Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 5 novembre 2007, n. 5716
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tar della Calabria ha respinto il ricorso proposto da Girilla Valentino avverso il diniego di rilascio di concessione demaniale marittima prot. 157 del 30 settembre 2004, da parte del Dirigente del Settore demanio della Regione Calabria, nonché avverso il presupposto parere di conformità urbanistica del Comune di Noverato prot. 328 del 30 giugno 2004, limitatamente alla parte in cui indicava la prescrizione temporale che limitava la possibilità di rilascio per la sola stagione in corso.
L'adito Tribunale premetteva che avverso il diniego la ricorrente aveva lamentato che si ponesse in contrasto con una delibera di giunta regionale che riprendendo la normativa nazionale, all'art. 7, fissava a sei anni la durata delle concessioni demaniali destinate all'utilizzo da parte di privati in attività turistico ricreative. Ha dedotto poi la contraddittorietà con precedenti provvedimenti, dal momento che l'Ufficio regionale del demanio aveva attestato in data 9 agosto 2004 che era in corso il rilascio della concessione demaniale marittima, che conosceva pure già il contenuto del parere del Comune di Soverato sin dal 5 agosto 2004 e che, nonostante ciò, avesse deciso di invitare la ricorrente a trasmettere la documentazione conclusiva della pratica. Avverso il parere aveva poi lamentato che la giustificazione per cui poteva essere concesso l'uso della spiaggia soltanto per la stagione in corso basata "sull'approvazione definitiva del P.U.A." finiva col basare il diniego su uno strumento attuativo non ancora definito, quindi addirittura inesistente. La Regione aveva dedotto l'inammissibilità del ricorso poiché la ricorrente poco prima di presentarlo aveva sottoscritto la concessione demaniale n. 476 del 18 ottobre 2004 e fino alla durata consentita dall'Amministrazione comunale di Soverato. La ricorrente aveva inteso aderire sostanzialmente ad un accordo ex art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 col demanio, precludendosi così la possibilità di impugnare la nota oggetto del ricorso. L'eccezione di inammissibilità e la relativa tesi che la sostengono non potevano essere condivise. La ricorrente aveva infatti chiesto inizialmente con istanza del 27 settembre 2002 la concessione demaniale marittima per la durata di quattro anni. La circostanza che avesse acconsentito ad ottenerla per una stagione balneare, non le impediva di essere titolare di un interesse a vedersela riconoscere per quattro anni, periodo che invece le era stato negato dall'Amministrazione, con la conseguenza che la sua posizione sostanziale risultava lesa dalla minore possibilità temporale di fruire del bene demaniale. Tuttavia, le censure non potevano essere accolte.
Invero il provvedimento di diniego impugnato ricostruiva in maniera si può dire pedissequa l'iter subito dal procedimento e, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso da esso risultava che il parere del Comune di Soverato era stato conosciuto dai competenti uffici della Regione soltanto il 14 settembre 2004, per cui andava respinta in ogni caso la censura di eccesso di potere per contraddittorietà nell'operato dell'amministrazione. Chiarito ciò in punto di fatto, circa la presunta incompatibilità degli atti adottati con le disposizioni in vigore, non sussisteva la dedotta illegittimità dell'operato dell'Amministrazione regionale che non si sarebbe attenuta alla propria deliberazione giuntale n. 184 del 30 marzo 2004. Secondo le tesi di parte ricorrente, stabilendo quest'ultima la durata delle concessioni demaniali marittime in sei anni, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, con tale disposizione si sarebbe prefigurato una sorta di diritto soggettivo perfetto ad ottenere la concessione una volta presentata la domanda. La deliberazione citata, pur nello stabilire la durata delle concessioni, tuttavia, introduceva anche un preciso procedimento per il loro rilascio ed in particolare le subordinava all'esistenza dei Piani di Utilizzazione degli Arenili, peraltro in conformità con le disposizioni nazionali e regionali in materia. All'art. 2, lett. a) stabiliva infatti che la domanda di concessione prevista dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, corredata dalla attestazione comunale di conformità al PUA, è indirizzata al Settore Demanio della Regione, con ciò presupponendo che l'amministrazione comunale alla quale fosse rivolta si fosse già dotata del Piano Utilizzazione degli Arenili. Per consentire un corretto