relativa cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell'iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si configura come posizione di diritto soggettivo, non residuando all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità.

Dette coordinate ermeneutiche si attagliano al caso di specie, atteso che l'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, previsto dall'art. 16 l.r. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, è subordinata al possesso di una serie di requisiti tassativamente previsti dal successivo art. 17, con la conseguenza che alcuna discrezionalità sussiste in capo all'Amministrazione a fronte dell'istanza di iscrizione. Segnatamente l'art. 17, al secondo e terzo comma, nel prendere in esame due degli otto requisiti, chiarisce puntualmente i casi in cui sussiste l'idoneità fisica e quelli in cui si perde l'idoneità morale.

Detta norma viene appunto in rilievo nella controversia in esame, ove si pone il problema se, in presenza di condanna sospesa, debba intendersi venuto meno il requisito dell'idoneità morale e, quindi, i presupposti per la conservazione dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, indagine, questa, che non implica alcun margine di apprezzamento discrezionale nel soggetto preposto alla tenuta del ruolo bensì esclusivamente la corretta interpretazione dell'ambito di operatività delle norme che disciplinano gli effetti del beneficio della sospensione condizionale della pena, a fronte della quale si pone una posizione di diritto soggettivo perfetto in capo all'interessato.

Si deve soggiungere che non è possibile recuperare spazio per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo invocando la nozione di servizio pubblico di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, se si considera che, a seguito della riformulazione della norma ad opera della sentenza n. 204/2004 della Consulta, nonché in ragione degli interventi ermeneutici del Giudice della giurisdizione, la giurisdizione esclusiva non può essere estesa, al di fuori delle ipotesi tassativamente considerate dalla norma, ad atti organizzativi meramente preparatori rispetto all'erogazione del servizio pubblico stricto sensu inteso, quali sono da intendersi gli atti relativi all'attività di accertamento dei soggetti dotati dei requisiti soggettivi necessari ai fini dell'acquisizione dello status abilitante mediante l'iscrizione in albi, registri o ruoli.

L'appello deve pertanto essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio, ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.