Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 12 marzo 2008, n. 6638
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Antonio M. e Maria Virginia P. ha impugnato per revocazione, ex art. 391-bis c.p.c., la sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile, per tardività del deposito, ex art. 369 c.p.c., il ricorso proposto avverso la sentenza della corte d'appello di Perugia.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il P.G. ha formulato conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hanno dedotto in particolare i ricorrenti, a sostegno dell'impugnazione, che la Corte di cassazione ha errato nel tener conto, al fine di stabilire la tempestività del deposito del ricorso, della data di arrivo in cancelleria, anziché, essendo stato l'atto inviato a mezzo posta, della data di spedizione del plico, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
A parte che la sentenza impugnata è incorsa in errore di giudizio e non di fatto, avendo omesso di applicare la disposizione dell'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., il motivo è inammissibile perché la sua illustrazione non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto. La sentenza, infatti, è stata pubblicata il 14 marzo 2006, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, e pertanto si applica al ricorso, anche quando è proposto per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. contro le sentenze della Corte di cassazione, atteso il rinvio operato dal primo comma di tale norma, l'art. 366-bis introdotto dal menzionato provvedimento legislativo (Cass. 4640/2007).
Non va provveduto sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.