ed ordinato svolgimento delle attività su suoli demaniali e consentire a tutte le Amministrazioni comunali che non lo avessero, di dotarsi del Piano di Utilizzazione degli Arenili, la Regione Calabria con delibera n. 22 del 14 gennaio 2003 aveva sospeso il rilascio delle nuove Concessioni Demaniali Marittime nei Comuni costieri non dotati di PUA, come il Comune di Soverato, consentendo di dar corso alle sole richieste di concessioni acquisite agli atti del Settore Demanio entro il 30 settembre 2002. La sospensione delle concessioni demaniali ad eccezione di quelle presentate entro il 30 settembre 2002 aveva operato come una misura di salvaguardia per la durata del procedimento di adozione dei PUA da parte di quei Comuni che, come Soverato, non ne fossero dotati e pertanto nessuna illegittimità era dato riscontrare né nel parere del detto Comune che si era attivato per l'adozione del PUA, adoperando di conseguenza la misura di salvaguardia disposta dalla Regione, né nell'atto di diniego, che detto parere ha recepito, e che peraltro appare superato dalla rilasciata concessione n. 476 del 18 ottobre 2004. A tale proposito la giurisprudenza sosteneva che nelle procedure di concessione degli arenili, la necessità della previa redazione del piano di spiaggia andava valutata con riferimento alla normativa prevista all'epoca della adozione dell'atto, tenendo presente che, in mancanza di una normativa, la quale in pendenza del piano, con riferimento alla legislazione in quel momento vigente, imponga una sorta di misura di salvaguardia, la Capitaneria di porto, in caso di omessa redazione dei piani di utilizzazione da parte dei competenti enti locali non può denegare il rilascio del titolo abilitativo (Consiglio di Stato, sez. II, 2 aprile 2003, n. 2364). Ed ancora era pure rilevato che l'Amministrazione che intendesse denegare il rilascio di una concessione demaniale doveva giustificare il proprio diniego adducendo elementi concreti ritenuti all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene demaniale idonei a far propendere per l'esistenza di una meditata scelta discrezionale, nel senso della maggiore rispondenza dell'uso generale alla tutela dell'interesse pubblico di settore di cui è istituzionalmente attributaria, non limitandosi ad opporre al privato richiedente un atto di tipo soprassessorio, che finiva per concretare un'atipica ed irrituale misura di salvaguardia emanata in vista della verifica della possibilità di adottare non meglio specificati strumenti di pianificazione che dovrebbero consentire di dare al territorio un assetto omogeneo. (TAR Puglia Lecce, sez. I, 9 gennaio 2004, n. 124). Nel caso in esame la L.R. n. 3 del 3 marzo 2000 all'art. 1 aveva stabilito che in attesa della predisposizione del Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo la Regione Calabria intende esercitare direttamente le funzioni relative al rilascio ed al rinnovo delle concessioni sulle aree; e che in attesa dell'attuazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili si sarebbe avvalsa degli uffici demaniali già esistenti. Con successiva delibera giuntale la Regione aveva disposto la sospensione del rilascio delle concessioni tranne per quelle le cui istanze fossero state presentate entro il 30 settembre 2002. Dal canto suo il Comune di Soverato si era attivato per la predisposizione del Piano di Utilizzazione degli Arenili con determina n. 63 del 21 maggio 2003, affidando ad un tecnico esterno la redazione del Piano, sicchè il quadro normativo del momento in cui era stata richiesta la concessione demaniale da parte della ricorrente risultava sufficientemente delineato da escludere, per come visto sopra, la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e di confutare l'altro aspetto della censura secondo il quale l'adozione del Piano sarebbe meramente ipotetica ed eventuale, risultando invece per tabulas che il Piano era in corso o quanto meno lo era al momento dell'esame della domanda della ricorrente e che, come richiesto dalla giurisprudenza, non si trattava di una mera possibilità.
Appellava l'originaria ricorrente deducendo i seguenti motivi:
I. Illegittimità - violazione di legge art. 1, comma 2, del d.l 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come sostituito dall'art.10 l. 16.3.2001, e successivamente modificato dall'art. 13, comma 2, l. 8.7.2003, n. 172; l.r. 3.3.2000, n. 3 - Violazione ed erronea applicazione delle delibere G.R. n. 614 del 9.7.2001, n. 8 dell'8.1.2002, n. 22 del 14.1.2003, n. 184 del 30.3.2004 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità- Sviamento.
