Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VI
Sentenza 2 maggio 2008, n. 3070

FATTO

Con ricorso notificato in data 13 novembre 1998 e depositato in data 7 dicembre 1998, la ricorrente nella qualità ha impugnato gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

- Violazione dell'art. 7 l. n. 47/1985 - Violazione del giusto procedimento di legge - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. l. n. 241/1990;

- Ulteriore violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990 - Eccesso di potere;

- Violazione degli artt. 4 e 9 l. 47/1985 e violazione del giusto procedimento di legge - Violazione dell'art. 82 d.P.R. 616/1977 e della l. regionale n. 10/1982 - Incompetenza.

Il Comune di Procida non provvedeva a costituirsi.

L'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato veniva respinta con ordinanza n. 81 del 13 gennaio 1999.

All'udienza pubblica del 2 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il Collegio osserva che parte ricorrente ha dimostrato, mercè produzione in giudizio della relativa copia, che - in relazione al medesimo manufatto realizzato sine titulo - è stata presentata (ad opera della Procida Sport 2000) istanza per la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della l. n. 724/1994 (c.d. condono edilizio; prot. n. 4678 del 31 marzo 1995) in epoca antecedente all'irrogazione della sanzione demolitoria avvenuta con il provvedimento impugnato con il presente gravame.

Orbene, costituisce jus receptum nel nostro ordinamento, oltre che principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'assunto secondo il quale l'Amministrazione, una volta eventualmente accertata l'illegittimità di una determinata situazione fattuale, è vincolata - prima di procedere all'adozione dei conseguenziali provvedimenti sanzionatori - a valutare previamente la fondatezza delle istanze dei privati finalizzate ad ottenere il rilascio di provvedimenti di sanatoria, adottando al riguardo un espresso e motivato provvedimento (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 27 marzo 2002, n. 199; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 22 luglio 2002, n. 4335; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 20 gennaio 2003, n. 64).

Nel caso di specie ciò non è avvenuto, non rinvenendosi nel provvedimento impugnato alcun riferimento espresso alla citata istanza di sanatoria.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto gravato.

Sussistendo giusti motivi di equità per la risalenza del procedimento e il contenuto della presente decisione per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 12781 del 1998, proposto da D. Amalia, meglio in epigrafe specificato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. prot. 6371 dell'11 maggio 1998 del Comune di Procida, notificata in data 18 settembre 1998, recante l'ordine di demolizione di opere realizzate sine titulo in Procida alla via Alcide De Gasperi s.n.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.