A. L'istanza della ricorrente è stata depositata presso il Settore regionale competente il 27 settembre 2002, numero di prot. 06 (attestazioni del Dirigente preposto del 23 ottobre 2006 e copia conforme del registro protocollo rilasciata dal funzionario addetto il 10 ottobre 2006), come riconosciuto anche dal Comune di Soverato.
B. Ne consegue l'illegittimità del parere n. 328 del 30.6.2004 del suddetto Comune che sosteneva che, avendo la delibera G.R. 14.1.2003, n. 22 sospeso il rilascio di nuove concessioni nei comuni costieri non dotati di P.U.A., poteva al più esprimersi nulla osta limitatamente alla stagione in corso in attesa dell'approvazione definitiva del P.U.A., sia del provvedimento n. 157 del 30.9.2004, che recependo il parere comunale, ha rigettato la richiesta di concessione per la durata di quattro anni. Ai sensi della delibera regionale 14.1.2003, n. 22, dovendosi dare corso al rilascio delle richieste di concessione pervenute al Settore e ai Servizi provinciali del Demanio entro il 30.9.2002, il Direttore del Settore Demanio era obbligato a rilasciare alla ricorrente la concessione.
C. Il parere comunale e il diniego regionale sono manifestamente illogici e contraddittori e dissimulano un palese sviamento, poiché pur partendo da un espresso riconoscimento che la domanda era stata depositata in data 27.9.2002, negano il rilascio della concessione per la durata di quattro o sei anni, col pretesto che il Comune era sfornito di P.U.A.
D. Anche la sentenza è errata per le ragioni che precedono, richiamando illogicamente la delibera citata 22/2003. La conclusione cui la sentenza sarebbe dovuta pervenire era che la ricorrente aveva il pieno diritto di ottenere la concessione, atteso che la domanda era stata presentata entro il 30.9.2002.
II. Illegittimità - violazione di legge art. 1, comma 2, del d.l 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come sostituito dall'art. 10 l. 16.3.2001, e successivamente modificato dall'art. 13, comma 2, l. 8.7.2003, n. 172; l.r. 3.3.2000, n. 3 - Violazione ed erronea applicazione delle delibere G.R. n. 614 del 9.7.2001, n. 8 dell'8.1.2002, n. 22 del 14.1.2003, n. 184 del 30.3.2004 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità - Sviamento.
Oltre alle assorbenti considerazioni del precedente motivo, si deduce che la sentenza nell'affermare che il diniego regionale impugnato "appare superato dalla rilasciata concessione n. 476 del 18 ottobre 2004", contraddice quanto prima detto dallo stesso Tar, che aveva escluso l'inammissibilità del ricorso a seguito del rilascio della stessa concessione annuale affermando la titolarità di un interesse a vedersi riconosciuta la concessione per quattro anni (pagg. 3 e 4 sentenza).
Con riferimento alla contestuale affermazione del Tar che la sospensione delle concessioni demaniali ad eccezione di quelle presentate entro il 30 settembre 2002 ha operato come una misura di salvaguardia per la durata del procedimento di adozione dei P.U.A. (pag. 6), le decisioni giurisprudenziali richiamate dalla sentenza, non comprovano quanto affermato dal Tar, ma conducono semmai a riconoscere il diritto della ricorrente di ottenere il rilascio della concessione.
A. La normativa prevista all'epoca dell'adozione dell'atto, alla luce della quale va valutata la necessità della previa adozione del P.U.A, secondo il parere 2.4.2003, n. 2364 della II Sez. del C.d.S., è stata individuata dal Tar nella l.r. 3 marzo 2000, n. 3 e della delibera di G.R. 14.1.2003, n. 22, eccettuante dalla sospensione le istanze di concessione presentate entro il 30 settembre 2002, nonché nella determina 21 maggio 2003, n. 63, con cui il Comune aveva affidato ad un tecnico esterno l'incarico per la redazione del piano di utilizzazione degli arenili.
Erra perciò il Tar, poiché l'art. 1 della l.r. 3/2000, stabilisce solo che "in attesa della predisposizione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'art. 6, comma 3, della l.4.12.1993, n. 494, la Regione Calabria intende esercitare direttamente le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle concessioni sulle aree" medesime. Ora a tutt'oggi non esiste un P.U.A del demanio marittimo in Calabria, difettando una "normativa" di regolamentazione delle stesse ai fini del rilascio delle concessioni, non potendo considerarsi "normativa" le direttive impartite dalla regione tramite le delibere adottate dalla Giunta in tema di procedure e condizioni per il rilascio delle concessioni con finalità turistico ricettive. Le delibere - n. 614 del 9.7.2001, n. 8 dell'8.1.2002, n. 22 del 14.1.2003, e n. 184 del 30.3.2004 - sono solo atti amministrativi. Di esse solo la terza contiene un riferimento al P.U.A., introducendo la sospensione del rilascio di nuove concessioni nei comuni non dotati di P.U.A. e stabilendo di dare corso al rilascio delle richieste prevenute entro il 30 settembre 2002. Anche tale delibera non costituisce una "normativa" quale indicata nel parere del C.d.S, onde non può essere considerata una sorta di misura di salvaguardia, peraltro per le sole domande successive al 30.9.2002.
Sulla scorta di precedente del Tar Abruzzo si deduce che, premesso che l'art. 6, comma 3, della l. 4.12.1993, n. 494, attiene al procedimento di approvazione del piano di utilizzo delle coste di competenza regionale, che in Calabria non è stato ancora approvato, nessuna rilevanza hanno le direttive in questione, se è vero che solo con leggi regionali, secondo la detta sentenza Tar, è disciplinato il rilascio delle concessioni demaniali nei comuni sforniti di piani di spiaggia. Si rammenta che le misure di salvaguardia scattano, con riferimento al p.r.g. e al p.d.f. o ai piani particolareggiati e più in generale a quelli attuativi, con la loro adozione, non bastando il mero incarico di redigerlo conferito ad un professionista, come dispone la delibera comunale n. 63 del 21.5.2003. Essendo poi pacifico che in presenza di una misura di salvaguardia possono essere adottati solo provvedimenti soprassessori, l'emanazione da parte della regione di un provvedimento di diniego dimostra che non esisteva né poteva esistere alcuna misura di salvaguardia riveniente dalla G.R. n. 22/2003.
B. Quanto alla sentenza del Tar Puglia - Lecce 9.1.2004, n. 124, citata nella decisione appellata, essa risultava favorevole alla pretesa della ricorrente, com'è evidente dal suo contenuto, che esclude l'opponibilità al privato di un atto di tipo soprassessorio, concretante un'atipica misura di salvaguardia, smentendo la sentenza appellata che ha invece ritenuto che con la delibera di G.R. n. 22 del 14.1.2003 sia stata introdotta la misura di salvaguardia. In conclusione, la mancanza di un P.U.A. nel Comune di Soverato non costituiva sotto alcun profilo elemento impeditivo al rilascio della concessione demaniale.
3. Inoltre la delibera 22/2003 solo fittiziamente rappresenta una misura di salvaguardia per le domande successive al 30 settembre 2002. Non solo essa è stata revocata con delibera n. 746 del 12.10.2004, sul presupposto che nel frattempo erano venute meno tutte le ragioni per cui si era decisa la momentanea sospensione delle concessioni nei comuni non provvisti di P.U.A., ma nella dichiarazione di regolarità dell'atto (richiamata ed allegata alla stessa delibera 746/2004), resa dal competente dirigente del Settore, si afferma che "la deliberazione (n. 22/2003) è stata oggetto di interpretazione estensiva da parte dei competenti uffici, con esecuzione della stessa soltanto parziale e/o difforme che ha già comportato il rilascio di concessioni demaniali su richiesta di privati pervenute al Settore demanio, seppure per il tramite di altri enti pubblici, successivamente al termine in essa fissato".
Proprio perché la delibera n. 22/2003 è stata ritenuta "tamquam non esset" dall'amministrazione regionale, che ha continuato a rilasciare liberamente concessioni demaniali nei comuni sprovvisti di P.U.A. accogliendo domande presentate in data successiva al 30 settembre 2002, essa non ha mai costituito nell'effettività la misura di salvaguardia di cui parla il Tar, onde tutte le considerazioni al riguardo si dimostrano prive di reale fondamento, e travolgono la decisione. Pure essendo la delibera di revoca del 12.10.2004, di appena 12 giorni successiva al diniego del 30.9.2004, essa esplica effetti anche con riguardo alla suddetta delibera, per quanto detto in precedenza, perché il Settore Servizio demanio ha accolto le domande presentate successivamente al 30 settembre 2002, così svuotando di contenuto la delibera n. 22/2003.
4. Per tutti tali motivi la ricorrente ha il diritto ad ottenere la concessione demaniale richiesta per la durata di anni sei, come previsto dall'art 1, comma 2, d.l. 5.10.1993, convertito nella l. 4.12.1993, n. 494, e successive modifiche e integrazioni, e dalla delibera G.R. 30.3.2004, n. 184, punto n. 7. Diritto che la regione aveva già riconosciuto con l'attestato del Dirigente preposto del 9.8.2004 ("è in corso di rilascio da parte di questo Ufficio regionale, la concessione demaniale marittima per il periodo 1.8.2004-31.12.2009...").
In realtà, come comprovato dal ridetto rilascio di concessioni anche per istanze presentate dopo il 30.9.2002, il Servizio demanio si era già determinato per il rilascio, indipendentemente dal fatto che la istanza fosse stata depositata il 27 settembre 2002, come risulta dal predetto attestato del 9.8.2004, e non si comprende cosa sia avvenuto per indurre il Servizio a fare marcia indietro.
Si è costituita la regione Calabria che ha sostenuto con memoria l'infondatezza del ricorso.
La stessa ricorrente, in vista dell'odierna udienza di discussione, ha svolto difese integrative con ampia memoria.
DIRITTO
L'appello, nei sensi e nei limiti di quello che si preciserà, è fondato.
Va infatti premesso che, (in disparte quanto affermato in sede cautelare dalla Sezione, conseguente ad una delibazione necessariamente sommaria, destinata ad essere assorbita senza preclusioni dalla presente decisione definitiva), il diniego impugnato ha sostanzialmente respinto l'istanza di concessione demaniale marittima avanzata dall'attuale appellante, limitandosi a prefigurare una possibilità di rilascio della stessa difforme dall'originaria istanza, limitato cioè "alla sola stagione in corso" (anziché esteso alla durata di quattro anni richiesta nella istanza medesima), e ciò ha fatto fondandosi sul parere del Comune interessato, espressosi il 30 giugno 2004, che aveva appunto dichiarato la propria volontà contraria ad una durata maggiore di quella della "stagione in corso".
L'argomentazione del provvedimento regionale relativa al "mutamento" della pratica, a seguito della dichiarazione (in data 29 luglio 2004) di rinuncia della ricorrente alla "installazione di pedana in legno prevista dal progetto", al punto da "doversi considerare come nuovo procedimento", appare obiettivamente funzionale soltanto a giustificare un mutato orientamento rispetto al preannuncio di positivo esito della pratica operato con l'"attestato" del 9 agosto 2004, citato nelle premesse del diniego stesso, senza però implicare una presa di posizione esplicita e cosciente circa la conseguenza che l'istanza avrebbe dovuto essere considerata successiva alla data del 30 settembre 2002, rientrante perciò fra quelle oggetto della "sospensione" disposta con la delibera G.R. n. 22 del 14 gennaio 2003.
In definitiva, come già dedotto con il ricorso di primo grado, l'unica motivazione del diniego risulta individuabile nella immediata, e non ulteriormente specificata, volontà regionale di adeguarsi al parere comunale citato.
È in quest'ultimo che vanno dunque individuate le ragioni del diniego, "modulato" nei termini sopra precisati e, quindi, verificate, nei limiti della loro identificazione con i motivi di ricorso in primo grado (risultando inammissibile in appello la allegazione di profili autonomi ed ulteriori per il noto divieto di ius novorum), le censure di illegittimità dedotte in appello.
Ebbene, la determinazione comunale è tutta incentrata sulla sospensione del rilascio delle concessioni in questione introdotta con la predetta delibera G.R. 14 gennaio 2003, n. 22, da cui, come dà atto lo stesso Comune, erano eccettuate espressamente le "richieste di concessioni acquisite agli atti del Settore regionale competente entro il 30 settembre 2002".
Tra queste, senza dubbio, e senza peraltro contestazione neppure da parte della regione, rientra quella dell'attuale appellante.
La conseguenza di tale eccettuazione è che, ai fini del rilascio, non può rilevare, nel caso in esame, che il Comune non fosse dotato di P.U.A., e ciò a prescindere dalla precisa identificazione della natura e della precisa competenza ad adottare tali "piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo", per quanto la terminologia utilizzata costantemente negli atti impugnati, pare far identificare tali piani con quelli di cui all'art. 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di competenza regionale previo parere dei sindaci dei comuni interessati.
La contestazione su tale punto, relativo alla natura e competenza ad adottare il piano, quale sollevata nella memoria conclusionale dell'appellante, deve peraltro ritenersi inammissibile, attinendo a profilo di violazione di legge non dedotto in primo grado e neppure sollevato nell'atto di appello.
Ad ogni buon conto, la questione in esame può ridursi all'individuazione del regime di quelle istanze, appunto presentate anteriormente al 30 settembre 2002, per le quali, risultava in radice l'assenza di misure di salvaguardia applicabili in base alla cennata G.R. n. 22/2003 (la cui inidoneità come fonte normativa a disporre tale misura, ove rilevante, andava contestata con una diretta impugnazione da effettuarsi con il ricorso introduttivo in primo grado, senza che sia ora censurabile sotto tale nuovo profilo con l'appello).
Per tali istanze, il regime normativo applicabile era quello generale vigente per il rilascio delle concessioni demaniali marittime in assenza di pianificazione regionale, (ancorché, asseritamente, in itinere).
Tale regime si compendiava nella valutazione, demandata all'organo competente al momento dell'adozione dell'atto di definizione del procedimento, - nel caso senza dubbio la regione, come disposto dall'art. 1 della l.r. 3 marzo 2000, n. 3, nonché dalla delibera G.R. 30 marzo 2004, n. 184, punti 1 e 4 -, della non contrarietà dell'uso particolare consentito al privato all'interesse pubblico sottostante alla ordinaria ipotesi di "uso generale".
In sostanza, come anche evidenziato dal parere reso dalla II Sezione di questo Consiglio di Stato in data 2 aprile 2003, in mancanza di una normativa che, in pendenza del piano (anche laddove si trattasse dei "piani di spiaggia", strumento diverso da quello qui in rilievo), disponga una misura di salvaguardia, la concessione non può essere negata se non sulla base di una valutazione di contrarietà all'interesse pubblico espressa in concreto, in relazione a peculiari esigenze di destinazione pubblicistica del bene demaniale.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, una tale misura di salvaguardia non era dunque applicabile nei confronti dell'attuale appellante, e né in effetti tanto era stato ritenuto né dal provvedimento regionale, né,a ben vedere, nel presupposto parere comunale.
Quest'ultimo, anzi, espressamente, dà atto della eccettuazione che, ratione temporis, esimeva la ricorrente dalla disposta sospensione dei procedimenti concessori, sicché il diniego non poteva basarsi, come invece si è verificato, sul mero affidamento ad un tecnico "esterno" dell'incarico per la redazione del "Piano di utilizzo degli arenili", caso per il quale non era disposta alcuna misura di salvaguardia (laddove, comunque, fosse stato adottato ma non ancora approvato); quest'ultima, dunque, non era stata individuata, nella sua dovuta tipizzazione e previsione su base legale, con riferimento al caso della ricorrente.
Ne discende che, in accoglimento delle censure corrispondenti al primo motivo di appello, in coerenza con quanto già in sostanza dedotto per vari profili in entrambi i motivi del ricorso di prime cure, il diniego impugnato è illegittimo quantomeno per erronea applicazione delle disposizioni della G.R. n. 22/2003, in dipendenza dell'acritico recepimento del parere comunale, nonché per difetto di motivazione, non essendo enunciati motivi attinenti a concreti aspetti dell'interesse pubblico la cui tutela poteva legittimamente fondare il diniego stesso.
Va soggiunto che, una volta che non fossero individuate le suddette concrete ragioni di interesse pubblico, l'eventuale rilascio della concessione dovrebbe riguardare la durata di sei anni prevista dalla disciplina normativa in materia, cioè, in primo luogo dall'art. 1, comma 2, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, quale da ultimo modificato dall'art. 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, nonché dalla stessa disposizione della G.R. 30 marzo 2004, n. 184, punto 4, lettera h) e punto 7, che dichiaratamente a tale durata si richiamano.
L'incertezza della normativa in applicazione giustifica la compensazione delle spese di causa tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando per l'effetto la sentenza impugnata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.